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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/11/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 2397 dell'anno 2022
TRA nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Manuela Roberta C.F._1
IN ed elettivamente domiciliata in Montella (Av) alla via Don Minzoni n. 90;
APPELLANTE
E
con sede in Roma alla via G. Grezar n. 14, Controparte_1
P.IVA in persona del procuratore quale responsabile atti P.IVA_1 Controparte_2
introduttivi del giudizio Campania, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.
SC RI ed elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (Av) alla via Nazionale n. 233;
APPELLATA
con sede alla via San Giovanni n. 2, C.F. ; Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 442/2021 del 17.12.2021 il giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi ha dichiarato inammissibile l'opposizione di ad un'intimazione di pagamento n. Parte_1
01220199003721147/000, notificata il 22.1.2020 evidenziando che l'opponente, dopo aver correttamente qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, si era opposta mediante ricorso e non con citazione e che, in ordine alla lamentata violazione dell'art. 3 legge
241/1990 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000, il modello di intimazione notificatole era corretto.
1/4 Con appello del 15.06.2022 ha chiesto al Tribunale di Avellino di riformare la Parte_1
sentenza n. 442/2021 resa dal giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi il 17.12.2021, chiedendo di dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento nei confronti del per intervenuto CP_3
sgravio della cartella esattoriale n. 01220130003625738000, emessa il 14.03.2013 e posta a fondamento dell'intimazione. La parte ha, poi, osservato che l'ente resistente avrebbe dovuto allegare all'intimazione di pagamento anche l'atto già notificato. L'appellante ha, infine, eccepito l'avvenuta estinzione della sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione poiché, decorso il termine di 5 anni, il aveva iscritto a ruolo un credito per violazione di un verbale Controparte_3
di contestazione avente n. 21 del 22.04.2011.
Con memoria del 20.10.2022 si è costituita in giudizio l' Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello. Con particolare riferimento al merito, l'appellata ha contestato l'eccezione di inesistenza del titolo per intervenuto sgravio poiché priva di fondamento e non provata, evidenziando che, dall'estratto di ruolo del comune di , alla voce “sgravato” si CP_3
leggeva la cifra di € zero, mentre alla voce “residuo corrente” risultavano dovuti € 218,00 oltre oneri, interessi e spese, per totali € 328,03. La parte ha, poi, contestato la violazione delle norme di legge evidenziando che non sussiste alcun obbligo di allegazione delle cartelle agli avvisi di intimazione nei casi in cui la parte ne aveva avuto conoscenza e, con riferimento alla prescrizione, ha dedotto di aver notificato, in data 22.01.2015, il preavviso di fermo amministrativo n.
01280201400006223000, con consegna a mani proprie del destinatario, interrompendo la prescrizione.
Disposta nel corso del processo la rinotifica nei confronti del , all'udienza del Controparte_3
25.09.2023, è stata dichiarata la contumacia dell'ente.
Rinviata la causa per la decisione con note conclusive le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate.
L'appello risulta infondato e deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
In via preliminare deve essere evidenziato, in punto di diritto, che la mancata opposizione della cartella, nel termine previsto dalla legge, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n.
8900 del 14/04/2010) e che, tuttavia, è fatta, in ogni caso, salva l'operatività dell'opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, per contestare il diritto
2/4 della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. In tali casi il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. In proposito vale ricordare che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento ai sensi della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16,
(cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004) e che, in particolare, il difetto sopravvenuto si riscontra quando “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n.
6119 del 2004; n. 18207 del 2003), ossia sopravvenuti rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Ciò premesso, nel caso in esame l'eccezione di prescrizione non merita di essere accolta in quanto dall'esame della documentazione in atti emerge che tra la notifica della cartella, avvenuta il
14.03.2013, e l'intimazione oggetto di opposizione del 21.01.2020, è stata notifica la comunicazione preventiva di fermo sul veicolo in data 23.01.2015 e, quindi, il termine di prescrizione quinquennale invocato dall'appellante non risulta decorso.
In ordine, invece, all'inesistenza del credito del perché oggetto di sgravio deve essere CP_3
evidenziato che la parte ha prodotto una nota, recante in epigrafe la dicitura “9.4.2013 - 10:25 –
Polizia Municipale di ”, in cui si comunica a l'emissione di un CP_3 Parte_1
provvedimento di discarico. Tale comunicazione non può costituire prova idonea dell'avvenuto sgravio, perché privo dei requisiti formali propri di un provvedimento di discarico. Peraltro, la predetta lettera risulta provenire dalla polizia municipale e non dall'ente creditore e non risultano prodotti in atti né l'istanza del contribuente volta ad ottenere lo sgravio né il provvedimento con cui l'ente comunale lo ha disposto.
In conclusione l'appello deve essere rigettato con assorbimento di ogni altra doglianza. A fini di mera completezza si osserva che la doglianza relativa alla violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990 e dell'art. 7 legge n. 212/2000 per mancata allegazione delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento risulta destituita di fondamento in quanto nell'intimazione oggetto di opposizione risulta chiaramente indicata la cartella in esame che è stata notifica alla contribuente in data
14.03.2013.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte appellante soccombente e liquidate, in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei valori medi previsti nel D.M. 147 del 2022.
3/4 Nulla si dispone per le spese nei confronti del Comune rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 442/2021 del 17.12.2021;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del Controparte_4
presente giudizio che si liquidano in € 462,00 per compenso oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all' avv. SC RI che ha dichiarato di avene fatto anticipo;
- nulla per le spese nei confronti del contumace;
CP_3
- dà atto che è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Avellino all'esito dell'udienza del 24.11.2025 il 28.11.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
4/4