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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 106/2024 promossa da dott.ssa , , nata a [...] l'[...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] rappresentata e difesa, come da procura speciale, dall'avv. Simone Bodio, c.f. , del Foro di C.F._2 Genova, con studio in Genova Via XX Settembre 12/2 (cap 16121), ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio legale e domicilio digitale eletto al suo indirizzo PEC
Email_1
RICORRENTE contro partita IVA n. , corrente in Cuneo, Via Controparte_1 P.IVA_1 Carlo Boggio n. 12, in persona del legale rappresentante pro–tempore dott. CP_2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Manuela
[...] Cravero (C.F.: ) e (C.F.: ) C.F._3 Parte_2 C.F._4 del Servizio Legale dell , in virtù di delibera di incarico n° 48 del 09/02/2024 CP_3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Cuneo, via Carlo Boggio n. 12,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 7 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. la dott.ssa ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l'
[...]
per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_4
“rilevata ed accertata la nullità e/o l'illegittimità ex art.2103 c.c. dell'assegnazione lavorativa della dott.ssa
alla in Via Torino n° 143 al sotto la Parte_1 Controparte_5 supervisione del dott. disposta in data 11.12.2023 da per l'effetto Persona_1 CP_3 cautelativamente disporre ed ordinare ex art. 700 c.p.c. in via d'urgenza alla c.f. CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Cuneo Via Carlo Boggio 12 P.IVA_1 (cap 12100), la riassegnazione della ricorrente dott.ssa all'Ufficio di provenienza, ovvero al Parte_1 S.C. Interaziendale Medicina del Lavoro Asl CN 1 ASO S. Croce e Carle di Cuneo, con le mansioni e la qualifica a suo tempo disposte dalla in occasione del suo demansionamento. CP_3
…
Con vittoria di spese, diritti ed onorari professionali, rimborso forfettario e accessori di legge di tale fase di giudizio.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“respingere integralmente, per i motivi esposti ai punti I, II, III e IV, le domande proposte dalla dott.ssa
nei confronti dell in quanto inammissibili e/o infondate e/o insussistenti;
Parte_1 Pt_3 con vittoria di spese, competenze ed onorari, sia della fase cautelare, sia della fase ordinaria.”.
RITENUTO CHE
Con ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. con R.G. n° 106/2024, la dr.ssa , Parte_1 dipendente dell con la qualifica di dirigente medico, ha avanzato la richiesta ex Pt_3 art. 700 c.p.c. (R.G. n° 106-1/2024) al fine di ottenere in via d'urgenza “la riassegnazione al Servizio di Medicina del Lavoro dell con l'adozione dei provvedimenti Pt_3 conseguenti volti ad assicurare gli effetti della decisione sul merito sotto il profilo risarcitorio, stante il concreto pericolo di subire un danno grave ed irreparabile nell'attesa della sentenza”.
La parte resistente ha invece allegato che: la decisione di assegnare la dipendente al
[...]
(d'ora in avanti, sarebbe derivata dal disposto Controparte_6 CP_5 di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 165 del 2011 e non rappresentava né un trasferimento, né un demansionamento, configurandosi peraltro come il frutto di una scelta condivisa dalla stessa ricorrente, la quale, già nel corso del mese di dicembre 2023, avrebbe manifestato il proprio assenso a tale spostamento;
la nuova assegnazione lavorativa, oltre a non violare le condizioni di lavoro dettate per la salvaguardia della salute della dipendente, sarebbe un mero spostamento di Servizio all'interno delle Strutture dell situate nello stesso Pt_3 Comune di residenza (Savigliano) della dipendente, la quale per raggiungere il nuovo luogo di lavoro dalla propria abitazione dovrebbe intraprendere un percorso inferiore (800 metri circa) rispetto a quello dell'assegnazione precedente (1 km); trattandosi quindi di un atto di micro organizzazione, emanato nel rispetto della legge e dei principi di correttezza e buona fede, l'assegnazione al non sarebbe censurabile dal Tribunale. CP_5
Pag. 2 a 7
Il ricorso cautelare è stato però rigettato da questo Giudice con ordinanza cautelare avverso la quale la parte ricorrente ha presentato reclamo dinanzi al Collegio.
Con ordinanza cautelare il Tribunale di Cuneo ha però rigettato il reclamo “per carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora”, rimettendo la decisione sulle spese al merito.
