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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1760/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SA AL IM MA, Presidente
UR DR IA MASSIMO, Relatore
CASTORINA SARIA IA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4484/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC l'1/7/2025 e depositato telematicamente nella segreteria di questa Corte il 22/7/2025, il legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l. impugnava il sollecito di pagamento n. 25468123 (per IMU anno 2016, dell'importo di complessivi € 32.876,51, e relativo all'avviso n. 4084/2016), notificato con PEC del 17/06/2025 ed emesso da Area s.r.l. per conto del Comune di
Paternò;
adduceva i seguenti motivi (si riportano estratti del ricorso introduttivo e delle successive memorie di replica):
<
24/09/2021, ritualmente impugnato con ricorso RGR 975/2022, pervenuto a sentenza della Comm. Trib.
Prov. di CT sez. 4^ n. 5621/2022, dep. il 11/07/2022, passata in giudicato (alleg. 2) (…). La Commissione ha accolto parzialmente il ricorso (…) il Comune afferma di essersi conformato al giudicato della
Commissione, e di aver ridotto la tassazione all'effettivo periodi di possesso della Ricorrente, ma non è così. (…) Controparte insiste nel tassare le aree edificabili secondo il valore di € 65,97 mq, anziché secondo il minor valore di € 46,18, statuito con la richiamata sentenza n. 5621 dell'11/7/2022, passata in giudicato. Da ciò deriva una maggiore imposta pari ad € 16.479,64, rispetto a quella effettivamente dovuta pari ad € 11.553,68>>.
Con note depositate telematicamente il 19/9/2025 la Area s.r.l. chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva e la correttezza del proprio operato.
Con note depositate telematicamente il 2/2/2026 il Comune di Paternò chiedeva rigettarsi il ricorso.
Con note depositate telematicamente il 10/2/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come accennato in premessa, con l'atto impugnato si sollecita il versamento delle somme di cui ad un avviso di accertamento emesso dal Comune di Paternò per IMU anno 2016, recante il n. 4084/2016.
Il ricorrente aveva tempestivamente impugnato detto avviso, ottenendone il parziale annullamento;
risulta utile riportare ampio estratto della sentenza n. 5621/2022 di altra sezione di questa Corte (udienza
1/7/2022, deposito 11/7/2022), ormai in giudicato:
< superiore punto 2) atteso che i fabbricati indicati al punto 3) del prospetto sino al mese di ottobre del 2016 appartenevano al Comune di Paternò, che solo in data 5.10.2016 li ha trasferiti alla società ricorrente (v. documentazione in atti). La tassazione pertanto, va limitata al periodo ott.-dic. 2016, dovendosi decurtare quanto richiesto per il periodo gen- sett dello stesso anno.
Quanto al superiore punto 3) del ricorso, premesso che il comune di Paternò, per come rappresentato dallo stesso ricorrente, in sede di mediazione ha provveduto a ricalcolare il valore delle aree edificabili, aderendo parzialmente ai rilievi della ricorrente, e riducendo del 30% (cioè da € 65,97 ad
€ 46,18 mq) il valore indicato nell'avviso di accertamento impugnato, è opinione di questa Commissione che il detto ricalcolo appaia corretto e meriti di essere condiviso apparendo assolutamente congruo in relazione alla ubicazione ed alla potenzialità delle aree edificabili, pur discostandosi, sia pure in minima parte, da quello sviluppato dal consulente di parte.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Provinciale di Catania accoglie parzialmente il ricorso e dispone che il comune di Paternò provveda al ricalcolo dell'IMU per i fabbricati indicati al n. 3 del prospetto limitandolo al periodo ott-dic 2016. Rigetta per il resto il ricorso. Spese irripetibili.>>.
Il Comune resistente evidenzia che il sollecito non si riferisce all'originario avviso n. 4084
(dell'importo di € 42.100,00), bensì all'avviso successivamente rettificato (recante sempre il n. 4084), emesso dal Comune dopo l'esito del citato giudizio, del minore importo di € 29.409,00. In effetti, il sollecito fa riferimento proprio all'avviso n. 4084 di € 29.409,00.
Non è dato sapere (né le parti forniscono indicazioni sul punto) se l'avviso così rettificato sia mai stato notificato alla Ricorrente_1; se così fosse, si porrebbe un problema di tempestività delle doglianze, in quanto la società avrebbe dovuto impugnarlo nei termini di legge, pena la cristallizzazione della pretesa.
