TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4152/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4152/2025 promossa da: nato a [...] il [...], residente a [...] Gasperini n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Vignoli e dall'Avv. Antonio Romeo domiciliato presso lo studio del primo procuratore in Bologna alla Via Demetrio Martinelli n. 12
e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Bottrigara n. 2121 rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Alberto Vignoli, e dall'Avv. Antonio Romeo, domiciliato presso lo studio del primo procuratore in Bologna alla Via Demetrio Martinelli n. 12
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del 13/05/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 24/03/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 06/12/2022
davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale definita con decreto di omologa n. 132/2023 del 12/01/2023 ; considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato a Parte_1
Bologna il 18.9.1971 e , nata a [...] il [...] , celebrato in data Parte_2
30.09.2006 a Misano Adriatico (RN), con atto regolarmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di
Misano con atto portante il numero 18, p.2 s A anno 2006;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, liberi ciascuno di fissare la propria residenza dove vorranno;
2) prende atto che il IG. già lasciato l'abitazione familiare e che la IG. ra Parte_1 Parte_2
è rimasta presso la casa famigliare in Medicina (BO), via Bottrigara n. 2121, all'interno della quale i figli Per_ e hanno la residenza, mentre il IG. è residente a [...] Parte_1
Evangelisti Gasperini n. 6;
pagina 2 di 5 3) prende atto che i coniugi convengono altresì che qualsivoglia decisione in ordine ad un futuro ed eventuale trasferimento della residenza in luogo diverso da quello attuale, dovrà avvenire nel rispetto dei figli;
Per_ 4) affida e congiuntamente ad entrambi i genitori, con attribuzione ad entrambi della potestà Per_1 genitoriale, con collocazione e residenza, presso la madre;
5) dispone che, nell'ambito dell'esercizio della propria potestà genitoriale, entrambi i genitori avranno il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita dei minori. Le decisioni attinenti alla vita dei figli minori verranno prese in comune accordo tra i genitori onde garantire la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo così come sussistente in costanza di matrimonio;
ciascun genitore provvederà alle esigenze primarie e di vitto ed alloggio dei bambini ed al loro mantenimento ordinario, nei periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore. A tal fine, i genitori si impegnano sin d'ora ad assumere di comune accordo, le scelte di maggiore rilevanza attinenti all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei bambini e quelle altre che assumono fondamentale importanza o rilievo per il futuro o la vita quotidiana dello stesso, collaborando nell'esclusivo rispetto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni, affinché nell'esclusivo interesse dei minori, tenuto conto dell'età degli stessi:
- venga garantita un'idonea educazione scolastica;
l'individuazione degli ulteriori istituti scolastici negli anni a seguire verrà effettuata di comune accordo fra i coniugi.
- venga assecondato il desiderio ed incoraggiata la pratica di attività sportive e ricreative, compatibili con gli impegni scolastici dei bambini, idonee a favorire lo sviluppo fisico e la socializzazione degli stessi. La
pratica dello sport o di altre attività ricreative, verranno preventivamente concordate tra i coniugi nell'esclusivo rispetto dei desideri e delle inclinazioni dei figli;
- venga garantita e nel tempo sviluppata, anche ma non solo in presenza dei genitori, la socializzazione dei figli con coetanei, anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione ad eventi ludici, formativi e ricreativi nel tempo libero;
- venga consentita la frequentazione dei minori con i nonni materni e paterni, nonché delle rispettive famiglie di origine dei coniugi, affinché gli stessi mantengano e coltivino i rapporti affettivi preesistenti alla data di separazione;
6) dispone che i due figli minori nel corso della settimana rimarranno con entrambi i coniugi in misura paritaria, permanendo nella casa dell'uno e dell'altra, a seconda degli accordi che i IGg.ri e Parte_1
assumeranno di volta in volta in relazione ai propri impegni lavorativi, e soprattutto in Parte_2 base alle esigenze primarie dei due figli;
nell'ottica di una permanenza paritaria dei figli minori con entrambi i coniugi, quest'ultimi nel caso non riescano a trovare tra loro un accordo nella gestione di Per_1
Per_ e concordano come dovrà trovare applicazione il seguente calendario a settimane alterne:
pagina 3 di 5 Per_
- 1° settimana: dal lunedì al mercoledì e rimarranno con il padre che avrà l'onere di portare i Per_1 Per_ due figli a scuola e di andare a riprenderli all'uscita; dal giovedì al venerdì e rimarranno con la Per_1 madre che avrà l'onere di portare i due figli a scuola e di andare a riprenderli all'uscita; il sabato e la Per_ domenica e rimarranno con il padre;
Per_1
Per_
- 2° settimana: dal lunedì al mercoledì e rimarranno con la madre che avrà l'onere di portare i Per_1 Per_ due figli a scuola e di andare a riprenderli all'uscita; dal giovedì al venerdì e rimarranno con il Per_1 padre che avrà l'onere di portare i due figli a scuola e di andare a riprenderli all'uscita; il sabato e la Per_ domenica e rimarranno con la madre;
