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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13774 /2024, promossa da:
, nato in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1
dall'avv. PELUSO LUIGI ed elettivament o studio sito in Piazza Municipio nr.3 Mendicino, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 04/10/2024, , cittadino della NIGERIA, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il ato il 18/09/2024 con il quale la Questura di sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale, CP_1 gli ha negato il del permesso di soggiorno ex art.19 comma 1 del T.U. Immigrazione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 06/03/2025, veniva disposta l'audizione del ricorrente, il quale dichiarava quanto segue: “Sono in Italia da 8 anni. Vivo a Salsomaggiore. Vivo ospite di una donna senegalese insieme ad un altro uomo del Senegal. Non paghiamo l'affitto perché non lavoro e non ho soldi quindi non posso pagare. In questi 8 anni ho fatto la scuola di saldatore e poi di muletto (ho i certificati) tutto questo quando ero al centro, sono stato lì per due anni, poi sono andato in Germania per cercare lavoro come saldatore. Sono andato nel 2019 e sono rientrato nel 2023. In Germania mi hanno un permesso di 3 mesi per richiesta asilo e poi me lo hanno rinnovato ma poi mi hanno detto che dovevo tornare in Italia perché era il mio primo paese e così sono rientrato e da allora sto a Salsomaggiore perché conoscevo delle persone perché stavo lì al campo. Mi hanno fatto un contratto di lavoro ed ho lavorato ma poi a causa del fatto che non ho il permesso ma solo il cedolino e non mi fanno più lavorare. Non ho precedenti. Ho degli amici in Italia. Vengo da Benin City, dove ho due sorelle e due fratelli ma non sono in contatto con loro.” All'udienza fissata per la discussione delle parti, la difesa del ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni per il riconoscimento della protezione complementare richiesta legata all'esigenza di protezione della vita privata del ricorrente come si è sviluppata in Italia. Va premesso, quanto al regime giuridico applicabile, che sulla base del disposto di cui all'art. 7 comma 2 d.l. nr. 20 del 2023 in forza del quale “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, nel caso di specie trova applicazione la disciplina di cui Contr all'art. 19 comma 1.1. del nella versione del decreto Lamorgese (d.l. 130 del 2020) secondo cui: “Non sono altr essi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Infatti, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta la richiesta di appuntamento on line tramite il sistema “prenota facile” in data 24.1.2023 e la fissazione dell'appuntamento in data 3.11.2023.
Quanto ai presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia
[…] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese
2 d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, è un cittadino nigeriano, giunto in Italia nel 2016. Da tale momento non ha mai fatto rientro in Nigeria, per cui si trova fuori dal suo paese da 9 anni. Per un periodo ha vissuto in Germania non riuscendo a reperire in Italia un lavoro soddisfacente e poi vi ha fatto rientro per ragioni legate alla regolarità del soggiorno. Durante il primo periodo di soggiorno in Italia di oltre 2 anni, il ricorrente ha vissuto in accoglienza, ha frequentato un corso di formazione professionale come saldatore nel 2017; ha frequentato un corso di lingua italiana nel 2018 (cfr. attestati allegati al ricorso) Rientrato in Italia il ricorrente è tornato a Salsomaggiore, ove si trova la sua comunità di riferimento, ha iniziato un percorso lavorativo ed in data 20 maggio 2024, è stato assunto dalla Laborlife società cooperativa sita in Busseto (PR) con la qualifica di socio artigiano con contratto a tempo indeterminato. Il ricorrente vive in autonomia con altri due cittadini stranieri. Egli è immune da precedenti penali.
Ebbene, ad avviso del Collegio il ricorrente ha dimostrato un forte interesse a radicarsi sul territorio italiano ed un suo rimpatrio in questo momento potrebbe comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata., tanto più che in Nigeria il ricorrente non ha mantenuto legami significativi (Vengo da Benin City, dove ho due sorelle e due fratelli ma non sono in contatto con loro), e si troverebbe a dover affrontar
La vita privata infatti intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 1992).
È indubbio che, nei numerosi anni trascorsi sul territorio italiano, con una parentesi in altro Stato Membro, il ricorrente abbia qui radicato una propria identità sociale. In un periodo così prolungato ha quindi intrecciato relazioni significative sul territorio nazionale, organizzando tutta la sua vita in Italia. Inoltre, non risulta aver avuto problemi con la giustizia, non avendo né il PM né la segnalato condizioni ostative al rilascio del CP_1 permesso di soggiorno.
Il bilanciamento fra la tutela del consolidato radicamento sul nostro territorio e le esigenze pubblicistiche, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». A fronte del consolidamento sopra descritto della sua vita privata in Italia, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che, nella specie, l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
3 La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3.
Considerato che
i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 08/05/2025. Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
4
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13774 /2024, promossa da:
, nato in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1
dall'avv. PELUSO LUIGI ed elettivament o studio sito in Piazza Municipio nr.3 Mendicino, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 04/10/2024, , cittadino della NIGERIA, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il ato il 18/09/2024 con il quale la Questura di sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale, CP_1 gli ha negato il del permesso di soggiorno ex art.19 comma 1 del T.U. Immigrazione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 06/03/2025, veniva disposta l'audizione del ricorrente, il quale dichiarava quanto segue: “Sono in Italia da 8 anni. Vivo a Salsomaggiore. Vivo ospite di una donna senegalese insieme ad un altro uomo del Senegal. Non paghiamo l'affitto perché non lavoro e non ho soldi quindi non posso pagare. In questi 8 anni ho fatto la scuola di saldatore e poi di muletto (ho i certificati) tutto questo quando ero al centro, sono stato lì per due anni, poi sono andato in Germania per cercare lavoro come saldatore. Sono andato nel 2019 e sono rientrato nel 2023. In Germania mi hanno un permesso di 3 mesi per richiesta asilo e poi me lo hanno rinnovato ma poi mi hanno detto che dovevo tornare in Italia perché era il mio primo paese e così sono rientrato e da allora sto a Salsomaggiore perché conoscevo delle persone perché stavo lì al campo. Mi hanno fatto un contratto di lavoro ed ho lavorato ma poi a causa del fatto che non ho il permesso ma solo il cedolino e non mi fanno più lavorare. Non ho precedenti. Ho degli amici in Italia. Vengo da Benin City, dove ho due sorelle e due fratelli ma non sono in contatto con loro.” All'udienza fissata per la discussione delle parti, la difesa del ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni per il riconoscimento della protezione complementare richiesta legata all'esigenza di protezione della vita privata del ricorrente come si è sviluppata in Italia. Va premesso, quanto al regime giuridico applicabile, che sulla base del disposto di cui all'art. 7 comma 2 d.l. nr. 20 del 2023 in forza del quale “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, nel caso di specie trova applicazione la disciplina di cui Contr all'art. 19 comma 1.1. del nella versione del decreto Lamorgese (d.l. 130 del 2020) secondo cui: “Non sono altr essi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Infatti, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta la richiesta di appuntamento on line tramite il sistema “prenota facile” in data 24.1.2023 e la fissazione dell'appuntamento in data 3.11.2023.
Quanto ai presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia
[…] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese
2 d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, è un cittadino nigeriano, giunto in Italia nel 2016. Da tale momento non ha mai fatto rientro in Nigeria, per cui si trova fuori dal suo paese da 9 anni. Per un periodo ha vissuto in Germania non riuscendo a reperire in Italia un lavoro soddisfacente e poi vi ha fatto rientro per ragioni legate alla regolarità del soggiorno. Durante il primo periodo di soggiorno in Italia di oltre 2 anni, il ricorrente ha vissuto in accoglienza, ha frequentato un corso di formazione professionale come saldatore nel 2017; ha frequentato un corso di lingua italiana nel 2018 (cfr. attestati allegati al ricorso) Rientrato in Italia il ricorrente è tornato a Salsomaggiore, ove si trova la sua comunità di riferimento, ha iniziato un percorso lavorativo ed in data 20 maggio 2024, è stato assunto dalla Laborlife società cooperativa sita in Busseto (PR) con la qualifica di socio artigiano con contratto a tempo indeterminato. Il ricorrente vive in autonomia con altri due cittadini stranieri. Egli è immune da precedenti penali.
Ebbene, ad avviso del Collegio il ricorrente ha dimostrato un forte interesse a radicarsi sul territorio italiano ed un suo rimpatrio in questo momento potrebbe comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata., tanto più che in Nigeria il ricorrente non ha mantenuto legami significativi (Vengo da Benin City, dove ho due sorelle e due fratelli ma non sono in contatto con loro), e si troverebbe a dover affrontar
La vita privata infatti intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 1992).
È indubbio che, nei numerosi anni trascorsi sul territorio italiano, con una parentesi in altro Stato Membro, il ricorrente abbia qui radicato una propria identità sociale. In un periodo così prolungato ha quindi intrecciato relazioni significative sul territorio nazionale, organizzando tutta la sua vita in Italia. Inoltre, non risulta aver avuto problemi con la giustizia, non avendo né il PM né la segnalato condizioni ostative al rilascio del CP_1 permesso di soggiorno.
Il bilanciamento fra la tutela del consolidato radicamento sul nostro territorio e le esigenze pubblicistiche, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». A fronte del consolidamento sopra descritto della sua vita privata in Italia, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che, nella specie, l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
3 La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3.
Considerato che
i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 08/05/2025. Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
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