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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 3.4.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2815/2022 R.G. e vertente
fra
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenico Laieta ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in Potenza, alla Via IV
Novembre n° 38, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
l' , in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1
domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in Potenza, Sede Provinciale , Via CP_2
Pretoria n. 263, rapp.to e difeso dall'avv. Marina Savastano, giusta procura per notar in Per_1
Roma;
- - RESISTENTE -
Oggetto: 74% di invalidità.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 5.11.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento amministrativo dell' che ha disconosciuto la CP_2
sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento di una invalidità non inferiore al
74%, riconoscendogli il 50% e, quindi, negando il diritto all'assegno assistenziale d'invalidità civile.
Il ricorso era fondato su argomentazioni critiche dell'operato della Commissione medica per cui,
nominato il ctu nella fase atp, lo stesso concludeva per la sussistenza in capo alla ricorrente di un complesso invalidante permanente che incide sulla capacità lavorativa in misura del 50%.
Avverso tale accertamento ricorreva il sulla base di critiche all'elaborato del ctu e di Pt_1
documentazione nuova attestante l'aggravamento delle condizioni generali di salute, chiedendo il riconoscimento a mezzo nuova ctu, dello stato invalidante in misura superiore al 74%.
Con memoria, depositata il 1.4.2023, l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_2
sanitario come richiesto ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.;
All'odierna udienza, sulle note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico – legale, conferendone incarico al dott. Per_2
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontando una invalidità non inferiore al 74%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
Il ricorrente va riconosciuto affetto da “Esiti emiparetici a sinistra di ictus emorragico (2011) in sede
emipontina destra. Depressione maggiore secondaria. Rene grinzo da pregressa pielonefrite destra.
Ipertensione arteriosa. Voluminosa ernia xifo-ombelicale”…La capacita' lavorativa del signor e' permanentemente ridotta in misura superiore ai due terzi e non inferiore al 74%. Il grado Pt_1
di percentuale individuato e quantizzato globalmente e' pari al 74% (settantaquattropercento). La decorrenza della suddetta condizione e' dal mese di gennaio 2024”.
Pertanto il ricorso va accolto e al ricorrente vanno riconosciute sussistenti le, condizioni sanitarie, legittimanti la corresponsione dell'assegno mensile.
3. Le spese di lite in virtù dell'accertamento di sussistenza del requisito da data successiva alla domanda e alla visita del ctu incaricato in sede di ATP, vanno compensate tra le parti per 4/5 riconoscendo al ricorrente la quota di 1/5 delle spese pari a euro 539,40 da imputare all'Istituto come da protocollo dell'ufficio in data 3.11.2022, e le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente . CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara invalido con riduzione Parte_1
della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% a decorrere da gennaio 2024;
b) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente in via definitiva.
c) Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. alle spese e competenze di causa CP_2
determinate in euro 539,40 in favore del ricorrente, con distrazione al difensore antistatario;
Potenza, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla