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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 10/09/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei IGg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 11.4.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
13.11.1983 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Clara Pasina,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il CP_1 C.F._2
11.11.1978 a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Pasina,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 11.4.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) L'abitazione familiare, sita in NZ (PC), Via Dante
Calatroni n. 26, di proprietà esclusiva del marito , CP_1
rimane assegnata, compresi tutti gli arredi ivi esistenti (mobili,
suppellettili) alla IG.ra , che la abiterà in via Parte_1
strettamente personale unitamente ai figli e Il Per_1 Per_2
mutuo contratto dal sig. con la Banca di Piacenza per CP_1 l'acquisto della casa coniugale continuerà ad essere interamente pagato dal medesimo.
3) I figli minori e vengono affidati in via condivisa Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la mamma. I genitori eserciteranno in via congiunta la potestà
genitoriale con la specificazione che le decisioni p er i figli minori,
relative alla istruzione, all'educazione e alla salute, ivi comprese quelle di ordinaria amministrazione, saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di entrambi i figli.
4) I figli e staranno col padre dal lunedì all'uscita Per_1 Per_2
da scuola (primaria e materna) fino al mercoledì mattina che li riaccompagnerà a scuola. La madre andrà a prenderli a scuola il mercoledì e li terrà con sé fino al venerdì mattina quand o li riaccompagnerà a scuola. Il padre andrà a prendere i figli a scuola il venerdì pomeriggio e trascorrerà con loro il fine settimana,
riaccompagnandoli a scuola il lunedì mattina. Nella settimana successiva i figli e staranno con la mad re dal lunedì Per_1 Per_2
all'uscita da scuola (primaria e materna) fino al mercoledì mattina che li riaccompagnerà a scuola. Il padre andrà a prenderli a scuola il mercoledì e li terrà con sé fino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. La madre andrà a prendere i figli a scuola il venerdì pomeriggio e trascorrerà con loro il fine settimana, riaccompagnandoli a scuola il lunedì mattina. E così via per le settimane successive. Il padre potrà tenere con sé i figli per una settimana durante le vacanze natalizie (dal 23 al 30/12 e dal 31/12 al
6/1) e pasquali in via alternata con la madre e per du e settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive. Le ferie estive dovranno essere comunicate all'altro coniuge entro il 31 del mese di maggio. I coniugi fanno comunque salvo ogni eventuale e diverso accordo che dovessero di volta in volta prend ere, tenuto conto dei desideri e delle esigenze dei figli, impegnandosi inoltre ad evitare di tenere dei comportamenti che possano turbare in qualsiasi modo il benessere dei figli medesimi ed i loro riferimenti genitoriali.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra CP_1 Parte_1
l'importo mensile complessivo di € 464,00=
(quattrocentosessantaquattro/00) a titolo di contributo perequativo di mantenimento di entrambi i figli e data la diversità Per_1 Per_2
capacità reddituale dei coniugi, e ciò sino a quando i figli stessi non saranno economicamente autosufficienti, mentre per il resto ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli per il tempo in cui li avrà con sé.
6) Tale importo sarà versato a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente, i cui estremi verranno comunicati dalla sig.ra Parte_1 7) Gli assegni di mantenimento di cui sopra saranno aggiornati in misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT e il primo aggiornamento sarà effettuato dopo un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi.
8) Le spese straordinarie per i figli verranno divise tra i genitori per la quota del 50% ciascuno richiamando le parti il contenuto delle linee guida del CNF del 29/11/2017, che dichiarano di ben conoscere e la cui individuazione ed elencazione delle spes e ordinarie e straordinarie viene integralmente di seguito riportata:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(compresi anche gli antibiotici, antipiretici e comunque di medicinale necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in am bito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condi zione che si tratti di spese sostenibili;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività
ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è
richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tram ite il SSN in difetto di accordo sulla terapia specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.”
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO: subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
A. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universi tari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede);
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre -scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
B. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione di mezzi di tras porto (mini car,
macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata.
C. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività
agonistica;
D. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN,
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi c liniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
E. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare con il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese,
e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Le spese straordinarie di mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
(spese mediche, medicinali non mutuabili, spese scolastiche comprese le spese relative alla mensa e al trasporto scolastico, spese ricreative e sportive) verranno previamente concordate tr a i coniugi e graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50 %.
9) Le spese ordinarie per la manutenzione della casa familiare e i costi delle utenze domestiche saranno sostenuti esclusivamente dalla sig.ra Parte_1
10) I coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro avendo già regolato tra loro ogni questione di natura economica inerente loro e la loro famiglia.
11) Le parti si danno reciproco consenso alla concessione e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e ad ogni altra eventuale concessione o autorizzazione amministrativa, per sé e per i figli minori, per la quale occorra preventivo consenso dei coni ugi. “ Con decreto in data 16.4.2025 il Presidente di Sezione Delegato, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., fissava l'udienza al 3.7.2025
comunicando alle parti le peculiari modalità di trattazione dell'udienza, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con gli interessi de gli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e matrimonio Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 28.6.2014 in NZ (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 6 ,
parte 2, serie A , anno 2014 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NZ (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 9.9.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei IGg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 11.4.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
13.11.1983 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Clara Pasina,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il CP_1 C.F._2
11.11.1978 a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Pasina,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 11.4.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) L'abitazione familiare, sita in NZ (PC), Via Dante
Calatroni n. 26, di proprietà esclusiva del marito , CP_1
rimane assegnata, compresi tutti gli arredi ivi esistenti (mobili,
suppellettili) alla IG.ra , che la abiterà in via Parte_1
strettamente personale unitamente ai figli e Il Per_1 Per_2
mutuo contratto dal sig. con la Banca di Piacenza per CP_1 l'acquisto della casa coniugale continuerà ad essere interamente pagato dal medesimo.
3) I figli minori e vengono affidati in via condivisa Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la mamma. I genitori eserciteranno in via congiunta la potestà
genitoriale con la specificazione che le decisioni p er i figli minori,
relative alla istruzione, all'educazione e alla salute, ivi comprese quelle di ordinaria amministrazione, saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di entrambi i figli.
4) I figli e staranno col padre dal lunedì all'uscita Per_1 Per_2
da scuola (primaria e materna) fino al mercoledì mattina che li riaccompagnerà a scuola. La madre andrà a prenderli a scuola il mercoledì e li terrà con sé fino al venerdì mattina quand o li riaccompagnerà a scuola. Il padre andrà a prendere i figli a scuola il venerdì pomeriggio e trascorrerà con loro il fine settimana,
riaccompagnandoli a scuola il lunedì mattina. Nella settimana successiva i figli e staranno con la mad re dal lunedì Per_1 Per_2
all'uscita da scuola (primaria e materna) fino al mercoledì mattina che li riaccompagnerà a scuola. Il padre andrà a prenderli a scuola il mercoledì e li terrà con sé fino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. La madre andrà a prendere i figli a scuola il venerdì pomeriggio e trascorrerà con loro il fine settimana, riaccompagnandoli a scuola il lunedì mattina. E così via per le settimane successive. Il padre potrà tenere con sé i figli per una settimana durante le vacanze natalizie (dal 23 al 30/12 e dal 31/12 al
6/1) e pasquali in via alternata con la madre e per du e settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive. Le ferie estive dovranno essere comunicate all'altro coniuge entro il 31 del mese di maggio. I coniugi fanno comunque salvo ogni eventuale e diverso accordo che dovessero di volta in volta prend ere, tenuto conto dei desideri e delle esigenze dei figli, impegnandosi inoltre ad evitare di tenere dei comportamenti che possano turbare in qualsiasi modo il benessere dei figli medesimi ed i loro riferimenti genitoriali.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra CP_1 Parte_1
l'importo mensile complessivo di € 464,00=
(quattrocentosessantaquattro/00) a titolo di contributo perequativo di mantenimento di entrambi i figli e data la diversità Per_1 Per_2
capacità reddituale dei coniugi, e ciò sino a quando i figli stessi non saranno economicamente autosufficienti, mentre per il resto ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli per il tempo in cui li avrà con sé.
6) Tale importo sarà versato a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente, i cui estremi verranno comunicati dalla sig.ra Parte_1 7) Gli assegni di mantenimento di cui sopra saranno aggiornati in misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT e il primo aggiornamento sarà effettuato dopo un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi.
8) Le spese straordinarie per i figli verranno divise tra i genitori per la quota del 50% ciascuno richiamando le parti il contenuto delle linee guida del CNF del 29/11/2017, che dichiarano di ben conoscere e la cui individuazione ed elencazione delle spes e ordinarie e straordinarie viene integralmente di seguito riportata:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(compresi anche gli antibiotici, antipiretici e comunque di medicinale necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in am bito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condi zione che si tratti di spese sostenibili;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività
ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è
richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tram ite il SSN in difetto di accordo sulla terapia specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.”
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO: subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
A. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universi tari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede);
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre -scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
B. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione di mezzi di tras porto (mini car,
macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata.
C. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività
agonistica;
D. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN,
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi c liniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
E. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare con il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese,
e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Le spese straordinarie di mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
(spese mediche, medicinali non mutuabili, spese scolastiche comprese le spese relative alla mensa e al trasporto scolastico, spese ricreative e sportive) verranno previamente concordate tr a i coniugi e graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50 %.
9) Le spese ordinarie per la manutenzione della casa familiare e i costi delle utenze domestiche saranno sostenuti esclusivamente dalla sig.ra Parte_1
10) I coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro avendo già regolato tra loro ogni questione di natura economica inerente loro e la loro famiglia.
11) Le parti si danno reciproco consenso alla concessione e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e ad ogni altra eventuale concessione o autorizzazione amministrativa, per sé e per i figli minori, per la quale occorra preventivo consenso dei coni ugi. “ Con decreto in data 16.4.2025 il Presidente di Sezione Delegato, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., fissava l'udienza al 3.7.2025
comunicando alle parti le peculiari modalità di trattazione dell'udienza, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con gli interessi de gli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e matrimonio Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 28.6.2014 in NZ (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 6 ,
parte 2, serie A , anno 2014 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NZ (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 9.9.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti