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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2387/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2387/2023 con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ettivam so il difensore avv. FORTU- NATO SAVARESE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANO CP_1 C.F._2
dell' A ( ) PIAZZA BE- C.F._3 NAMOZEGH 17 57123 LIVORNO;
elettivamente domiciliato in PIAZZA E. BENAMO- ZEGH 17 57123 LIVORNO presso il difensore avv. MONTANO MARIA GIGLIOLA
CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso regolarmente notificato l' adiva il Tribunale di Livorno per chiedere Parte_1 la modifica delle condizioni di cui al decreto dell'adito Tribunale del 15/7/2020 emesso nel giudizio RG 3249/18 VG, confermato con decreto del Tribunale del 29/6/2022 nel procedi-
1 mento di modifica RG 2080/2021 VG e confermato dalla Corte di Appello di Firenze, in sede di reclamo promosso dal ricorrente, con decreto del 7/12/2022. Per_ Secondo il ricorrente, il regime di frequentazione tra lo stesso e la figlia minore , andava ampliato in quanto la minore aveva da tempo manifestato il desiderio di trascorrere maggior tempo con il padre, malgrado le condotte ostacolanti tenute dalla CP_1
Questa ultima si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, in ragione del fatto che la limitazione della frequentazione padre figlia era stata decisa dal Collegio, sia nel 2018 che nel 2022, in virtù di quanto emerso in ordine alle condotte di vita del ricorrente e alla mancata presentazione da parte dello stesso dei test tossicologici richiesti nei tempi e nelle modalità in- dicate dal CTU.
La causa veniva istruita con l'acquisizione da parte della Questura di una informativa sulla li- cenza di guida del ricorrente e delle ragioni per le quali in passato lo stesso era rimasto senza patente.
Venivano anche sentiti alcuni testimoni, quali persone informate sui fatti. Per_ Si procedeva anche all'ascolto della minore , di anni otto, delegandolo ad un esperto psi- cologo, affinché l'ascolto avvenisse in un setting adeguato e l'esperto potesse verificare se le parole della minore potessero essere in qualche modo condizionate dall'esterno e, segnatamen- te, dalla madre, come lamentato dal ricorrente.
Le parti, infine, concludevano come segue.
Il ricorrente: “Perché l'adito tribunale , accertata la piena e totale capacità del ricorrente Parte_1 ad attendere alle proprie funzioni di padre , atteso che le modalità di visita si oggi adottate non hanno lasciato emergere alcuna , seppur larvata problematica nei rapporti padre/figlia , voglia confermare le modalità di visita ad oggi vigenti integrando le stesse con la previsione a) del pernottamento presso il padre , a week end alternati con la madre dal venerdì alle ore 18 alla domenica alle ore 20 , ovvero in alternativa dal sabato mattina alle 10 al lunedì mattina quando il padre accompagnerà la minore a scuola b) con la possibilità per il padre di trascor- rere con la figlia sette giorni consecutivi nel mese di luglio e sette nel mese di agosto secondo le modalità da con- cordare con la madre entro il 30.05.2025 di ciascun anno;
c) con la previsione di poter trascorrere ad anni al- terni con la madre e con il padre le festività natalizie dal giorno 23.12. al giorno 26.12. sino alle ore 20 ovvero dal 30.12 al 02.01 alle ore 20 ; d) con la previsione di potere trascorrere con la minore ad anni alterni con la madre il giorno del compleanno della minore, e) con la previsione di potere trascorrere con il padre il giorno del suo compleanno dall'uscita da scuola sino all'indomani mattina;
f) di potere trascorrere con il padre , ad anni
2 alterni con la madre , la Santa Pasqua dal venerdì sino al lunedì alle ore 18.00 . In via gradata laddove non ritenesse sufficientemente raggiunto il suo convincimento in ordine alla legittimità delle richieste del ricorrente , voglia l'adito tribunale rimettere la causa sul ruolo e fissare nuovo incontro con la minore al fine di poter sentire nuovamente la bambina in particolar modo sulle parti del suo colloquio con l'ausiliaria evidentemente ( ed im- motivatamente) contrastanti con la realtà fattuale emersa dalle dichiarazioni dei testimoni/informatori oltre che dall'assoluta serenità dei rapporti tra padre e figlia così come intercorsi antecedentemente e nel corso del presente giudizio . Condannare la parte resistente al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio , oltre rimborso spese generali ed accessori di legge con attribuzione al sottoscritto”.
La resistente: “Voglia il Tribunale respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto e, a tutela della figlia minore, voglia confermare il calendario di cui al decreto del 15/7/2020, disponendo incontri osservati padre/figlia alla presenza di un educatore”.
2. Tanto premesso dalla istruttoria è emerso quanto segue.
Tra le parti vi sono stati due procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e la gestione della fi- Per_ glia;
nel primo del 2018 veniva compiuta una CTU per valutare la capacità genitoriale dell' , in quanto la sosteneva che il padre della bambina, per quanto legato Parte_1 CP_1 affettivamente alla stessa, non fosse così affidabile, perché dedito all'uso di sostanze stupefa- centi e abuso di alcol;
tale procedimento si concludeva con un provvedimento in cui la fre- quentazione padre-figlia veniva lasciata in forma libera, ma ove i tempi di permanenza erano limitati ad alcuni pomeriggi alla settimana su suggerimento del CTU, il quale nella perizia aveva segnalato, da un lato, l'idoneità della madre nel suo ruolo genitoriale, escludendo condotte ostacolanti e alienanti della donna in danno all'ex compagno, dall'altro, che il ricorrente aveva avuto un contegno non del tutto collaborante rispetto agli accertamenti tossicologici e aveva manifestato una personalità superficiale rispetto alle serie problematiche segnalate dalla CP_1
e uno stile di attribuzione del tutto esterno.
Nel 2022 il ricorrente proponeva domanda di modifica del provvedimento del 2018, ma, dopo una lunga istruttoria orale, tale richiesta veniva rigettata dal Collegio. Ed infatti, il contegno dell' era apparso, ancora una volta, poco trasparente: lo stesso aveva negato in Parte_1 udienza di avere in passato assunto sostanze stupefacenti e si era reso indisponibile a qualsiasi forma di controllo SERD delle sue condizioni di salute, ma alcuni dei testi escussi nel corso del
3 giudizio avevano dato conto del fatto che lo stesso aveva in passato fatto uso, non semplice- mente episodico, di cocaina e che il suo nome in giovane età era legato ad un giro di spaccio;
il provvedimento veniva reclamato, ma confermato in sede di reclamo.
Ad oggi l'istruttoria compiuta non permette di modificare la valutazione di scarsa affidabilità dell' come padre. Parte_1
Ed infatti, il ricorrente sollecitato dal Giudice a compiere una valutazione SERD si è rifiutato senza alcuna esitazione, sostenendo di non voler svolgere nessun controllo in contesti pubblici per paura di ripercussioni negative sulla sua onorabilità professionale;
ha negato di avere avuto problemi di abuso di sostanze alcoliche, ma dalla informativa Questura è emerso che nel 2019 gli era stata ritirata la patente per rifiuto di sottoporsi all'alcoltest e che la patente veniva con- seguita nuovamente solo nel 2023.
Il teste compagna dell fino al 2022, ha riferito di ben tre episodi di vio- Tes_1 Parte_1 lenza agita dal ricorrente in stato di forte ubriachezza verso di lei. A riguardo, va rilevato che la difesa del ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione che sarebbe stata scritta dal medesimo teste dopo la deposizione: la donna, pur non rinnegando la veridicità dei gravi fatti narrati in udienza, sosterrebbe di essere stata manipolata e condizionata dalla e di avere CP_1 per tale ragione maturato una idea negativa dell' , che invece sarebbe sempre stato Parte_1 un ottimo padre. Tale “ritrattazione”, oltre che inammissibile in rito, appare sconcertante, atte- so che le circostanze riferite durante l'escussione, e non negate nello scritto, non sono affatto sintomatiche di una capacità genitoriale integra da parte del ricorrente, né di un buon equilibrio psicologico da parte dello stesso.
E ancora il teste sorella dell' , che rispetto ad uno degli epi- Testimone_2 Parte_1 sodi di violenza riferiti dalla teste avvenuto in presenza della stessa teste, ha negato Tes_1 che il fratello quella sera fosse ubriaco, ma poi ha dovuto ammettere di avere telefonato alle tre di notte alla per sapere come stava e come era andata a finire la lite tra i due, circo- Tes_1 stanza poco comprensibile, se non vi era alcun motivo di preoccupazione da parte della testi- mone rispetto alle condotte del fratello.
Il teste malgrado una deposizione volutamente generica e a tratti contraddittoria, a Tes_3 fronte delle puntuali contestazioni della difesa della ha dovuto ammettere sia di avere CP_1 saputo da comuni conoscenti che l' in una occasione aveva chiesto ad una terza Parte_1
4 persona di fornirgli le urine per riottenere la patente, sia che lo stesso , nel contesto Parte_1 di amici, aveva partecipato in passato a serate in cui veniva assunta droga. La deposizione, lo si ripete, è risultata molto generica e i tentativi di ottenere ulteriori dettagli sulle conoscenze del relative alle abitudini di vita del ricorrente sono rimasti vani, verosimilmente perché il Tes_3 testimone aveva paura di dover fare riferimento a terze persone durante la deposizione o, co- munque, di dover riferire circostanze compromettenti relative al ricorrente che appartiene al medesimo contesto sportivo. Tale genericità però non porta, nel caso di specie, a ritenere la prova non utilizzabile, ma piuttosto a ritenere, come detto, che il testimone abbia avuto una condotta reticente durante la deposizione e che non abbia voluto riferire pienamente le circo- stanze a sua conoscenza.
Per_ Dopo tale attività istruttoria, si è provveduto anche all'ascolto di , di ormai otto anni, sia in ragione del fatto che il ricorrente continuava a sostenere che la bambina desiderasse stare più con lui, sia in ragione del fatto che la aveva manifestato nuove preoccupazioni ri- CP_1 spetto alla frequentazione padre figlia, in quanto la bambina le aveva riferito di avere assistito ad un alterco violento tra il padre e la nonna paterna che l'aveva molto turbata.
L'ascolto veniva svolto dal CTU delegato, il quale, depositando anche la videoregistrazione Per_ dell'incontro con , dava conto del fatto che la bambina aveva un rapporto privilegiato con la madre, ma anche che era anche legata affettivamente al padre;
tuttavia, la minore manifesta- va verso il padre una certa scontentezza per la scarsa qualità del tempo che l'uomo passava con lei, nonché un sentimento di timore per la violenta lite tra il padre e la nonna, a cui la bambina aveva assistito e che l'aveva molto spaventata, tanto da avere paura di essere coinvolta anche lei in situazioni simili. La minore appariva autentica nel suo racconto, non solo perché i fatti narrati erano descritti nel dettaglio e con un evidente carico emotivo, come emerge dalla video- registrazione, ma anche perché la bambina, lontana da un atteggiamento del tutto schierato con la madre, raccontava con affetto e tenerezza del rapporto con la nonna paterna, con cui spesso sta nei giorni che spettano al padre, sosteneva che il padre non era mai stato violento con lei e affermava di non voler interrompere la relazione con lui, ma di avere in questo momento paura di passare tante ore insieme.
Dopo l'ascolto della bambina, veniva anche sentita la madre del ricorrente come informatore, ma la donna, negava di avere avuto un alterco violento con il figlio e che Parte_2
5 questo ultimo le avesse tirato i capelli, come riferito dalla nipote;
la teste ridimensionava Per_ l'episodio in una banale lite tra madre e figlio, legata alle esigenze igieniche di .
Appare evidente, che tale testimonianza non possa, come del resto quella della sorella dell' , essere considerata particolarmente attendibile, in ragione del legame affettivo Parte_1 tra i testi e il ricorrente.
Alla luce di tali e tanti elementi istruttori, quindi, appare poco comprensibile la tesi della difesa Per_ del ricorrente secondo cui le parole di sarebbero solo il frutto delle pressioni della Pt_3
[
, che agirebbe quale madre “ alienante” e vendicativa;
peraltro, tale criticità genitoriale non è mai emersa, ma, anzi, la donna ha sempre richiesto che il padre si rendesse disponibile ad una valutazione SERD e, fino a quel momento, vedesse la figlia in orario diurno, anche avvalendosi della collaborazione della nonna paterna che la minore vede come una figura positiva e affet- tuosa.
In questa difficile dinamica familiare vi sono contrapposte esigenze da soddisfare: quella di Pe- tra a continuare ad avere un rapporto con il padre, ma anche di essere protetta dalla scarsa consapevolezza del ricorrente quanto alle sue criticità; quella dell , che sicuramente Parte_1 vuole bene alla bambina e che, comunque, non risulta avere mai avuto comportamenti aggres- sivi verso di lei, di coltivare il rapporto con la figlia e crescere nel suo ruolo di genitore.
Pertanto, cercando di bilanciare al meglio tali necessità, appare opportuno mantenere sostan- zialmente l'assetto attuale in cui il ricorrente vede la figlia due giorni infrasettimanali, nonché un sabato o una domenica alternati per l'intera giornata e festività, secondo il principio della al- Per_ ternanza. Però, al contempo, il superiore interesse di , di soli otto anni, richiede che tale regime di frequentazione sia affiancato da un servizio di educativa domiciliare presso la casa paterna una volta alla settimana, nonché da un nuovo percorso di sostegno alla genitorialità in favore del ricorrente.
Nella speranza che tale attività di supporto abbia una funzione trasformativa e migliorativa del- le dinamiche familiare e soprattutto della consapevolezza da parte del padre delle sue criticità, Per va disposto che, dopo sei mesi dalla attuazione del provvedimento, i servizi, ove le paure di
[..
risultino ridimensionate e l'educativa domiciliare abbia dato esito positivo, potranno intro-
6 durre un pernotto settimanale presso il padre, nei giorni infrasettimanali in cui la bambina già sta con lui.
Stante l'esito del giudizio, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
Per_
2) dispone che veda il padre due giorni infrasettimanali fino a dopo cena, nonché un sabato o una domenica alternati per l'intera giornata e festività secondo il principio del- la alternanza;
3) dispone che i Servizi organizzino un servizio di educativa domiciliare presso la casa pa- terna una volta alla settimana, nonché un nuovo percorso di sostegno alla genitorialità in favore del ricorrente;
i Servizi dopo sei mesi dall'inizio di tali percorsi di supporto e Per_ monitoraggio, ove le paure di risultino ridimensionate e l'educativa domiciliare abbia dato esito positivo, potranno introdurre un pernotto settimanale presso il padre, nei giorni infrasettimanali in cui la bambina vede il padre di pomeriggio;
in caso contra- rio segnaleranno la situazione al GT o in caso di necessità di provvedimenti a tutela della minore al PM presso il TM;
4) condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in € 4530,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in data 12 giugno 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente
dott. Azzurra Fodra
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2387/2023 con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ettivam so il difensore avv. FORTU- NATO SAVARESE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANO CP_1 C.F._2
dell' A ( ) PIAZZA BE- C.F._3 NAMOZEGH 17 57123 LIVORNO;
elettivamente domiciliato in PIAZZA E. BENAMO- ZEGH 17 57123 LIVORNO presso il difensore avv. MONTANO MARIA GIGLIOLA
CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso regolarmente notificato l' adiva il Tribunale di Livorno per chiedere Parte_1 la modifica delle condizioni di cui al decreto dell'adito Tribunale del 15/7/2020 emesso nel giudizio RG 3249/18 VG, confermato con decreto del Tribunale del 29/6/2022 nel procedi-
1 mento di modifica RG 2080/2021 VG e confermato dalla Corte di Appello di Firenze, in sede di reclamo promosso dal ricorrente, con decreto del 7/12/2022. Per_ Secondo il ricorrente, il regime di frequentazione tra lo stesso e la figlia minore , andava ampliato in quanto la minore aveva da tempo manifestato il desiderio di trascorrere maggior tempo con il padre, malgrado le condotte ostacolanti tenute dalla CP_1
Questa ultima si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, in ragione del fatto che la limitazione della frequentazione padre figlia era stata decisa dal Collegio, sia nel 2018 che nel 2022, in virtù di quanto emerso in ordine alle condotte di vita del ricorrente e alla mancata presentazione da parte dello stesso dei test tossicologici richiesti nei tempi e nelle modalità in- dicate dal CTU.
La causa veniva istruita con l'acquisizione da parte della Questura di una informativa sulla li- cenza di guida del ricorrente e delle ragioni per le quali in passato lo stesso era rimasto senza patente.
Venivano anche sentiti alcuni testimoni, quali persone informate sui fatti. Per_ Si procedeva anche all'ascolto della minore , di anni otto, delegandolo ad un esperto psi- cologo, affinché l'ascolto avvenisse in un setting adeguato e l'esperto potesse verificare se le parole della minore potessero essere in qualche modo condizionate dall'esterno e, segnatamen- te, dalla madre, come lamentato dal ricorrente.
