Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
composto dai Magistrati
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3433 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. BERTANI SARA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da note scritte in
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/06/2014 in GUAYMATE
(DOM), poi trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio dello Stato Civile
del Comune di Modena. Dalla loro unione non sono nati figli.
2. Con ricorso depositato in data 30/05/2023, parte ricorrente ha presentato domanda cumulativa per la pronuncia di separazione e scioglimento del matrimonio.
3. Nel giudizio così radicato il resistente è rimasto contumace e la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 210/2024 del 24/01/2024,
pubblicata in data 29/01/2024, passata in giudicato.
Con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del procedimento per l'emissione della sentenza di divorzio ed è stato assegnato termine sino al
12/02/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
4. Parte ricorrente, unica costituita, ha depositato tempestivamente le predette note scritte, insistendo per la pronuncia di divorzio e allegando dichiarazione sottoscritta nella quale ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
§
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 20/06/2014 in
GUAYMATE (DOM) deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970
2 n.898 e successive modifiche, dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del resistente di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno in assenza di domanda e di prole minorenne o ancora non economicamente autosufficiente.
Le spese legali devono essere poste a carico del resistente, la cui mancata costituzione ha impedito la definizione congiunta della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
20/06/2014 in GUAYMATE (DOM) tra Parte_1
nata a [...] in data [...] e Controparte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio
[...]
trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Modena;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MODENA
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune: Anno 2014, Atto n. 292, P.
II Serie C.
3 3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. condanna alla rifusione in favore Controparte_1
del ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 25/02/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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