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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2347 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PADOVAN SONIA e dell'avv. GADENZ LUCA
( , C.F._2
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORI AR P.IVA_1
PATRIZIA,
CONVENUTA OPPOSTA che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTORE OPPONENTE
In Via Principale nel merito
1) Revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo N. 738/2022 del 24.10.2022 – RG n. 1686/2022 – Notificato il 07.11.2022, emesso dal Tribunale di Lecco, Giudice: Dario
Colasanti, per le ragioni tutte esposte in sede di opposizione e delle successive memorie, per essere il credito azionato incerto e quindi carente dei requisiti previsti dagli artt. 633 ss c.p.c.; 2) Conseguentemente, dichiarare che il sig. nulla deve alla società Parte_1 ingiungente per tutti i motivi esposti in sede di opposizione e delle successive memorie;
3) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare ogni domanda così come formulata da controparte, ivi compresa quella avente ad oggetto la condanna ex art. 96 cpc, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti a difesa di parte opponente;
In ogni caso
4) Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre 4% CPA, Spese Generali 15 %, IVA
22 % se dovuta.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare infondata e comunque rigettare l'opposizione al Decreto ingiuntivo n. 738/2022 per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, confermare il citato decreto ingiuntivo condannando altresì controparte al pagamento degli ulteriori interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
IN VIA SUBORDINATA: accertato e dichiarato l'inadempimento del Sig. in Pt_1 ordine alle obbligazioni assunte con il contratto del 27.03.2018 condannare lo stesso al pagamento in favore della società esponente della somma di € 8.489,25 in linea capitale oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo, ovvero della veriore somma determinanda in corso di causa;
Si insta altresì affinché l'Ill.mo Giudice intestato voglia concedere i termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica. IN OGNI CASO con vittoria delle spese di lite del presente procedimento nonché condanna di parte avversa al pagamento della somma ex art. 96 cpc, equitativamente determinata, anche da devolvere in beneficienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Oggetto della controversia. La presente opposizione ha ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 738 emesso dal Tribunale di Lecco in data 24.10.2022 a favore della convenuta opposta, nei confronti dell'opponente sig. AR
, titolare di una agenzia immobiliare, per l'importo di euro Parte_1
8.489,25, oltre ad interessi e spese, quale corrispettivo delle pubblicazioni effettuate su alcune testate locali di cui l'opposta è concessionaria per la pubblicità.
a) Motivi di opposizione. Il sig. pur non negando di aver fruito dei Pt_1
servizi di ha affermato di aver approvato solo tre pubblicazioni, AR
rispettivamente in data 27.04.18, 24.09.18 e 29.10.18, rispetto alle 30 effettuate, così contestando l'addebito delle ulteriori 27, che hanno riguardato esclusivamente il logo dell'agenzia immobiliare e non gli immobili in vendita, locazione o gestione turistica.
2 Inoltre, ha eccepito che alla stregua del contratto del 27.3.2018 non sia possibile determinare il costo delle pubblicazioni, né per quelle non riconosciute perché non specificamente approvate, né per quelle quelle riconosciute su “Garda
VR” e “Garda BS”, in quanto nel contratto era indicato solo il prezzo complessivo di
44 uscite per 9.700,00 euro, con la sola eccezione delle uscite su “In Casa” (€ 500,00 cadauna) e su “speciale Millemiglia” (€ 800,00 cadauna).
b) Difese dell'opposta. Di contro, la ha ribadito la AR
propria pretesa sulla base del contratto stipulato, di cui al doc. 1, e della copia delle pubblicazioni effettuate, doc. 16, precisando che l'iniziativa monitoria è stata intrapresa limitatamente alle uscite effettive, prima dell'interruzione del servizio a causa dell'inadempimento di controparte.
In particolare, la convenuta ha sostenuto che dal contenuto del contratto si evince la pattuizione per cui “il logo avrebbe occupato il piede di prima pagina del giornale settimanale GARDA VR per n. 27 uscite e del Parte_2
per ulteriori 12 uscite” mentre solo sei uscite avrebbero riguardato gli immobili.
Inoltre, riguardo alla necessità di approvazione del cliente prima di ogni pubblicazione, ha notato che, riguardo al logo, “è di tutta evidenza come, per tutte le 27 uscite, non ci sia stata la necessità di intervenire sulla grafica e pertanto come qualsivoglia confronto tra le parti successivo alla stipula del contratto iniziale (ove le parti hanno concordato, preventivamente, la posizione del logo sulla pagina e la grafica dello stesso) sarebbe stato, di fatto, del tutto inutile”. Diversamente, con riferimento alla pubblicità degli immobili il previo necessario confronto con il cliente “è sempre avvenuto nelle modalità in cui il committente lo ha richiesto, a volte per le vie brevi ed
a volte via mail”.
L'opposta ha altresì affermato, in replica alle contestazioni sull'indeterminatezza delle tariffe applicate, che dal testo del contratto è comunque indirettamente desumibile l'importo di ogni singola uscita,
3 sottraendo l'ammontare delle pubblicazioni in cui è specificato il prezzo e dividendo la differenza per il numero delle uscite previste.
c) Esiti dell'istruttoria. Nel corso del giudizio sono state assunte le prove orali richieste dalle parti nei limiti di quanto ritenuto ammissibile. In particolare, il sig. in sede di interrogatorio formale, ha negato che Pt_1
al momento della stipula del contratto siano state predeterminati il contenuto e la grafica delle pubblicazioni, ed i testi di parte attrice hanno confermato che, per quanto riguarda la pubblicità degli immobili, mandava sempre CP_2
una bozza e solo dopo l'autorizzazione avveniva la pubblicazione.” (così il teste e in modo sostanzialmente conforme la teste ). Tes_1 Tes_2
Il teste di parte convenuta ha dichiarato che “l'accordo riguardava la pubblicazione nel piede di prima pagina del marchio dell'immobiliare come brand. L'accordo era che se ci fosse stato bisogno di modifiche allora ci sarebbero dovute essere segnalate altrimenti si sarebbero ripetute le pubblicazioni precedenti” e che “per quanto riguarda il piede di prima pagina si procedeva senza ulteriori interlocuzioni sulla base di quanto stabilito in contratto. Con riferimento ai magazine invece chiedevamo i contenuti circa tre settimane prima della pubblicazione (la pubblicazione avveniva circa due settimane prima)”.
2) Rigetto dell'opposizione. Alla luce delle allegazioni delle parti, dei documenti prodotti e delle prove orali assunte, si deve ritenere l'infondatezza della domanda dell'opponente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
a) Accertamento del contenuto negoziale pattuito. L'esistenza del rapporto tra le parti è documentata dal contratto depositato come allegato n. 1 di parte opposta, sulla cui genuinità l'opponente non ha eccepito alcunché (al contrario del doc. 18), salvo evidenziarne la carente indicazione dei costi di alcune pubblicazioni (Garda VR
e BS, piede 1° pagina). Parimenti, non è stato contestato quanto presente nell'allegato n. 16, relativo alle pubblicazioni effettuate, cosicché la soluzione della controversia si concentra nella ricostruzione del contenuto contrattuale, in particolare se fosse
4 prevista la pubblicità del solo logo dell'agenzia, se comunque vi dovesse essere il benestare alla pubblicazione e quali fossero i costi delle diverse uscite.
b) Pubblicazione del mero logo. Ad opinione di questo Giudice, il modulo sottoscritto dalle parti è assolutamente compatibile con la previsione della pubblicazione del solo logo dell'agenzia immobiliare a piè della prima pagina di
“Garda VR” e “Garda BS”.
In questo senso depone la testimonianza del teste di parte convenuta
, mentre non si traggono elementi contrari dalle Testimone_3
testimonianze di parte attrice, che si riferiscono specificamente alle pubblicità raffiguranti immobili.
Soprattutto, appare convincente in questo senso quanto si deduce dal testo di una delle comunicazioni scambiate tra le parti in relazione alle tre pubblicazioni riconosciute (allegato n. 3 di parte opposta). In particolare, nella mail del 24 settembre
2018, il sig. chiede espressamente che gli sia rimandato il “calendario Pt_1
delle uscite” residue, così da riprogrammare la grafica. Ciò rende evidente come fossero state già stabilite le date delle uscite previste in contratto, che una copia fosse stata in precedenza fornita all'opponente e che la richiesta di un nuovo invio era finalizzata ad una revisione della grafica, altrimenti destinata a rimanere uguale.
Dunque, nonostante la consapevolezza delle date d'uscita e l'intenzione di acquistare “le stampe” (allegato n. 4 di parte opposta), le contestazioni dell'opponente sulla pubblicazione del solo logo sono intervenute solo a seguito dei solleciti di pagamento della società creditrice: di conseguenza, in applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362 c.c., relativo al contegno delle parti nell'esecuzione del contratto, è ragionevole concludere che l'iniziale assenza di lamentele da parte del sig. confermi come la pattuizione comprendesse anche la pubblicazione Pt_1
del solo logo.
Del resto, non appare rilevante in senso contrario l'argomentazione dell'opponente per cui “assurdo è pensare che il sig. abbia potuto approvare Pt_1
ben n. 39 pubblicazioni del solo logo (come indicato nel doc. 1 di controparte) che a
5 nulla rileva e agevola ai fini della pubblicizzazione e della conseguente vendita degli immobili”. Infatti, è notorio che anche la sola diffusione del logo ha una sua utilità in termini di ritorno pubblicitario.
b) Esclusione della necessità di approvazione. Non è, poi, condivisibile l'asserzione dell'opponente per cui ogni pubblicazione dovesse ricevere la preventiva
“approvazione” del cliente. Infatti, non vi è prova di una pattuizione di questo tenore né nel documento sottoscritto dal sig. né in base alle testimonianze Pt_1
assunte, da cui emerge che il benestare dell'opponente abbia riguardato di prassi solo le pubblicazioni attinenti agli immobili, che richiedevano aggiornamenti e revisione grafica. Invece, è assolutamente ragionevole escludere dalla necessità di previa conferma la pubblicazione del solo logo, che generalmente non richiede modifiche e adeguamenti. Del resto, come già argomentato, si deve ritenere che il sig. Pt_1
fosse stato informato del “calendario delle uscite”, cosicché la mancata protesta per pubblicazioni senza previa “approvazione” induce a ritenere che non fosse necessaria.
c) Quantificazione del costo delle pubblicazioni. Infine, non può essere accolta nemmeno la tesi attorea relativa all'indeterminatezza del corrispettivo delle singole pubblicazioni. Sul punto è convincente la replica della difesa opposta per cui
“…si tiene a specificare come il Sig. fosse perfettamente consapevole del Pt_1
costo di ogni servizio avendo lui richiesto n. 39 pubblicazioni del solo logo e n. 6 pubblicazioni di immobili (per totali 45 uscite). Specificato l'importo delle pubblicità inerenti agli immobili da porre in vendita -affitto-gestione (sugli speciali
MILLEMIGLIA per € 800,00 cad. e IN CASA per € 500,00 cad.e n. 2 uscite
) - importo che variava a seconda di ciò che veniva richiesto di Pt_3
pubblicizzare - è di tutta evidenza come il restante importo fosse da attribuirsi alla pubblicità del solo logo (sul settimanale GARDA VR e GARDA BR)”. Insomma, per quanto non esplicitato, l'importo di ciascuna pubblicazione è determinabile con una mera operazione aritmetica, cosicché la complessiva pretesa della CP_1
è frutto di un calcolo, il cui risultato non è stato peraltro contestato, che
[...]
si fonda sul testo contrattuale.
6 4) REGOLAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste a carico dell'opponente in ragione dell'integrale soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a favore di parte opposta sulla base dei valori medi relativi allo scaglione corrispondente all'entità del credito ingiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da contro ogni Parte_1 AR
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta
l'opposizione e di conseguenza conferma il decreto ingiuntivo n. 738 emesso dal Tribunale di Lecco in data 24.10.2022; condanna
- a rifondere alla le spese di lite Parte_1 AR
relative al presente procedimento, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% di compensi professionali,
IVA e CPA come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecco, 25.4.2025.
Il Giudice Dario Colasanti
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