Per_1
Per_
- 3° settimana: dal lunedì al mercoledì e rimarranno con il padre che avrà l'onere di portare i Per_1
Per_ due figli a scuola e di andare a riprenderli all'uscita; dal giovedì al venerdì e rimarranno con la Per_1 madre che avrà l'onere di portare i due figli a scuola e di andare a riprenderli all'uscita; il sabato e la Per_ domenica e rimarranno con il padre;
Per_1
Per_
- 4° settimana: 2° settimana: dal lunedì al mercoledì e rimarranno con la madre che avrà Per_1
Per_ l'onere di portare i due figli a scuola e di andare a riprenderli all'uscita; dal giovedì al venerdì e Per_1 rimarranno con il padre che avrà l'onere di portare i due figli a scuola e di andare a riprenderli all'uscita; il Per_ sabato e la domenica e rimarranno con la madre;
Per_1
-anche per quanto riguardano le ferie estive, natalizie e pasquali i due minori rimarranno con i due genitori in maniera paritaria, e solo in caso di disaccordo tra gli stessi, i due figli rimarranno per quanto riguardano le ferie estive 15 giorni anche non consecutivi con il padre, e 15 giorni anche non consecutivi con la madre,
per le feste natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, con alternanza di anno in anno ,mentre Pasqua rimarranno con il padre e TA con la madre, con alternanza di anno in anno;
7) dispone, data la permanenza paritaria dei due figli con entrambi i genitori, che non vi sarà alcun contributo di mantenimento ordinario a loro carico, restando inteso che ognuno di loro provvederà alle esigenze dei figli per tutto il tempo che rimarranno con loro, nella forma del mantenimento diretto;
8) stabilisce che le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi, rispetto alle quali si rimanda al
Protocollo del Tribunale di Bologna;
9) dispone che l'importo previsto a titolo di assegno unico venga attribuito alla IG.ra ; Parte_2
10) prende atto che le parti dichiaro che, essendo già stato precedentemente regolato fra le parti ogni altro rapporto, esse nulla più pretendono l'una dall'altra.
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Misano Adriatico (RN) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 28.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4152/2025 promossa da: nato a [...] il [...], residente a [...] Gasperini n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Vignoli e dall'Avv. Antonio Romeo domiciliato presso lo studio del primo procuratore in Bologna alla Via Demetrio Martinelli n. 12
e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Bottrigara n. 2121 rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Alberto Vignoli, e dall'Avv. Antonio Romeo, domiciliato presso lo studio del primo procuratore in Bologna alla Via Demetrio Martinelli n. 12
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del 13/05/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 24/03/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 06/12/2022
davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale definita con decreto di omologa n. 132/2023 del 12/01/2023 ; considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato a Parte_1
Bologna il 18.9.1971 e , nata a [...] il [...] , celebrato in data Parte_2
30.09.2006 a Misano Adriatico (RN), con atto regolarmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di
Misano con atto portante il numero 18, p.2 s A anno 2006;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, liberi ciascuno di fissare la propria residenza dove vorranno;
2) prende atto che il IG. già lasciato l'abitazione familiare e che la IG. ra Parte_1 Parte_2
è rimasta presso la casa famigliare in Medicina (BO), via Bottrigara n. 2121, all'interno della quale i figli Per_ e hanno la residenza, mentre il IG. è residente a [...] Parte_1
Evangelisti Gasperini n. 6;
pagina 2 di 5 3) prende atto che i coniugi convengono altresì che qualsivoglia decisione in ordine ad un futuro ed eventuale trasferimento della residenza in luogo diverso da quello attuale, dovrà avvenire nel rispetto dei figli;
Per_ 4) affida e congiuntamente ad entrambi i genitori, con attribuzione ad entrambi della potestà Per_1 genitoriale, con collocazione e residenza, presso la madre;
5) dispone che, nell'ambito dell'esercizio della propria potestà genitoriale, entrambi i genitori avranno il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita dei minori. Le decisioni attinenti alla vita dei figli minori verranno prese in comune accordo tra i genitori onde garantire la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo così come sussistente in costanza di matrimonio;
ciascun genitore provvederà alle esigenze primarie e di vitto ed alloggio dei bambini ed al loro mantenimento ordinario, nei periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore. A tal fine, i genitori si impegnano sin d'ora ad assumere di comune accordo, le scelte di maggiore rilevanza attinenti all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei bambini e quelle altre che assumono fondamentale importanza o rilievo per il futuro o la vita quotidiana dello stesso, collaborando nell'esclusivo rispetto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni, affinché nell'esclusivo interesse dei minori, tenuto conto dell'età degli stessi:
- venga garantita un'idonea educazione scolastica;
l'individuazione degli ulteriori istituti scolastici negli anni a seguire verrà effettuata di comune accordo fra i coniugi.
- venga assecondato il desiderio ed incoraggiata la pratica di attività sportive e ricreative, compatibili con gli impegni scolastici dei bambini, idonee a favorire lo sviluppo fisico e la socializzazione degli stessi. La
pratica dello sport o di altre attività ricreative, verranno preventivamente concordate tra i coniugi nell'esclusivo rispetto dei desideri e delle inclinazioni dei figli;
- venga garantita e nel tempo sviluppata, anche ma non solo in presenza dei genitori, la socializzazione dei figli con coetanei, anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione ad eventi ludici, formativi e ricreativi nel tempo libero;
- venga consentita la frequentazione dei minori con i nonni materni e paterni, nonché delle rispettive famiglie di origine dei coniugi, affinché gli stessi mantengano e coltivino i rapporti affettivi preesistenti alla data di separazione;
6) dispone che i due figli minori nel corso della settimana rimarranno con entrambi i coniugi in misura paritaria, permanendo nella casa dell'uno e dell'altra, a seconda degli accordi che i IGg.ri e Parte_1
assumeranno di volta in volta in relazione ai propri impegni lavorativi, e soprattutto in Parte_2 base alle esigenze primarie dei due figli;
nell'ottica di una permanenza paritaria dei figli minori con entrambi i coniugi, quest'ultimi nel caso non riescano a trovare tra loro un accordo nella gestione di Per_1
Per_ e concordano come dovrà trovare applicazione il seguente calendario a settimane alterne:
pagina 3 di 5 Per_
- 1° settimana: dal lunedì al mercoledì e rimarranno con il padre che avrà l'onere di portare i Per_1 Per_ due figli a scuola e di andare a riprenderli all'uscita; dal giovedì al venerdì e rimarranno con la Per_1 madre che avrà l'onere di portare i due figli a scuola e di andare a riprenderli all'uscita; il sabato e la Per_ domenica e rimarranno con il padre;
Per_1
Per_
- 2° settimana: dal lunedì al mercoledì e rimarranno con la madre che avrà l'onere di portare i Per_1 Per_ due figli a scuola e di andare a riprenderli all'uscita; dal giovedì al venerdì e rimarranno con il Per_1 padre che avrà l'onere di portare i due figli a scuola e di andare a riprenderli all'uscita; il sabato e la Per_ domenica e rimarranno con la madre;
Per_1
Per_
- 3° settimana: dal lunedì al mercoledì e rimarranno con il padre che avrà l'onere di portare i Per_1
Per_ due figli a scuola e di andare a riprenderli all'uscita; dal giovedì al venerdì e rimarranno con la Per_1 madre che avrà l'onere di portare i due figli a scuola e di andare a riprenderli all'uscita; il sabato e la Per_ domenica e rimarranno con il padre;
Per_1
Per_
- 4° settimana: 2° settimana: dal lunedì al mercoledì e rimarranno con la madre che avrà Per_1
Per_ l'onere di portare i due figli a scuola e di andare a riprenderli all'uscita; dal giovedì al venerdì e Per_1 rimarranno con il padre che avrà l'onere di portare i due figli a scuola e di andare a riprenderli all'uscita; il Per_ sabato e la domenica e rimarranno con la madre;
Per_1
-anche per quanto riguardano le ferie estive, natalizie e pasquali i due minori rimarranno con i due genitori in maniera paritaria, e solo in caso di disaccordo tra gli stessi, i due figli rimarranno per quanto riguardano le ferie estive 15 giorni anche non consecutivi con il padre, e 15 giorni anche non consecutivi con la madre,
per le feste natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, con alternanza di anno in anno ,mentre Pasqua rimarranno con il padre e TA con la madre, con alternanza di anno in anno;
7) dispone, data la permanenza paritaria dei due figli con entrambi i genitori, che non vi sarà alcun contributo di mantenimento ordinario a loro carico, restando inteso che ognuno di loro provvederà alle esigenze dei figli per tutto il tempo che rimarranno con loro, nella forma del mantenimento diretto;
8) stabilisce che le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi, rispetto alle quali si rimanda al
Protocollo del Tribunale di Bologna;
9) dispone che l'importo previsto a titolo di assegno unico venga attribuito alla IG.ra ; Parte_2
10) prende atto che le parti dichiaro che, essendo già stato precedentemente regolato fra le parti ogni altro rapporto, esse nulla più pretendono l'una dall'altra.
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Misano Adriatico (RN) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 28.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5