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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/12/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 29.9.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza delle parti;
Ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1897/2023 R.G. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
P.I. , con sede legale in Capo d'Orlando (ME), Via Trassari S.n.c., P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Paolo Starvaggi del Foro di Patti, C.F.
, con studio legale in Via Michele Amari 3/E Sant'Agata di C.F._1
LL (ME), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], c.f.: Controparte_1
, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato C.F._2 alla via Roma, n. 130 – 98078 Tortorici (ME), presso lo studio dell'Avv. Lorena
Montagno C.F.: , fax: 0941.421211, pec: C.F._3
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con ricorso depositato il 10.06.2023, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 29/2023, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, notificato il 1.5.2023, con il quale gli è stato ingiunto di pagare a
[...]
, la somma complessiva di € 3.050,26, oltre spese della procedura Controparte_1 monitoria.
Rilevava l'infondatezza della pretesa asserendo di non essere debitrice della predetta somma, trattenuta al lavoratore a fronte delle infrazioni al codice della strada e dei danni riportati dal mezzo affidato al dipendente.
Sosteneva, inoltre, che il lavoratore era stato reso puntualmente edotto delle varie contestazioni nei suoi confronti, a mezzo di raccomandate consegnate e vergate da lui stesso.
Deduceva, ancora, che le condotte negligenti del lavoratore avevano procurato all'azienda anche un danno esistenziale del quale chiedeva il risarcimento in via equitativa.
Chiedeva, in definitiva, l'accertamento e la quantificazione, anche in via equitativa, del danno esistenziale patito per la condotta negligente, imprudente e imperita posta in essere dal dipendente nell'espletamento della propria attività lavorativa.
Inoltre, alla luce del credito vantato e con riferimento alle sanzioni amministrative comminate e non pagate, chiedeva di procedere alla integrale compensazione del rapporto di credito/debito con l'opposto e, dunque, di revocare il decreto ingiuntivo n.
29 del 2023, con condanna del al pagamento di ogni eventuale maggiore credito CP_1 del datore di lavoro.
si costituiva in giudizio, con memoria del 13.10.2023, Controparte_1 sostenendo l'infondatezza dell'opposizione e la correttezza dell'ingiunzione di pagamento.
Disconosceva formalmente le sottoscrizioni apposte nelle raccomandate di contestazione prodotte dall'opponente, deducendo di non averle mai ricevute e di non avere commesso le suindicate infrazioni.
Contestava, ancora, l'irritualità della chiesta compensazione dei crediti rilevando che gli stessi difettano dei necessari requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità.
Pag. 2 di 5 Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, la causa, ritenuta matura, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione appare infondata, tenuto conto dei seguenti motivi.
con il ricorso per decreto ingiuntivo ha sostenuto di avere Controparte_1 lavorato alle dipendenze della con la qualifica di autista, dal Parte_1
8.1.2019 al 30.602021 e di essere rimasto creditore dell'importo dovuto a titolo di TFR, pari a € 3.050,26, come indicato nel modello CUD 2021.
Di contro, la società opponente, ha sostenuto di avere trattenuto la predetta somma in compensazione dei danni patiti in conseguenza delle condotte negligenti del lavoratore e di avere contestato le predette condotte al lavoratore, attraverso cinque raccomandate consegnate a mani e dallo stesso ricevute e firmate.
In particolare, secondo l'opponente, nel corso del rapporto di lavoro avrebbe CP_1 commesso diverse infrazioni al codice della strada, nonché causato ingenti danni materiali alla società Euromed medical service, presso la quale avrebbe dovuto consegnare un carico merci.
Tali addebiti sono stati, invece, contestati da il quale ha peraltro disconosciuto CP_1 le firme apposte alle predette lettere di contestazione.
Tanto premesso, a fronte di tale disconoscimento, è stata condotta procedura di verificazione a mezzo di consulenza tecnica grafologica, ad esito della quale il perito ha accertato che: “le sottoscrizioni oggetto di accertamento tecnico risultano essere opera autografa dell'autore Sig. ” Controparte_1
Pertanto, alla luce delle risultanze della perizia grafica espletata, deve ritenersi provato che il lavoratore abbia sottoscritto le lettere di contestazione relative alle infrazioni al codice della strada e al danno arrecato alla Euromed Medical service.
Tuttavia, il datore di lavoro, con l'anzidetta produzione si è limitato a provare di avere contestato le condotte asseritamente produttive di danno, ma non ha invece fornito alcuna prova circa l'esito del procedimento disciplinare avviato con tali contestazioni;
né, tantomeno, ha provato nel merito che i verbali di infrazione al codice della stata contestati siano stati effettivamente elevati nei confronti del ricorrente.
Pag. 3 di 5 A tal proposito va rammentata la necessaria ritualità del procedimento disciplinare, ribadita peraltro dall'art. 32 del CCNL logistica trasporto merci e spedizioni che, richiamando le previsioni generali dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, stabilisce che
“Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
7. Il lavoratore, entro il termine perentorio di
10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito
a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro
e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.”
Dunque, dagli elementi di prova raccolti è emerso che il datore di lavoro ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, basato sugli addebiti ritualmente comunicati al lavoratore, ma non risulta in alcun modo provato l'esito degli accertamenti eventualmente condotti in sede disciplinare o l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti di CP_1
D'altro canto, anche nell'odierna sede processuale non è stato provato che i fatti allora contestati siano stati effettivamente imputabili al CP_1
Ed infatti, in merito alla responsabilità per i verbali di contestazione elevati nei confronti di mezzi intestati alla ditta datrice di lavoro, occorre rilevare che le allegazioni della non trovano riscontro nella produzione documentale, Parte_1 limitata alle sole lettere di contestazione contenenti l'indicazione dei verbali di infrazione al codice della strada;
mentre nessuna prova è stata fornita circa il fatto che a condurre i mezzi a cui è stata elevata la sanzione siano stati effettivamente condotti da
CP_1
Inoltre, neppure in relazione alla contestazione dei danni causati alla Euromed medical
Service è stato fornito alcun elemento idoneo e sufficiente a provare la responsabilità del ricorrente.
Pag. 4 di 5 Dunque, non essendo stata dimostrata la responsabilità di in merito ai fatti CP_1 illeciti lamentati dalla resistente, risulta ingiustificata la trattenuta delle somme imputate al lavoratore per le condotte contestate ma mai accertate, né in sede disciplinare, né in questa sede.
Conseguentemente, risultano infondate le allegazioni su cui è fondata l'odierna opposizione che, pertanto deve essere rigettata.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, tenuto conto della soccombenza la società
[...] deve essere condannata a pagare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite che, avuto riguardo ai criteri di cui al D.M. n. 147/22 (valore della causa, parametro minimo in considerazione della non elevata complessità delle questioni) si liquida in complessivi € 1.314,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, considerando in maniera complessiva l'esito della CTU (sfavorevole all'opposto) e la soccombenza processuale dell'opponente, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti del giudizio nella misura del
50% ciascuna.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 29/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in complessivi € 1.314,00 per onorari, da Controparte_1 aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- Pone le spese di CTU, separatamente liquidate definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Patti, 10.12.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
Pag. 5 di 5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 29.9.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza delle parti;
Ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1897/2023 R.G. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
P.I. , con sede legale in Capo d'Orlando (ME), Via Trassari S.n.c., P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Paolo Starvaggi del Foro di Patti, C.F.
, con studio legale in Via Michele Amari 3/E Sant'Agata di C.F._1
LL (ME), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], c.f.: Controparte_1
, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato C.F._2 alla via Roma, n. 130 – 98078 Tortorici (ME), presso lo studio dell'Avv. Lorena
Montagno C.F.: , fax: 0941.421211, pec: C.F._3
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con ricorso depositato il 10.06.2023, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 29/2023, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, notificato il 1.5.2023, con il quale gli è stato ingiunto di pagare a
[...]
, la somma complessiva di € 3.050,26, oltre spese della procedura Controparte_1 monitoria.
Rilevava l'infondatezza della pretesa asserendo di non essere debitrice della predetta somma, trattenuta al lavoratore a fronte delle infrazioni al codice della strada e dei danni riportati dal mezzo affidato al dipendente.
Sosteneva, inoltre, che il lavoratore era stato reso puntualmente edotto delle varie contestazioni nei suoi confronti, a mezzo di raccomandate consegnate e vergate da lui stesso.
Deduceva, ancora, che le condotte negligenti del lavoratore avevano procurato all'azienda anche un danno esistenziale del quale chiedeva il risarcimento in via equitativa.
Chiedeva, in definitiva, l'accertamento e la quantificazione, anche in via equitativa, del danno esistenziale patito per la condotta negligente, imprudente e imperita posta in essere dal dipendente nell'espletamento della propria attività lavorativa.
Inoltre, alla luce del credito vantato e con riferimento alle sanzioni amministrative comminate e non pagate, chiedeva di procedere alla integrale compensazione del rapporto di credito/debito con l'opposto e, dunque, di revocare il decreto ingiuntivo n.
29 del 2023, con condanna del al pagamento di ogni eventuale maggiore credito CP_1 del datore di lavoro.
si costituiva in giudizio, con memoria del 13.10.2023, Controparte_1 sostenendo l'infondatezza dell'opposizione e la correttezza dell'ingiunzione di pagamento.
Disconosceva formalmente le sottoscrizioni apposte nelle raccomandate di contestazione prodotte dall'opponente, deducendo di non averle mai ricevute e di non avere commesso le suindicate infrazioni.
