Art. 14.
Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dalle norme di applicazione, sono valide le disposizioni generali e speciali riguardanti la assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nell'industria.
Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dalle norme di applicazione, sono valide le disposizioni generali e speciali riguardanti la assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nell'industria.