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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Corte d'Appello di Milano
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia -
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati dott. Valentina Paletto Presidente rel. dott. Maria Vicidomini Consigliere dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 956/2025 R.G. avente ad oggetto ricorso in appello avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Varese in data 16.1.2025, pubblicata il 17.2.2025, pendente tra nato a [...] il [...] residente a [...] Parte_1 C.F. C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Isabella Mauceri, presso il cui studio, in Varese Via Mulini Grassi n. 3, ha eletto domicilio APPELLANTE contro nata a [...] il [...], residente a [...] Controparte_1 C.F. C.F._2 rappresentata a difesa dall' avv. Stefania Piccolo del Foro di Varese, presso il cui studio in Varese, Via Piave n. 2 , ha eletto domicilio APPELLATA
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Simonetta Bellaviti che con parere del 18.9.2025 ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: ” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, in riforma della sentenza n. 1785/2025 emessa dal Tribunale di Varese, impugnata nella parte in cui esclude la frequentazione infrasettimanale tra il padre e i figli minori (punto 4 del
PQM
), disporre che il signor possa Parte_1 vedere i figli e il mercoledì dalle ore 16 fino al giovedì mattina e, comunque, con le stesse Per_1 Per_2 modalità e gli stessi tempi almeno nel periodo di sospensione scolastica e di festività. Con rifusione delle spese di lite ”. Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 121/2025 (n. cronologico 1785/2025) del Tribunale di Varese e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”. Per il Procuratore Generale: “ esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza resa in data 16.1.2025, Tribunale di Varese - decidendo sulla domanda proposta in data 17.11.2023 da di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Controparte_1 a Varese in data 15.12.2024 con , nel corso del quale sono nati rispettivamente in Parte_1 data 31.10.2014 e 12.5.2027 i figli e - confermando in punto regime di affido Per_1 Per_2 dei minori (condiviso) e contributo paterno al mantenimento della prole (concordato in complessivi 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie) gli accordi di separazione intervenuti tra le parti in data 12.7.2022 ed omologati con decreto pubblicato il 19.8.2022, ha tuttavia modificato, riducendolo, il regime di incontri con il padre concordato in sede separativa, (in particolare prevedendo che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo il calendario pattuito in sede di omologa della separazione personale, prevedendo l'esclusione della frequentazione infrasettimanale e pertanto a fine settimana alterni, nel fine settimana di competenza della madre, il padre prenderà i bambini il venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina ore 9.00 quando li riaccompagnerà presso la madre;
nei fine settimana di competenza del padre, il padre prenderà i bambini il venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante i tempi di permanenza presso un genitore l'altro avrà accesso telefonico ai minori una volta al giorno in fascia oraria da concordarsi, in difetto di migliori accordi fra i genitori stabilita in quella 19.00/20.00) ed ha integralmente compensato le spese di lite tra le parti. Con riferimento alle frequentazioni tra padre e figli, il Tribunale, accogliendo la richiesta materna di ridurre i tempi di frequentazione concordati in sede separativa e richiamando le numerose note di demerito aventi ad oggetto il mancato svolgimento dei compiti scolastici nei giorni successivi alle frequentazioni del padre, ha eliminato l'incontro paterno infrasettimanale del mercoledì, comunque confermato nei provvedimenti provvisori adottati in corso di causa, ritenendo tale statuizione maggiormente protettiva nei confronti dei due bambini.
2. Avverso detta pronuncia, , con atto depositato in data 31.3.2025 , ha proposto Parte_1 tempestivo appello ed ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di potere vedere i figli e nella giornata del mercoledì, dalle ore 16.00 fino al giovedì mattina, anche Per_1 Per_2 durante i periodi di sospensione scolastica, con vittoria di spese di lite. Con l'unico motivo di appello la difesa a contestato la decisione assunta dal Tribunale sulla PT base di una documentazione ritenuta insufficiente a comprimere il diritto di visita tra padre e figli. In particolare, la difesa ha dedotto che le richiamate note di demerito riguardano solo sette giorni su un intero anno scolastico ed in particolare martedì 6 febbraio, lunedì 4 marzo, giovedì 21 marzo, venerdì 3 maggio, giovedì 9 maggio, lunedì 13 maggio e giovedì 19 ottobre, in assenza di prova che i giorni immediatamente precedenti fossero di spettanza paterna. La difesa ha, inoltre, rilevato che in concomitanza della nota di demerito del 13 maggio, nella stessa giornata risultano anche esservi note positive, con riferimento all' interrogazione di storia e di verbi, sicché non può ritenersi provata la non curanza del padre nella gestione dei compiti scolastici dei figli, anche alla luce del fatto che, nelle comunicazioni scolastiche che riguardano , si Per_1 rinvengono problematicità legate alla fatica del minore di concentrarsi in classe e a modalità di comunicazione irrispettose verso l'insegnante del doposcuola. La difesa ha, quindi, dedotto che la documentazione su cui si è fondata la decisione del giudice, riguarda il solo figlio e non anche il secondogenito , il quale, in forza del Per_1 Per_2 provvedimento assunto da Tribunale, è stato immotivatamente privato delle frequentazioni infrasettimanali con il padre. Conclusivamente la difesa ha affermato che la pronuncia impugnata si attesta gravemente limitativa del diritto fondamentale dei minori di mantenere relazioni stabili ed equilibrate con ciascun genitore.
3. Integrato il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata il 21.7.2025, CP_1
ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese
[...]
e competenze di causa. Preliminarmente, parte appellata, ripercorrendo le fasi del giudizio di primo grado, ha rilevato la tardività delle obbiezioni avversarie in relazione al DOC. 25 di primo grado, avendo controparte omesso qualsiasi contestazione nei termini concessi dal giudice a seguito del deposito della domanda di modifica, circostanza che comporta la produzione, in questa sede, da parte dell'appellata di nuovi documenti indispensabili ai fini difensivi, stante l'ammissibilità introdotta dalla riforma Cartabia di produzione di nuove prove in deroga al principio generale di cui all'art. 345 cpc in materia di diritti indisponibili. Nello specifico, confutando le prospettazioni difensive, ha affermato, in relazione alla giornata di martedì 6.2.2024, che i compiti di matematica erano per il lunedì (avendo il minore scritto sul diario della giornata di martedì di dovere recuperare il compito che aveva per il giorno prima, cfr. DOC.A appello); che il lunedì 4.3.2024 era seguito al week end di spettanza paterna (come dimostrato dalla email scritta dalla moglie al marito, cfr. DOC. B appello), che la nota del venerdì 3.5.2024, giornata in cui non vi è la lezione di inglese, (come si desume dal DOC. C appello, segnatamente all'orario scolastico dei minori), era stata riportata da nel giorno sbagliato;
Per_1 che in relazione alle giornate di giovedì 21.3.2024, 9.5.2024 e 19.10. 2024 la circostanza è indirettamente provata dal fatto che i due minori, in forza di accordi separativi, trascorrevano tutte le giornate di mercoledì presso il padre. La difesa ha, quindi, affermato che tra l'ultima udienza del 29.10.2024 e la pubblicazione della sentenza, benché in atto il percorso di coordinazione genitoriale, la situazione non è migliorata, essendo pervenute altre note per compiti non eseguiti (cfr. lunedì 24.2.2025 giorno successivo al fine settimana di spettanza paterna) e richieste di aiuto di alla madre per lo svolgimento Per_1 dei compiti, non potendo il bambino fare affidamento sul papà (cfr. DOC. F appello, segnatamente a due SMS del minore). Quanto, poi, alla circostanza che le note di demerito riguardano solo il figlio , la difesa ha Per_1 evidenziato che lo scorso anno frequentava la prima elementare con assegnazione Per_2 pressoché inesistente di compiti e che nell'anno in corso sono iniziati anche per lui, nei giorni successivi agli incontri con il padre, rimproveri scritti (cfr. DOCC.G e G1 per la giornata di giovedì 14.11.2024, DOCC. H e I per le giornate del 13 e 23 gennaio 2025). A tale riguardo, la difesa ha affermato che da quando i due minori non incontrano più il padre nella giornata di mercoledì, le note sono cessate e che anche nelle giornate successive ai we paterni, i rimproveri sono cessati, ma solo perché il padre ha imposto ai figli, quale condizione per essere prelevati da casa della madre, l'effettuazione di tutti i compiti, sicché tale onere è ormai esclusivamente a carico della . CP_1 La difesa ha, poi, dedotto che la pronuncia resa dal Tribunale di Varese è stata molto favorevole al padre, sia con riferimento al regime di affido, sia con riferimento alla regolamentazione degli incontri, nonostante gli aspetti di inadeguatezza genitoriale prospettati dalla madre (segnatamente a condotte superficiali, atteggiamenti ostacolanti la collaborazione genitoriale, mancata assunzione di decisioni nell'interesse dei figli, continuo coinvolgimento dei bambini nelle comunicazioni tra padre e madre, inadempienze di natura economica, vantando la un credito di circa CP_1 4000,00 euro nei confronti del er importi non versati di spese e mantenimento, aspetti di PT irresponsabilità paterni, quali fare dormire i bambini in un furgone al freddo, ritardi nei prelievi scolastici, prelievi a casa della madre alle 5.30 del mattino, inadeguatezza dell'attuale alloggio del padre per ospitare i figli, etc.). La difesa riportando, infine, l'aggravamento delle difficoltà di comunicazione tra i genitori e il perdurante atteggiamento paterno di prendere impegni senza poi mantenerli e di veicolare sui figli le comunicazioni dirette alla moglie, ha evidenziato che la madre ha, di recente, rinunciato al percorso di coordinazione genitoriale, stante l'inutilità dello stesso (cfr. DOC. N appello). Conclusivamente la difesa ha affermato la correttezza della decisione assunta in quanto assicura ai minori una settimana consecutiva di routine scandita da ambienti, ritmi, orari ed attività sempre costanti e uniformi, nella prospettiva di garantirgli punti di riferimento certi e prevedibili.
4. Con memoria ex art. 473 bis.32 co. 2 c.p.c. del 4.9.2025, la difesa opponendosi alla PT produzione dei documenti di controparte sub B,D,M ed N e riportandosi ai propri motivi di appello, ha nuovamente contestato la valutazione operata dal Tribunale sulla base di fatti parziali e non sufficienti a determinare la disposta riduzione delle frequentazioni settimanali tra padre e figli, non avendo, comunque, i giudici di prime cure ravvisato alcuna inidoneità genitoriale del padre, che ove ritenuta, avrebbe portato ad una diversa statuizione sul regime di affido. In particolare, la difesa ha contestato che il diritto di visita paterno è stato erroneamente sacrificato alla questione compiti, che, sulla scorta delle limitate produzioni documentali è irrilevante, non essendo stata accertata alcuna incapacità genitoriale del il quale non ha mai omesso di PT prendersi cura dei figli, desiderando trascorre con gli stessi momenti qualificati senza essere appesantito dal pensiero dei compiti.
5. Con parere del 18.9.2025, il PG ha chiesto il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. Con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 22.9.2025, le difese si sono riportate ai propri atti di costituzione, chiedendone l'accoglimento. In particolare, la difesa ha chiesto l'estromissione della memoria ex art. 473 bis.32 c.p.c. CP_1 in quanto non autorizzata, lamentando l'opacità delle produzioni fiscali di controparte e l'omesso versamento da parte del padre del contributo al mantenimento dei figli e delle spese straordinarie di cui è onerato.
7. L'udienza del 24.9.2025 è stata celebrata con modalità cartolare nell'assenza delle parti, come disposto con provvedimento presidenziale del 1.4.2025 . All'esito la Corte, letto il parere del P.G. e richiamate le memorie e le note scritte di parte, ha trattenuto la causa in decisione.
8. Ritiene la Corte che i motivi di appello non meritino accoglimento e che conseguentemente la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di parte appellante di estromissione dei documenti prodotti da controparte di cui alle lettere B,D,M ed N. Al riguardo si osserva, infatti, che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norma che regolano il processo ordinario, sicché deve ritenersi ammissibile anche una produzione documentale al di fuori degli stretti limiti dettati dall'art. 345 cpc e pertanto sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, con il limite del rispetto del diritto dell'altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale, dovendo essere garantito il principio del contraddittorio (cfr. tra le molte, Cass. Civ.sez.VI, 8.6.2016 n. 11784). Nel caso in esame, parte appellata ha depositato telematicamente la documentazione in suo possesso con il proprio atto di costituzione, consentendo, così, alla controparte di prenderne tempestiva visione, sicché su dette produzioni si può considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, avendo parte appellante avuto modo di controdedurre con le proprie memorie e note difensive. Parimenti, deve essere rigettata la richiesta di estromissione della memoria depositata ex art. 473 bis.32 c.p.c. dalla difesa appellante, trattandosi di memoria di replica espressamente prevista dal comma 2 della citata norma, tempestivamente depositata nel termine perentorio di legge. Passando all'esame del merito, si osserva che con l'unico motivo di appello la difesa di PT
si duole della disposta riduzione del calendario di frequentazione dei figli, con riferimento
[...] all'incontro infrasettimanale del mercoledì, assumendo l'assenza dei presupposti per addivenire ad una compressione del diritto alla bigenitorialità e del diritto dei due minori di intrattenere con ciascun genitore rapporti equilibrati. Va, innanzi tutto, rilevato che la documentazione prodotta da sia nel corso del Controparte_1 giudizio di primo grado, che nel presente grado di giudizio, segnatamente agli stralci delle pagine dei diari di entrambi i figli e alle comunicazioni intervenute per whatsapp e via email tra i genitori, confermano la prospettazione di parte appellata, risultando provato che nei giorni immediatamente successivi alla permanenza dei due minori presso l'abitazione paterna, in più occasioni, si sono verificate carenze nella redazione dei compiti assegnati dalla scuola o comunque nel corretto adempimento delle consegne scolastiche. Tale andamento, inizialmente segnalato dalla scuola solo nei confronti di , si è, nel corso Per_1 del corrente anno scolastico, verificato anche rispetto a , il quale in più occasioni, Per_2 successivamente ai periodi trascorsi a casa del padre, è stato ripreso dagli insegnanti con note di demerito per non avere eseguito i compiti assegnati. Va, pertanto, affermato che contrariamente da quanto dedotto dalla difesa di parte appellante, la problematicità relativa allo svolgimento dei compiti in occasione degli accessi presso l'abitazione paterna riguarda entrambi i minori, i quali, durante i periodi di permanenza presso il padre, non paiono essere adeguatamente seguiti e sollecitati nell'esecuzione delle consegne scolastiche. Al riguardo, va osservato che di tale criticità appare consapevole non solo lo stesso padre, il quale pare avere di recente adottato l'espediente di andare a prendere i figli a casa della madre nei fine settimana di sua spettanza solo se gli stessi hanno eseguito i compiti scolastici assegnati (significativo, in proposito, il DOC.L prodotto dalla difesa nel presente grado di CP_1 giudizio), ma, altresì, i minori medesimi, i quali, in occasione della loro permanenza presso il padre, sono soliti contattare la madre chiedendo aiuto per adempiere alle consegne scolastiche (cfr. DOC. F ). Alla luce di tali premesse, ritiene la Corte corretta la statuizione assunta dal Tribunale apparendo la stessa maggiormente tutelante nei confronti dei due minori, sia in ragione degli andamenti paterni poco inclini a vigilare sulla tempestiva esecuzione delle consegne scolastiche dei figli, tanto da indurre i due minori (quanto meno ) a ricorrere, anche in occasione degli accessi presso Per_1 la casa paterna, all'aiuto e alla supervisione materna, sia tenuto conto degli aspetti di fragilità segnalati dalla scuola, con particolare riguardo alle difficoltà di attenzione rilevate in ed Per_1 ai comportamenti irrispettosi assunti dal bambino nei confronti dell'insegnante di sostegno, che inducono a ritenere prioritaria un'organizzazione stabile e definita dello studio e dell'esecuzione dei compiti, tale da preservare i due minori da situazioni di imprevedibilità e di eccessiva responsabilizzazione, che rischiano di esporli a pregiudizievoli vissuti emotivamente destabilizzanti e di inadeguatezza . Va, del resto, ricordato che il diritto alla bigenitorialità, con particolare riguardo al diritto di ciascun genitore di trascorrere con i figli tempi significativi e tendenzialmente paritetici, deve essere sempre valutato alla luce del superiore interesse del minore. In particolare, la suprema Corte ha affermato che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi regioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio;
tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2941). Nel caso in esame, ritiene la Corte, che la valutazione effettuata dal Tribunale di Varese dei fatti portati al suo vaglio sia stata corretta, rappresentando lo specifico aspetto dello svolgimento dei compiti, un momento importante nella vita dei due bambini, sia sotto il profilo educativo, sia sotto il profilo della loro serena integrazione scolastica, aspetto che in questa sede deve essere attenzionato dall'A.G. procedente nella regolamentazione dei tempi di incontro con ciascun genitore, senza nulla togliere alle competenze affettive e relazionali del padre, il quale, tuttavia, non pare essere del tutto consapevole delle ricadute che possono discendere da una gestione non particolarmente attenta agli aspetti scolastici sulle condizioni di benessere psicofisico dei due minori e sul loro bisogno di rassicurazione e di routine di vita scandite nei ritmi e negli orari. Va, del resto, osservato che a seguito della riduzione degli incontri infrasettimanali tra padre e figli, sono cessate le note e i rilevi scolastici, come riportato da parte appellata e non contestato da parte appellante. Deve, poi, essere rilevata la difficoltà del padre, emersa nel corso dell'intervento di coordinazione avviato dai genitori, di tradurre in comportamenti maggiormente funzionali al benessere dei figli i temi e le questioni affrontate nel corso dell'intervento, situazione che ha, nel recente mese di giugno 2025, portato la madre a chiudere il percorso, non ritenendolo utile alla risoluzione delle problematiche comunicative interpersonali e degli aspetti di criticità paterni che attengono la gestione dei figli. La chiusura di tale percorso rappresenta, ad avviso della Corte, un ulteriore aspetto di preoccupazione rispetto alla specifica problematica che ha portato il Tribunale a ridurre i tempi di frequentazione tra padre e figli, venendo meno un importante supporto al nella PT comprensione e nel superamento dei possibili aspetti di pregiudizio discendenti sui figli a causa dei propri comportamenti, come potuti apprezzare nel corso del giudizio di primo grado. Deve, in ogni caso, essere rilevato che la regolamentazione degli incontri formalizzata dal Tribunale si attesta comunque rispettosa del diritto del padre di frequentare i figli e di mantenere una relazione continuativa con gli stessi, essendo stato previsto che il ncontri PT i due minori tutti i fine settimana, stando con loro, in quelli di spettanza materna, dalla giornata del venerdì a quella del sabato e in quelli di propria spettanza, dalla giornata del venerdì sino al lunedì mattina successivo, con riaccompagnamento a scuola. In ultimo, non ritiene la Corte necessario l'ascolto dei due minori, i quali, in ragione della elevata conflittualità genitoriale e della osservata tendenza paterna a veicolare sugli stessi ogni comunicazione, responsabilizzandoli e coinvolgendoli negli aspetti di criticità della relazione con la ex moglie, rischierebbero di essere esposti a gravosi conflitti di lealtà. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in ragione della soccombenza, devono essere poste integralmente a carico di . Parte_1 Sussistono i presupposti di cui all' art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
P. Q. M
.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da PT
, nei confronti di avverso la sentenza n. 121/2025 resa dal Tribunale
[...] Controparte_1 di Varese in data 16.1.2025, pubblicata il 17.2.2025, così provvede:
1)rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2)condanna al pagamento a favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi 3.900,00 euro, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all' art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Milano, 24 settembre 2025
Il Presidente est.
Valentina Paletto
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia -
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati dott. Valentina Paletto Presidente rel. dott. Maria Vicidomini Consigliere dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 956/2025 R.G. avente ad oggetto ricorso in appello avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Varese in data 16.1.2025, pubblicata il 17.2.2025, pendente tra nato a [...] il [...] residente a [...] Parte_1 C.F. C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Isabella Mauceri, presso il cui studio, in Varese Via Mulini Grassi n. 3, ha eletto domicilio APPELLANTE contro nata a [...] il [...], residente a [...] Controparte_1 C.F. C.F._2 rappresentata a difesa dall' avv. Stefania Piccolo del Foro di Varese, presso il cui studio in Varese, Via Piave n. 2 , ha eletto domicilio APPELLATA
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Simonetta Bellaviti che con parere del 18.9.2025 ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: ” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, in riforma della sentenza n. 1785/2025 emessa dal Tribunale di Varese, impugnata nella parte in cui esclude la frequentazione infrasettimanale tra il padre e i figli minori (punto 4 del
PQM
), disporre che il signor possa Parte_1 vedere i figli e il mercoledì dalle ore 16 fino al giovedì mattina e, comunque, con le stesse Per_1 Per_2 modalità e gli stessi tempi almeno nel periodo di sospensione scolastica e di festività. Con rifusione delle spese di lite ”. Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 121/2025 (n. cronologico 1785/2025) del Tribunale di Varese e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”. Per il Procuratore Generale: “ esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza resa in data 16.1.2025, Tribunale di Varese - decidendo sulla domanda proposta in data 17.11.2023 da di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Controparte_1 a Varese in data 15.12.2024 con , nel corso del quale sono nati rispettivamente in Parte_1 data 31.10.2014 e 12.5.2027 i figli e - confermando in punto regime di affido Per_1 Per_2 dei minori (condiviso) e contributo paterno al mantenimento della prole (concordato in complessivi 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie) gli accordi di separazione intervenuti tra le parti in data 12.7.2022 ed omologati con decreto pubblicato il 19.8.2022, ha tuttavia modificato, riducendolo, il regime di incontri con il padre concordato in sede separativa, (in particolare prevedendo che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo il calendario pattuito in sede di omologa della separazione personale, prevedendo l'esclusione della frequentazione infrasettimanale e pertanto a fine settimana alterni, nel fine settimana di competenza della madre, il padre prenderà i bambini il venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina ore 9.00 quando li riaccompagnerà presso la madre;
nei fine settimana di competenza del padre, il padre prenderà i bambini il venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante i tempi di permanenza presso un genitore l'altro avrà accesso telefonico ai minori una volta al giorno in fascia oraria da concordarsi, in difetto di migliori accordi fra i genitori stabilita in quella 19.00/20.00) ed ha integralmente compensato le spese di lite tra le parti. Con riferimento alle frequentazioni tra padre e figli, il Tribunale, accogliendo la richiesta materna di ridurre i tempi di frequentazione concordati in sede separativa e richiamando le numerose note di demerito aventi ad oggetto il mancato svolgimento dei compiti scolastici nei giorni successivi alle frequentazioni del padre, ha eliminato l'incontro paterno infrasettimanale del mercoledì, comunque confermato nei provvedimenti provvisori adottati in corso di causa, ritenendo tale statuizione maggiormente protettiva nei confronti dei due bambini.
2. Avverso detta pronuncia, , con atto depositato in data 31.3.2025 , ha proposto Parte_1 tempestivo appello ed ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di potere vedere i figli e nella giornata del mercoledì, dalle ore 16.00 fino al giovedì mattina, anche Per_1 Per_2 durante i periodi di sospensione scolastica, con vittoria di spese di lite. Con l'unico motivo di appello la difesa a contestato la decisione assunta dal Tribunale sulla PT base di una documentazione ritenuta insufficiente a comprimere il diritto di visita tra padre e figli. In particolare, la difesa ha dedotto che le richiamate note di demerito riguardano solo sette giorni su un intero anno scolastico ed in particolare martedì 6 febbraio, lunedì 4 marzo, giovedì 21 marzo, venerdì 3 maggio, giovedì 9 maggio, lunedì 13 maggio e giovedì 19 ottobre, in assenza di prova che i giorni immediatamente precedenti fossero di spettanza paterna. La difesa ha, inoltre, rilevato che in concomitanza della nota di demerito del 13 maggio, nella stessa giornata risultano anche esservi note positive, con riferimento all' interrogazione di storia e di verbi, sicché non può ritenersi provata la non curanza del padre nella gestione dei compiti scolastici dei figli, anche alla luce del fatto che, nelle comunicazioni scolastiche che riguardano , si Per_1 rinvengono problematicità legate alla fatica del minore di concentrarsi in classe e a modalità di comunicazione irrispettose verso l'insegnante del doposcuola. La difesa ha, quindi, dedotto che la documentazione su cui si è fondata la decisione del giudice, riguarda il solo figlio e non anche il secondogenito , il quale, in forza del Per_1 Per_2 provvedimento assunto da Tribunale, è stato immotivatamente privato delle frequentazioni infrasettimanali con il padre. Conclusivamente la difesa ha affermato che la pronuncia impugnata si attesta gravemente limitativa del diritto fondamentale dei minori di mantenere relazioni stabili ed equilibrate con ciascun genitore.
