Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/06/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 660/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 660 dell'anno 2025 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 12/06/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Alfredo Arcorace (indirizzo PEC: , giusta procura in Email_1
atti;
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alfredo Arcorace (indirizzo PEC:
; Email_1
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 29.05.2025 con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monasterace il 23/09/2000;
- considerato che i ricorrenti, con il ricorso dagli stessi sottoscritto hanno dimostrato di essere a conoscenza delle condizioni ivi illustrate nonché di avere l'effettiva volontà di addivenire alla cassazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a tali condizioni;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monasterace (RC), anno 2000, n. 11, parte II, serie A, i ricorrenti il 23/09/2000 hanno contratto
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b) dal matrimonio è nato in data [...] il figlio , ormai Per_1
maggiorenne; c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Locri depositato il 24.11.2008, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 20.11.2008;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le parti non hanno posto alcuna condizione rilevante per il presente giudizio;
- rilevato invero che, per come evidenziato in ricorso e documentato in allegato, entrambi i coniugi hanno rinunciano a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento e di assistenza, anche in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne, nonché attestano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett.
b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 29.05.2025, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monasterace
(RC) il 23/09/2000 tra nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
Locri (RC) il 23.03.1978, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monasterace (RC), anno 2000, n. 11, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monasterace (RC), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
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