Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 260 del 2025, proposto da
- Synfastpower s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
nei confronti
- Ministero delle imprese e del made in Italy, Regione Basilicata, PRE s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto MASE n. 154 dell’8 maggio 2025, trasmesso in data 18 giugno 2025;
- ove e per quanto occorra, delle note prot. n. 191630 del 21 ottobre 2024 e n. 210775 del 18 novembre 2024;
- ove e per quanto occorra, del decreto n. 164 del 17 aprile 2024;
- ove e per quanto occorra, del decreto n. 102 del 27 giugno 2024;
- ove e per quanto occorra, della comunicazione prot. n. 61625 del 2 aprile 2024;
- ove e per quanto occorra, della D.D. n. 23BE.2023/D.00777 datata 1 agosto 2023;
- di tutti gli atti presupposti connessi collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del MASE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 14 gennaio 2026, il Consigliere avv. EN PI;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Synfastpower s.r.l. con ricorso notificato il 6 luglio 2025 e depositato il successivo 16 di luglio è insorta avverso il decreto MASE in epigrafe e gli atti a esso presupposti, che hanno negato la sua ammissione alle “agevolazioni in favore di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse”.
1.1. La presente questione si colloca a valle di un’articolata vicenda in fatto, di seguito sintetizzata:
- il 21 ottobre 2022 l’allora Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - MASE) ha emanato il decreto n. 463, che ha definito i criteri e le modalità di riparto delle risorse PNRR (Investimento 3.1) per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse;
- il 23 dicembre 2022 è stato adottato il decreto ministeriale n. 427, di approvazione del "bando-tipo”, che funge da schema per le Regioni;
- il 13 febbraio 2023, in recepimento del bando-tipo. la Regione Basilicata ha pubblicato apposito avviso pubblico regionale;
- l’odierna ricorrente ha presentato domanda di finanziamento, proponendo un progetto di produzione di idrogeno verde da realizzarsi ad Atella, basato anche sull'uso di biomasse;
- la Regione Basilicata ha quindi approvato la prima graduatoria (D.G.R. n. 142/2023), nella quale il progetto di cui è questione è risultato ammesso, con graduazione al quarto posto, ma non finanziabile per esaurimento dei fondi iniziali;
- successivamente, è entrato in vigore il Regolamento UE 2023/1187, pubblicato il 20 giugno 2023, che ha escluso l'idrogeno prodotto da biomasse dai finanziamenti PNRR di cui è questione, definendo criteri più stringenti per le fonti rinnovabili;
- è seguito, nell’aprile 2024, il decreto MASE n. 164 del 2024, di recepimento delle restrizioni europee, in cui si è tra l’altro previsto che i progetti basati su biomasse non possano accedere ai contributi. Tale decreto non è stato inizialmente impugnato;
- il 23 settembre 2024 la ricorrente ha presentato una istanza di riesame in autotutela di quanto disposto nel cennato decreto n. 164 del 2024, chiedendo di essere ammessa a presentare una variante progettuale, con eliminazione delle biomasse e adeguamento del progetto alle sopravvenute norme UE;
- con nota del 25 ottobre 2024 la Regione Basilicata ha dato atto dell'avvenuta ricezione della documentazione tecnica della società, restando comunque in attesa di pertinenti indicazioni ministeriali, all’uopo richieste;
- il 18 novembre 2024 il MASE, in riscontro ha tale ultima nota, ha sostenuto che – stanti l’intervenuta conclusione dell'istruttoria tecnica e l’approvazione la graduatoria definitiva - risulti preclusa la presentazione di varianti che modifichino elementi sostanziali del progetto, nella specie la sostituzione della fonte energetica;
- la Regione Basilicata ha nondimeno adottato la determinazione n. 213 del 2025 di approvazione dell’aggiornamento della graduatoria relativa al bando PNRR per le “ Hydrogen Valleys ” (Investimento 3.1), includendovi esplicitamente la variante progettuale presentata dalla Synfastpower s.r.l.;
- con decreto n. 154 dell’8 maggio 2025, qui avversato, Il MASE ha stabilito di "non tener conto" della nuova graduatoria approvata dalla Regione Basilicata in data 23 febbraio 2025.
1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati:
- I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 dell’avviso pubblico e del bando-tipo. Violazione del principio di conformità alla disciplina comunitaria sopravvenuta.
L'art. 12 del bando recherebbe l’obbligo di adeguare i progetti alle norme UE sopravvenute. Il divieto di usare biomasse è derivato da un Regolamento UE (il n. 2023/1187) pubblicato dopo la presentazione della domanda, sicché in capo alla società sussisterebbe il “diritto-dovere” di presentare una variante. Il MASE, negando tale possibilità, avrebbe violato le sue stesse regole di gara;
- II. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta illogicità. Contraddittorietà tra atti della pubblica amministrazione.
Il Ministero intimato avrebbe sostanzialmente ignorato l'attività istruttoria compiuta dalla Regione Basilicata. La Regione, soggetto delegato alla valutazione tecnica, avrebbe infatti già verificato e approvato la variante con la ripetuta determinazione n. 213/2025. Il MASE, decidendo di "non tenerne conto", avrebbe agito senza una nuova istruttoria tecnica, limitandosi a una posizione formale e preconcetta che contrasterebbe con l'accertamento tecnico regionale;
- III. Violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Violazione del "principio del risultato" (d.lgs. 36/2023).
Il principio del conseguimento del risultato (in questo caso, la realizzazione di impianti di idrogeno verde con fondi PNRR), imporrebbe l’accoglimento della variante. Escludere un progetto già validato tecnicamente e pronto per essere finanziato, a causa di un rigido formalismo, lederebbe l'interesse pubblico al raggiungimento dei target europei di decarbonizzazione;
- IV. Incompetenza del MASE e violazione del riparto di funzioni tra Stato e Regioni nella gestione dell'Investimento 3.1 PNRR.
Il MASE rivestirebbe nella vicenda un ruolo di indirizzo e riparto delle risorse, mentre la gestione della graduatoria e la valutazione delle varianti tecniche spetterebbero alla Regione. Il Ministero, intervenendo per annullare gli effetti di una graduatoria regionale già approvata, avrebbe esercitato un potere di controllo sostitutivo non previsto dalla legge, esautorando di fatto le competenze della Regione Basilicata.
2. Il MASE è ritualmente comparso in lite, eccependo l’inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito del ricorso.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 10 settembre 2025 l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata
4. Alla pubblica udienza svoltasi il 14 gennaio 2026, previo deposito di scritti difensivi, i procuratori delle parti presenti hanno richiamato le rispettive posizioni in atti e l’affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. Coglie nel segno la conforme eccezione sollevata da parte intimata, secondo cui è stato tardivamente impugnato il decreto direttoriale n. 164 del 17 aprile 2024, di effettivo recepimento delle prescrizioni restrittive di cui al Regolamento UE n. 2023/1187. In tal senso il decreto n. 154/2025, qui tempestivamente avversato assume portata meramente confermativa e applicativa.
5.1.1. In effetti, il più volte evocato decreto n. 164 del 2024, per quanto qui rileva:
- dà atto che «ai sensi dell’articolo 11 di ciascun avviso pubblico, ogni Regione e Provincia autonoma ha provveduto alla costituzione di una commissione di ammissione e valutazione delle proposte progettuali secondo le modalità indicate nel citato articolo e che detta commissione ha effettuato l’istruttoria tecnica delle domande di agevolazione secondo le modalità e i tempi definiti al successivo articolo 12 ai fini dell’elaborazione di una proposta di graduatoria» e che ciascuna Regione e Provincia autonoma «ha approvato le proposte di graduatoria dei progetti elaborate della citata commissioni, pubblicando le stesse sul proprio sito istituzionale»;
- approva lo scorrimento delle graduatorie regionali e provinciali relative all'investimento PNRR per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse;
- stabilisce i criteri per la ripartizione di risorse residue derivanti da economie di gestione, rinunce o varianti progettuali;
- dispone la non ammissibilità allo scorrimento e all’ulteriore finanziamento dei progetti che producono idrogeno a partire da matrici di origine biologica, in conformità con le disposizioni dell’Unione europea; si tratta appunto del genus al quale va ricondotto l’impianto candidato dall’odierna ricorrente e originariamente collocato in graduatoria, sebbene in posizione non finanziabile per incapienza dell’apposito fondo.
5.1.2. Peraltro, il decreto spiega autonoma e diretta efficacia lesiva anche per un ulteriore aspetto, in quanto dà atto della conclusione delle fasi istruttorie e delle conseguenti approvazioni delle graduatorie regionali. L’inverarsi di tale fatto preclude, secondo quanto testualmente prescritto dall’art. 12, comma 6, del bando tipo (non impugnato e che costituisce lex specialis della procedura), la possibilità di adottare varianti progettuali imposte da sopravvenute disposizioni sovranazionali.
5.1.3. Trova quindi riscontro l’autonoma e diretta efficacia lesiva di tale provvedimento, che sarebbe dovuto essere impugnato tempestivamente, ciò che, come si osserverà in prosieguo, non è avvenuto, divenendo conseguentemente inoppugnabile.
5.1.4. Il successivo decreto ministeriale n. 154 del 2025 (tempestivamente avversato col presente ricorso) si atteggia diversamente ad atto meramente conseguenziale, in quanto si limita a disporre l'allocazione di risorse aggiuntive, non mutando il quadro disciplinare già tracciato dal precedente decreto n. 164 del 2024, e sostituisce solo l'allegato 1 del precedente decreto il n. 164 del 2024 per aggiornare l'elenco dei beneficiari in base allo scorrimento delle graduatorie.
5.1.4. Sussiste dunque un rapporto di presupposizione tra i cennati decreti, sicché la tardiva impugnazione del presupposto decreto n. 164 del 2024 rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale. In tal senso, osserva il Collegio come agli atti di causa vi sia piena prova della conoscenza, da parte della deducente, di tale decreto quantomeno dal 23 settembre 2024, ossia dalla data in cui è stata presentata istanza di riesame di quest’ultimo in autotutela alla Regione Basilicata e al MASE. Ebbene, anche rispetto a tale ultima data, il presente ricorso, notificato in data 4 luglio 2025, si appalesa pianamente tardivo.
5.1.5. A fortiori, è tardiva l’impugnazione della nota MASE prot. 210775 del 18 novembre 2024, con cui il Ministero ha rappresentato alla Regione e alla ricorrente l'impossibilità di una diversa valutazione, così in buona sostanza respingendo l’istanza di riesame in autotutela.
5.1.5.1. A ben vedere, pure tale nota di chiaro segno preclusivo dell’aspirazione della ricorrente al conseguimento del beneficio, poiché ormai divenuta inoppugnabile, refluisce, corroborandolo, sul rilievo di inammissibilità del ricorso.
5.1.6. Recessiva risulta, infine, la tesi secondo cui il ripetuto decreto n. 164 non avrebbe portata immediatamente lesiva. Invero, in disparte gli indici disciplinari e le considerazioni di segno contrario testé declinati, va qui osservato come nell’istanza di riesame in autotutela del 23 settembre 2024, la Synfastpower abbia espressamente riconosciuto che: a ) il decreto MASE n. 164 del 2024 approvando la graduatoria dei soggetti beneficiari delle risorse aggiuntive, non la abbia inclusa fra di essi, configurandosi quindi come un provvedimento di esclusione implicito (capo 1.1.2.); b) l'attribuzione di tali fondi a una società che segue in graduatoria (PRE s.r.l.) rende l'atto direttamente lesivo della posizione della sua posizione (capo n. 9).
6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
7. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione conseguenti al sopravvenire di innovazioni disciplinari, e della definizione in rito del giudizio, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, coll'intervento dei magistrati:
IA ER, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
EN PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN PI | IA ER |
IL SEGRETARIO