Le parti, infine, concludevano come segue.
Il ricorrente: “Perché l'adito tribunale , accertata la piena e totale capacità del ricorrente Parte_1 ad attendere alle proprie funzioni di padre , atteso che le modalità di visita si oggi adottate non hanno lasciato emergere alcuna , seppur larvata problematica nei rapporti padre/figlia , voglia confermare le modalità di visita ad oggi vigenti integrando le stesse con la previsione a) del pernottamento presso il padre , a week end alternati con la madre dal venerdì alle ore 18 alla domenica alle ore 20 , ovvero in alternativa dal sabato mattina alle 10 al lunedì mattina quando il padre accompagnerà la minore a scuola b) con la possibilità per il padre di trascor- rere con la figlia sette giorni consecutivi nel mese di luglio e sette nel mese di agosto secondo le modalità da con- cordare con la madre entro il 30.05.2025 di ciascun anno;
c) con la previsione di poter trascorrere ad anni al- terni con la madre e con il padre le festività natalizie dal giorno 23.12. al giorno 26.12. sino alle ore 20 ovvero dal 30.12 al 02.01 alle ore 20 ; d) con la previsione di potere trascorrere con la minore ad anni alterni con la madre il giorno del compleanno della minore, e) con la previsione di potere trascorrere con il padre il giorno del suo compleanno dall'uscita da scuola sino all'indomani mattina;
f) di potere trascorrere con il padre , ad anni
2 alterni con la madre , la Santa Pasqua dal venerdì sino al lunedì alle ore 18.00 . In via gradata laddove non ritenesse sufficientemente raggiunto il suo convincimento in ordine alla legittimità delle richieste del ricorrente , voglia l'adito tribunale rimettere la causa sul ruolo e fissare nuovo incontro con la minore al fine di poter sentire nuovamente la bambina in particolar modo sulle parti del suo colloquio con l'ausiliaria evidentemente ( ed im- motivatamente) contrastanti con la realtà fattuale emersa dalle dichiarazioni dei testimoni/informatori oltre che dall'assoluta serenità dei rapporti tra padre e figlia così come intercorsi antecedentemente e nel corso del presente giudizio . Condannare la parte resistente al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio , oltre rimborso spese generali ed accessori di legge con attribuzione al sottoscritto”.
La resistente: “Voglia il Tribunale respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto e, a tutela della figlia minore, voglia confermare il calendario di cui al decreto del 15/7/2020, disponendo incontri osservati padre/figlia alla presenza di un educatore”.
2. Tanto premesso dalla istruttoria è emerso quanto segue.
Tra le parti vi sono stati due procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e la gestione della fi- Per_ glia;
nel primo del 2018 veniva compiuta una CTU per valutare la capacità genitoriale dell' , in quanto la sosteneva che il padre della bambina, per quanto legato Parte_1 CP_1 affettivamente alla stessa, non fosse così affidabile, perché dedito all'uso di sostanze stupefa- centi e abuso di alcol;
tale procedimento si concludeva con un provvedimento in cui la fre- quentazione padre-figlia veniva lasciata in forma libera, ma ove i tempi di permanenza erano limitati ad alcuni pomeriggi alla settimana su suggerimento del CTU, il quale nella perizia aveva segnalato, da un lato, l'idoneità della madre nel suo ruolo genitoriale, escludendo condotte ostacolanti e alienanti della donna in danno all'ex compagno, dall'altro, che il ricorrente aveva avuto un contegno non del tutto collaborante rispetto agli accertamenti tossicologici e aveva manifestato una personalità superficiale rispetto alle serie problematiche segnalate dalla CP_1
e uno stile di attribuzione del tutto esterno.
Nel 2022 il ricorrente proponeva domanda di modifica del provvedimento del 2018, ma, dopo una lunga istruttoria orale, tale richiesta veniva rigettata dal Collegio. Ed infatti, il contegno dell' era apparso, ancora una volta, poco trasparente: lo stesso aveva negato in Parte_1 udienza di avere in passato assunto sostanze stupefacenti e si era reso indisponibile a qualsiasi forma di controllo SERD delle sue condizioni di salute, ma alcuni dei testi escussi nel corso del
3 giudizio avevano dato conto del fatto che lo stesso aveva in passato fatto uso, non semplice- mente episodico, di cocaina e che il suo nome in giovane età era legato ad un giro di spaccio;
il provvedimento veniva reclamato, ma confermato in sede di reclamo.
