Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.13407 nell'anno 2022 RG
TRA
, avv. GIANCASPERO MICHELE Parte_1 ricorrente
E
, avv. M F CAVALIERE, F e C MOIZO, Controparte_1
resistente avv. G BORRELLI CP_2
resistente
CP_3 resistente conclusioni: come in atti
FATTO ED DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2022 notificato alle parti intimate il ricorrente di cui in epigrafe chiedeva: di accertare che dalla data di assunzione del 1.5.2022 ha svolto mansioni superiori di cui al livello
C1 CCNL Mobilità /area AF e per l'effetto dichiarare il suo diritto al conseguente inquadramento;
di condannare la al pagamento in suo favore della somma di euro 3063,00 a titolo di Parte_2 differenze retributive maturate a riguardo;
di accertare il diritto a conseguire il superminimo individuale dalla data di assunzione dalla di condannare quest'ultima al pagamento della somma di Parte_2 euro 180,00 a tale titolo con condanna al pagamento dei contributi relativi sulle somme predette e con la condanna di al pagamento delle ridette somme in solido come per legge oltre alle spese di CP_3 causa. Si costituiva in giudizio la che contestava in diritto quanto sostenuto dalla Parte_2
CP_ ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso. Si costituiva in giudizio l' e rimaneva contumace
. Istruita con prove documentali, la causa veniva all'odierna udienza decisa con sentenza. CP_3
1. Va dichiarata la contumacia di che sebbene ritualmente evocata non si è costituita in CP_3 giudizio.
2.1. Passando al merito, assume l'istante di aver diritto all'inquadramento nel livello C1 CCNL
Mobilità /area AF dalla data di assunzione del 1.5.2022, tale essendo l'inquadramento risultante all'elenco trasmesso dalla presentente appaltatrice alla convenuta. Controparte_4 Parte_2
2.2. Va subito evidenziato che costituisce circostanza pacifica – in assenza di contestazioni inter partes
– che nell'elenco del personale trasmesso alle ditte appaltatrici da ex art. 16 comma 2.2 del prdetto CP_3
CCNL l'istante risulta inquadrato nel livello E1.
2.2. Tale inquadramento è stato confermato anche nell'elenco del verbale di cambio appalto.
2.3. A ciò si aggiunga che secondo il cit. art. 16 comma 2.2 gli elenchi anzidetti devono redigersi sulla base del bacino dei lavoratori in servizio nel periodo di 9 mesi anteriori al cambio appalto. Costituisce circostanza pacifica – in assenza di contestazioni inter partes- che nel mese di agosto 2021 l'istante era inquadrato nel livello E1.
2.4. Alcuna valenza ha la conciliazione sindacale conclusa dall'istante nel novembre 2021 con la precedente appaltatrice che gli ha riconosciuto il livello C1 dal 1 ottobre 2021. Infatti, la decorrenza di tale inquadramento è successiva al periodo di 9 mesi predetto sicchè esso non è rilevante ai fini di che trattasi
2.5. In ogni caso, l'inquadramento de quo quanto in quanto riconosciuto nell'ambito di un negozio conciliativo spiega efficacia solo tra le parti contraenti e non è opponibile vero i terzi quale è la società convenuta odierna datrice di lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 18/02/2005, n. 3344).
2.6.1. Ciò in disparte, non va sottaciuto che costituisce circostanza pacifica - in assenza di contestazioni inter partes- pure che l'istante risulta allo stato inquadrato nel livello E1, quale addetto alla qualità, preposto al controllo circa il rispetto degli standard di qualità da parte dei pulitori aziendali convenuti nel capitolato d'appalto.
2.6.2. La predetta mansione si inquadra perfettamente nella declaratoria del livello E in relazione ai lavoratori che svolgono attività operative tecniche e /o amministrative in applicazione di procedure semplificate.
2.7. A ciò si aggiunga che in relazione al livello superiore C1 rivendicato, come risultante dalla relativa declaratoria, nulla ha allegato l'istante circa il possesso:
- di competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali;
- di autonomia operativa e di margini di discrezionalità. Anche alla luce di siffatto deficit, la pretesa attorea d'inquadramento superiore appare senza pregio e va pertanto rigettata.
3. Va disattesa anche la pretesa attorea di conseguire il super minimo ex art. 68 CCNL predetto.
3.1. Invero, va evidenziato anzitutto che non esiste un diritto soggettivo del dipendente nel cambio appalto a conservare lo stesso trattamento retributivo già goduto nel periodo anteriore al cambio appalto ove si ponga mente al disposto dell'art. 16 comma 2.3 che fa riferimento alla compatibilità di esso con l'organizzazione d'impresa della subentrante azienda.
2 3.2. In ogni caso, nel verbale di accordo del 28 aprile 2022 si è impegnata la società convenuta costituita a garantire l'applicazione ai lavoratori subentrati le condizioni economiche normative previste dal
CCNL applicabile non già alle condizioni individuali in atto.
3.3. L'istante ha reclamato il riconoscimento del superminio de quo senza dimostrare la riconducibilità del medesimo agli assegni a personam di cui all'art. 16 comma 4 cit., di cui non ha neppure allegato la ricorrenza dei relativi presupposti fattuali e giuridici e ciò nonostante la contestazione specifica opposta dalla parte intimata. In definitiva, alla luce delle allegazioni attoree e delle emergenze processuali acquisite le pretese economiche azionate sono prive di pregio e pertanto il ricorso va rigettato.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez.
III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro,
18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n.
9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib.
Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Le spese di causa vanno compensate per l'opinabilità delle questioni controverse alla luce della fattispecie concreta delibata tra le parti costituite. Nulla sulle spese per la parte contumace.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione e domanda, così provvede: dichiara la contumacia di e nulla dispone sulle spese;
CP_3 rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 16.1.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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