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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/11/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa UR EO
all'udienza del 18 novembre 2025 - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3521/2025 R.G. vertente
TRA
c.f. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
PP EC giusta procura allegata in atti. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Michela Foti, in virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024 rep. 37875 racc. 7313
a rogito del Notaio in Roma. OPPOSTO Per_1
E
, c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore. CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.6.2025 la Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
29520259011487563/000, notificata il 12.6.2025, con la quale l' Controparte_3
gli aveva richiesto il pagamento del complessivo importo di € 33.960,87 per le
[...] seguenti sottese cartelle di pagamento:
- n. 29520070046368361000, asseritamente notificata il 12.12.2007;
- n. 29520090012581023000, asseritamente notificata il 5.10.2009.
Lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione giusti gli artt.
3 della L. 241/1990 e 7 della L. 212/2000.
Rilevava il vizio dell'atto impugnato per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Denunziava, poi, la mancata notifica degli atti presupposti.
Eccepiva, ancora, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, maturata fra i periodi d'imposta e la notifica dell'atto ora opposto. Chiariva, inoltre, come fossero prescritte anche le sanzioni portate dall'atto opposto.
Deduceva, infine, la violazione del termine decadenziale ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto il provvedimento impugnato era stato emesso il 16.5.2025 e notificato il 12 giugno dello stesso anno, ben oltre il limite di legge.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
29520259011487563/000 e delle indicate cartelle, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
2. L costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 29.10.2025, rilevava la CP_1 rituale notifica delle cartelle di pagamento, producendo la relata relativa alla cartella n.
29520070046368361000. Evidenziava come la Società opponente avesse inoltrato richiesta di rateizzazione n. 73218, riferita fra l'altro alle due cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata. Spiegava come tale piano di rateizzazione non fosse stato adempiuto alle scadenze prefissate e fosse, dunque, stato revocato. Significava come i pagamenti effettuati dalla
2 ricorrente fossero stati imputati alle cartelle indicate secondo il piano di ammortamento.
Deduceva la conseguente incontestabilità delle cartelle notificate e non opposte.
Rilevava l'inammissibilità dell'avversa censura inerente la decadenza dal potere di iscrivere a ruolo il credito ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/1999.
Quanto all'eccepita prescrizione quinquennale, rilevava come fra la notifica degli atti sottesi e quelli dell'intimazione di pagamento opposta si frapponessero l'istanza di rateizzazione del debito del 26.9.2011, i parziali pagamenti rateali effettuati in ottemperanza a tale piano nonché la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29520219000641617000, perfezionatasi il
13.9.2021 e non opposta per i crediti previdenziali. Richiamava, in tema, la sospensione dell'attività di riscossione disposta per l'emergenza sanitaria da COVID 19.
Evidenziava, atteso quanto esposto, il proprio diritto ad andare esente dalle spese processuali nel caso di fondatezza dell'opposizione per l'attività di competenza dell'A.d.E.R.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
3. All'udienza del 18 novembre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente deve evidenziarsi che l' benché Controparte_3 ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, sicché deve dichiararsene la contumacia.
5. Ordine logico di trattazione impone di esaminare la questione relativa alla legittimazione passiva. Essa compete, in adesione a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7514/2022, all'Ente Impositore, quale titolare del credito, vertendo la presente opposizione sull'omessa notifica delle cartelle di pagamento (atti di competenza dell' , sulla prescrizione. Va anche contestualmente dichiarata la CP_1 legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione date le censure attoree di difetto assoluto di motivazione e di omessa indicazione del calcolo degli interessi (quali eventuali vizi propri dell'intimazione opposta) nonché di decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto tale ultima norma postula uno specifico obbligo procedimentale gravante sull'Agente della Riscossione e non sull'Ente Impositore (“
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza…”).
6. Tenuto conto della tempestività della presente opposizione, va ora vagliata l'eccezione di difetto di motivazione, anche in riferimento alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
3 Essa è destituita di fondamento. L'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 non prevede particolari requisiti motivazionali per questo tipo di atto, che contiene soltanto l'intimazione ad adempiere un obbligo risultante da un ruolo iscritto negli atti precedentemente notificati: l'intimazione contiene il riferimento alle cartelle ad esso sottese (che non necessitano di essere allegate, nonostante la labiale diversa conclusione di parte opponente) ed alla data della loro notifica, il titolo dell'obbligazione pecuniaria per ciascuno di essi, i riferimenti legislativi per il calcolo delle sanzioni civili, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione, l'importo da pagare
(con specifica di spese e compensi di riscossione ed interessi di mora), il termine per pagarlo,
l'avviso della facoltà di proporre ricorso giudiziale per vizi propri dell'atto.
Quanto alla presunta mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, al fine di ribadire l'infondatezza della relativa eccezione, deve altresì richiamarsi l'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, che prevede che, “decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, (60 giorni dalla notifica della cartella) sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”, per osservare come il valore percentuale degli interessi di mora, originariamente determinato con decreti ministeriali del 25.2.1999 e 28.7.2000, è stato periodicamente aggiornato con provvedimenti dell' n. 124741 del 4.9.2009, n. 124566 del Controparte_3
7.9.2010, n. 95314 del 22.6.2011, n. 104609 del 17.7.2012, n. 27678 del 04.03.2013, n. 51685 del 10.4.2014, n. 59743 del 30.4.2015, n. 60535 del 27.04.2016, n. 66826 del 4.4.2017, n. 95624 del 10.5.2018, n. 148038 del 23.5.2019, certamente validi ed applicabili agli atti oggetto di opposizione.
