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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/07/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2653/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 15.7.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro contumace;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.3.2024, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal 6.5.2022 al 5.6.2023 quale operaio di terzo livello del ccnl imprese edili artigiane alle dipendenze prima della Controparte_2
e poi, senza soluzione di continuità e per trasferimento di
[...]
azienda ex art. 2112 c.c., della chiedeva condannarsi CP_1
quest'ultima a pagare euro 6.614,00 a titolo di differenze retributive.
La convenuta rimaneva contumace.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato full time intercorso inter partes è attestato dai prospetti di paga in atti, i quali attestano altresì che esso ha avuto inizio il 6.5.2022 e che l'istante era inquadrato come apprendista di terzo livello del ccnl di categoria.
L'espletata prova testimoniale ha poi confermato che il rapporto di lavoro è cessato il 5.6.2023, che l'istante espletava le mansioni corrispondenti alla sua qualifica ed osservava l'orario di lavoro dalle ore 7,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì: si vedano, in tal senso, le univoche deposizioni rese dai testi , e – colleghi di Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
lavoro dell'istante – non smentite da alcun'altra di segno opposto.
Da parte sua, la convenuta, essendo rimasta contumace, non ha provato di avere corrisposto somme ulteriori rispetto a quelle che in ricorso si ammettono come percepite.
Sulla base dei conteggi attorei, correttamente elaborati sulla base delle retribuzioni previste dal citato ccnl in favore dei lavoratori inquadrati come l'istante nel terzo livello, ma con la precisazione di cui si dirà tra breve, spettano pertanto le seguenti somme: euro 2.969,10 a titolo di differenze retributive, euro 1.753,57 a titolo di cassa edile (dovendo detrarsi dal superiore importo di euro 1.987,57 a tale titolo richiesto quello di euro
234,00 corrispondente al mese di ottobre 2022, che nella nota della Cassa
2 edile della provincia jonica in atti si indica come già liquidato), nonché euro 1.657,33 a titolo di trattamento di fine rapporto.
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore dell'istante la complessiva somma di euro 6.380,00 sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez.
Un. 29.1.2001 n. 38).
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 6.380,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 2.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 15.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2653/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 15.7.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro contumace;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.3.2024, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal 6.5.2022 al 5.6.2023 quale operaio di terzo livello del ccnl imprese edili artigiane alle dipendenze prima della Controparte_2
e poi, senza soluzione di continuità e per trasferimento di
[...]
azienda ex art. 2112 c.c., della chiedeva condannarsi CP_1
quest'ultima a pagare euro 6.614,00 a titolo di differenze retributive.
La convenuta rimaneva contumace.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato full time intercorso inter partes è attestato dai prospetti di paga in atti, i quali attestano altresì che esso ha avuto inizio il 6.5.2022 e che l'istante era inquadrato come apprendista di terzo livello del ccnl di categoria.
L'espletata prova testimoniale ha poi confermato che il rapporto di lavoro è cessato il 5.6.2023, che l'istante espletava le mansioni corrispondenti alla sua qualifica ed osservava l'orario di lavoro dalle ore 7,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì: si vedano, in tal senso, le univoche deposizioni rese dai testi , e – colleghi di Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
lavoro dell'istante – non smentite da alcun'altra di segno opposto.
Da parte sua, la convenuta, essendo rimasta contumace, non ha provato di avere corrisposto somme ulteriori rispetto a quelle che in ricorso si ammettono come percepite.
Sulla base dei conteggi attorei, correttamente elaborati sulla base delle retribuzioni previste dal citato ccnl in favore dei lavoratori inquadrati come l'istante nel terzo livello, ma con la precisazione di cui si dirà tra breve, spettano pertanto le seguenti somme: euro 2.969,10 a titolo di differenze retributive, euro 1.753,57 a titolo di cassa edile (dovendo detrarsi dal superiore importo di euro 1.987,57 a tale titolo richiesto quello di euro
234,00 corrispondente al mese di ottobre 2022, che nella nota della Cassa
2 edile della provincia jonica in atti si indica come già liquidato), nonché euro 1.657,33 a titolo di trattamento di fine rapporto.
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore dell'istante la complessiva somma di euro 6.380,00 sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez.
Un. 29.1.2001 n. 38).
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 6.380,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 2.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 15.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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