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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 563/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 563/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 UG D'ACHILLE MATTEO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. UG D'ACHILLE MATTEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
PM. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da discussione orale all'udienza del 23.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.01.2025 (nata a [...] – Filippine, il Parte_1 21.02.1975) ricorreva contro (nato a [...] - Filippine, il 10.07.1973) per Controparte_1 chiedere la separazione personale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Tampakan (Filippine), il 19.12.1997 – Registro 97-220. Il matrimonio non è stato trascritto nei registri dell'anagrafe italiana.
Dalla loro unione nascevano due figli: (Manila, Filippine, 17.05.1996) e Persona_1 Persona_2 (nato a [...], Filippine, il 23.11.1999), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, già residenti nelle Filippine.
pagina 1 di 3 Con il ricorso, la sig.ra chiedeva sostanzialmente la separazione, formulando come unica Pt_1 domanda quella attinente al vincolo matrimoniale.
Non si costituiva in giudizio, né compariva in udienza il convenuto, sig. , al quale la Controparte_1 notifica veniva effettuata prima ai sensi dell'art. 140 cpc – nei due diversi indirizzi di residenza risultati dai certificati anagrafici (in atti) – e infine ai sensi dell'art. 143 cpc, per irreperibilità (doc. 19.06.2025).
All'udienza di comparizione (23.09.2025), sentita personalmente, la ricorrente confermava il contenuto del ricorso, affermando di non avere più alcun contatto con il marito dal 2017, anno in cui è stata interrotta la convivenza matrimoniale: “non ho rapporti con mio marito dal 2017. Non l'ho più sentito. (…) Sono andata via di casa nel 2017” (dichiarazioni a verbale).
Alla stessa udienza, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e, rilevato che la domanda della ricorrente fosse limitata al solo vincolo matrimoniale, invitava il procuratore di parte attrice a discutere la causa oralmente.
Il procuratore insisteva nell'accoglimento della domanda di separazione, evidenziando come si trattasse dell'unica domanda formulata e la causa veniva trattenuta in decisione.
********
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso, che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, quantomeno dal 2017 quando è cessata anche la convivenza matrimoniale con il trasferimento della ricorrente in altra abitazione, nonché dall'impossibilità anche solo di tentare la conciliazione per la mancata comparizione del convenuto.
La ricorrente, infatti, ha confermato anche in udienza di non aver più avuto alcun tipo di contatto con il marito dal momento della fine della convivenza matrimoniale, ovvero dal 2017, quando la stessa ha lasciato la casa familiare per trasferirsi altrove, in ragione della intollerabilità del clima familiare:
“abbiamo sempre litigato, non andavamo d'accordo” (dichiarazioni a verbale).
Non vi sono, dunque, altre domande, anche in considerazione dell'autosufficienza economica della parte istante e della autosufficienza economica dei figli della coppia che, entrambi ampiamente maggiorenni, risiedono nelle Filippine, ove lavorano.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che il convenuto, non comparendo, non si è opposto, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al tribunale.
****
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale tra i coniugi
(nata a [...] – Filippine, il 21.02.1975) Parte_1
e
(nato a [...] - Filippine, il 10.07.1973) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Tampakan (Filippine), il 19.12.1997 – Registro 97-220.
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 10.10.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 563/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 UG D'ACHILLE MATTEO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. UG D'ACHILLE MATTEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
PM. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da discussione orale all'udienza del 23.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.01.2025 (nata a [...] – Filippine, il Parte_1 21.02.1975) ricorreva contro (nato a [...] - Filippine, il 10.07.1973) per Controparte_1 chiedere la separazione personale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Tampakan (Filippine), il 19.12.1997 – Registro 97-220. Il matrimonio non è stato trascritto nei registri dell'anagrafe italiana.
Dalla loro unione nascevano due figli: (Manila, Filippine, 17.05.1996) e Persona_1 Persona_2 (nato a [...], Filippine, il 23.11.1999), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, già residenti nelle Filippine.
pagina 1 di 3 Con il ricorso, la sig.ra chiedeva sostanzialmente la separazione, formulando come unica Pt_1 domanda quella attinente al vincolo matrimoniale.
Non si costituiva in giudizio, né compariva in udienza il convenuto, sig. , al quale la Controparte_1 notifica veniva effettuata prima ai sensi dell'art. 140 cpc – nei due diversi indirizzi di residenza risultati dai certificati anagrafici (in atti) – e infine ai sensi dell'art. 143 cpc, per irreperibilità (doc. 19.06.2025).
All'udienza di comparizione (23.09.2025), sentita personalmente, la ricorrente confermava il contenuto del ricorso, affermando di non avere più alcun contatto con il marito dal 2017, anno in cui è stata interrotta la convivenza matrimoniale: “non ho rapporti con mio marito dal 2017. Non l'ho più sentito. (…) Sono andata via di casa nel 2017” (dichiarazioni a verbale).
Alla stessa udienza, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e, rilevato che la domanda della ricorrente fosse limitata al solo vincolo matrimoniale, invitava il procuratore di parte attrice a discutere la causa oralmente.
Il procuratore insisteva nell'accoglimento della domanda di separazione, evidenziando come si trattasse dell'unica domanda formulata e la causa veniva trattenuta in decisione.
********
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso, che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, quantomeno dal 2017 quando è cessata anche la convivenza matrimoniale con il trasferimento della ricorrente in altra abitazione, nonché dall'impossibilità anche solo di tentare la conciliazione per la mancata comparizione del convenuto.
La ricorrente, infatti, ha confermato anche in udienza di non aver più avuto alcun tipo di contatto con il marito dal momento della fine della convivenza matrimoniale, ovvero dal 2017, quando la stessa ha lasciato la casa familiare per trasferirsi altrove, in ragione della intollerabilità del clima familiare:
“abbiamo sempre litigato, non andavamo d'accordo” (dichiarazioni a verbale).
Non vi sono, dunque, altre domande, anche in considerazione dell'autosufficienza economica della parte istante e della autosufficienza economica dei figli della coppia che, entrambi ampiamente maggiorenni, risiedono nelle Filippine, ove lavorano.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che il convenuto, non comparendo, non si è opposto, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al tribunale.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale tra i coniugi
(nata a [...] – Filippine, il 21.02.1975) Parte_1
e
(nato a [...] - Filippine, il 10.07.1973) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Tampakan (Filippine), il 19.12.1997 – Registro 97-220.
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 10.10.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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