Deve peraltro osservarsi che la circostanza che la determinazione del tasso degli interessi moratori avvenga con atti normativi e comunque di efficacia generale, comporta una presunzione di conoscenza dei criteri di calcolo da parte della generalità dei contribuenti, e quindi l'inutilità di richiamarli esplicitamente negli atti dell'esattore. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale corrente, infatti, "nel regime dell'art. 30 D.P.R. 29.9.1973 n. 602 l'indennità di mora costituisce un accessorio naturale e necessario del tributo come indennizzo forfettario avente il medesimo carattere pubblicistico del tributo stesso" (Cass. 14.5.1997 n. 4255).
L'eccezione di illegittimità degli interessi di mora sollevata dall'opponente risulta inoltre generica ed indeterminata non avendo questi specificato né tantomeno dimostrato che la misura
4 degli interessi di mora applicata si discosta da quella stabilita dai provvedimenti applicabili alla fattispecie in esame.
7. Gli ulteriori motivi di opposizione vanno poi qualificati quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetti a termine decadenziale, poiché la Società ricorrente contesta la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata e la prescrizione quinquennale delle pretese.
Occorre in ogni caso osservare “ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella…” (Cass. civ., 2. 9.2020, n. 18256).
8. Disaminando l'eccezione di omessa notifica delle cartelle sottese, deve rilevarsi come l' abbia prodotto, in uno alla propria memoria costitutiva, la relata della notifica della CP_1 cartella n. 29520070046368361000, comprovante la ricezione, a mani di un impiegato di parte opponente, in data 12.12.2007.
Quanto alla cartella n. 29520090012581023000, asseritamente notificata il 5.10.2009,
l' non ha prodotto alcunché al riguardo, sicché la stessa deve ritenersi non notificata, CP_1 non rivestendo valenza probatoria, in senso contrario, la documentazione -interna all'Istituto e non sottoscritta dall'opponente- circa una rateizzazione che avrebbe riguardato, fra l'altro, i crediti portati da tale cartella. Questo Tribunale sarebbe potuto pervenire a conclusioni differenti qualora l' avesse diligentemente prodotto l'istanza proveniente dall' CP_1 [...]
Parte_1
L'intimazione di pagamento deve dunque essere annullata in relazione alla sottesa cartella n.
29520090012581023000.
9. Per l'atto notificato deve, pertanto, concludersi che, non essendo stato lo stesso impugnato nel termine di quaranta giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, il ricorrente è decaduto dalla possibilità di eccepire l'infondatezza nel merito della pretesa
5 (inclusa l'eventuale prescrizione antecedente alla notifica della cartella) che, con il decorso infruttuoso dei termini di impugnazione, è divenuta intangibile. Analogamente, la eccepita decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 avrebbe dovuto essere fatta valere mediante opposizione agli atti esecutivi da proporsi – ex artt. 617 c.p.c. e 29 D.Lgs. n. 46/1999
– nel termine perentorio di giorni venti dalla notifica della cartella.
10. Quanto all'eccepita prescrizione in epoca successiva alla notifica, occorre premettere che non sia in contestazione la natura quinquennale del termine e che costituisce dato pacifico che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. Cass., Sez. Un., n. 23397/2016; Cass., sez. 6, ord. n.
11760/2019). Invero, l'atto notificato e non impugnato entro quaranta giorni non può essere assimilato a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
Giova altresì rammentare che l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, disponga, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
6 Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, la prescrizione risulta maturata, in quanto dalla notifica dell'atto sotteso alla successiva dell'intimazione di pagamento n. 29520219000641617000, perfezionatasi il 13.9.2021, risulta ampiamente spirato il quinquennio, pur comprensivo dell'eventuale sospensione emergenziale dei termini.
A tale conclusione non ostano i pagamenti effettuati da parte ricorrente in virtù del piano di rateizzazione, in quanto l'ultimo pagamento risultante è quello del 26.3.2012 (rata n. 4 del piano dettagliato di rateizzazione in atti) e, dunque, il termine prescrizionale avrebbe ricominciato a decorrere dalla sesta rata (avente scadenza il 23.5.2012), in quanto l'art. 19 del D.P.R. n.
602/1973, ratione temporis applicabile, prevedeva che “
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato” sicché da tale decadenza le parti opposte avrebbero dovuto tempestivamente attivarsi per il recupero coattivo del credito impagato.
L'opposizione deve, pertanto, essere accolta, con annullamento integrale dell'intimazione n.
29520259011487563/000.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in favore di parte CP_1 ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la limitata attività processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. PP
EC, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Non si provvede alla liquidazione delle spese di lite nei confronti dell' Controparte_3
, stante la sua contumacia.
[...]
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla
[...] in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con ricorso depositato in data 30.6.2025, nei confronti dell' e dell' CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_3 tempore, di opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259011487563/000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
7 - dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
- in accoglimento dell'opposizione annulla integralmente l'intimazione di pagamento n.
29520259011487563/000;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che CP_1 liquida in € 43,00 per rimborso contributo unificato ed in € 4.636,50 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. PP CECCIO;
- nulla in ordine alle spese di giudizio nei confronti dell' Controparte_3
.
[...]
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 18 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
UR EO
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