Tanto premesso, occorre considerare quanto segue.
In primo luogo, il trasferimento della ricorrente ha natura solo temporanea, come si evince dall'esame del doc. 2 fasc. della resistente.
In secondo luogo, dalla disamina del provvedimento di trasferimento interinale della dipendente emerge l'intento dell di tenere conto delle esigenze della lavoratrice, Pt_3 atteso al riguardo che la sede attuale di lavoro della dr.ssa , presso il dell Pt_1 CP_5 Pt_3 di Savigliano, risulta non solo nello stesso Comune (Savigliano appunto) di quello
[...] della precedente sede lavorativa della dipendente (Medicina del Lavoro), ma anche più vicino alla residenza della ricorrente. Infatti, dall'esame degli estratti di mappa offerti in comunicazione dalla resistente (cfr. docc. 3 e 4 fasc. resistente) emerge che il percorso tra la sede della Medicina del Lavoro, dove la ricorrente lavorava prima dell'assegnazione dell'11.12.2024, e la residenza della dipendente è di quasi 1 km, mentre quello da effettuare CP_ ora per raggiungere la sede del è di 800 metri.
Da ultimo, preme a questo Giudice evidenziare che la resistente ha mantenuto l'inquadramento come “dirigente inc. rilevanza dipartimentale” con la medesima retribuzione, come si desume dal confronto tra i cedolini della lavoratrice di novembre 2023 e di gennaio 2024 (cfr. docc. 6 e 7 fasc. resistente).
Ne deriva quindi la correttezza e la legittimità dell'operato dell considerato Pt_3 infatti che il provvedimento in questa sede impugnato non assurge a provvedimento di trasferimento, non demansiona la ricorrente, non supera la soglia della distanza dei 50 km indicati dalla norma sopra citata, avendo disposto lo spostamento della dipendente all'interno dello stesso ambito territoriale del Comune di Savigliano, né tantomeno viola le condizioni lavorative dettate per la salvaguardia della salute della dipendente.
Oltretutto, il provvedimento adottato dall nei confronti della dott.ssa non Pt_3 Pt_1 è nemmeno qualificabile giuridicamente come “trasferimento” vero e proprio, essendo invece inquadrabile alla stregua di assegnazione di un dipendente pubblico da un ufficio ad un altro, a parità di mansioni lavorative e di retribuzione. Infatti, come giustamente osservato dalla parte resistente nella memoria difensiva che questo Giudice fa propria e ritiene di condividere in base ai principi di diritto delineati al riguardo dalle SSUU Cass. del 16 gennaio 2015 n. 642, “L'assegnazione del dipendente a un ufficio diverso costituisce esercizio di un potere organizzativo che l'amministrazione adotta con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Il mero spostamento di un pubblico dipendente da un ufficio a un altro, che si risolva in una assegnazione di compiti diversi da quelli prima svolti, non può essere ricondotto alla nozione di trasferimento in senso tecnico;
affinché si configuri un trasferimento, è necessario, infatti, che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all'articolo 2103 del codice civile, (applicabile in punto di
Pag. 3 a 7 trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel Dlgs 165/2001), e, conseguentemente, il Comune-datore di lavoro non ha l'onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 12.11.2021, n.34014).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda oggetto del presente giudizio cautelare, ne deriva che il provvedimento di assegnazione dell'11.12.2023 costituisce a tutti gli effetti un atto di micro-organizzazione, cioè atto paritetico implicante l'esercizio dei poteri del datore di lavoro privato.
Occorre oltretutto rilevare che, quanto alle visite di idoneità al lavoro cui la dott.ssa è Pt_1 stata sottoposta a far data da novembre 2021, esse si collocano nell'ambito della c.d. sorveglianza sanitaria, vale a dire l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero nell'alveo di quella attività consultiva del Medico Competente che viene attuata nei casi in cui i rischi professionali non raggiungono il livello per il quale scatta la sorveglianza sanitaria, ma, per il sopravvenire di situazioni potenzialmente critiche, quali ad esempio fenomeni di disagio e infermità psico- fisica del lavoratore, sorge la necessità di attuare azioni di aiuto e tutela del lavoratore, di tal che, su richiesta del datore di lavoro, il Medico Competente è chiamato ad esprimere un parere sanitario circa la compatibilità delle infermità sofferte dal lavoratore disabile o in difficoltà con la mansione svolta o proposta.
Gli atti posti in essere dall'Azienda datrice di lavoro, che la ricorrente stigmatizza come tipici di una illecita attività di mobbing a proprio danno, sono in realtà atti non solo di per sé leciti ma addirittura dovuti e doverosi a tutela e salvaguardia del lavoratore: perché essi possano configurare una ipotesi di mobbing è infatti necessario che il lavoratore alleghi e provi positivamente, mediante elementi concreti, la effettiva strumentalizzazione dei comportamenti datoriali, vale a dire che essi siano sorretti da un disegno persecutorio preordinato alla prevaricazione a danno del dipendente o alla sua umiliazione professionale, nonchè l'efficacia causale di tali atti a cagionare nel lavoratore un danno psico-fisico.
Né può ritenersi che il singolo atto di assegnazione della dott.ssa al S.I.A.N. possa Pt_1 integrare l'espressione di una condotta mobbizzante.
Ed invero, parte ricorrente insiste nel ritenere che la nuova assegnazione costituisca una situazione lavorativa sfavorevole, senza peraltro allegare fatti o situazioni specifici di disagio collegati al nuovo ambiente lavorativo e limitandosi ad affermare che presso l'ufficio precedente (Medicina del Lavoro) si trovava bene.
Nemmeno appare rilevante al fine di supportare la tesi di parte ricorrente l'unica doglianza svolta dalla dott.ssa , riguardante il percorso da compiere per raggiungere il nuovo Pt_1 ufficio, che, a detta della ricorrente, sarebbe più ostico perché non coperto dai portici e più distante dall'ospedale ove si reca per le sedute fisioterapiche: ed invero tali deduzioni si riferiscono a valutazioni soggettive che il datore di lavoro non è tenuto a prendere in considerazione, ovvero ad esigenze personali e di salute del lavoratore che trovano specifica
Pag. 4 a 7
tutela in altri istituti (permessi per l'espletamento di visite, terapie e simili, ex art. 37 CCNL 2019-2021).
Tenuto conto delle evidenziate circostanze, deve ritenersi che il provvedimento di assegnazione alla nuova sede lavorativa rispetti le condizioni poste a salvaguardia della salute della dipendente;
deve inoltre escludersi, allo stato, la natura illecita e mobbizzante dell'assegnazione al nuovo ufficio, e ciò anche a prescindere dalla durata dell'assegnazione o dal fatto che alla stessa la ricorrente abbia o meno prestato consenso, in quanto non necessario ai fini della legittimità di un provvedimento che costituisce esercizio di un potere organizzativo che l'amministrazione adotta con i poteri del datore di lavoro privato e pertanto è prerogativa spettante esclusivamente al datore di lavoro.
Infine, destituita di giuridico fondamento appare la tesi sostenuta dalla parte ricorrente della illegittimità del provvedimento di assegnazione al nuovo ufficio per violazione della norma imperativa di cui all'art. 33 comma 6 della L. 104/1992, che prevede il diritto della “persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità …a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferita in altra sede senza il suo consenso”.
Come noto, la L. 104/1992 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), dopo avere proclamato sotto un profilo generale che la Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società (art. 1, lett. a), con un'enunciazione nella quale trovano sede i diritti inviolabili del singolo, considerato come individuo ed inserito nelle formazioni sociali che valgono a sviluppare la persona, anche se portatrice di handicap (art. 1, lett. b, c, d), dispone, all'art. 4, che "gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della L. 15 ottobre 1990 n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali". A sua volta, l'art. 3, richiamato dall'art. 4, indica nella persona handicappata – siccome tale accertata - il soggetto avente diritto alle prestazioni, previste dalla legge n. 104/92, identificandolo in colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1); il comma 2 dello stesso art. 3 specifica che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative, e il successivo comma 3 specifica ulteriormente che "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la situazione assume connotazione di gravita".
Richiamato quanto già esposto in ordine alla non configurabilità del provvedimento di assegnazione della dott.ssa al S.I.A.N., de quo, quale trasferimento, appare evidente Pt_1 sulla base della normativa richiamata, come lo status di persona handicappata, fondante il
Pag. 5 a 7 diritto invocato, si acquista esclusivamente mediante l'accertamento delle condizioni sanitarie previste e la certificazione delle stesse da parte della Commissione medica per Part l'accertamento dell'handicap costituita presso la prevista dall'art. 4 cit.. Mancando tale specifico accertamento, la dott.ssa non può invocare lo status di persona handicappata Pt_1 al fine di rivendicare il diritto a scegliere la propria sede lavorativa o di impedire il trasferimento ad altra sede senza il proprio consenso.
Come peraltro già rilevato da questo Giudice in sede cautelare, il provvedimento di assegnazione della dott.ssa al S.I.A.N. non presenta in concreto gli elementi tipici di Pt_1 una condotta di mobbing, né appare idoneo a cagionare un danno psico-fisico alla ricorrente non essendo allegata né provata la nocività del nuovo ambiente lavorativo, né peraltro risultano allegate specifiche situazioni di disagio patite dalla lavoratrice all'interno della nuova sede lavorativa a causa delle mansioni svolte (che pacificamente sono riconducibili al medesimo livello di quelle svolte nel precedente ufficio) o del rapporto con i colleghi.
Né vale ad assumere rilievo, al fine di provare l'asserito aggravamento della condizione psico-fisica della ricorrente a causa dell'assegnazione al nuovo ufficio, il certificato medico datato 16/1/2024, in ragione della contraddittorietà di quanto in esso attestato rispetto alla tesi attorea.
Ed invero, dalla stessa prospettazione attorea e dai documenti prodotti, risulta che la dott.ssa era stata informata in via ufficiosa della futura assegnazione al già il Pt_1 CP_5 5/12/2023 e quindi ben prima che il provvedimento fosse formalizzato con atto in data 11/12/2023 avente efficacia dal 14/12/2023.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
Le spese processuali del giudizio cautelare, del giudizio di reclamo e del presente giudizio di merito seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando per entrambi i giudizi gli scaglioni minimi delle seguenti fasi: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali del giudizio cautelare e del giudizio di reclamo, che così si liquidano: in euro 2.616 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre alla corresponsione del doppio del contributo unificato ai sensi di quanto dispone l'art. 13, comma 1 quater, prima parte d.p.r. n.115/2022;
3) condanna parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali del giudizio di merito, che così si liquidano: in euro 1.030 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali.
Pag. 6 a 7
IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 21.1.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 106/2024 promossa da dott.ssa , , nata a [...] l'[...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] rappresentata e difesa, come da procura speciale, dall'avv. Simone Bodio, c.f. , del Foro di C.F._2 Genova, con studio in Genova Via XX Settembre 12/2 (cap 16121), ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio legale e domicilio digitale eletto al suo indirizzo PEC
Email_1
RICORRENTE contro partita IVA n. , corrente in Cuneo, Via Controparte_1 P.IVA_1 Carlo Boggio n. 12, in persona del legale rappresentante pro–tempore dott. CP_2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Manuela
[...] Cravero (C.F.: ) e (C.F.: ) C.F._3 Parte_2 C.F._4 del Servizio Legale dell , in virtù di delibera di incarico n° 48 del 09/02/2024 CP_3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Cuneo, via Carlo Boggio n. 12,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 7 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. la dott.ssa ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l'
[...]
per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_4
“rilevata ed accertata la nullità e/o l'illegittimità ex art.2103 c.c. dell'assegnazione lavorativa della dott.ssa
alla in Via Torino n° 143 al sotto la Parte_1 Controparte_5 supervisione del dott. disposta in data 11.12.2023 da per l'effetto Persona_1 CP_3 cautelativamente disporre ed ordinare ex art. 700 c.p.c. in via d'urgenza alla c.f. CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Cuneo Via Carlo Boggio 12 P.IVA_1 (cap 12100), la riassegnazione della ricorrente dott.ssa all'Ufficio di provenienza, ovvero al Parte_1 S.C. Interaziendale Medicina del Lavoro Asl CN 1 ASO S. Croce e Carle di Cuneo, con le mansioni e la qualifica a suo tempo disposte dalla in occasione del suo demansionamento. CP_3
…
Con vittoria di spese, diritti ed onorari professionali, rimborso forfettario e accessori di legge di tale fase di giudizio.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“respingere integralmente, per i motivi esposti ai punti I, II, III e IV, le domande proposte dalla dott.ssa
nei confronti dell in quanto inammissibili e/o infondate e/o insussistenti;
Parte_1 Pt_3 con vittoria di spese, competenze ed onorari, sia della fase cautelare, sia della fase ordinaria.”.
RITENUTO CHE
Con ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. con R.G. n° 106/2024, la dr.ssa , Parte_1 dipendente dell con la qualifica di dirigente medico, ha avanzato la richiesta ex Pt_3 art. 700 c.p.c. (R.G. n° 106-1/2024) al fine di ottenere in via d'urgenza “la riassegnazione al Servizio di Medicina del Lavoro dell con l'adozione dei provvedimenti Pt_3 conseguenti volti ad assicurare gli effetti della decisione sul merito sotto il profilo risarcitorio, stante il concreto pericolo di subire un danno grave ed irreparabile nell'attesa della sentenza”.
La parte resistente ha invece allegato che: la decisione di assegnare la dipendente al
[...]
(d'ora in avanti, sarebbe derivata dal disposto Controparte_6 CP_5 di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 165 del 2011 e non rappresentava né un trasferimento, né un demansionamento, configurandosi peraltro come il frutto di una scelta condivisa dalla stessa ricorrente, la quale, già nel corso del mese di dicembre 2023, avrebbe manifestato il proprio assenso a tale spostamento;
la nuova assegnazione lavorativa, oltre a non violare le condizioni di lavoro dettate per la salvaguardia della salute della dipendente, sarebbe un mero spostamento di Servizio all'interno delle Strutture dell situate nello stesso Pt_3 Comune di residenza (Savigliano) della dipendente, la quale per raggiungere il nuovo luogo di lavoro dalla propria abitazione dovrebbe intraprendere un percorso inferiore (800 metri circa) rispetto a quello dell'assegnazione precedente (1 km); trattandosi quindi di un atto di micro organizzazione, emanato nel rispetto della legge e dei principi di correttezza e buona fede, l'assegnazione al non sarebbe censurabile dal Tribunale. CP_5
Pag. 2 a 7
Il ricorso cautelare è stato però rigettato da questo Giudice con ordinanza cautelare avverso la quale la parte ricorrente ha presentato reclamo dinanzi al Collegio.
Con ordinanza cautelare il Tribunale di Cuneo ha però rigettato il reclamo “per carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora”, rimettendo la decisione sulle spese al merito.
Tanto premesso, occorre considerare quanto segue.
In primo luogo, il trasferimento della ricorrente ha natura solo temporanea, come si evince dall'esame del doc. 2 fasc. della resistente.
In secondo luogo, dalla disamina del provvedimento di trasferimento interinale della dipendente emerge l'intento dell di tenere conto delle esigenze della lavoratrice, Pt_3 atteso al riguardo che la sede attuale di lavoro della dr.ssa , presso il dell Pt_1 CP_5 Pt_3 di Savigliano, risulta non solo nello stesso Comune (Savigliano appunto) di quello
[...] della precedente sede lavorativa della dipendente (Medicina del Lavoro), ma anche più vicino alla residenza della ricorrente. Infatti, dall'esame degli estratti di mappa offerti in comunicazione dalla resistente (cfr. docc. 3 e 4 fasc. resistente) emerge che il percorso tra la sede della Medicina del Lavoro, dove la ricorrente lavorava prima dell'assegnazione dell'11.12.2024, e la residenza della dipendente è di quasi 1 km, mentre quello da effettuare CP_ ora per raggiungere la sede del è di 800 metri.
Da ultimo, preme a questo Giudice evidenziare che la resistente ha mantenuto l'inquadramento come “dirigente inc. rilevanza dipartimentale” con la medesima retribuzione, come si desume dal confronto tra i cedolini della lavoratrice di novembre 2023 e di gennaio 2024 (cfr. docc. 6 e 7 fasc. resistente).
Ne deriva quindi la correttezza e la legittimità dell'operato dell considerato Pt_3 infatti che il provvedimento in questa sede impugnato non assurge a provvedimento di trasferimento, non demansiona la ricorrente, non supera la soglia della distanza dei 50 km indicati dalla norma sopra citata, avendo disposto lo spostamento della dipendente all'interno dello stesso ambito territoriale del Comune di Savigliano, né tantomeno viola le condizioni lavorative dettate per la salvaguardia della salute della dipendente.
Oltretutto, il provvedimento adottato dall nei confronti della dott.ssa non Pt_3 Pt_1 è nemmeno qualificabile giuridicamente come “trasferimento” vero e proprio, essendo invece inquadrabile alla stregua di assegnazione di un dipendente pubblico da un ufficio ad un altro, a parità di mansioni lavorative e di retribuzione. Infatti, come giustamente osservato dalla parte resistente nella memoria difensiva che questo Giudice fa propria e ritiene di condividere in base ai principi di diritto delineati al riguardo dalle SSUU Cass. del 16 gennaio 2015 n. 642, “L'assegnazione del dipendente a un ufficio diverso costituisce esercizio di un potere organizzativo che l'amministrazione adotta con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Il mero spostamento di un pubblico dipendente da un ufficio a un altro, che si risolva in una assegnazione di compiti diversi da quelli prima svolti, non può essere ricondotto alla nozione di trasferimento in senso tecnico;
affinché si configuri un trasferimento, è necessario, infatti, che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all'articolo 2103 del codice civile, (applicabile in punto di
Pag. 3 a 7 trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel Dlgs 165/2001), e, conseguentemente, il Comune-datore di lavoro non ha l'onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 12.11.2021, n.34014).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda oggetto del presente giudizio cautelare, ne deriva che il provvedimento di assegnazione dell'11.12.2023 costituisce a tutti gli effetti un atto di micro-organizzazione, cioè atto paritetico implicante l'esercizio dei poteri del datore di lavoro privato.
Occorre oltretutto rilevare che, quanto alle visite di idoneità al lavoro cui la dott.ssa è Pt_1 stata sottoposta a far data da novembre 2021, esse si collocano nell'ambito della c.d. sorveglianza sanitaria, vale a dire l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero nell'alveo di quella attività consultiva del Medico Competente che viene attuata nei casi in cui i rischi professionali non raggiungono il livello per il quale scatta la sorveglianza sanitaria, ma, per il sopravvenire di situazioni potenzialmente critiche, quali ad esempio fenomeni di disagio e infermità psico- fisica del lavoratore, sorge la necessità di attuare azioni di aiuto e tutela del lavoratore, di tal che, su richiesta del datore di lavoro, il Medico Competente è chiamato ad esprimere un parere sanitario circa la compatibilità delle infermità sofferte dal lavoratore disabile o in difficoltà con la mansione svolta o proposta.
Gli atti posti in essere dall'Azienda datrice di lavoro, che la ricorrente stigmatizza come tipici di una illecita attività di mobbing a proprio danno, sono in realtà atti non solo di per sé leciti ma addirittura dovuti e doverosi a tutela e salvaguardia del lavoratore: perché essi possano configurare una ipotesi di mobbing è infatti necessario che il lavoratore alleghi e provi positivamente, mediante elementi concreti, la effettiva strumentalizzazione dei comportamenti datoriali, vale a dire che essi siano sorretti da un disegno persecutorio preordinato alla prevaricazione a danno del dipendente o alla sua umiliazione professionale, nonchè l'efficacia causale di tali atti a cagionare nel lavoratore un danno psico-fisico.
Né può ritenersi che il singolo atto di assegnazione della dott.ssa al S.I.A.N. possa Pt_1 integrare l'espressione di una condotta mobbizzante.
Ed invero, parte ricorrente insiste nel ritenere che la nuova assegnazione costituisca una situazione lavorativa sfavorevole, senza peraltro allegare fatti o situazioni specifici di disagio collegati al nuovo ambiente lavorativo e limitandosi ad affermare che presso l'ufficio precedente (Medicina del Lavoro) si trovava bene.
Nemmeno appare rilevante al fine di supportare la tesi di parte ricorrente l'unica doglianza svolta dalla dott.ssa , riguardante il percorso da compiere per raggiungere il nuovo Pt_1 ufficio, che, a detta della ricorrente, sarebbe più ostico perché non coperto dai portici e più distante dall'ospedale ove si reca per le sedute fisioterapiche: ed invero tali deduzioni si riferiscono a valutazioni soggettive che il datore di lavoro non è tenuto a prendere in considerazione, ovvero ad esigenze personali e di salute del lavoratore che trovano specifica
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tutela in altri istituti (permessi per l'espletamento di visite, terapie e simili, ex art. 37 CCNL 2019-2021).
Tenuto conto delle evidenziate circostanze, deve ritenersi che il provvedimento di assegnazione alla nuova sede lavorativa rispetti le condizioni poste a salvaguardia della salute della dipendente;
deve inoltre escludersi, allo stato, la natura illecita e mobbizzante dell'assegnazione al nuovo ufficio, e ciò anche a prescindere dalla durata dell'assegnazione o dal fatto che alla stessa la ricorrente abbia o meno prestato consenso, in quanto non necessario ai fini della legittimità di un provvedimento che costituisce esercizio di un potere organizzativo che l'amministrazione adotta con i poteri del datore di lavoro privato e pertanto è prerogativa spettante esclusivamente al datore di lavoro.
Infine, destituita di giuridico fondamento appare la tesi sostenuta dalla parte ricorrente della illegittimità del provvedimento di assegnazione al nuovo ufficio per violazione della norma imperativa di cui all'art. 33 comma 6 della L. 104/1992, che prevede il diritto della “persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità …a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferita in altra sede senza il suo consenso”.
Come noto, la L. 104/1992 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), dopo avere proclamato sotto un profilo generale che la Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società (art. 1, lett. a), con un'enunciazione nella quale trovano sede i diritti inviolabili del singolo, considerato come individuo ed inserito nelle formazioni sociali che valgono a sviluppare la persona, anche se portatrice di handicap (art. 1, lett. b, c, d), dispone, all'art. 4, che "gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della L. 15 ottobre 1990 n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali". A sua volta, l'art. 3, richiamato dall'art. 4, indica nella persona handicappata – siccome tale accertata - il soggetto avente diritto alle prestazioni, previste dalla legge n. 104/92, identificandolo in colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1); il comma 2 dello stesso art. 3 specifica che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative, e il successivo comma 3 specifica ulteriormente che "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la situazione assume connotazione di gravita".
Richiamato quanto già esposto in ordine alla non configurabilità del provvedimento di assegnazione della dott.ssa al S.I.A.N., de quo, quale trasferimento, appare evidente Pt_1 sulla base della normativa richiamata, come lo status di persona handicappata, fondante il
Pag. 5 a 7 diritto invocato, si acquista esclusivamente mediante l'accertamento delle condizioni sanitarie previste e la certificazione delle stesse da parte della Commissione medica per Part l'accertamento dell'handicap costituita presso la prevista dall'art. 4 cit.. Mancando tale specifico accertamento, la dott.ssa non può invocare lo status di persona handicappata Pt_1 al fine di rivendicare il diritto a scegliere la propria sede lavorativa o di impedire il trasferimento ad altra sede senza il proprio consenso.
Come peraltro già rilevato da questo Giudice in sede cautelare, il provvedimento di assegnazione della dott.ssa al S.I.A.N. non presenta in concreto gli elementi tipici di Pt_1 una condotta di mobbing, né appare idoneo a cagionare un danno psico-fisico alla ricorrente non essendo allegata né provata la nocività del nuovo ambiente lavorativo, né peraltro risultano allegate specifiche situazioni di disagio patite dalla lavoratrice all'interno della nuova sede lavorativa a causa delle mansioni svolte (che pacificamente sono riconducibili al medesimo livello di quelle svolte nel precedente ufficio) o del rapporto con i colleghi.
Né vale ad assumere rilievo, al fine di provare l'asserito aggravamento della condizione psico-fisica della ricorrente a causa dell'assegnazione al nuovo ufficio, il certificato medico datato 16/1/2024, in ragione della contraddittorietà di quanto in esso attestato rispetto alla tesi attorea.
Ed invero, dalla stessa prospettazione attorea e dai documenti prodotti, risulta che la dott.ssa era stata informata in via ufficiosa della futura assegnazione al già il Pt_1 CP_5 5/12/2023 e quindi ben prima che il provvedimento fosse formalizzato con atto in data 11/12/2023 avente efficacia dal 14/12/2023.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
Le spese processuali del giudizio cautelare, del giudizio di reclamo e del presente giudizio di merito seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando per entrambi i giudizi gli scaglioni minimi delle seguenti fasi: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali del giudizio cautelare e del giudizio di reclamo, che così si liquidano: in euro 2.616 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre alla corresponsione del doppio del contributo unificato ai sensi di quanto dispone l'art. 13, comma 1 quater, prima parte d.p.r. n.115/2022;
3) condanna parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali del giudizio di merito, che così si liquidano: in euro 1.030 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali.
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IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 21.1.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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