Dalla documentazione in atti, parrebbe che l'avviso rettificato sia stato notificato a mezzo posta il
9/11/2021 (la copia della ricevuta di raccomandata si rinviene infatti di seguito alla copia dell'avviso rettificato, nel medesimo file). Ciò non risulta però verosimile, in quanto, come riferito dal Comune, la rettifica dell'originario avviso n. 4084 sarebbe stata effettuata in ottemperanza alla citata sentenza della
Commissione, pronunciata solo nel luglio del 2022. E' quindi più probabile che le parti resistenti abbiano erroneamente inserito, in calce all'avviso rettificato, la prova della notifica dell'avviso originario;
ed in effetti, nessuna relata di notifica è inclusa nel file che contiene l'avviso originario.
Si può a questo punto entrare nel merito delle doglianze di parte ricorrente, che lamenta, in definitiva, l'erroneo ricalcolo del tributo in seno all'avviso rettificato (del quale non aveva avuto contezza prima della ricezione del sollecito qui impugnato). Tali doglianze risultano fondate.
Innanzitutto, la Commissione Tributaria aveva disposto che il Comune di Paternò provvedesse al ricalcolo dell'IMU per i fabbricati indicati al n. 3 del prospetto limitandolo al periodo ott-dic 2016.
Dall'esame dell'avviso rettificato, si desume invece che tale ricalcolo è stato effettuato solo per l'immobile di cui alla particella 858 (per il quale si calcolano infatti tre mesi di possesso); per l'immobile di cui alla particella 938, invece, si calcolano dieci mesi di possesso.
In secondo luogo, benchè il dispositivo della citata sentenza non ne faccia menzione (a causa evidentemente di mero errore materiale), dalla parte motiva risulta evidente come la Commissione avesse ritenuto equa la riduzione del 30% (da € 65,97 ad € 46,18 mq) del valore indicato in relazione a determinati immobili, dando quindi per scontato che il Comune vi si sarebbe attenuto. Tuttavia, proprio il valore di € 65,97 è stato mantenuto nell'avviso rettificato (il Comune ha dato quindi prevalenza al dato formale contenuto nel dispositivo della sentenza, senza confrontarsi con la parte motiva).
Osserva infine il Collegio che le pur argomentate osservazioni del Comune avrebbero dovute essere formulate nell'ambito dell'originario giudizio avverso l'avviso di accertamento (giudizio nell'ambito del quale, però, il Comune non si era costituito), o quanto meno in sede di impugnazione della citata sentenza n. 5621/2022.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, considerato che il Comune si è basato su una erronea interpretazione della sentenza della Commissione Tributaria
(agevolata dalla incompleta formulazione del dispositivo) sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Estensore
DR SI
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
AL La RO (firmato digitalmente)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SA AL IM MA, Presidente
UR DR IA MASSIMO, Relatore
CASTORINA SARIA IA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4484/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC l'1/7/2025 e depositato telematicamente nella segreteria di questa Corte il 22/7/2025, il legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l. impugnava il sollecito di pagamento n. 25468123 (per IMU anno 2016, dell'importo di complessivi € 32.876,51, e relativo all'avviso n. 4084/2016), notificato con PEC del 17/06/2025 ed emesso da Area s.r.l. per conto del Comune di
Paternò;
adduceva i seguenti motivi (si riportano estratti del ricorso introduttivo e delle successive memorie di replica):
<
24/09/2021, ritualmente impugnato con ricorso RGR 975/2022, pervenuto a sentenza della Comm. Trib.
Prov. di CT sez. 4^ n. 5621/2022, dep. il 11/07/2022, passata in giudicato (alleg. 2) (…). La Commissione ha accolto parzialmente il ricorso (…) il Comune afferma di essersi conformato al giudicato della
Commissione, e di aver ridotto la tassazione all'effettivo periodi di possesso della Ricorrente, ma non è così. (…) Controparte insiste nel tassare le aree edificabili secondo il valore di € 65,97 mq, anziché secondo il minor valore di € 46,18, statuito con la richiamata sentenza n. 5621 dell'11/7/2022, passata in giudicato. Da ciò deriva una maggiore imposta pari ad € 16.479,64, rispetto a quella effettivamente dovuta pari ad € 11.553,68>>.
Con note depositate telematicamente il 19/9/2025 la Area s.r.l. chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva e la correttezza del proprio operato.
Con note depositate telematicamente il 2/2/2026 il Comune di Paternò chiedeva rigettarsi il ricorso.
Con note depositate telematicamente il 10/2/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come accennato in premessa, con l'atto impugnato si sollecita il versamento delle somme di cui ad un avviso di accertamento emesso dal Comune di Paternò per IMU anno 2016, recante il n. 4084/2016.
Il ricorrente aveva tempestivamente impugnato detto avviso, ottenendone il parziale annullamento;
risulta utile riportare ampio estratto della sentenza n. 5621/2022 di altra sezione di questa Corte (udienza
1/7/2022, deposito 11/7/2022), ormai in giudicato:
< superiore punto 2) atteso che i fabbricati indicati al punto 3) del prospetto sino al mese di ottobre del 2016 appartenevano al Comune di Paternò, che solo in data 5.10.2016 li ha trasferiti alla società ricorrente (v. documentazione in atti). La tassazione pertanto, va limitata al periodo ott.-dic. 2016, dovendosi decurtare quanto richiesto per il periodo gen- sett dello stesso anno.
Quanto al superiore punto 3) del ricorso, premesso che il comune di Paternò, per come rappresentato dallo stesso ricorrente, in sede di mediazione ha provveduto a ricalcolare il valore delle aree edificabili, aderendo parzialmente ai rilievi della ricorrente, e riducendo del 30% (cioè da € 65,97 ad
€ 46,18 mq) il valore indicato nell'avviso di accertamento impugnato, è opinione di questa Commissione che il detto ricalcolo appaia corretto e meriti di essere condiviso apparendo assolutamente congruo in relazione alla ubicazione ed alla potenzialità delle aree edificabili, pur discostandosi, sia pure in minima parte, da quello sviluppato dal consulente di parte.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Provinciale di Catania accoglie parzialmente il ricorso e dispone che il comune di Paternò provveda al ricalcolo dell'IMU per i fabbricati indicati al n. 3 del prospetto limitandolo al periodo ott-dic 2016. Rigetta per il resto il ricorso. Spese irripetibili.>>.
Il Comune resistente evidenzia che il sollecito non si riferisce all'originario avviso n. 4084
(dell'importo di € 42.100,00), bensì all'avviso successivamente rettificato (recante sempre il n. 4084), emesso dal Comune dopo l'esito del citato giudizio, del minore importo di € 29.409,00. In effetti, il sollecito fa riferimento proprio all'avviso n. 4084 di € 29.409,00.
Non è dato sapere (né le parti forniscono indicazioni sul punto) se l'avviso così rettificato sia mai stato notificato alla Ricorrente_1; se così fosse, si porrebbe un problema di tempestività delle doglianze, in quanto la società avrebbe dovuto impugnarlo nei termini di legge, pena la cristallizzazione della pretesa.
Dalla documentazione in atti, parrebbe che l'avviso rettificato sia stato notificato a mezzo posta il
9/11/2021 (la copia della ricevuta di raccomandata si rinviene infatti di seguito alla copia dell'avviso rettificato, nel medesimo file). Ciò non risulta però verosimile, in quanto, come riferito dal Comune, la rettifica dell'originario avviso n. 4084 sarebbe stata effettuata in ottemperanza alla citata sentenza della
Commissione, pronunciata solo nel luglio del 2022. E' quindi più probabile che le parti resistenti abbiano erroneamente inserito, in calce all'avviso rettificato, la prova della notifica dell'avviso originario;
ed in effetti, nessuna relata di notifica è inclusa nel file che contiene l'avviso originario.
Si può a questo punto entrare nel merito delle doglianze di parte ricorrente, che lamenta, in definitiva, l'erroneo ricalcolo del tributo in seno all'avviso rettificato (del quale non aveva avuto contezza prima della ricezione del sollecito qui impugnato). Tali doglianze risultano fondate.
Innanzitutto, la Commissione Tributaria aveva disposto che il Comune di Paternò provvedesse al ricalcolo dell'IMU per i fabbricati indicati al n. 3 del prospetto limitandolo al periodo ott-dic 2016.
Dall'esame dell'avviso rettificato, si desume invece che tale ricalcolo è stato effettuato solo per l'immobile di cui alla particella 858 (per il quale si calcolano infatti tre mesi di possesso); per l'immobile di cui alla particella 938, invece, si calcolano dieci mesi di possesso.
In secondo luogo, benchè il dispositivo della citata sentenza non ne faccia menzione (a causa evidentemente di mero errore materiale), dalla parte motiva risulta evidente come la Commissione avesse ritenuto equa la riduzione del 30% (da € 65,97 ad € 46,18 mq) del valore indicato in relazione a determinati immobili, dando quindi per scontato che il Comune vi si sarebbe attenuto. Tuttavia, proprio il valore di € 65,97 è stato mantenuto nell'avviso rettificato (il Comune ha dato quindi prevalenza al dato formale contenuto nel dispositivo della sentenza, senza confrontarsi con la parte motiva).
Osserva infine il Collegio che le pur argomentate osservazioni del Comune avrebbero dovute essere formulate nell'ambito dell'originario giudizio avverso l'avviso di accertamento (giudizio nell'ambito del quale, però, il Comune non si era costituito), o quanto meno in sede di impugnazione della citata sentenza n. 5621/2022.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, considerato che il Comune si è basato su una erronea interpretazione della sentenza della Commissione Tributaria
(agevolata dalla incompleta formulazione del dispositivo) sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Estensore
DR SI
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
AL La RO (firmato digitalmente)