Ad oggi l'istruttoria compiuta non permette di modificare la valutazione di scarsa affidabilità dell' come padre. Parte_1
Ed infatti, il ricorrente sollecitato dal Giudice a compiere una valutazione SERD si è rifiutato senza alcuna esitazione, sostenendo di non voler svolgere nessun controllo in contesti pubblici per paura di ripercussioni negative sulla sua onorabilità professionale;
ha negato di avere avuto problemi di abuso di sostanze alcoliche, ma dalla informativa Questura è emerso che nel 2019 gli era stata ritirata la patente per rifiuto di sottoporsi all'alcoltest e che la patente veniva con- seguita nuovamente solo nel 2023.
Il teste compagna dell fino al 2022, ha riferito di ben tre episodi di vio- Tes_1 Parte_1 lenza agita dal ricorrente in stato di forte ubriachezza verso di lei. A riguardo, va rilevato che la difesa del ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione che sarebbe stata scritta dal medesimo teste dopo la deposizione: la donna, pur non rinnegando la veridicità dei gravi fatti narrati in udienza, sosterrebbe di essere stata manipolata e condizionata dalla e di avere CP_1 per tale ragione maturato una idea negativa dell' , che invece sarebbe sempre stato Parte_1 un ottimo padre. Tale “ritrattazione”, oltre che inammissibile in rito, appare sconcertante, atte- so che le circostanze riferite durante l'escussione, e non negate nello scritto, non sono affatto sintomatiche di una capacità genitoriale integra da parte del ricorrente, né di un buon equilibrio psicologico da parte dello stesso.
E ancora il teste sorella dell' , che rispetto ad uno degli epi- Testimone_2 Parte_1 sodi di violenza riferiti dalla teste avvenuto in presenza della stessa teste, ha negato Tes_1 che il fratello quella sera fosse ubriaco, ma poi ha dovuto ammettere di avere telefonato alle tre di notte alla per sapere come stava e come era andata a finire la lite tra i due, circo- Tes_1 stanza poco comprensibile, se non vi era alcun motivo di preoccupazione da parte della testi- mone rispetto alle condotte del fratello.
Il teste malgrado una deposizione volutamente generica e a tratti contraddittoria, a Tes_3 fronte delle puntuali contestazioni della difesa della ha dovuto ammettere sia di avere CP_1 saputo da comuni conoscenti che l' in una occasione aveva chiesto ad una terza Parte_1
4 persona di fornirgli le urine per riottenere la patente, sia che lo stesso , nel contesto Parte_1 di amici, aveva partecipato in passato a serate in cui veniva assunta droga. La deposizione, lo si ripete, è risultata molto generica e i tentativi di ottenere ulteriori dettagli sulle conoscenze del relative alle abitudini di vita del ricorrente sono rimasti vani, verosimilmente perché il Tes_3 testimone aveva paura di dover fare riferimento a terze persone durante la deposizione o, co- munque, di dover riferire circostanze compromettenti relative al ricorrente che appartiene al medesimo contesto sportivo. Tale genericità però non porta, nel caso di specie, a ritenere la prova non utilizzabile, ma piuttosto a ritenere, come detto, che il testimone abbia avuto una condotta reticente durante la deposizione e che non abbia voluto riferire pienamente le circo- stanze a sua conoscenza.
Per_ Dopo tale attività istruttoria, si è provveduto anche all'ascolto di , di ormai otto anni, sia in ragione del fatto che il ricorrente continuava a sostenere che la bambina desiderasse stare più con lui, sia in ragione del fatto che la aveva manifestato nuove preoccupazioni ri- CP_1 spetto alla frequentazione padre figlia, in quanto la bambina le aveva riferito di avere assistito ad un alterco violento tra il padre e la nonna paterna che l'aveva molto turbata.
L'ascolto veniva svolto dal CTU delegato, il quale, depositando anche la videoregistrazione Per_ dell'incontro con , dava conto del fatto che la bambina aveva un rapporto privilegiato con la madre, ma anche che era anche legata affettivamente al padre;
tuttavia, la minore manifesta- va verso il padre una certa scontentezza per la scarsa qualità del tempo che l'uomo passava con lei, nonché un sentimento di timore per la violenta lite tra il padre e la nonna, a cui la bambina aveva assistito e che l'aveva molto spaventata, tanto da avere paura di essere coinvolta anche lei in situazioni simili. La minore appariva autentica nel suo racconto, non solo perché i fatti narrati erano descritti nel dettaglio e con un evidente carico emotivo, come emerge dalla video- registrazione, ma anche perché la bambina, lontana da un atteggiamento del tutto schierato con la madre, raccontava con affetto e tenerezza del rapporto con la nonna paterna, con cui spesso sta nei giorni che spettano al padre, sosteneva che il padre non era mai stato violento con lei e affermava di non voler interrompere la relazione con lui, ma di avere in questo momento paura di passare tante ore insieme.
Dopo l'ascolto della bambina, veniva anche sentita la madre del ricorrente come informatore, ma la donna, negava di avere avuto un alterco violento con il figlio e che Parte_2
5 questo ultimo le avesse tirato i capelli, come riferito dalla nipote;
la teste ridimensionava Per_ l'episodio in una banale lite tra madre e figlio, legata alle esigenze igieniche di .
Appare evidente, che tale testimonianza non possa, come del resto quella della sorella dell' , essere considerata particolarmente attendibile, in ragione del legame affettivo Parte_1 tra i testi e il ricorrente.
Alla luce di tali e tanti elementi istruttori, quindi, appare poco comprensibile la tesi della difesa Per_ del ricorrente secondo cui le parole di sarebbero solo il frutto delle pressioni della Pt_3
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, che agirebbe quale madre “ alienante” e vendicativa;
peraltro, tale criticità genitoriale non è mai emersa, ma, anzi, la donna ha sempre richiesto che il padre si rendesse disponibile ad una valutazione SERD e, fino a quel momento, vedesse la figlia in orario diurno, anche avvalendosi della collaborazione della nonna paterna che la minore vede come una figura positiva e affet- tuosa.
In questa difficile dinamica familiare vi sono contrapposte esigenze da soddisfare: quella di Pe- tra a continuare ad avere un rapporto con il padre, ma anche di essere protetta dalla scarsa consapevolezza del ricorrente quanto alle sue criticità; quella dell , che sicuramente Parte_1 vuole bene alla bambina e che, comunque, non risulta avere mai avuto comportamenti aggres- sivi verso di lei, di coltivare il rapporto con la figlia e crescere nel suo ruolo di genitore.
Pertanto, cercando di bilanciare al meglio tali necessità, appare opportuno mantenere sostan- zialmente l'assetto attuale in cui il ricorrente vede la figlia due giorni infrasettimanali, nonché un sabato o una domenica alternati per l'intera giornata e festività, secondo il principio della al- Per_ ternanza. Però, al contempo, il superiore interesse di , di soli otto anni, richiede che tale regime di frequentazione sia affiancato da un servizio di educativa domiciliare presso la casa paterna una volta alla settimana, nonché da un nuovo percorso di sostegno alla genitorialità in favore del ricorrente.
Nella speranza che tale attività di supporto abbia una funzione trasformativa e migliorativa del- le dinamiche familiare e soprattutto della consapevolezza da parte del padre delle sue criticità, Per va disposto che, dopo sei mesi dalla attuazione del provvedimento, i servizi, ove le paure di
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risultino ridimensionate e l'educativa domiciliare abbia dato esito positivo, potranno intro-
6 durre un pernotto settimanale presso il padre, nei giorni infrasettimanali in cui la bambina già sta con lui.
Stante l'esito del giudizio, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
Per_
2) dispone che veda il padre due giorni infrasettimanali fino a dopo cena, nonché un sabato o una domenica alternati per l'intera giornata e festività secondo il principio del- la alternanza;
3) dispone che i Servizi organizzino un servizio di educativa domiciliare presso la casa pa- terna una volta alla settimana, nonché un nuovo percorso di sostegno alla genitorialità in favore del ricorrente;
i Servizi dopo sei mesi dall'inizio di tali percorsi di supporto e Per_ monitoraggio, ove le paure di risultino ridimensionate e l'educativa domiciliare abbia dato esito positivo, potranno introdurre un pernotto settimanale presso il padre, nei giorni infrasettimanali in cui la bambina vede il padre di pomeriggio;
in caso contra- rio segnaleranno la situazione al GT o in caso di necessità di provvedimenti a tutela della minore al PM presso il TM;
4) condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in € 4530,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in data 12 giugno 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente
dott. Azzurra Fodra
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