TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14102 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Numero
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 33612 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, codice fiscale e partita IVA , i Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'avv. Lorenzo Fratantoni
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Privata Maria Teresa n. 4.
OPPONENTE
E
, , elett.te domiciliato ai fini della Controparte_1 CodiceFiscale_1
presente opposizione in Roma alla via dei Gracchi n.187, presso e nello studio dell'avv.
RO PA dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato su foglio a parte alla comparsa di costituzione
1 OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art.615 cpc ,la opponeva l'atto di Parte_1
precetto notificato in data 28/6/24 a seguito della del Tribunale di Roma XVI Sezione
Civile n.9608/24 pubblicata in data 04/06/2024 con la quale veniva condannata al pagamento delle spese di lite per complessivo importo precettato di € 16.785,73.
Deduceva l'opponente che con sentenza del 27 giugno 2023 n.10624/23 (R.G.
32085/2020) il sig. era stato condannato a rifondere alla stessa CP_1 Parte_1
la somma di € 80.172,97 oltre interessi legali e spese legali. e che “in tale
[...]
contesto, per effetto di compensazione tra contrapposte poste attive e passive, derivanti dalle Sentenze provvisoriamente esecutive con saldo positivo per il sig. CP_2 CP_1
restava comunque debitore di non potendo vantare alcun credito nei confronti di CP_2
. CP_2
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
anche istruttoria, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito sia di merito, così giudicare: in via preliminare:
1. accogliere l'istanza inibitoria formulata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., disponendo inaudita altera parte o – in subordine – previa fissazione di udienza cautelare ad hoc – la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza Turano nonché la
2 sospensione dell'instaurando procedimento esecutivo per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via principale,
2. nel merito: accogliere l'opposizione di dichiarando nullo il precetto CP_2
notificato dal sig. accertando che quest'ultimo non ha diritto ad agire in via CP_1
esecutiva nei confronti di non essendo titolare di alcun credito nei confronti CP_2
di quest'ultima, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
3. . accertare che nulla è dovuto da al sig. per tutte le ragioni CP_2 CP_1
esposte in narrativa;
in ogni caso:. condannare il sig. alla refusione delle CP_1
spese di lite per il presente giudizio.
Si costituiva ritualmente parte opposta che contestava la compensazione invocata dall'opponente argomentando in diritto nella comparsa di costituzione e rassegnava le seguenti conclusioni :
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, reietta ogni contraria eccezione, deduzione, richiesta e difesa così provvedere: 1) Preliminarmente rigettare la chiesta sospensiva la cui richiesta è infondata in fatto e diritto e chiaramente defatigatoria;
2) Sentirsi rigettare la opposizione comecchè infondata in fatto e diritto per tutto quanto in premessa specificato;
3) il governo delle spese come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
Veniva fissata ad hoc udienza per la trattazione della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ma si riteneva l'opportunità di provvedere alla domanda di sospensione, unitamente alla trattazione del merito. La domanda sommaria risulta a questo punto assorbita dalla presente decisione.
La causa di natura documentale veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Andiamo per ordine.
3 La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c
Trattasi di opposizione preventiva.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7
marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
Ma andiamo al merito della questione
Parte opponente eccepiva, tramite l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., la compensazione al creditore opposto con dei controcrediti vantati dal debitore esecutato,
essendo a suo dire sufficiente la mera contestuale coesistenza dei reciproci rapporti che generano contrapposte poste di dare-avere ,
L'opponente ritiene che opererebbe la compensazione impropria perché i crediti reciproci sono originati da un unico rapporto.
Nel caso in questione è evidente che i crediti rispettivi prendono origine da due titoli autonomi e differenti (uno, a titolo di risarcimento del danno derivante da un giudizio;
l'altro, a favore di , a titolo di condanna alla refusione delle spese processuali CP_1
4 relative ad un distinto giudizio) Va poi considerato e ciò è dirimente che la sentenza n.
10624/2023, fonte giudiziale del debito del Sig. nei confronti di è CP_1 Parte_1
stata impugnata dinanzi al giudice di secondo grado dal Sig. . CP_1
Pertanto, pendendo un giudizio avente ad oggetto uno dei due crediti, la compensazione legale non può operare.
Per insegnamento consolidato della Suprema Corte i crediti di cui venga richiesta la compensazione devono presentare i requisiti di omogeneità, esigibilità, liquidità e certezza, non potendo ammettersi l'eccezione suddetta qualora uno dei predetti crediti risulti contestato.
“La compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia
estintiva "satisfattoria" deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia
determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (requisiti desumibili
dai rispettivi titoli costitutivi: Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324; Cass. 11 gennaio 2006, n.
260)” (Cass. Civ., Sezioni Unite, Sent. n. 23225 del 15/11/2016).
Pertanto, la presenza di un credito basato su un titolo giudiziario non definitivo e provvisoriamente eseguibile come nel caso di specie, suscettibile di essere modificato a seguito della definizione del giudizio di impugnazione, determina l'impossibilità di attuare l'istituto della compensazione, la quale, qualificandosi come mezzo di estinzione delle obbligazioni, non è applicabile a situazioni provvisorie ma necessita dell'accertamento definitivo delle obbligazioni da estinguere.
Sul punto si precisa: “Un tale carattere (leggasi la certezza del diritto) difetta con
riferimento al credito riconosciuto da una sentenza, o da altro titolo, provvisoriamente
eseguibile. E ciò perché la provvisoria esecutività consente soltanto la temporanea
esigibilità del credito determinato nel suo ammontare ma non l'affermazione della sua
irrevocabile certezza.
5 Ciò vuol dire che quando vengono in questione due crediti (o debiti) sanzionati da un
titolo giudiziario non definitivo, anche se provvisoriamente eseguibile, l'eventualità che il
titolo giudiziario cada o venga modificato per effetto dell'impugnazione esperita od
esperibile impedisce l'operatività della compensazione. Questa, infatti, per essere un
mezzo di estinzione delle obbligazioni, presuppone il definitivo accertamento delle
obbligazioni da estinguere, e non è applicabile a situazioni provvisorie (Cass. Civ. n.
4074 del 6.12.1974; Cass. Civ. n. 4423 13.5.1987; Cass. Civ. n. 325 del 14/01/1992, in motivazione).
E tale principio vale tanto per la compensazione legale quanto per quella giudiziale.
La certezza del credito si pone quale presupposto logico implicitamente richiesto dall'art. 1243 c.c. ai fini della compensazione.
Conseguentemente, il credito sub iudice, non potendosi ancora dire certo e definitivo, non è opponibile in compensazione neppure per la operatività della compensazione giudiziale.
“La compensazione giudiziale di cui all' art. 1243, II comma, c.c. presuppone
l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall' esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Cass. Civ., Sezioni Unite, Sent. n. 23225 del 15 novembre 2016).
Allo stato, quindi, deve escludersi alcuna compensazione.
Le spese sono compensate per il seguente motivo:
Un accordo tra le parti mediante la compensazione volontaria dei rispettivi crediti(di fatto la compensazione su volontà delle parti puo' operare) avrebbe evitato sia questo contenzioso, che ulteriori contenziosi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2)Compensa le spese di lite Il Giudice on
EL SO
6 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 33612 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, codice fiscale e partita IVA , i Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'avv. Lorenzo Fratantoni
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Privata Maria Teresa n. 4.
OPPONENTE
E
, , elett.te domiciliato ai fini della Controparte_1 CodiceFiscale_1
presente opposizione in Roma alla via dei Gracchi n.187, presso e nello studio dell'avv.
RO PA dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato su foglio a parte alla comparsa di costituzione
1 OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art.615 cpc ,la opponeva l'atto di Parte_1
precetto notificato in data 28/6/24 a seguito della del Tribunale di Roma XVI Sezione
Civile n.9608/24 pubblicata in data 04/06/2024 con la quale veniva condannata al pagamento delle spese di lite per complessivo importo precettato di € 16.785,73.
Deduceva l'opponente che con sentenza del 27 giugno 2023 n.10624/23 (R.G.
32085/2020) il sig. era stato condannato a rifondere alla stessa CP_1 Parte_1
la somma di € 80.172,97 oltre interessi legali e spese legali. e che “in tale
[...]
contesto, per effetto di compensazione tra contrapposte poste attive e passive, derivanti dalle Sentenze provvisoriamente esecutive con saldo positivo per il sig. CP_2 CP_1
restava comunque debitore di non potendo vantare alcun credito nei confronti di CP_2
. CP_2
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
anche istruttoria, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito sia di merito, così giudicare: in via preliminare:
1. accogliere l'istanza inibitoria formulata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., disponendo inaudita altera parte o – in subordine – previa fissazione di udienza cautelare ad hoc – la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza Turano nonché la
2 sospensione dell'instaurando procedimento esecutivo per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via principale,
2. nel merito: accogliere l'opposizione di dichiarando nullo il precetto CP_2
notificato dal sig. accertando che quest'ultimo non ha diritto ad agire in via CP_1
esecutiva nei confronti di non essendo titolare di alcun credito nei confronti CP_2
di quest'ultima, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
3. . accertare che nulla è dovuto da al sig. per tutte le ragioni CP_2 CP_1
esposte in narrativa;
in ogni caso:. condannare il sig. alla refusione delle CP_1
spese di lite per il presente giudizio.
Si costituiva ritualmente parte opposta che contestava la compensazione invocata dall'opponente argomentando in diritto nella comparsa di costituzione e rassegnava le seguenti conclusioni :
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, reietta ogni contraria eccezione, deduzione, richiesta e difesa così provvedere: 1) Preliminarmente rigettare la chiesta sospensiva la cui richiesta è infondata in fatto e diritto e chiaramente defatigatoria;
2) Sentirsi rigettare la opposizione comecchè infondata in fatto e diritto per tutto quanto in premessa specificato;
3) il governo delle spese come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
Veniva fissata ad hoc udienza per la trattazione della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ma si riteneva l'opportunità di provvedere alla domanda di sospensione, unitamente alla trattazione del merito. La domanda sommaria risulta a questo punto assorbita dalla presente decisione.
La causa di natura documentale veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Andiamo per ordine.
3 La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c
Trattasi di opposizione preventiva.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7
marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
Ma andiamo al merito della questione
Parte opponente eccepiva, tramite l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., la compensazione al creditore opposto con dei controcrediti vantati dal debitore esecutato,
essendo a suo dire sufficiente la mera contestuale coesistenza dei reciproci rapporti che generano contrapposte poste di dare-avere ,
L'opponente ritiene che opererebbe la compensazione impropria perché i crediti reciproci sono originati da un unico rapporto.
Nel caso in questione è evidente che i crediti rispettivi prendono origine da due titoli autonomi e differenti (uno, a titolo di risarcimento del danno derivante da un giudizio;
l'altro, a favore di , a titolo di condanna alla refusione delle spese processuali CP_1
4 relative ad un distinto giudizio) Va poi considerato e ciò è dirimente che la sentenza n.
10624/2023, fonte giudiziale del debito del Sig. nei confronti di è CP_1 Parte_1
stata impugnata dinanzi al giudice di secondo grado dal Sig. . CP_1
Pertanto, pendendo un giudizio avente ad oggetto uno dei due crediti, la compensazione legale non può operare.
Per insegnamento consolidato della Suprema Corte i crediti di cui venga richiesta la compensazione devono presentare i requisiti di omogeneità, esigibilità, liquidità e certezza, non potendo ammettersi l'eccezione suddetta qualora uno dei predetti crediti risulti contestato.
“La compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia
estintiva "satisfattoria" deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia
determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (requisiti desumibili
dai rispettivi titoli costitutivi: Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324; Cass. 11 gennaio 2006, n.
260)” (Cass. Civ., Sezioni Unite, Sent. n. 23225 del 15/11/2016).
Pertanto, la presenza di un credito basato su un titolo giudiziario non definitivo e provvisoriamente eseguibile come nel caso di specie, suscettibile di essere modificato a seguito della definizione del giudizio di impugnazione, determina l'impossibilità di attuare l'istituto della compensazione, la quale, qualificandosi come mezzo di estinzione delle obbligazioni, non è applicabile a situazioni provvisorie ma necessita dell'accertamento definitivo delle obbligazioni da estinguere.
Sul punto si precisa: “Un tale carattere (leggasi la certezza del diritto) difetta con
riferimento al credito riconosciuto da una sentenza, o da altro titolo, provvisoriamente
eseguibile. E ciò perché la provvisoria esecutività consente soltanto la temporanea
esigibilità del credito determinato nel suo ammontare ma non l'affermazione della sua
irrevocabile certezza.
5 Ciò vuol dire che quando vengono in questione due crediti (o debiti) sanzionati da un
titolo giudiziario non definitivo, anche se provvisoriamente eseguibile, l'eventualità che il
titolo giudiziario cada o venga modificato per effetto dell'impugnazione esperita od
esperibile impedisce l'operatività della compensazione. Questa, infatti, per essere un
mezzo di estinzione delle obbligazioni, presuppone il definitivo accertamento delle
obbligazioni da estinguere, e non è applicabile a situazioni provvisorie (Cass. Civ. n.
4074 del 6.12.1974; Cass. Civ. n. 4423 13.5.1987; Cass. Civ. n. 325 del 14/01/1992, in motivazione).
E tale principio vale tanto per la compensazione legale quanto per quella giudiziale.
La certezza del credito si pone quale presupposto logico implicitamente richiesto dall'art. 1243 c.c. ai fini della compensazione.
Conseguentemente, il credito sub iudice, non potendosi ancora dire certo e definitivo, non è opponibile in compensazione neppure per la operatività della compensazione giudiziale.
“La compensazione giudiziale di cui all' art. 1243, II comma, c.c. presuppone
l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall' esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Cass. Civ., Sezioni Unite, Sent. n. 23225 del 15 novembre 2016).
Allo stato, quindi, deve escludersi alcuna compensazione.
Le spese sono compensate per il seguente motivo:
Un accordo tra le parti mediante la compensazione volontaria dei rispettivi crediti(di fatto la compensazione su volontà delle parti puo' operare) avrebbe evitato sia questo contenzioso, che ulteriori contenziosi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2)Compensa le spese di lite Il Giudice on
EL SO
6 7