Contestava, ancora, l'irritualità della chiesta compensazione dei crediti rilevando che gli stessi difettano dei necessari requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità.
Pag. 2 di 5 Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, la causa, ritenuta matura, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione appare infondata, tenuto conto dei seguenti motivi.
con il ricorso per decreto ingiuntivo ha sostenuto di avere Controparte_1 lavorato alle dipendenze della con la qualifica di autista, dal Parte_1
8.1.2019 al 30.602021 e di essere rimasto creditore dell'importo dovuto a titolo di TFR, pari a € 3.050,26, come indicato nel modello CUD 2021.
Di contro, la società opponente, ha sostenuto di avere trattenuto la predetta somma in compensazione dei danni patiti in conseguenza delle condotte negligenti del lavoratore e di avere contestato le predette condotte al lavoratore, attraverso cinque raccomandate consegnate a mani e dallo stesso ricevute e firmate.
In particolare, secondo l'opponente, nel corso del rapporto di lavoro avrebbe CP_1 commesso diverse infrazioni al codice della strada, nonché causato ingenti danni materiali alla società Euromed medical service, presso la quale avrebbe dovuto consegnare un carico merci.
Tali addebiti sono stati, invece, contestati da il quale ha peraltro disconosciuto CP_1 le firme apposte alle predette lettere di contestazione.
Tanto premesso, a fronte di tale disconoscimento, è stata condotta procedura di verificazione a mezzo di consulenza tecnica grafologica, ad esito della quale il perito ha accertato che: “le sottoscrizioni oggetto di accertamento tecnico risultano essere opera autografa dell'autore Sig. ” Controparte_1
Pertanto, alla luce delle risultanze della perizia grafica espletata, deve ritenersi provato che il lavoratore abbia sottoscritto le lettere di contestazione relative alle infrazioni al codice della strada e al danno arrecato alla Euromed Medical service.
Tuttavia, il datore di lavoro, con l'anzidetta produzione si è limitato a provare di avere contestato le condotte asseritamente produttive di danno, ma non ha invece fornito alcuna prova circa l'esito del procedimento disciplinare avviato con tali contestazioni;
né, tantomeno, ha provato nel merito che i verbali di infrazione al codice della stata contestati siano stati effettivamente elevati nei confronti del ricorrente.
Pag. 3 di 5 A tal proposito va rammentata la necessaria ritualità del procedimento disciplinare, ribadita peraltro dall'art. 32 del CCNL logistica trasporto merci e spedizioni che, richiamando le previsioni generali dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, stabilisce che
“Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
7. Il lavoratore, entro il termine perentorio di
10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito
a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro
e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.”
Dunque, dagli elementi di prova raccolti è emerso che il datore di lavoro ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, basato sugli addebiti ritualmente comunicati al lavoratore, ma non risulta in alcun modo provato l'esito degli accertamenti eventualmente condotti in sede disciplinare o l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti di CP_1
D'altro canto, anche nell'odierna sede processuale non è stato provato che i fatti allora contestati siano stati effettivamente imputabili al CP_1
Ed infatti, in merito alla responsabilità per i verbali di contestazione elevati nei confronti di mezzi intestati alla ditta datrice di lavoro, occorre rilevare che le allegazioni della non trovano riscontro nella produzione documentale, Parte_1 limitata alle sole lettere di contestazione contenenti l'indicazione dei verbali di infrazione al codice della strada;
mentre nessuna prova è stata fornita circa il fatto che a condurre i mezzi a cui è stata elevata la sanzione siano stati effettivamente condotti da
CP_1
Inoltre, neppure in relazione alla contestazione dei danni causati alla Euromed medical
Service è stato fornito alcun elemento idoneo e sufficiente a provare la responsabilità del ricorrente.
Pag. 4 di 5 Dunque, non essendo stata dimostrata la responsabilità di in merito ai fatti CP_1 illeciti lamentati dalla resistente, risulta ingiustificata la trattenuta delle somme imputate al lavoratore per le condotte contestate ma mai accertate, né in sede disciplinare, né in questa sede.
Conseguentemente, risultano infondate le allegazioni su cui è fondata l'odierna opposizione che, pertanto deve essere rigettata.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, tenuto conto della soccombenza la società
[...] deve essere condannata a pagare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite che, avuto riguardo ai criteri di cui al D.M. n. 147/22 (valore della causa, parametro minimo in considerazione della non elevata complessità delle questioni) si liquida in complessivi € 1.314,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, considerando in maniera complessiva l'esito della CTU (sfavorevole all'opposto) e la soccombenza processuale dell'opponente, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti del giudizio nella misura del
50% ciascuna.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 29/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in complessivi € 1.314,00 per onorari, da Controparte_1 aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- Pone le spese di CTU, separatamente liquidate definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Patti, 10.12.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
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