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Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02172/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Gareri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, Comune di Andali, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pullano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento della Regione Calabria avente ad oggetto “comunicazione cancellazione dall'elenco degli operatori -OMISSIS-” prot. n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in pari data;
della nota avente ad oggetto “trasmissione nominativo cancellato dall'elenco Regionale degli Operatori -OMISSIS-” Prot. n. -OMISSIS- emessa dalla Regione Calabria ed indirizzata al Comune di Andali;
del provvedimento di revoca prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto “Revoca autorizzazione attività -OMISSIS-”, emesso dal Comune di Andali e notificato al ricorrente in data-OMISSIS-;
della nota prot. n. -OMISSIS- con la quale il Comune di Andali conferma provvedimento di revoca di cui alla nota prot. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. VA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
La questione, in sostanza, verte sulla legittimità o meno della cancellazione del ricorrente dall'elenco degli operatori -OMISSIS-, quest’ultima fondata, per l’essenziale, sulla ritenuta avvenuta scadenza al -OMISSIS- del contratto di comodato registrato il -OMISSIS-, il quale dava titolo allo stesso ricorrente al possesso qualificato dei terreni su cui è stato avviato-OMISSIS- di cui sopra.
Il primo motivo di doglianza attiene alla denunziata violazione dell’art. 97 della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 7, 8 e 10 della Legge 241/1990, degli artt. 13 e 19 della L.R. n. 14/2009, oltre che all’eccesso di potere nelle figure sintomatiche di: difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione; falsità del presupposto; arbitrarietà; sviamento di potere; manifesta irragionevolezza e illogicità; motivazione irragionevole apparente, generica, irrilevante, pretestuosa, insufficiente.
La seconda censura afferisce invece all’illegittimità dell’atto presupposto.
Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
Ha presentato invece atto di intervento ad opponendum il Sig. -OMISSIS-, che con memorie documenti ha domandato il respingimento del ricorso.
In sede cautelare la domanda di tutela interinale è stata respinta.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
Quanto alla denunzia della violazione, da parte dell’Amministrazione convenuta, delle norme sul procedimento amministrativo e di quelle speciali di settore, la stessa non deve essere disattesa.
Difatti è pacifico in causa la mancata produzione, nelle competenti sedi amministrative, del documento originale contenente il riferito contratto di comodato asseritamente registrato il -OMISSIS- e avente scadenza, ad avviso del ricorrente, nell’anno 2035.
Rileva inoltre, in relazione ad entrambi i motivi di ricorso, che con sentenza del -OMISSIS-resa nel giudizio n.-OMISSIS- R.G. N.R., il Tribunale di -OMISSIS- ha condannato il ricorrente alla complessiva pena di mesi sei di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese per la parte civile costituita nella persona dell’interveniente, per i reati di cui all’art. 489 c.p. in relazione agli art. 478 – 482 c.p..
Ciò in quanto, in qualità di titolare della -OMISSIS-, faceva uso, allegandolo a riscontro delle proprie tesi sulla questione della comunicazione di revoca dell’autorizzazione all’attività -OMISSIS- ricevuta dal comune di Andali, di un contratto di comodato con scadenza 2035 risultato falso.
Vero è che la menzionata sentenza non risulta ancora definitiva, ma deve rilevarsi come, con l’atto d’appello, secondo quanto non smentito dalla parte ricorrente rispetto alla contestazione dell’interveniente, non è stata in alcun modo censurata l’erroneità della sentenza nella parte in cui accerta che il contratto di comodato in parola è falso, ma ci si è limitati ad evidenziare la non punibilità del ricorrente, che sarebbe stato un mero utilizzatore e non l’autore del falso comodato.
Pertanto, il presupposto fondamentale degli atti impugnati, ossia la riscontrata assenza di un titolo certo che dia al ricorrente un diritto sui beni che formano l’oggetto dell’esercizio della revocata attività -OMISSIS-, non è stato smentito in corso di causa e sorregge chiaramente l’intera sequela dei provvedimenti impugnati.
Ne consegue il respingimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’interveniente, che liquida in euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV CO, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
VA CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CA | IV CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.