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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/10/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3462/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3462/2025 V.G. posta in decisione il 07/10/2025 e promossa dai coniugi
, nata in [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. (avv. Luigi Biccheddu) C.F._1
e
, nato in [...] il [...], residente in [...]
Bellenghi n.2, C.F. (avv. Luigi Biccheddu) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
08/09/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio in data 05/09/2015 in Romania, non trascritto in Italia;
preso atto che l'udienza del 02/10/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che
gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Il minore (Ravenna, 12.06.2020)viene affidato alle parti in regime di Persona_1 affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative compatibili con le sue inclinazioni, aspirazioni e stato di salute;
3. Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi;
4. La casa coniugale sita in Faenza, nella via Bellenghi 2, viene assegnata alla signora Pt_1 che ivi vi dimorerà unitamente al minore figlio che, ai soli fini anagrafici,
[...] Persona_1 viene domiciliato presso la ridetta abitazione.
5. Il Signor provvederà a rilasciare l'immobile, già casa coniugale, Parte_2 entro e non oltre il giorno 31.12.2025; La signora garantisce al coniuge Parte_1
l'accesso all'immobile nei giorni in cui egli potrà vedere il figliolo secondo il calendario di seguito riportato.
6. Per quanto attiene al regime di frequentazione del minore, tenuto conto della sua età, le parti, salvo diverso e gradito accordo, così dispongono:
7. Il signor potrà tenere con sé il figlio nei pomeriggi del lunedì, Parte_2 mercoledì e del giovedì, corrispondenti ai giorni in cui la signora svolge Parte_1 attività lavorativa, avendo il padre cura di prelevare il minore dall'asilo e con facoltà di condurlo presso la casa coniugale ove egli potrà intrattenersi con il figlio fino all'orario di rientro dal lavoro da parte della signora Parte_1
8. Analogamente, a weekend alternati, il signor potrà tenere con sé il Parte_2 minore nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 10.00, avendo cura di andarlo a prelevare dall'abitazione materna, e quindi riconsegnarlo alle ore 20.00 della medesima giornata.
9. Per il Natale, il signor potrà tenere con sé il minore nella giornata Parte_2 del 25 Dicembre dalle ore 11.00 alle ore 20.00 ed il primo gennaio sempre dalle ore 11.00 alle ore 20.00.
10. Per le vacanze estive, il padre potrà vedere il figlio per quindici giorni, anche non consecutivi ma con continuità non inferiore a sette giorni, avendo cura di prelevare il minore dall'abitazione materna alle ore 10.00 e quindi ivi ricondurlo alle ore 20.00 e nel predetto periodo le parti concordano di sospendere il regime di ospitalità ed incontro relativi alla frequentazione infrasettimanale.
11. Per le vacanze di pasqua, il padre potrà vedere il minore o il giorno di pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo avendo cura di prelevare il minore dall'abitazione materna alle ore 10.00 e quindi ivi ricondurlo alle ore 20.00
12. Le parti fin d'ora concordano che al compimento del sesto anno di età il minore potrà trascorrere con il padre le notti del venerdì e del sabato, obbligandosi quest'ultimo a ricondurre il minore presso la casa della madre nella giornata di domenica entro le ore 20.00
13. Inoltre, salvo diverso e gradito accordo, le parti concordano, al compimento del sesto anno di età di disciplinare le festività così come segue:
a. Vacanze Di Natale
i. Ad anni alterni, il minore trascorrerà le vacanze di Natale e di Capodanno, e con ciò si intendano quelle fissate dal calendario scolastico, presso ciascun genitore in modo che trascorra i giorni natalizi con un genitore e quelli in concomitanza con il Capodanno con l'altro, indicando come data di consegna del minore il giorno 30 dicembre, di ogni anno, alle ore 18.00.
b. Vacanze Pasqua/Lunedì dell'Angelo
i. Parimenti, il trascorrerà le vacanze pasquali, e con ciò sempre si intendano quelle fissate dal calendario scolastico, integralmente presso ciascun genitore così da consentire, evitando il frazionamento del periodo tra Pasqua e Lunedì dell'Angelo, di poter effettuare, qualora le parti gradissero, delle gite unitamente al figliolo.
c. Vacanze Estive:
i. Il minore trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non continuativi ma con continuità non inferiore ai sette giorni e nel predetto periodo le parti concordano di sospendere il regime di ospitalità ed incontro relativi alla frequentazione infrasettimanale. 14. Le parti si obbligano da subito a richiedere, e quindi riferire all'altro genitore, le date delle ferie concesse dal proprio datore di lavoro entro e non oltre il 20 Maggio di ogni anno così da consentire un'armonica organizzazione delle proprie vacanze, personali ed in compagnia del minore.
15. A titolo di concorso al mantenimento del minore il signor Persona_1 Parte_2 corrisponderà la somma di € 350,00 mensili entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese,
[...] importo da rivalutarsi secondo ISTAT come per legge.
16. Le parti concordano altresì che la signora percepisca integralmente Parte_1
l'assegno unico disposto in favore del minore Persona_1
17. Parimenti, le parte concordano di suddividere in quota pari al 50% le spese straordinarie destinate al minore e disciplinate dal protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna che dichiarano di conoscere. il pagamento della quota relativa alle spese straordinarie avverrà dietro reciproca esibizione della documentazione giustificativa (fatture, ricevute e scontrini) con cadenza mensile e conseguente conguaglio tra i genitori;
18. il rifiuto alla partecipazione alla spesa dovrà essere comunicato entro sette giorni per iscritto, in caso di silenzio, la spesa verrà considerata accettata, condivisa e quindi esigibile;
fanno eccezione le spese mediche urgenti ed indifferibili che saranno pertanto esigibili anche in difetto di preventiva accettazione.
19. le fatture e le ricevute dovranno essere intestate alle minori e verranno consegnate in copia all'altro genitore entro la fine di ogni anno solare al fine di consentirne la detrazione del 50% dalla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.
20. Le parti si conferiscono reciprocamente fin d'ora consenso per l'espatrio, al rilascio ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche il minore.
21. Mediante la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di aver definito ogni pendenza che tragga origine nel rapporto coniugale e che, per l'effetto, nulla sia reciprocamente dovuto in ragione dei contributi economici da ciascuno sborsati, per qualsiasi ragione o titolo, in costanza di matrimonio.”
- Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 28.10.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3462/2025 V.G. posta in decisione il 07/10/2025 e promossa dai coniugi
, nata in [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. (avv. Luigi Biccheddu) C.F._1
e
, nato in [...] il [...], residente in [...]
Bellenghi n.2, C.F. (avv. Luigi Biccheddu) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
08/09/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio in data 05/09/2015 in Romania, non trascritto in Italia;
preso atto che l'udienza del 02/10/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che
gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Il minore (Ravenna, 12.06.2020)viene affidato alle parti in regime di Persona_1 affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative compatibili con le sue inclinazioni, aspirazioni e stato di salute;
3. Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi;
4. La casa coniugale sita in Faenza, nella via Bellenghi 2, viene assegnata alla signora Pt_1 che ivi vi dimorerà unitamente al minore figlio che, ai soli fini anagrafici,
[...] Persona_1 viene domiciliato presso la ridetta abitazione.
5. Il Signor provvederà a rilasciare l'immobile, già casa coniugale, Parte_2 entro e non oltre il giorno 31.12.2025; La signora garantisce al coniuge Parte_1
l'accesso all'immobile nei giorni in cui egli potrà vedere il figliolo secondo il calendario di seguito riportato.
6. Per quanto attiene al regime di frequentazione del minore, tenuto conto della sua età, le parti, salvo diverso e gradito accordo, così dispongono:
7. Il signor potrà tenere con sé il figlio nei pomeriggi del lunedì, Parte_2 mercoledì e del giovedì, corrispondenti ai giorni in cui la signora svolge Parte_1 attività lavorativa, avendo il padre cura di prelevare il minore dall'asilo e con facoltà di condurlo presso la casa coniugale ove egli potrà intrattenersi con il figlio fino all'orario di rientro dal lavoro da parte della signora Parte_1
8. Analogamente, a weekend alternati, il signor potrà tenere con sé il Parte_2 minore nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 10.00, avendo cura di andarlo a prelevare dall'abitazione materna, e quindi riconsegnarlo alle ore 20.00 della medesima giornata.
