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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/09/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6100/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6100/2021 promossa da:
, con Avv. Omazzi, ATTRICE Parte_1 contro
, con Avv. Brumana, CONVENUTO Controparte_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale allegato, Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass. 363/2019, Cass. 11458/2018, Cass. 12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa, OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato , dopo aver riferito di aver conosciuto online nel Parte_1
2017 che, simulando un interesse sentimentale nei propri confronti e approfittando del Controparte_1 proprio stato di fragilità, dapprima manipolandola psicologicamente e di poi con atteggiamenti minacciosi (per cui pendeva procedimento penale, di poi archiviato), era riuscito a farsi consegnare (per il pagamento dei canoni locativi, utenze domestiche e spese legali, ecc.) la somma di circa €40.000,00 (€17.539,50 a mezzo bonifici e il restante in contanti) dalla stessa che sperava invano di ottenerne la Pt_1 restituzione avendo consegnata detto importo “unicamente a titolo di prestito”, ha convenuto in giudizio il per sentir dichiarare, in via principale, di aver effettuato plurime dazioni di denaro nei confronti di CP_1 quest'ultimo (anche comunque coartando la volontà dell'attrice, ovvero, in via subordinata, per invalidità di dette dazioni, o, in via ulteriormente subordinata, per errore sul motivo, o, in via residuale, per ingiustificato arricchimento) e condannarlo alla restituzione della somma di €17.539,50, versata tramite bonifico, e della somma di €23.000,00 circa, versata in contanti, oltre alla condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti per “la condotta fraudolenta posta in essere” nei propri confronti.
pagina 1 di 5 Instauratosi il contradittorio, si costituiva in giudizio , che, ricostruita la vicenda alla base Controparte_1 della controversia in maniera solo parzialmente difforme rispetto alla narrazione dell'atto di citazione, non negava di aver ricevuto dall'attrice le somme bonificate, ma precisando che erano frutto di atti spontanei e liberali della stessa per far fronte a delle difficoltà economiche, senza previsione di alcun obbligo di restituzione e senza approfittamento, manipolazione o minacce, ecc. verso l' per cui chiedeva il Pt_1 rigetto delle avverse domande, in quanto infondate e calunniose. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa. L'attrice assume, quali fatti costitutivi della propria domanda di restituzione e di risarcimento dei danni susseguenti alla condotta del di avergli mutuato somme, in parte in contanti e in parte tramite CP_1 bonifici, a causa del comportamento dello stesso, che l'avrebbe manipolata (o comunque si sarebbe approfittato della stessa ovvero le avrebbe carpito detti importi), simulando una relazione sentimentale. Il convenuto, dal canto suo, assume la dazione spontanea di dette somme da parte dell'attrice, durante la loro relazione sentimentale, in considerazione delle proprie difficoltà economiche, senza alcuna costrizione o manipolazione. A seguito dell'istruttoria espletata, i termini in fatto della vicenda sono stati nei loro tratti generali ricostruiti concordemente (o comunque risultano di evidenza documentale o non contestati) in relazione alla: a) avvenuta dazione da parte dell'attrice a favore del convenuto, tra cui vi era una relazione sentimentale, della somma €17.539,50 tramite plurimi bonifici bancari (v. doc.7 attoreo); b) difficoltà economiche in cui versava il (v. pag. 2 della comparsa di risposta); CP_1
c) mancata restituzione delle somme di cui trattasi. Appare evidente come il contrasto e sostanzialmente l'oggetto controverso della presente causa attenga a quale sia stata la causa dello spostamento patrimoniale qui richiesto in restituzione, erogazione che l'attrice riconduce in principalità nell'ambito del contratto di mutuo e che, viceversa, il convenuto identifica alla stregua di erogazioni a titolo di liberalità, oltre ai pretesi danni subiti dall'attrice a seguito del comportamento posto in essere dal CP_1
Occorre, sull'argomento, in primo luogo evidenziare come il mutuo vada annoverato tra i contratti reali e, come tale, si perfezioni con la sola consegna di una quantità di denaro o di altre cose fungibili o con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa: trattasi di un contratto unilaterale con obbligazione a carico di una sola parte, nascendo da esso, dopo la consegna della somma di denaro, soltanto l'obbligazione del mutuatario di restituire nei termini convenuti la somma stessa. Ciò posto, va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass. 27372/2021, Cass. 30944/2018, Cass. 9541/2010, Cass. 17410/2020, Cass. 35959/2021), l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e, quindi, non solo la datio ma anche il titolo della stessa, dalla quale derivi l'obbligo della vantata restituzione. Ciò in quanto l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o di somme di denaro, ecc., essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova.
pagina 2 di 5 La consegna di somme di denaro non vale, invero, a fondare la domanda di restituzione, laddove l'accipiens, pur confermandone la consegna, non confermi il titolo ex adverso vantato alla base della domanda restitutoria, sicché s'impone a carico dell'attore in restituzione provare l'intero fatto costitutivo della propria pretesa, potendo una somma di denaro essere consegnata per varie cause, mentre la deduzione di un diverso titolo giuridico da parte del convenuto, non configurandosi quale eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Al contempo, pur tuttavia, la domanda restitutoria va adeguatamente valutata e il relativo eventuale rigetto impone cautela, dovendo tenersi conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (cfr. Cass. 17050/2014). E' noto, infatti, che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro, sicché è necessario dover verificare la sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute (nel caso in esame dedotto quale spirito di liberalità), onde accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri (v. Cass. 17410/2020). Ritiene lo scrivente giudice che, pur in assenza di qualsiasi documento relativo alla stipula di un contratto di mutuo inter partes (peraltro non richiesto né ad substantiam actus né ad probationem actus, ma che di certo avrebbe agevolato la prova), la domanda tesa ad ottenere la restituzione delle somme indicate in citazione deve essere accolta, in quanto fondata. Invero, militano a favore della ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice sia l'impostazione difensiva del convenuto, che non ha negato di essersi trovato in “difficoltà economiche” (che solitamente si accompagna alla decisione di ricorrere ad un prestito), sia il contenuto delle conversazioni tramite messaggi whatsapp intercorsi tra le parti (il convenuto scrive: “ora, ti restituisco quello che è tuo … ... È l'ultima cosa che ti chiedo e martedì questi te li ridò... se riuscissimo a trovare una scusa temporanea ai tuoi e restituire a 200 euro al mese …dicendogli di calcolarlo come un prestito ... in un mese restituisco
…sempre in prestito ... per favore mandami IBAN o codice postepay perché come mi arrivano i soldi te li mando ... non volevo essere in debito con te ... prima devo capire come partire e come fare e poi ridarti quello che è tuo”: v. pagg. 4-7-9 del doc.7 di parte attrice, pagg.
8-11 del doc. 7a di parte attrice): ebbene, tali messaggi contengono l'espressa previsione dell'impegno del convenuto di restituire all'attrice le somme consegnategli. Sull'argomento è noto come detti documenti possano assolvere pienamente all'onere probatorio, in quanto “…i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art.234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p…”: così Cass. S.U. 11197/2023. L'evidenza documentale trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 14.2.2024, ove risulta confermata la dazione degli importi de quibus “a titolo di prestito e non di regalia”. Emerge, pertanto, de plano, sulla base degli elementi acquisiti in giudizio, la mancata restituzione delle somme bonificate a seguito di prestito e, dunque, l'inadempimento del convenuto, che nulla ha fornito quale prova dell'avvenuto proprio adempimento o giustificazione circa l'insussistenza o invalidità del rapporto contrattuale de quo e/o del proprio inadempimento. pagina 3 di 5 Al contempo, non può trovare accoglimento la domanda di restituzione avanzata dall'attrice di tutti gli altri importi asseritamente consegnati al convenuto, non avendo l' sui cui ricadeva l'onere probatorio, Pt_1 sul punto, fornito valida prova, a fronte delle contestazioni sollevate dalla controparte, in ordine all'entità delle dichiarate erogazioni di somme di denaro in contanti (e/o altro modo), non fornendo alcun valido riscontro probatorio la documentazione all'uopo prodotta nel fascicolo. Da tanto ne deriva che il convenuto dovrà restituire all'attrice la somma complessiva di € 17.539,50 (v. doc.11 di parte attrice). Su tali somme graveranno gli interessi in misura legale dalle singole dazioni al soddisfo. Per completezza di trattazione, deve rilevarsi che comunque la ricostruzione dei fatti come fornita dal convenuto non può far concludere in senso difforme a quanto deciso sull'obbligo di restituzione, in quanto, pur accendendo alla versione fornita dal le dazioni di denaro di cui trattasi andrebbero CP_1 stimate quali elargizioni attribuite dall'attrice con spirito di liberalità, costituenti, dunque, a tutti gli effetti, donazioni dirette e come tali soggette alla forma dell'atto pubblico, non potendo ritenersi donazioni di modico valore. Ed invero, in difetto della forma dell'atto pubblico prescritta dall'art. 782 c.p.c. ad substantiam actus, obbligatoria anche in considerazione della rilevanza economica delle dazioni de quabus, tali da non potersi ritenere affatto donazioni di modico valore, tali elargizioni (e/o donazioni) devono considerarsi nulle. Ancora, nella vertenza esaminata deve essere negata l'ammissibilità dell'azione residuale ex art. 2041 c.c.. Sull'argomento è orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.11330/2009, Cass.14732/2018) che l'art. 2041 c.c. costituisca norma di chiusura della disciplina sulle obbligazioni, concedendo uno strumento di tutela, esperibile in tutti i casi in cui tra due soggetti si verifichi uno spostamento patrimoniale (c.d. utiliter versum), tale che uno subisca danno e l'altro si arricchisca "senza una giusta causa" e, cioè, senza che sussista una ragione che, secondo l'ordinamento giuridico, giustifichi il profitto o il vantaggio dell'arricchito. Nella formula "senza una giusta causa" di cui all'art. 2041 c.c., rientrano, anche i casi di arricchimento senza la volontà del depauperato, risolvendosi la mancanza di volontà in un'ipotesi di mancanza di causa: l'arricchimento risulterà "senza una giusta causa", quando non ha tale giustificazione e, cioè, quando è correlato ad un impoverimento non remunerato, né conseguente ad un atto di liberalità e neppure all'adempimento di un'obbligazione naturale. L'azione ha carattere generale (perché è esperibile in una serie indeterminata di casi, in quanto espressione del principio per cui non è ammissibile l'altrui pregiudizio patrimoniale senza una ragione giustificativa) e carattere sussidiario (perché esercitabile solo quando al depauperato non spetti nessun'altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria e mancando un titolo specifico, e non già meramente generico: v. Cass.84/2020, idoneo a far valere il diritto di credito). Il carattere sussidiario dell'azione generale di arricchimento, e la conseguente non proponibilità di essa da parte del danneggiato che abbia altro rimedio per farsi indennizzare del pregiudizio subito, non preclude la possibilità di introdurre l'azione stessa in via subordinata, ma solo ove l'azione contrattuale articolata in via principale sia stata rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento e non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria fondata su titolo contrattuale senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento o non venga coltivata (v. in questo senso, ex plurimis, Cass. 14944/2022, Cass. 6295/2013, Cass. 11682/2018, Cass. 20521/2023).
pagina 4 di 5 In altri termini, l'azione di ingiustificato arricchimento spiegata deve ritenersi inammissibile, in quanto l'azione in questione è stata esercitata in via subordinata rispetto all'azione contrattuale - fondata sul preteso contratto di mutuo -, parzialmente rigettata per difetto di prova. Infine, deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice per le ripercussioni psicologiche subite quale conseguenza del comportamento illecito posto in essere dal nei propri confronti. CP_1
Va, invero, evidenziato che, sebbene sia stata disposta consulenza medico-legale (le cui considerazioni e i successivi chiarimenti, resi a seguito dei rilievi critici sollevati, devono ritenersi pienamente da condividere in quanto motivati, esaustivi e logicamente convincenti, avendo l'ausiliario del giudice dato contezza delle proprie argomentazioni) sull'attrice in relazione ai pretesi danni non patrimoniali subiti a seguito della condotta del convenuto, l'ausiliare del giudice ha concluso che nessuna conseguenza dannosa obiettivabile sul piano psico-fisico può esser derivata dall'evento all' anche perché il disturbo Pt_1 dell'adattamento della stessa periziata risale ad un tempo ben antecedente agli eventi oggetto del presente procedimento e comunque non risulta rintracciabile un rapporto di causa/effetto con gli eventi connessi alla relazione tra la stessa e il (v. pag. 15 della c.t.u. dep. il 10.2.2025). CP_1
Pertanto, deve ritenersi infondata detta domanda dell'attrice, essendo mancata adeguata prova del fatto costitutivo del risarcimento di danno, onde deve sicuramente farsi ricorso al principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., in virtù del quale onus probandi incumbi ei qui dicit, e pertanto, laddove le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento del diritto in contestazione, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste, domande e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. Logico corollario di quanto sopra esposto è che il convenuto dovrà restituire all'attrice la somma di
€17.539,50, oltre interessi legali come sopra specificato. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo, ridotte di 1/3, in ragione del parziale accoglimento delle domande dell'attrice, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della controversia. In considerazione dell'esito della lite e dei precipui rapporti tra le parti come emersi nel corso del giudizio si reputa equo procedere a compensazione totale delle spese di c.t.u..
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara che ha ricevuto dall'attrice la somma di €17.539,50 a titolo di mutuo, e, Controparte_1
2) accertata la mancata restituzione di tali somme, condanna a restituire la somma di Controparte_1
€17.539,50 a oltre interessi come indicati in parte motiva;
Parte_1
3) rigetta ogni altra domanda avanzata;
4) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi
€.3.553,90, oltre oneri di legge;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di c.t.u.. La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza. Così deciso in Busto Arsizio il 17.09.2025 Il Giudice A.D'Elia pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6100/2021 promossa da:
, con Avv. Omazzi, ATTRICE Parte_1 contro
, con Avv. Brumana, CONVENUTO Controparte_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale allegato, Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass. 363/2019, Cass. 11458/2018, Cass. 12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa, OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato , dopo aver riferito di aver conosciuto online nel Parte_1
2017 che, simulando un interesse sentimentale nei propri confronti e approfittando del Controparte_1 proprio stato di fragilità, dapprima manipolandola psicologicamente e di poi con atteggiamenti minacciosi (per cui pendeva procedimento penale, di poi archiviato), era riuscito a farsi consegnare (per il pagamento dei canoni locativi, utenze domestiche e spese legali, ecc.) la somma di circa €40.000,00 (€17.539,50 a mezzo bonifici e il restante in contanti) dalla stessa che sperava invano di ottenerne la Pt_1 restituzione avendo consegnata detto importo “unicamente a titolo di prestito”, ha convenuto in giudizio il per sentir dichiarare, in via principale, di aver effettuato plurime dazioni di denaro nei confronti di CP_1 quest'ultimo (anche comunque coartando la volontà dell'attrice, ovvero, in via subordinata, per invalidità di dette dazioni, o, in via ulteriormente subordinata, per errore sul motivo, o, in via residuale, per ingiustificato arricchimento) e condannarlo alla restituzione della somma di €17.539,50, versata tramite bonifico, e della somma di €23.000,00 circa, versata in contanti, oltre alla condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti per “la condotta fraudolenta posta in essere” nei propri confronti.
pagina 1 di 5 Instauratosi il contradittorio, si costituiva in giudizio , che, ricostruita la vicenda alla base Controparte_1 della controversia in maniera solo parzialmente difforme rispetto alla narrazione dell'atto di citazione, non negava di aver ricevuto dall'attrice le somme bonificate, ma precisando che erano frutto di atti spontanei e liberali della stessa per far fronte a delle difficoltà economiche, senza previsione di alcun obbligo di restituzione e senza approfittamento, manipolazione o minacce, ecc. verso l' per cui chiedeva il Pt_1 rigetto delle avverse domande, in quanto infondate e calunniose. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa. L'attrice assume, quali fatti costitutivi della propria domanda di restituzione e di risarcimento dei danni susseguenti alla condotta del di avergli mutuato somme, in parte in contanti e in parte tramite CP_1 bonifici, a causa del comportamento dello stesso, che l'avrebbe manipolata (o comunque si sarebbe approfittato della stessa ovvero le avrebbe carpito detti importi), simulando una relazione sentimentale. Il convenuto, dal canto suo, assume la dazione spontanea di dette somme da parte dell'attrice, durante la loro relazione sentimentale, in considerazione delle proprie difficoltà economiche, senza alcuna costrizione o manipolazione. A seguito dell'istruttoria espletata, i termini in fatto della vicenda sono stati nei loro tratti generali ricostruiti concordemente (o comunque risultano di evidenza documentale o non contestati) in relazione alla: a) avvenuta dazione da parte dell'attrice a favore del convenuto, tra cui vi era una relazione sentimentale, della somma €17.539,50 tramite plurimi bonifici bancari (v. doc.7 attoreo); b) difficoltà economiche in cui versava il (v. pag. 2 della comparsa di risposta); CP_1
c) mancata restituzione delle somme di cui trattasi. Appare evidente come il contrasto e sostanzialmente l'oggetto controverso della presente causa attenga a quale sia stata la causa dello spostamento patrimoniale qui richiesto in restituzione, erogazione che l'attrice riconduce in principalità nell'ambito del contratto di mutuo e che, viceversa, il convenuto identifica alla stregua di erogazioni a titolo di liberalità, oltre ai pretesi danni subiti dall'attrice a seguito del comportamento posto in essere dal CP_1
Occorre, sull'argomento, in primo luogo evidenziare come il mutuo vada annoverato tra i contratti reali e, come tale, si perfezioni con la sola consegna di una quantità di denaro o di altre cose fungibili o con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa: trattasi di un contratto unilaterale con obbligazione a carico di una sola parte, nascendo da esso, dopo la consegna della somma di denaro, soltanto l'obbligazione del mutuatario di restituire nei termini convenuti la somma stessa. Ciò posto, va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass. 27372/2021, Cass. 30944/2018, Cass. 9541/2010, Cass. 17410/2020, Cass. 35959/2021), l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e, quindi, non solo la datio ma anche il titolo della stessa, dalla quale derivi l'obbligo della vantata restituzione. Ciò in quanto l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o di somme di denaro, ecc., essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova.
pagina 2 di 5 La consegna di somme di denaro non vale, invero, a fondare la domanda di restituzione, laddove l'accipiens, pur confermandone la consegna, non confermi il titolo ex adverso vantato alla base della domanda restitutoria, sicché s'impone a carico dell'attore in restituzione provare l'intero fatto costitutivo della propria pretesa, potendo una somma di denaro essere consegnata per varie cause, mentre la deduzione di un diverso titolo giuridico da parte del convenuto, non configurandosi quale eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Al contempo, pur tuttavia, la domanda restitutoria va adeguatamente valutata e il relativo eventuale rigetto impone cautela, dovendo tenersi conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (cfr. Cass. 17050/2014). E' noto, infatti, che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro, sicché è necessario dover verificare la sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute (nel caso in esame dedotto quale spirito di liberalità), onde accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri (v. Cass. 17410/2020). Ritiene lo scrivente giudice che, pur in assenza di qualsiasi documento relativo alla stipula di un contratto di mutuo inter partes (peraltro non richiesto né ad substantiam actus né ad probationem actus, ma che di certo avrebbe agevolato la prova), la domanda tesa ad ottenere la restituzione delle somme indicate in citazione deve essere accolta, in quanto fondata. Invero, militano a favore della ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice sia l'impostazione difensiva del convenuto, che non ha negato di essersi trovato in “difficoltà economiche” (che solitamente si accompagna alla decisione di ricorrere ad un prestito), sia il contenuto delle conversazioni tramite messaggi whatsapp intercorsi tra le parti (il convenuto scrive: “ora, ti restituisco quello che è tuo … ... È l'ultima cosa che ti chiedo e martedì questi te li ridò... se riuscissimo a trovare una scusa temporanea ai tuoi e restituire a 200 euro al mese …dicendogli di calcolarlo come un prestito ... in un mese restituisco
…sempre in prestito ... per favore mandami IBAN o codice postepay perché come mi arrivano i soldi te li mando ... non volevo essere in debito con te ... prima devo capire come partire e come fare e poi ridarti quello che è tuo”: v. pagg. 4-7-9 del doc.7 di parte attrice, pagg.
8-11 del doc. 7a di parte attrice): ebbene, tali messaggi contengono l'espressa previsione dell'impegno del convenuto di restituire all'attrice le somme consegnategli. Sull'argomento è noto come detti documenti possano assolvere pienamente all'onere probatorio, in quanto “…i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art.234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p…”: così Cass. S.U. 11197/2023. L'evidenza documentale trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 14.2.2024, ove risulta confermata la dazione degli importi de quibus “a titolo di prestito e non di regalia”. Emerge, pertanto, de plano, sulla base degli elementi acquisiti in giudizio, la mancata restituzione delle somme bonificate a seguito di prestito e, dunque, l'inadempimento del convenuto, che nulla ha fornito quale prova dell'avvenuto proprio adempimento o giustificazione circa l'insussistenza o invalidità del rapporto contrattuale de quo e/o del proprio inadempimento. pagina 3 di 5 Al contempo, non può trovare accoglimento la domanda di restituzione avanzata dall'attrice di tutti gli altri importi asseritamente consegnati al convenuto, non avendo l' sui cui ricadeva l'onere probatorio, Pt_1 sul punto, fornito valida prova, a fronte delle contestazioni sollevate dalla controparte, in ordine all'entità delle dichiarate erogazioni di somme di denaro in contanti (e/o altro modo), non fornendo alcun valido riscontro probatorio la documentazione all'uopo prodotta nel fascicolo. Da tanto ne deriva che il convenuto dovrà restituire all'attrice la somma complessiva di € 17.539,50 (v. doc.11 di parte attrice). Su tali somme graveranno gli interessi in misura legale dalle singole dazioni al soddisfo. Per completezza di trattazione, deve rilevarsi che comunque la ricostruzione dei fatti come fornita dal convenuto non può far concludere in senso difforme a quanto deciso sull'obbligo di restituzione, in quanto, pur accendendo alla versione fornita dal le dazioni di denaro di cui trattasi andrebbero CP_1 stimate quali elargizioni attribuite dall'attrice con spirito di liberalità, costituenti, dunque, a tutti gli effetti, donazioni dirette e come tali soggette alla forma dell'atto pubblico, non potendo ritenersi donazioni di modico valore. Ed invero, in difetto della forma dell'atto pubblico prescritta dall'art. 782 c.p.c. ad substantiam actus, obbligatoria anche in considerazione della rilevanza economica delle dazioni de quabus, tali da non potersi ritenere affatto donazioni di modico valore, tali elargizioni (e/o donazioni) devono considerarsi nulle. Ancora, nella vertenza esaminata deve essere negata l'ammissibilità dell'azione residuale ex art. 2041 c.c.. Sull'argomento è orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.11330/2009, Cass.14732/2018) che l'art. 2041 c.c. costituisca norma di chiusura della disciplina sulle obbligazioni, concedendo uno strumento di tutela, esperibile in tutti i casi in cui tra due soggetti si verifichi uno spostamento patrimoniale (c.d. utiliter versum), tale che uno subisca danno e l'altro si arricchisca "senza una giusta causa" e, cioè, senza che sussista una ragione che, secondo l'ordinamento giuridico, giustifichi il profitto o il vantaggio dell'arricchito. Nella formula "senza una giusta causa" di cui all'art. 2041 c.c., rientrano, anche i casi di arricchimento senza la volontà del depauperato, risolvendosi la mancanza di volontà in un'ipotesi di mancanza di causa: l'arricchimento risulterà "senza una giusta causa", quando non ha tale giustificazione e, cioè, quando è correlato ad un impoverimento non remunerato, né conseguente ad un atto di liberalità e neppure all'adempimento di un'obbligazione naturale. L'azione ha carattere generale (perché è esperibile in una serie indeterminata di casi, in quanto espressione del principio per cui non è ammissibile l'altrui pregiudizio patrimoniale senza una ragione giustificativa) e carattere sussidiario (perché esercitabile solo quando al depauperato non spetti nessun'altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria e mancando un titolo specifico, e non già meramente generico: v. Cass.84/2020, idoneo a far valere il diritto di credito). Il carattere sussidiario dell'azione generale di arricchimento, e la conseguente non proponibilità di essa da parte del danneggiato che abbia altro rimedio per farsi indennizzare del pregiudizio subito, non preclude la possibilità di introdurre l'azione stessa in via subordinata, ma solo ove l'azione contrattuale articolata in via principale sia stata rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento e non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria fondata su titolo contrattuale senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento o non venga coltivata (v. in questo senso, ex plurimis, Cass. 14944/2022, Cass. 6295/2013, Cass. 11682/2018, Cass. 20521/2023).
pagina 4 di 5 In altri termini, l'azione di ingiustificato arricchimento spiegata deve ritenersi inammissibile, in quanto l'azione in questione è stata esercitata in via subordinata rispetto all'azione contrattuale - fondata sul preteso contratto di mutuo -, parzialmente rigettata per difetto di prova. Infine, deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice per le ripercussioni psicologiche subite quale conseguenza del comportamento illecito posto in essere dal nei propri confronti. CP_1
Va, invero, evidenziato che, sebbene sia stata disposta consulenza medico-legale (le cui considerazioni e i successivi chiarimenti, resi a seguito dei rilievi critici sollevati, devono ritenersi pienamente da condividere in quanto motivati, esaustivi e logicamente convincenti, avendo l'ausiliario del giudice dato contezza delle proprie argomentazioni) sull'attrice in relazione ai pretesi danni non patrimoniali subiti a seguito della condotta del convenuto, l'ausiliare del giudice ha concluso che nessuna conseguenza dannosa obiettivabile sul piano psico-fisico può esser derivata dall'evento all' anche perché il disturbo Pt_1 dell'adattamento della stessa periziata risale ad un tempo ben antecedente agli eventi oggetto del presente procedimento e comunque non risulta rintracciabile un rapporto di causa/effetto con gli eventi connessi alla relazione tra la stessa e il (v. pag. 15 della c.t.u. dep. il 10.2.2025). CP_1
Pertanto, deve ritenersi infondata detta domanda dell'attrice, essendo mancata adeguata prova del fatto costitutivo del risarcimento di danno, onde deve sicuramente farsi ricorso al principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., in virtù del quale onus probandi incumbi ei qui dicit, e pertanto, laddove le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento del diritto in contestazione, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste, domande e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. Logico corollario di quanto sopra esposto è che il convenuto dovrà restituire all'attrice la somma di
€17.539,50, oltre interessi legali come sopra specificato. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo, ridotte di 1/3, in ragione del parziale accoglimento delle domande dell'attrice, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della controversia. In considerazione dell'esito della lite e dei precipui rapporti tra le parti come emersi nel corso del giudizio si reputa equo procedere a compensazione totale delle spese di c.t.u..
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara che ha ricevuto dall'attrice la somma di €17.539,50 a titolo di mutuo, e, Controparte_1
2) accertata la mancata restituzione di tali somme, condanna a restituire la somma di Controparte_1
€17.539,50 a oltre interessi come indicati in parte motiva;
Parte_1
3) rigetta ogni altra domanda avanzata;
4) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi
€.3.553,90, oltre oneri di legge;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di c.t.u.. La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza. Così deciso in Busto Arsizio il 17.09.2025 Il Giudice A.D'Elia pagina 5 di 5