3. Integrato il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata il 21.7.2025, CP_1
ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese
[...]
e competenze di causa. Preliminarmente, parte appellata, ripercorrendo le fasi del giudizio di primo grado, ha rilevato la tardività delle obbiezioni avversarie in relazione al DOC. 25 di primo grado, avendo controparte omesso qualsiasi contestazione nei termini concessi dal giudice a seguito del deposito della domanda di modifica, circostanza che comporta la produzione, in questa sede, da parte dell'appellata di nuovi documenti indispensabili ai fini difensivi, stante l'ammissibilità introdotta dalla riforma Cartabia di produzione di nuove prove in deroga al principio generale di cui all'art. 345 cpc in materia di diritti indisponibili. Nello specifico, confutando le prospettazioni difensive, ha affermato, in relazione alla giornata di martedì 6.2.2024, che i compiti di matematica erano per il lunedì (avendo il minore scritto sul diario della giornata di martedì di dovere recuperare il compito che aveva per il giorno prima, cfr. DOC.A appello); che il lunedì 4.3.2024 era seguito al week end di spettanza paterna (come dimostrato dalla email scritta dalla moglie al marito, cfr. DOC. B appello), che la nota del venerdì 3.5.2024, giornata in cui non vi è la lezione di inglese, (come si desume dal DOC. C appello, segnatamente all'orario scolastico dei minori), era stata riportata da nel giorno sbagliato;
Per_1 che in relazione alle giornate di giovedì 21.3.2024, 9.5.2024 e 19.10. 2024 la circostanza è indirettamente provata dal fatto che i due minori, in forza di accordi separativi, trascorrevano tutte le giornate di mercoledì presso il padre. La difesa ha, quindi, affermato che tra l'ultima udienza del 29.10.2024 e la pubblicazione della sentenza, benché in atto il percorso di coordinazione genitoriale, la situazione non è migliorata, essendo pervenute altre note per compiti non eseguiti (cfr. lunedì 24.2.2025 giorno successivo al fine settimana di spettanza paterna) e richieste di aiuto di alla madre per lo svolgimento Per_1 dei compiti, non potendo il bambino fare affidamento sul papà (cfr. DOC. F appello, segnatamente a due SMS del minore). Quanto, poi, alla circostanza che le note di demerito riguardano solo il figlio , la difesa ha Per_1 evidenziato che lo scorso anno frequentava la prima elementare con assegnazione Per_2 pressoché inesistente di compiti e che nell'anno in corso sono iniziati anche per lui, nei giorni successivi agli incontri con il padre, rimproveri scritti (cfr. DOCC.G e G1 per la giornata di giovedì 14.11.2024, DOCC. H e I per le giornate del 13 e 23 gennaio 2025). A tale riguardo, la difesa ha affermato che da quando i due minori non incontrano più il padre nella giornata di mercoledì, le note sono cessate e che anche nelle giornate successive ai we paterni, i rimproveri sono cessati, ma solo perché il padre ha imposto ai figli, quale condizione per essere prelevati da casa della madre, l'effettuazione di tutti i compiti, sicché tale onere è ormai esclusivamente a carico della . CP_1 La difesa ha, poi, dedotto che la pronuncia resa dal Tribunale di Varese è stata molto favorevole al padre, sia con riferimento al regime di affido, sia con riferimento alla regolamentazione degli incontri, nonostante gli aspetti di inadeguatezza genitoriale prospettati dalla madre (segnatamente a condotte superficiali, atteggiamenti ostacolanti la collaborazione genitoriale, mancata assunzione di decisioni nell'interesse dei figli, continuo coinvolgimento dei bambini nelle comunicazioni tra padre e madre, inadempienze di natura economica, vantando la un credito di circa CP_1 4000,00 euro nei confronti del er importi non versati di spese e mantenimento, aspetti di PT irresponsabilità paterni, quali fare dormire i bambini in un furgone al freddo, ritardi nei prelievi scolastici, prelievi a casa della madre alle 5.30 del mattino, inadeguatezza dell'attuale alloggio del padre per ospitare i figli, etc.). La difesa riportando, infine, l'aggravamento delle difficoltà di comunicazione tra i genitori e il perdurante atteggiamento paterno di prendere impegni senza poi mantenerli e di veicolare sui figli le comunicazioni dirette alla moglie, ha evidenziato che la madre ha, di recente, rinunciato al percorso di coordinazione genitoriale, stante l'inutilità dello stesso (cfr. DOC. N appello). Conclusivamente la difesa ha affermato la correttezza della decisione assunta in quanto assicura ai minori una settimana consecutiva di routine scandita da ambienti, ritmi, orari ed attività sempre costanti e uniformi, nella prospettiva di garantirgli punti di riferimento certi e prevedibili.