9. Per il Natale, il signor potrà tenere con sé il minore nella giornata Parte_2 del 25 Dicembre dalle ore 11.00 alle ore 20.00 ed il primo gennaio sempre dalle ore 11.00 alle ore 20.00.
10. Per le vacanze estive, il padre potrà vedere il figlio per quindici giorni, anche non consecutivi ma con continuità non inferiore a sette giorni, avendo cura di prelevare il minore dall'abitazione materna alle ore 10.00 e quindi ivi ricondurlo alle ore 20.00 e nel predetto periodo le parti concordano di sospendere il regime di ospitalità ed incontro relativi alla frequentazione infrasettimanale.
11. Per le vacanze di pasqua, il padre potrà vedere il minore o il giorno di pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo avendo cura di prelevare il minore dall'abitazione materna alle ore 10.00 e quindi ivi ricondurlo alle ore 20.00
12. Le parti fin d'ora concordano che al compimento del sesto anno di età il minore potrà trascorrere con il padre le notti del venerdì e del sabato, obbligandosi quest'ultimo a ricondurre il minore presso la casa della madre nella giornata di domenica entro le ore 20.00
13. Inoltre, salvo diverso e gradito accordo, le parti concordano, al compimento del sesto anno di età di disciplinare le festività così come segue:
a. Vacanze Di Natale
i. Ad anni alterni, il minore trascorrerà le vacanze di Natale e di Capodanno, e con ciò si intendano quelle fissate dal calendario scolastico, presso ciascun genitore in modo che trascorra i giorni natalizi con un genitore e quelli in concomitanza con il Capodanno con l'altro, indicando come data di consegna del minore il giorno 30 dicembre, di ogni anno, alle ore 18.00.
b. Vacanze Pasqua/Lunedì dell'Angelo
i. Parimenti, il trascorrerà le vacanze pasquali, e con ciò sempre si intendano quelle fissate dal calendario scolastico, integralmente presso ciascun genitore così da consentire, evitando il frazionamento del periodo tra Pasqua e Lunedì dell'Angelo, di poter effettuare, qualora le parti gradissero, delle gite unitamente al figliolo.
c. Vacanze Estive:
i. Il minore trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non continuativi ma con continuità non inferiore ai sette giorni e nel predetto periodo le parti concordano di sospendere il regime di ospitalità ed incontro relativi alla frequentazione infrasettimanale. 14. Le parti si obbligano da subito a richiedere, e quindi riferire all'altro genitore, le date delle ferie concesse dal proprio datore di lavoro entro e non oltre il 20 Maggio di ogni anno così da consentire un'armonica organizzazione delle proprie vacanze, personali ed in compagnia del minore.
15. A titolo di concorso al mantenimento del minore il signor Persona_1 Parte_2 corrisponderà la somma di € 350,00 mensili entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese,
[...] importo da rivalutarsi secondo ISTAT come per legge.
16. Le parti concordano altresì che la signora percepisca integralmente Parte_1
l'assegno unico disposto in favore del minore Persona_1
17. Parimenti, le parte concordano di suddividere in quota pari al 50% le spese straordinarie destinate al minore e disciplinate dal protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna che dichiarano di conoscere. il pagamento della quota relativa alle spese straordinarie avverrà dietro reciproca esibizione della documentazione giustificativa (fatture, ricevute e scontrini) con cadenza mensile e conseguente conguaglio tra i genitori;
18. il rifiuto alla partecipazione alla spesa dovrà essere comunicato entro sette giorni per iscritto, in caso di silenzio, la spesa verrà considerata accettata, condivisa e quindi esigibile;
fanno eccezione le spese mediche urgenti ed indifferibili che saranno pertanto esigibili anche in difetto di preventiva accettazione.
19. le fatture e le ricevute dovranno essere intestate alle minori e verranno consegnate in copia all'altro genitore entro la fine di ogni anno solare al fine di consentirne la detrazione del 50% dalla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.
20. Le parti si conferiscono reciprocamente fin d'ora consenso per l'espatrio, al rilascio ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche il minore.
21. Mediante la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di aver definito ogni pendenza che tragga origine nel rapporto coniugale e che, per l'effetto, nulla sia reciprocamente dovuto in ragione dei contributi economici da ciascuno sborsati, per qualsiasi ragione o titolo, in costanza di matrimonio.”
- Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 28.10.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè