Articolo 46 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Articolo 45Articolo 47
Versione
1 gennaio 1995
Art. 46. (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) 1. Per l'anno 1995, i capitoli della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti di 471 miliardi di lire.
Corrispondente riduzione viene operata, sulla medesima categoria, per gli anni 1996 e 1997.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi incluso l'incremento, per l'anno 1995, e sui corrispondenti capitoli degli anni 1996 e 1997, della dotazione del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente per un importo pari a lire 150 miliardi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1995
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