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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/07/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 915/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Rivellini Presidente Relatore dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 915/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSENTINO ENZO Parte_1 C.F._1 ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA Bernascone 6 Varese presso il difensore ADOTTANTE nei confronti di
(C.F. ), nata in Perù in [...] Persona_1 C.F._2 22.12.2003 ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento
OGGETTO: adozione di persone maggiorenni
CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come da atto introduttivo.
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.3.2025 ha chiesto a questo Tribunale di adottare Parte_1 [...]
, nipote di , nata in [...] il [...] Persona_1 Persona_2 con la quale il ricorrente è coniugato dal 28.09.2024 (doc. 1-2-3)
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
- che , cittadina peruviana ha presentato in Italia domanda per il Persona_1 riconoscimento della protezione internazionale;
- che da quando si trova sul territorio italiano è stata ospitata dalla zia Persona_2 coniugata con il ricorrente, presso la residenza di quest'ultimo;
[...]
- in virtù dello stretto legale esistente tra le due donne, legame ormai consolidatosi anche nei pagina 1 di 3 riguardi del ricorrente, che non ha figli naturali propri, il signor ha deciso, con l'assenso Pt_1 del coniuge, di presentare domanda di adozione di maggiorenne;
- da quando è arrivata in Italia, è stata assistita dal ricorrente, che ha provveduto, non Persona_1 solo ad ospitarla ma anche al suo sostentamento, unitamente alla moglie, già zia della ragazza;
- che sussistono tutti i requisiti di legge per dar corso all'adozione in quanto sussiste la differenza di età prescritta dalla legge tra adottante e adottanda, l'adottante non ha figli e l'adottanda non è coniugata, vi è il condenso dei genitori dell'adottanda che hanno redatto una apposita dichiarazione, tradotta e asseverata, allegata agli atti.
All'udienza del 21.5.2025 e hanno confermato la volontà Parte_1 Persona_1 diretta rispettivamente ad adottare ed a essere adottata e ha prestato il suo Persona_2 assenso all'adozione.
I genitori dell'adottanda e hanno espresso il Persona_3 Persona_4 proprio assenso all'adozione con apposita dichiarazione resa avanti pubblico ufficiale prodotta agli atti munita di traduzione asseverata (doc. 12).
Ciò premesso ritiene il Collegio che la domanda di adozione meriti accoglimento, sussistendone tutti i presupposti previsti dagli artt. 291 s.s. c.c.
Invero ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età Parte_1 dell'adottanda; non ha inoltre discendenti
Il Collegio osserva poi che l'adozione di maggiorenne pretende la verifica del requisito della convenienza che intanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le circostanze sopra riferite e le dichiarazioni rese dalle parti in udienza, hanno evidenziato la solidità del rapporto e costituiscono indice del legame di solidarietà e di reciproco rispetto cui ha fatto riferimento l'adottante.
Quanto alla legge applicabile, l'art. 38 della legge 218/1995 prevede che i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante. L'applicazione della legge dell'adottando è prevista solo per la disciplina dei consensi che essa richieda.
Pur considerando che in base all'art. 378 del codice civile peruviano per l'adozione è richiesto il consenso dell'adottando e del coniuge dell'adottante, vi è da rilevare che l'art. 2087 del codice civile peruviano in materia di legge applicabile rinvia alla legge del domicilio dell'adottante e alla legge del domicilio dell'adottato, a seconda degli specifici presupposti afferenti l'una e l'altra parte, che nel caso di specie coincidono con la legge italiana, essendo entrambe le parti, adottante e adottata, domiciliate stabilmente in Italia. In base all'art. 13 co. 1 della legge 218/95 si può pertanto ritenere applicabile la legge italiana.
Ritiene in conclusione questo Collegio che la domanda di adozione, ricorrendo le condizioni di legge e in assenza di ragioni ostative, debba essere accolta.
L'adottata assumerà pertanto il cognome dell'adottate che anteporrà al proprio. Nella fattispecie in esame risulta poi applicabile l'art. 299 c.c. nella parte in cui prevede che “se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1
pagina 2 di 3 1) DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il Persona_1 22.12.2003, da parte di nato a [...] in data [...]. Parte_1
2) DISPONE che l'adottanda assuma il cognome nteponendolo al proprio. Pt_1
3) DISPONE che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
4) DICHIARA le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Camera di Consiglio il giorno 12 giugno 2025.
Il Presidente est.
Fabio RIVELLINI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Rivellini Presidente Relatore dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 915/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSENTINO ENZO Parte_1 C.F._1 ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA Bernascone 6 Varese presso il difensore ADOTTANTE nei confronti di
(C.F. ), nata in Perù in [...] Persona_1 C.F._2 22.12.2003 ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento
OGGETTO: adozione di persone maggiorenni
CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come da atto introduttivo.
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.3.2025 ha chiesto a questo Tribunale di adottare Parte_1 [...]
, nipote di , nata in [...] il [...] Persona_1 Persona_2 con la quale il ricorrente è coniugato dal 28.09.2024 (doc. 1-2-3)
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
- che , cittadina peruviana ha presentato in Italia domanda per il Persona_1 riconoscimento della protezione internazionale;
- che da quando si trova sul territorio italiano è stata ospitata dalla zia Persona_2 coniugata con il ricorrente, presso la residenza di quest'ultimo;
[...]
- in virtù dello stretto legale esistente tra le due donne, legame ormai consolidatosi anche nei pagina 1 di 3 riguardi del ricorrente, che non ha figli naturali propri, il signor ha deciso, con l'assenso Pt_1 del coniuge, di presentare domanda di adozione di maggiorenne;
- da quando è arrivata in Italia, è stata assistita dal ricorrente, che ha provveduto, non Persona_1 solo ad ospitarla ma anche al suo sostentamento, unitamente alla moglie, già zia della ragazza;
- che sussistono tutti i requisiti di legge per dar corso all'adozione in quanto sussiste la differenza di età prescritta dalla legge tra adottante e adottanda, l'adottante non ha figli e l'adottanda non è coniugata, vi è il condenso dei genitori dell'adottanda che hanno redatto una apposita dichiarazione, tradotta e asseverata, allegata agli atti.
All'udienza del 21.5.2025 e hanno confermato la volontà Parte_1 Persona_1 diretta rispettivamente ad adottare ed a essere adottata e ha prestato il suo Persona_2 assenso all'adozione.
I genitori dell'adottanda e hanno espresso il Persona_3 Persona_4 proprio assenso all'adozione con apposita dichiarazione resa avanti pubblico ufficiale prodotta agli atti munita di traduzione asseverata (doc. 12).
Ciò premesso ritiene il Collegio che la domanda di adozione meriti accoglimento, sussistendone tutti i presupposti previsti dagli artt. 291 s.s. c.c.
Invero ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età Parte_1 dell'adottanda; non ha inoltre discendenti
Il Collegio osserva poi che l'adozione di maggiorenne pretende la verifica del requisito della convenienza che intanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le circostanze sopra riferite e le dichiarazioni rese dalle parti in udienza, hanno evidenziato la solidità del rapporto e costituiscono indice del legame di solidarietà e di reciproco rispetto cui ha fatto riferimento l'adottante.
Quanto alla legge applicabile, l'art. 38 della legge 218/1995 prevede che i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante. L'applicazione della legge dell'adottando è prevista solo per la disciplina dei consensi che essa richieda.
Pur considerando che in base all'art. 378 del codice civile peruviano per l'adozione è richiesto il consenso dell'adottando e del coniuge dell'adottante, vi è da rilevare che l'art. 2087 del codice civile peruviano in materia di legge applicabile rinvia alla legge del domicilio dell'adottante e alla legge del domicilio dell'adottato, a seconda degli specifici presupposti afferenti l'una e l'altra parte, che nel caso di specie coincidono con la legge italiana, essendo entrambe le parti, adottante e adottata, domiciliate stabilmente in Italia. In base all'art. 13 co. 1 della legge 218/95 si può pertanto ritenere applicabile la legge italiana.
Ritiene in conclusione questo Collegio che la domanda di adozione, ricorrendo le condizioni di legge e in assenza di ragioni ostative, debba essere accolta.
L'adottata assumerà pertanto il cognome dell'adottate che anteporrà al proprio. Nella fattispecie in esame risulta poi applicabile l'art. 299 c.c. nella parte in cui prevede che “se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1
pagina 2 di 3 1) DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il Persona_1 22.12.2003, da parte di nato a [...] in data [...]. Parte_1
2) DISPONE che l'adottanda assuma il cognome nteponendolo al proprio. Pt_1
3) DISPONE che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
4) DICHIARA le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Camera di Consiglio il giorno 12 giugno 2025.
Il Presidente est.
Fabio RIVELLINI
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