4. Con memoria ex art. 473 bis.32 co. 2 c.p.c. del 4.9.2025, la difesa opponendosi alla PT produzione dei documenti di controparte sub B,D,M ed N e riportandosi ai propri motivi di appello, ha nuovamente contestato la valutazione operata dal Tribunale sulla base di fatti parziali e non sufficienti a determinare la disposta riduzione delle frequentazioni settimanali tra padre e figli, non avendo, comunque, i giudici di prime cure ravvisato alcuna inidoneità genitoriale del padre, che ove ritenuta, avrebbe portato ad una diversa statuizione sul regime di affido. In particolare, la difesa ha contestato che il diritto di visita paterno è stato erroneamente sacrificato alla questione compiti, che, sulla scorta delle limitate produzioni documentali è irrilevante, non essendo stata accertata alcuna incapacità genitoriale del il quale non ha mai omesso di PT prendersi cura dei figli, desiderando trascorre con gli stessi momenti qualificati senza essere appesantito dal pensiero dei compiti.
5. Con parere del 18.9.2025, il PG ha chiesto il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. Con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 22.9.2025, le difese si sono riportate ai propri atti di costituzione, chiedendone l'accoglimento. In particolare, la difesa ha chiesto l'estromissione della memoria ex art. 473 bis.32 c.p.c. CP_1 in quanto non autorizzata, lamentando l'opacità delle produzioni fiscali di controparte e l'omesso versamento da parte del padre del contributo al mantenimento dei figli e delle spese straordinarie di cui è onerato.
7. L'udienza del 24.9.2025 è stata celebrata con modalità cartolare nell'assenza delle parti, come disposto con provvedimento presidenziale del 1.4.2025 . All'esito la Corte, letto il parere del P.G. e richiamate le memorie e le note scritte di parte, ha trattenuto la causa in decisione.
8. Ritiene la Corte che i motivi di appello non meritino accoglimento e che conseguentemente la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di parte appellante di estromissione dei documenti prodotti da controparte di cui alle lettere B,D,M ed N. Al riguardo si osserva, infatti, che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norma che regolano il processo ordinario, sicché deve ritenersi ammissibile anche una produzione documentale al di fuori degli stretti limiti dettati dall'art. 345 cpc e pertanto sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, con il limite del rispetto del diritto dell'altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale, dovendo essere garantito il principio del contraddittorio (cfr. tra le molte, Cass. Civ.sez.VI, 8.6.2016 n. 11784). Nel caso in esame, parte appellata ha depositato telematicamente la documentazione in suo possesso con il proprio atto di costituzione, consentendo, così, alla controparte di prenderne tempestiva visione, sicché su dette produzioni si può considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, avendo parte appellante avuto modo di controdedurre con le proprie memorie e note difensive. Parimenti, deve essere rigettata la richiesta di estromissione della memoria depositata ex art. 473 bis.32 c.p.c. dalla difesa appellante, trattandosi di memoria di replica espressamente prevista dal comma 2 della citata norma, tempestivamente depositata nel termine perentorio di legge. Passando all'esame del merito, si osserva che con l'unico motivo di appello la difesa di PT
si duole della disposta riduzione del calendario di frequentazione dei figli, con riferimento
[...] all'incontro infrasettimanale del mercoledì, assumendo l'assenza dei presupposti per addivenire ad una compressione del diritto alla bigenitorialità e del diritto dei due minori di intrattenere con ciascun genitore rapporti equilibrati. Va, innanzi tutto, rilevato che la documentazione prodotta da sia nel corso del Controparte_1 giudizio di primo grado, che nel presente grado di giudizio, segnatamente agli stralci delle pagine dei diari di entrambi i figli e alle comunicazioni intervenute per whatsapp e via email tra i genitori, confermano la prospettazione di parte appellata, risultando provato che nei giorni immediatamente successivi alla permanenza dei due minori presso l'abitazione paterna, in più occasioni, si sono verificate carenze nella redazione dei compiti assegnati dalla scuola o comunque nel corretto adempimento delle consegne scolastiche. Tale andamento, inizialmente segnalato dalla scuola solo nei confronti di , si è, nel corso Per_1 del corrente anno scolastico, verificato anche rispetto a , il quale in più occasioni, Per_2 successivamente ai periodi trascorsi a casa del padre, è stato ripreso dagli insegnanti con note di demerito per non avere eseguito i compiti assegnati. Va, pertanto, affermato che contrariamente da quanto dedotto dalla difesa di parte appellante, la problematicità relativa allo svolgimento dei compiti in occasione degli accessi presso l'abitazione paterna riguarda entrambi i minori, i quali, durante i periodi di permanenza presso il padre, non paiono essere adeguatamente seguiti e sollecitati nell'esecuzione delle consegne scolastiche. Al riguardo, va osservato che di tale criticità appare consapevole non solo lo stesso padre, il quale pare avere di recente adottato l'espediente di andare a prendere i figli a casa della madre nei fine settimana di sua spettanza solo se gli stessi hanno eseguito i compiti scolastici assegnati (significativo, in proposito, il DOC.L prodotto dalla difesa nel presente grado di CP_1 giudizio), ma, altresì, i minori medesimi, i quali, in occasione della loro permanenza presso il padre, sono soliti contattare la madre chiedendo aiuto per adempiere alle consegne scolastiche (cfr. DOC. F ). Alla luce di tali premesse, ritiene la Corte corretta la statuizione assunta dal Tribunale apparendo la stessa maggiormente tutelante nei confronti dei due minori, sia in ragione degli andamenti paterni poco inclini a vigilare sulla tempestiva esecuzione delle consegne scolastiche dei figli, tanto da indurre i due minori (quanto meno ) a ricorrere, anche in occasione degli accessi presso Per_1 la casa paterna, all'aiuto e alla supervisione materna, sia tenuto conto degli aspetti di fragilità segnalati dalla scuola, con particolare riguardo alle difficoltà di attenzione rilevate in ed Per_1 ai comportamenti irrispettosi assunti dal bambino nei confronti dell'insegnante di sostegno, che inducono a ritenere prioritaria un'organizzazione stabile e definita dello studio e dell'esecuzione dei compiti, tale da preservare i due minori da situazioni di imprevedibilità e di eccessiva responsabilizzazione, che rischiano di esporli a pregiudizievoli vissuti emotivamente destabilizzanti e di inadeguatezza . Va, del resto, ricordato che il diritto alla bigenitorialità, con particolare riguardo al diritto di ciascun genitore di trascorrere con i figli tempi significativi e tendenzialmente paritetici, deve essere sempre valutato alla luce del superiore interesse del minore. In particolare, la suprema Corte ha affermato che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi regioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio;
tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2941). Nel caso in esame, ritiene la Corte, che la valutazione effettuata dal Tribunale di Varese dei fatti portati al suo vaglio sia stata corretta, rappresentando lo specifico aspetto dello svolgimento dei compiti, un momento importante nella vita dei due bambini, sia sotto il profilo educativo, sia sotto il profilo della loro serena integrazione scolastica, aspetto che in questa sede deve essere attenzionato dall'A.G. procedente nella regolamentazione dei tempi di incontro con ciascun genitore, senza nulla togliere alle competenze affettive e relazionali del padre, il quale, tuttavia, non pare essere del tutto consapevole delle ricadute che possono discendere da una gestione non particolarmente attenta agli aspetti scolastici sulle condizioni di benessere psicofisico dei due minori e sul loro bisogno di rassicurazione e di routine di vita scandite nei ritmi e negli orari. Va, del resto, osservato che a seguito della riduzione degli incontri infrasettimanali tra padre e figli, sono cessate le note e i rilevi scolastici, come riportato da parte appellata e non contestato da parte appellante. Deve, poi, essere rilevata la difficoltà del padre, emersa nel corso dell'intervento di coordinazione avviato dai genitori, di tradurre in comportamenti maggiormente funzionali al benessere dei figli i temi e le questioni affrontate nel corso dell'intervento, situazione che ha, nel recente mese di giugno 2025, portato la madre a chiudere il percorso, non ritenendolo utile alla risoluzione delle problematiche comunicative interpersonali e degli aspetti di criticità paterni che attengono la gestione dei figli. La chiusura di tale percorso rappresenta, ad avviso della Corte, un ulteriore aspetto di preoccupazione rispetto alla specifica problematica che ha portato il Tribunale a ridurre i tempi di frequentazione tra padre e figli, venendo meno un importante supporto al nella PT comprensione e nel superamento dei possibili aspetti di pregiudizio discendenti sui figli a causa dei propri comportamenti, come potuti apprezzare nel corso del giudizio di primo grado. Deve, in ogni caso, essere rilevato che la regolamentazione degli incontri formalizzata dal Tribunale si attesta comunque rispettosa del diritto del padre di frequentare i figli e di mantenere una relazione continuativa con gli stessi, essendo stato previsto che il ncontri PT i due minori tutti i fine settimana, stando con loro, in quelli di spettanza materna, dalla giornata del venerdì a quella del sabato e in quelli di propria spettanza, dalla giornata del venerdì sino al lunedì mattina successivo, con riaccompagnamento a scuola. In ultimo, non ritiene la Corte necessario l'ascolto dei due minori, i quali, in ragione della elevata conflittualità genitoriale e della osservata tendenza paterna a veicolare sugli stessi ogni comunicazione, responsabilizzandoli e coinvolgendoli negli aspetti di criticità della relazione con la ex moglie, rischierebbero di essere esposti a gravosi conflitti di lealtà. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in ragione della soccombenza, devono essere poste integralmente a carico di . Parte_1 Sussistono i presupposti di cui all' art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
P. Q. M
.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da PT
, nei confronti di avverso la sentenza n. 121/2025 resa dal Tribunale
[...] Controparte_1 di Varese in data 16.1.2025, pubblicata il 17.2.2025, così provvede:
1)rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2)condanna al pagamento a favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi 3.900,00 euro, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all' art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Milano, 24 settembre 2025
Il Presidente est.
Valentina Paletto