TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/10/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato, nell'ambito dell'Ufficio del Processo, dal giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 120/2023 R.G., avente ad oggetto “azione di risarcimento danni” e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. V. De Parte_1 C.F._1 Benedictis, presso il cui studio a Brindisi, viale Porta Pia n. 11 è elettivamente domiciliata;
attrice e
Controparte_1
Convenuto contumace
*********
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha citato in giudizio il Parte_1
in persona del pro tempore, chiedendo che fosse condannato al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni subiti a causa dell'omessa o quanto meno insufficiente manutenzione della pubblica via. Ha asserito infatti che, il giorno 7 settembre 2019, alle ore 23,30, facendo rientro presso la propria abitazione ubicata in via Remo, civico 7, trasportata a bordo dell'autovettura di proprietà del marito e da lui condotta e con a bordo anche la sig.ra Parte_2 Persona_1 sarebbe scesa dal veicolo e avrebbe attraversato la sede stradale;
giunta all'altezza del civico
[...] 1 e nell'atto di salire sul marciapiede posto sul lato destro della strada, sarebbe inciampata a causa del cordolo danneggiato, sbrecciato in più punti e reso poco visibile dalla scarsa illuminazione presente nella zona. Ha chiesto, pertanto, al giudice, previo riconoscimento e declaratoria della responsabilità della p.a. convenuta, la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della somma complessiva di 21.400,00 euro e spese di lite. L'ente convenuto non si è costituito.
Nel corso dell'istruttoria è stata esperita prova per testi e disposta una consulenza tecnica d'ufficio. È stata altresì prodotta documentazione, costituita dal verbale redatto dai Vigili Urbani intervenuti sul posto, nonché dai rilievi fotografici da questi ultimi effettuati. All'udienza del 17 gennaio 2015, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice può ritenersi fondata e va pertanto accolta nei termini che seguono.
CP_ Con riguardo alla dedotta responsabilità dell' convenuto, trova applicazione l'art 2051, in virtù del quale la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia si fonda, secondo il più recente orientamento della dottrina, condiviso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, e da questo giudice, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa, pur se essa non è intrinsecamente pericolosa, ma diviene nociva in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni.
Infatti, nel dibattuto tema concernente la natura soggettiva o oggettiva della responsabilità ex art.2051 c.c., prevale oggi la teoria secondo cui trattasi di una responsabilità oggettiva, di talchè ciò che rileva è il mero rapporto di custodia con la cosa e non la condotta umana. Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. In concreto affinché sia applicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c. è necessario che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il “custode” della cosa;
che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o del danneggiato o comunque da un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità (con onere del custode convenuto di fornire la prova liberatoria dell'esistenza di tale fattore); che il danno lamentato sia stato cagionato
“dalla cosa” (con onere del danneggiato attore di provare detta eziologia, si veda da ultimo Cass. Civ., III sez., n. 28811 del 5 dicembre 2008). Ne consegue la necessità per il danneggiato di dimostrare soltanto l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, spettando all'Ente l'onere di provare il fortuito, ossia l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di interrompere il nesso causale che lega l'evento lesivo alla cosa. Si tratta di una responsabilità che si ricollega evidentemente all'obbligo di provvedere alla manutenzione delle strade pubbliche, per evitare pericoli e salvaguardare la sicurezza degli utenti.
Nel caso di specie, l'attrice è caduta a causa del danneggiamento del cordolo del marciapiede, poco visibile per l'insufficiente illuminazione;
è provata la sussistenza di una relazione di causa fra la caduta e l'esistenza del cordolo del marciapiede danneggiato, riconducibile alla responsabilità dell'ente custode, "non avendo l'amministrazione comunale fornito la prova (liberatoria) di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo".
Si ritiene che il non abbia tenuto il comportamento diligente richiesto in relazione CP_1 alle condizioni del bene posto sotto la sua custodia ed all'uso dello stesso (si tratta di una strada del centro cittadino, come tale molto frequentata) avendo omesso di verificare se la strada e le relative pertinenze, come i marciapiedi, versassero in condizioni tali da non recare nocumento agli utenti, nonché di eseguire i necessari lavori di manutenzione. Difatti, con riferimento alle strade comunali e loro pertinenze - quali appunto via Remo - il proprietario è senza dubbio l'ente CP_1 normalmente deputato alla manutenzione di tale bene demaniale soggetto ad uso generale anche ai sensi dell'art. 14 Cod. Strada, e non può certo ritenersi che esso sia di estensione tale da non rendere possibile un continuo ed efficace controllo (si veda in proposito Cass. civ, III sez., n. 16770 del 21.7.2006), in considerazione del fatto che la strada in questione è collocata nel centro abitato. Ebbene, nel caso di specie, può dirsi acquisita la prova della sussistenza degli estremi dell'art. 2051 c.c. così come correttamente individuati dalla Suprema Corte. In primis, può considerarsi acclarato il fatto generatore della responsabilità risarcitoria dell'ente convenuto. L'unico testimone escusso ha infatti confermato la ricostruzione del sinistro fornita dall'attrice nell'atto di citazione. In particolare, ha confermato che “… il giorno 07.09.2019 alle ore 23:30 circa in Parte_2 Brindisi in via Remo, la sig.ra , mentre parcheggiavo l'auto sul lato Parte_1 sinistro della carreggiata è scesa dall'auto e ha attraversato la strada. Quando si è accinta a salire sul marciapiede, posto sul lato opposto, ha perso l'equilibrio a causa del cordolo danneggiato e sbrecciato, difetto che non era ben visibile a causa della scarsa illuminazione presente sul posto. Di conseguenza, è caduta, urtando il ginocchio, la testa e la spalla destra. Mi sono accorto che il braccio era completamente rotto e la portai subito al Pronto Soccorso. …” .
Nel caso di specie, l'assunto dell'attrice trova definitivo riscontro nella condotta processuale tenuta dal convenuto, il quale era onerato dell'allegazione e del cosiddetto dovere di contestazione specifica, finalizzato alla formazione immediata della prova sui fatti posti a fondamento delle contrapposte domande ed eccezioni. L'ente invece non si è costituito in giudizio, e pertanto, nella specie, trova applicazione l'art. 115 c.p.c., con conseguente valore probatorio dei fatti ritualmente allegati e adeguatamente supportati dall'istruttoria svolta.
Quanto, invece, alla riconducibilità causale dell'evento dannoso, ovvero della lesione dell'integrità fisica dell'attrice, allo stato del bene comunale, risulta indubbia la compatibilità fra i danni dedotti e la dinamica del sinistro, quale accertata all'esito dell'espletata istruttoria. Pertanto, la ha diritto al risarcimento del danno biologico patito in conseguenza dell'infortunio Parte_1 ascrivibile a responsabilità del convenuto. CP_1 In questa prospettiva, ad ogni buon conto, si devono condividere le risultanze della consulenza medica che vanno ampiamente condivise, in quanto fondate su un completo esame anamnestico ed una corretta elaborazione dei dati medico-legali acquisiti. Il c.t.u. ha accertato, infatti, sulla scorta della documentazione medica esibita e dopo aver preso visione di tutto quanto contenuto nei fascicoli, che in conseguenza del sinistro de quo, l'attrice ha riportato una “frattura scomposta diafisi omerale destra. Trauma cranico non commotivo con ematoma esocranico regione frontale destra”, ha subito lesioni permanenti nella misura del 7%, nonché una invalidità temporanea totale di giorni 10 ed una invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 45 e di ulteriori 40 giorni al 50%, e ulteriori 40 giorni al 25 %. Ha chiarito che le lesioni sono eziologicamente compatibili con i fatti di causa dedotti dall'attrice. Si ritiene opportuno applicare, al caso di specie, ai fini della valutazione del danno individuato dal c.t.u., i criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per il 2011 dal momento che come affermato dalla stessa Suprema Corte, III sez., con la recente sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011, “i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale, costituiscono d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantite la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità”. Queste tabelle individuano il nuovo valore del c.d. “punto” muovendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti (connesso alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione
“medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” di una percentuale ponderata (dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%), e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione. Risulta, inoltre, provata, nella specie anche l'ulteriore figura descrittiva del danno non patrimoniale, individuata dalle Sezioni Unite della Cassazione del 2008, nel danno morale. Orbene con questa pronuncia la Cassazione ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la “formula danno morale” non individua una sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento. Superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transuente, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile. Nella fattispecie concreta, il giudicante, sulla base delle allegazioni, ritiene, pertanto, che la
“voce” del danno morale intesa come “sofferenza psichica” debba essere adeguatamente risarcita, in considerazione del danno subito dall'attrice. Applicando le predette tabelle, nella specie, tenuto doverosamente conto che è stata riconosciuta all'attrice una percentuale invalidante del 7%, invalidità temporanea totale di giorni 10 ed una invalidità temporanea parziale di giorni 45 al 75%,di giorni 40 al 50%, una invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 40, il danno non patrimoniale ( danno biologico più morale) deve essere quantificato in 12.744,96 euro in relazione all'età di 55 anni dell'attrice al momento dell'evento. Quanto, invece al calcolo del danno da inabilità temporanea, in applicazione dei suddetti valori tabellari e prendendo come riferimento il valore minimo pro die, si quantifica in 561,80 euro l'ITT giorni 10; 1896,08 euro l'ITP al 75% giorni 45; 1123,60 euro l'ITP al 50% giorni 40; 561,80 euro l'ITP al 25% giorni 40. Alla luce dell'esiguità delle lesioni riportate si ritiene presuntivamente di non poter operare ulteriori personalizzazioni (si veda ad es. Cass. civ. n. 11609 del 26.5.2011). Quanto al rimborso di spese mediche, viene riconosciuta la somma di 845,90 euro, sostenute in occasione del sinistro poiché documentate da fatture e scontrini e ritenute congrue dal consulente officiato.
In totale, per i danni su indicati vanno liquidati alla sig.ra Parte_1 complessivi 17.734,14 euro che derivano dalla liquidazione complessiva del pregiudizio.
Pertanto tenuto conto di quanto sopra, l'ente convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice della somma di 17.734,14 euro oltre interessi legali a titolo di risarcimento per i danni subiti da quest'ultima ed essendo liquidato alla stregua di criteri e valori aggiornati ed essendo le somme in precedenza indicate già espresse in moneta attuale, non va accordata la rivalutazione alla data attuale, che darebbe luogo ad un'indebita duplicazione del risarcimento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti della metà. Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico del convenuto.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato dall'Ufficio del Processo nella persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 120/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede: in accoglimento della domanda proposta dall'attrice dichiara il Parte_1 in persona del Sindaco in carica, responsabile del danno cagionato e, per Controparte_1 l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore di Parte_1 della complessiva somma di 17.734,14 euro, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto in persona del Sindaco in carica alle spese e Controparte_1 competenze del presente giudizio che si liquidano in complessive 2.500,00 euro, oltre a 240,00 euro per spese, oltre oneri ed accessori di legge in favore dell'attrice;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del in persona del Sindaco Controparte_1 in carica.
Brindisi, 15 ottobre 2025
Il Giudice Roberta Marra