Articolo 199 del Codice della navigazione
Articolo 198Articolo 200
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21 aprile 1942
Art. 199.
(Perdita di carte e documenti di bordo).

In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo, il comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto, o all'autorita' consolare.

Le autorita' predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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