Articolo 14 della Legge 20 febbraio 1958, n. 93
Articolo 13Articolo 15
Versione
21 marzo 1958
Art. 14.

Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dalle norme di applicazione, sono valide le disposizioni generali e speciali riguardanti la assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nell'industria.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958
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