CA
Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 447/2024 V.G.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
Dott.sa Roberta Collidà Consigliere
Dott.sa Maria Vittoria Bossolasco Consigliere on.
Dott. Massimo Zedda Consigliere on.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile n. R.G. 447/2024 V.G.
promossa in sede di reclamo da nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Parte_2
Mamurras - RU (Albania) il 08/02/1983, (madre e padre dei minori
[...]
nata a [...] il [...], nata a [...] Per_1 Persona_2
(Germania) il 28/07/2014 e nata a [...] il [...], Parte_3 elettivamente domiciliati in SA MO (AL) via Magnocavallo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Giorcelli del Foro di Vercelli che li rappresenta e difende per procura in atti,
avverso
il provvedimento del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta (decreto di rigetto n. cronol. 8307/2024 del 04/12/2024) reso con decisione del
08/11/2024 nel procedimento iscritto al numero 737/2023 Reg. V.G., notificato dalla cancelleria ai ricorrenti a mezzo pec in data 04/12/2024. Acquisito il parere del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, in persona del
Sostituto Dott. che con atto del 07/03/2025 chiedeva il rigetto del Controparte_1 reclamo proposto dai ricorrenti
Pt_4
Con ricorso innanzi al Tribunale per i minorenni di Torino, il signor e la Parte_2 signora rispettivamente padre e madre dei minori Parte_1 Persona_1 nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_2
28/07/2014 e nata a [...] il [...], richiedevano, ai Parte_3 sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), l'autorizzazione alla permanenza in Italia nell'interesse della prole che si trova nel territorio italiano.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale minorile rigettava la richiesta dei ricorrenti e, a fondamento della propria decisione, osservava che l'autorizzazione non poteva essere concessa in quanto strumentale all' attuazione di un progetto migratorio collegato a scelte economiche dei genitori, considerato altresì il limitato periodo di tempo che le minori avevano trascorso in Italia.
Avverso tale provvedimento, con reclamo depositato in data 13/12/2024 proponevano tempestiva impugnazione la signora e il signor Parte_1 Parte_2 deducendo: di essere i genitori delle minori e nate Persona_1 Persona_2 Parte_3 dal loro matrimonio;
di vivere con le figlie in SA MO (AL) Via Gioberti n. 8, in un appartamento condotto in locazione dal reclamante;
che il signor aveva già svolto e svolgeva tuttora, attività lavorativa come Pt_1 cartongessista e piastrellista presso la di SA MO, come da CP_2 regolare contratto di lavoro a tempo determinato e traeva da tale attività i mezzi di sostentamento per tutta la famiglia;
che la moglie era casalinga e si occupava dei figli portandoli a scuola ed accompagnandoli a svolgere le loro attività quotidiane, di studio, sportive (praticano il rugby, come da doc. 6) e ludiche;
che le figlie e erano in età scolare e frequentavano Persona_1 Persona_2 regolarmente la scuola mentre la figlia più piccola aveva iniziato a Parte_3 frequentare la scuola elementare in Italia e attualmente frequentava il terzo anno;
che anche i reclamanti stessi erano iscritti alla scuola di italiano. Essi domandavano l'autorizzazione alla permanenza temporanea sul territorio nazionale, rappresentando la concreta possibilità di avere un lavoro regolare per il reclamante e, di fatto, chiarendo che l'autorizzazione sarebbe servita come primo permesso, anche breve, in modo da poter stipulare un contratto di lavoro regolare e da convertire il titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato;
che, conseguentemente, tramite conversione del titolo di soggiorno da assistenza minori a permesso per lavoro, la famiglia sarebbe rientrata nei criteri ordinari di regolarità del soggiorno sul territorio nazionale;
che le minori , e frequentavano la scuola italiana da più di Per_1 Per_2 Pt_3 due anni scolastici e si erano radicate sul territorio nazionale costruendo relazioni sociali e affettive significative. I reclamanti esponevano di essere incensurati. Pertanto i reclamanti chiedevano che la Corte, in riforma del provvedimento reclamato, autorizzasse la loro permanenza in Italia ex art. 31 dpr286-1998 nell'interesse delle minori , e . Persona_1 Persona_2 Parte_3
Il reclamo veniva deciso nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.
---------------------------------------------------------------------------------- Il reclamo è fondato e deve essere accolto. Va premesso che secondo i principi dettati dalla Cass. a Sezioni Unite n. 21799-2010 per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 ultimo comma d. lgs. 286-1998 debbono sussistere gravi motivi dovuti all'età o allo stato di salute del minore o, comunque, a situazioni di non lunga o indeterminabile durata che possano configurare un pericolo di pregiudizio per l'equilibrio psicofisico del minore che trascenda il normale disagio in caso di allontanamento dal territorio italiano.
Tenuto conto del fatto che i reclamanti si trovano sul territorio italiano da circa tre anni sul territorio italiano ( precisamente dal gennaio 2022) e che il padre lavora con contratto a tempo determinato nel settore edile della lavorazione del cartongesso presso una ditta con sede in SA MO ( la ) mentre CP_2 la moglie è casalinga e si occupa della prole, si ritiene sussistente un significativo grado di radicamento del nucleo familiare in Italia. D'altronde tutte le figlie della coppia sono in Italia dal gennaio 2022 e frequentano tutte regolarmente la scuola. Ritiene questa Corte che l'avvenuto inserimento della prole nel contesto scolastico italiano potrebbe , in caso di interruzione e di rientro in Albania, provocare un grave pregiudizio nelle minori sotto il profilo psicologico , dovendo le medesime riadattarsi ad un nuovo ambiente, a nuove relazioni sociali con i compagni di scuola e a diversi programmi scolastici. Pertanto sussistono i presupposti per la concessione delle autorizzazioni al rilascio dei permessi di soggiorno ex art. 31 terzo comma d.lgs. 286-1998. Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione per la Famiglia e i Minorenni, definitivamente pronunciando;
in riforma del decreto del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta emesso l'8 novembre 2024, autorizza il rilascio a favore del signor ( nato a [...] -Albania- il 8 Parte_2 febbraio 1983) e della signora ( nata a [...]- Albania- il 4 luglio Parte_1
1990) del permesso di soggiorno ex art. 31 d. lgs. 286-1998 nell'interesse delle figlie
( nata a [...] il [...]), ( nata a [...] - Persona_1 Persona_2
Germania- il 28 luglio 2014 e ( nata a [...] il [...]) per la Parte_3 durata di anni due a far data dal presente provvedimento . Spese irripetibili. Torino, 12 marzo 2025 Si comunichi
IL PRESIDENTE EST
CARMELA MASCARELLO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
Dott.sa Roberta Collidà Consigliere
Dott.sa Maria Vittoria Bossolasco Consigliere on.
Dott. Massimo Zedda Consigliere on.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile n. R.G. 447/2024 V.G.
promossa in sede di reclamo da nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Parte_2
Mamurras - RU (Albania) il 08/02/1983, (madre e padre dei minori
[...]
nata a [...] il [...], nata a [...] Per_1 Persona_2
(Germania) il 28/07/2014 e nata a [...] il [...], Parte_3 elettivamente domiciliati in SA MO (AL) via Magnocavallo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Giorcelli del Foro di Vercelli che li rappresenta e difende per procura in atti,
avverso
il provvedimento del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta (decreto di rigetto n. cronol. 8307/2024 del 04/12/2024) reso con decisione del
08/11/2024 nel procedimento iscritto al numero 737/2023 Reg. V.G., notificato dalla cancelleria ai ricorrenti a mezzo pec in data 04/12/2024. Acquisito il parere del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, in persona del
Sostituto Dott. che con atto del 07/03/2025 chiedeva il rigetto del Controparte_1 reclamo proposto dai ricorrenti
Pt_4
Con ricorso innanzi al Tribunale per i minorenni di Torino, il signor e la Parte_2 signora rispettivamente padre e madre dei minori Parte_1 Persona_1 nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_2
28/07/2014 e nata a [...] il [...], richiedevano, ai Parte_3 sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), l'autorizzazione alla permanenza in Italia nell'interesse della prole che si trova nel territorio italiano.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale minorile rigettava la richiesta dei ricorrenti e, a fondamento della propria decisione, osservava che l'autorizzazione non poteva essere concessa in quanto strumentale all' attuazione di un progetto migratorio collegato a scelte economiche dei genitori, considerato altresì il limitato periodo di tempo che le minori avevano trascorso in Italia.
Avverso tale provvedimento, con reclamo depositato in data 13/12/2024 proponevano tempestiva impugnazione la signora e il signor Parte_1 Parte_2 deducendo: di essere i genitori delle minori e nate Persona_1 Persona_2 Parte_3 dal loro matrimonio;
di vivere con le figlie in SA MO (AL) Via Gioberti n. 8, in un appartamento condotto in locazione dal reclamante;
che il signor aveva già svolto e svolgeva tuttora, attività lavorativa come Pt_1 cartongessista e piastrellista presso la di SA MO, come da CP_2 regolare contratto di lavoro a tempo determinato e traeva da tale attività i mezzi di sostentamento per tutta la famiglia;
che la moglie era casalinga e si occupava dei figli portandoli a scuola ed accompagnandoli a svolgere le loro attività quotidiane, di studio, sportive (praticano il rugby, come da doc. 6) e ludiche;
che le figlie e erano in età scolare e frequentavano Persona_1 Persona_2 regolarmente la scuola mentre la figlia più piccola aveva iniziato a Parte_3 frequentare la scuola elementare in Italia e attualmente frequentava il terzo anno;
che anche i reclamanti stessi erano iscritti alla scuola di italiano. Essi domandavano l'autorizzazione alla permanenza temporanea sul territorio nazionale, rappresentando la concreta possibilità di avere un lavoro regolare per il reclamante e, di fatto, chiarendo che l'autorizzazione sarebbe servita come primo permesso, anche breve, in modo da poter stipulare un contratto di lavoro regolare e da convertire il titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato;
che, conseguentemente, tramite conversione del titolo di soggiorno da assistenza minori a permesso per lavoro, la famiglia sarebbe rientrata nei criteri ordinari di regolarità del soggiorno sul territorio nazionale;
che le minori , e frequentavano la scuola italiana da più di Per_1 Per_2 Pt_3 due anni scolastici e si erano radicate sul territorio nazionale costruendo relazioni sociali e affettive significative. I reclamanti esponevano di essere incensurati. Pertanto i reclamanti chiedevano che la Corte, in riforma del provvedimento reclamato, autorizzasse la loro permanenza in Italia ex art. 31 dpr286-1998 nell'interesse delle minori , e . Persona_1 Persona_2 Parte_3
Il reclamo veniva deciso nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.
---------------------------------------------------------------------------------- Il reclamo è fondato e deve essere accolto. Va premesso che secondo i principi dettati dalla Cass. a Sezioni Unite n. 21799-2010 per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 ultimo comma d. lgs. 286-1998 debbono sussistere gravi motivi dovuti all'età o allo stato di salute del minore o, comunque, a situazioni di non lunga o indeterminabile durata che possano configurare un pericolo di pregiudizio per l'equilibrio psicofisico del minore che trascenda il normale disagio in caso di allontanamento dal territorio italiano.
Tenuto conto del fatto che i reclamanti si trovano sul territorio italiano da circa tre anni sul territorio italiano ( precisamente dal gennaio 2022) e che il padre lavora con contratto a tempo determinato nel settore edile della lavorazione del cartongesso presso una ditta con sede in SA MO ( la ) mentre CP_2 la moglie è casalinga e si occupa della prole, si ritiene sussistente un significativo grado di radicamento del nucleo familiare in Italia. D'altronde tutte le figlie della coppia sono in Italia dal gennaio 2022 e frequentano tutte regolarmente la scuola. Ritiene questa Corte che l'avvenuto inserimento della prole nel contesto scolastico italiano potrebbe , in caso di interruzione e di rientro in Albania, provocare un grave pregiudizio nelle minori sotto il profilo psicologico , dovendo le medesime riadattarsi ad un nuovo ambiente, a nuove relazioni sociali con i compagni di scuola e a diversi programmi scolastici. Pertanto sussistono i presupposti per la concessione delle autorizzazioni al rilascio dei permessi di soggiorno ex art. 31 terzo comma d.lgs. 286-1998. Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione per la Famiglia e i Minorenni, definitivamente pronunciando;
in riforma del decreto del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta emesso l'8 novembre 2024, autorizza il rilascio a favore del signor ( nato a [...] -Albania- il 8 Parte_2 febbraio 1983) e della signora ( nata a [...]- Albania- il 4 luglio Parte_1
1990) del permesso di soggiorno ex art. 31 d. lgs. 286-1998 nell'interesse delle figlie
( nata a [...] il [...]), ( nata a [...] - Persona_1 Persona_2
Germania- il 28 luglio 2014 e ( nata a [...] il [...]) per la Parte_3 durata di anni due a far data dal presente provvedimento . Spese irripetibili. Torino, 12 marzo 2025 Si comunichi
IL PRESIDENTE EST
CARMELA MASCARELLO