Articolo 1 della Legge 17 settembre 1964, n. 856
Versione
24 ottobre 1964
Art. 1. Articolo unico.

All'articolo 69 del Codice postale, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , sono aggiunti i seguenti commi:
"L'Amministrazione ha facolta' di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto in servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.
L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti".

Entrata in vigore il 24 ottobre 1964