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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/11/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 06.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 744 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco M. Cornicello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla Via Galeno n. 27/D, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE – CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Russo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Crosia, al Viale Kennedy n. 20, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 11 CONVENUTO – ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
NONCHÉ
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
); C.F._4
CONVENUTI – CONTUMACI
OGGETTO: revocatoria – simulazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1 CP_2
e al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
[...] CP_3 ovvero di nullità per effetto di simulazione dell'atto di donazione, stipulato per OT
[...]
in data 30.11.2018 (rep. n. 811, racc. n. 346), con cui e Per_1 CP_2 CP_3 donavano ad l'immobile sito nel comune di Crosia, censito al N.C.E.U. del CP_1 predetto comune al foglio 4, particella 31, sub. 42.
L'attore, in particolare, deduceva che in data 23.05.1994 stipulava con , de cuius Persona_2 di e un contratto di locazione commerciale per la durata di sei anni CP_2 CP_3 decorrenti dal 01.06.1994; che detto contratto veniva rinnovato di sessennio in sessennio nel corso del tempo;
che all'interno del predetto accordo negoziale era stato attribuito, in favore di esso attore, il diritto di prelazione sull'immobile in parola;
che nel detto dell'immobile esso attore esercitava la propria attività professionale per la durata di circa 30 anni;
che in data 15.04.2010
decedeva; che gli eredi della stessa, e in data Persona_2 CP_2 CP_3
30.11.2018 donavano il predetto immobile ad , violando il citato diritto di CP_1 prelazione;
che il diritto di prelazione per cui è causa in favore di esso attore, oltre che dalla espressa pattuizione contrattuale, derivava anche dagli artt. 38 e 39 della legge 392/1978; che, pertanto, il predetto atto di donazione doveva essere dichiarato inefficace nei confronti di esso attore ai sensi dell'art. 2901 c.c. ovvero nullo per simulazione assoluta.
pagina 2 di 11 2. Si costituiva in giudizio , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di CP_1 rigettare le domande, poiché infondate.
Inoltre, lo stesso, in via riconvenzionale, chiedeva di dichiarare l'occupazione sine titulo da parte dell'attore dell'immobile per cui è causa e, per l'effetto, di condannarlo al rilascio, al pagamento della somma di € 12.600,00, a titolo di indennità di occupazione, e al risarcimento del danno. Nelle note di discussione depositate in data 05.11.2025, parte convenuta chiedeva, altresì, di rigettare la domanda di accertamento del diritto di prelazione.
3. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendevano costituirsi in giudizio e e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. CP_2 CP_3
Per completezza, si segnala che nel corso del procedimento veniva disposto che l'atto di costituzione in giudizio di , contenente le domande riconvenzionali, fosse notificato CP_1 ai predetti convenuti contumaci ai sensi dell'art. 292 c.p.c.
4. Nel corso del procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e all'udienza del
06.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente, in punto di diritto, si osserva che l'azione revocatoria ordinaria rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e trova disciplina agli artt. 2901 - 2904 del
Codice civile.
La finalità di tale azione è essenzialmente di tipo conservativo - cautelare, posto che non mira a soddisfare direttamente le pretese del creditore, quanto piuttosto a preservare la garanzia patrimoniale generica del debitore che, ai sensi dell'art. 2740 c.c., “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, consentendo al creditore di ottenere la declaratoria giudiziale di inefficacia relativa dell'atto di disposizione lesivo delle proprie ragioni.
Per effetto della sentenza di revoca, infatti, il bene alienato dal debitore rimane esposto, presso l'acquirente, all'azione esecutiva del creditore, nel senso che il bene non retrocede nel patrimonio del debitore alienante e, tuttavia, rimane compreso nella garanzia generale spettante al creditore in base al combinato disposto dell'art. 2740 c.c. e degli artt. 2902, c. I, e 2910, c. II, c.c.
Il creditore che intenda esperire l'azione revocatoria ordinaria, in ossequio al dettato dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare la sussistenza dei seguenti presupposti:
1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra lo stesso che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
pagina 3 di 11 2) l'atto di disposizione posto in essere dal debitore;
3) il pregiudizio arrecato dall'atto predetto alle ragioni creditorie e, in particolare, alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (c.d. eventus damni);
4) il presupposto soggettivo in capo al debitore ovvero la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (c.d. scientia damni) e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. consilium fraudis);
5) il presupposto soggettivo in capo al terzo ove si tratti di atti a titolo oneroso, ovvero la consapevolezza del pregiudizio o la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente, rispettivamente a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
6. Ciò premesso, si ritiene insussistente il credito di parte attrice, idoneo a sorreggere l'azione revocatoria.
Invero - seppur la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che l'art. 2901 c.c. accogliere una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale e ipotetico è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 28141/2023) - il diritto di prelazione non può essere considerato una ragione di credito, attribuendo al titolare dello stesso la sola possibilità di essere preferito, a parità di condizioni, ad altri acquirenti.
Tale conclusione risulta confermata, altresì, argomentando dall'orientamento giurisprudenziale, secondo cui “Il conduttore di un immobile ad uso non abitativo, se decaduto dal diritto di esercitare il riscatto di cui all'art. 39 della legge n. 392 del 1978, può domandare sia al venditore che al compratore il risarcimento del danno patito, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per effetto della decadenza, a condizione che ne dimostri la rispettiva malafede, consistita nell'intento di tenerlo all'oscuro dell'avvenuto trasferimento;
l'accertamento di detto intento fraudolento spetta al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità con riguardo alla ricognizione degli elementi di fatto che costituiscono il presupposto della dedotta responsabilità risarcitoria (salvo il limite ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), mentre è suscettibile di sindacato la sussunzione del fatto accertato nella fattispecie astratta della responsabilità risarcitoria del locatore” (Cass civ., sez. III, sent. n. 10136/2022), atteso che detto orientamento precisa, dunque, che il diritto di prelazione può essere tutelato con il riscatto o con il risarcimento dei danni.
pagina 4 di 11 Infine, si segnala che per quanto riguarda le altre eventuali ragioni di credito, asseritamente vantate da parte attrice, le stesse, oltre a non essere poste a fondamento della domanda di revocazione, risultano allegate del tutto genericamente, non avendo l'attore specificato il quantum del proprio credito e la specifica provenienza dello stesso in riferimento alle singole attività svolte.
Per tali ragioni, l'azione revocatoria va rigettata.
7. Ciò detto, per quanto concerne l'azione di simulazione, in punto di diritto, si segnala che la simulazione del contratto ricorre qualora il negozio non sia voluto dalle parti. Pertanto, ai fini della configurazione della stessa è necessaria l'esistenza di un accordo simulatorio, esterno al contratto simulato, con il quale le parti si accordino nel senso della efficacia tra le stesse di altro negozio
(simulazione relativa) o di nessun contratto (simulazione assoluta). Tale accordo può essere contenuto in una controdichiarazione, redatta generalmente per iscritto.
Si segnala, inoltre, che affinché ricorra la simulazione del contratto, è necessario che il negozio non sia voluto, dovendo differenziarsi dallo stesso l'ipotesi del negozio indiretto che, pur essendo effettivamente voluto tra le parti, sia posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello proprio.
Pertanto, sostenere che l'atto di donazione per cui è causa sia riconducibile alla volontà di sottrarre i beni al creditore non comporta di per sé che gli atti siano stati simulati, risultando possibile che un negozio - voluto e efficace - sia diretto a perseguire una finalità che non è quella propria del tipo-contrattuale cui appartiene.
Va, invero, precisato che per la prova della sussistenza della simulazione non è sufficiente che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare un quid pluris, cioè che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 25490/2008).
8. Ebbene, applicando detti requisiti al caso di specie, si rileva che la valutazione da effettuare si fonda sull'esame di elementi presuntivi, come allegati dalla parte attrice.
Invero, ai sensi dell'art. 1417 c.c., per i terzi pregiudicati la prova della esistenza di accordo simulatorio è libera e può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché tuttavia dette presunzioni abbiano le caratteristiche di cui all'art. 2729 c.c.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “Il principio dell'onere della prova, costituente un criterio sussidiario di determinazione della soccombenza, non deroga alla regola che, nei casi in cui la prova della simulazione non subisca alcuna limitazione, la stessa può essere pagina 5 di 11 fornita anche mediante presunzioni semplici, relativamente alle quali la verifica della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729, comma 1, c.c., è incensurabile in sede di legittimità, con l'unico limite della sufficienza e coerenza della relativa motivazione.
(Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, avendo esaminato e correttamente analizzato tutte le circostanze indizianti desumibili dagli atti di causa, valutandole nel loro complesso, ha rilevato il carattere fittizio di un contratto di compravendita, anche dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa prova, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova)” (Cass., sez.
II, sent. n. 17628/2007).
Orbene, nel caso di specie, la domanda volta alla dichiarazione della simulazione dell'atto di donazione è infondata, in quanto dal complessivo esame delle risultanze probatorie in atti non appaiono sussistere elementi sufficienti per poter affermare che la donazione stipulata tra le parti sia stato il frutto di una simulazione assoluta.
Invero, secondo la prospettazione attorea, i principali elementi presuntivi da cui desumere la natura simulata dell'alienazione mobiliare sarebbero:
1) la donazione del bene a soggetti estranei in luogo della vendita onerosa a esso attore;
tuttavia, detta circostanza risulta del tutto inconferente, in quanto la volontà di porre in essere un atto di liberalità è sottoposta alla mera discrezione del proprietario del bene donato, la cui volontà non può essere limitata dalla sussistenza di un diritto di prelazione sul bene oggetto della donazione;
2) che esso attore aveva preparato la documentazione per esercitare il diritto di prelazione e aveva sostenuto i relativi costi, nonché le spese condominiali ordinarie e straordinarie, le spese processuali per i giudizi svolti dinanzi l'Autorità Giudiziaria concernenti il condominio, di cui fa parte l'immobile per cui è causa;
ebbene, tali elementi risultano del tutto irrilevanti rispetto all'asserita simulazione del contratto, che non risulta in alcun modo inficiato da dette operazioni;
3) che esso attore aveva manifestato a e a la volontà di esercitare CP_2 CP_3 il diritto di prelazione, con compensazione delle spese legali e delle spese anticipate, e che le predette parti, al fine di non pagare i compensi dovuti, aveva donato il bene in parola;
ebbene, anche detta circostanza non permettere di ritenere provata la simulazione, atteso che il pregiudizio al diritto di prelazione dell'attore non è idoneo di per sé a provare la simulazione dell'atto di donazione;
pagina 6 di 11 4) che nell'atto di donazione i convenuti contumaci hanno riferito che l'immobile per cui è causa era privo di pesi e pregiudizi e che il donatario conseguiva il possesso, relativamente al quale non si era mai interessato, tenuto conto, altresì, che lo stesso non aveva visionato l'immobile in parola;
tuttavia, le dette circostanze risultano irrilevanti, potendo dar origine tutt'al risarcimento dei danni in favore del donatario, il quale ben può acquistare un immobile senza la previa visione dello stesso.
5) che si era recato nell'immobile e aveva intimato a esso attore il rilascio CP_1 immediato;
ebbene, detta circostanza dimostra che la donazione era effettivamente avvenuta, in ragione dell'interesse del donatario a ottenere il rilascio dell'immobile de quo.
Di conseguenza, sulla base delle suesposte considerazioni, va rigettata la domanda di simulazione proposta dalla parte attrice.
Peraltro, parte attrice rappresenta che la donazione in parola sia stata redatta, al solo fine di precludere l'esercizio del diritto di prelazione.
Ebbene, in tal modo, la stessa parte attrice deduce che gli effetti della donazione in parola siano stati effettivamente voluti dalle parti e che l'atto non sia stato simulato, ma meramente diretto a perseguire una finalità che esula in parte da quella principale del tipo contrattuale cui appartiene.
9. In merito alla domanda riconvenzionale, si segnala che questo Tribunale intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 13 della legge 431/1998, come modificato dalla legge 208/2015, si applica anche ai contratti entrati in vigore prima dell'introduzione di detta modifica e che il contratto di locazione scritto e non registrato è affetto da nullità relativa, che può essere fatta valere soltanto dal conduttore e non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, essendo configurabile la nullità assoluta, soltanto nell'ipotesi di contratto non scritto ma registrato;
per i contratti stipulata in data anteriore all'entrata in vigore della legge
431/1998, invece, la nullità in caso di mancata registrazione è assoluta, salvo il caso in cui la mancata registrazione sia stata imposta dal locatore (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 9475/2021; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 32574/2024).
Per tale ragione, considerato che nel caso in esame il contratto è stato concluso in data
23.05.1994, vale a dire in epoca antecedente all'introduzione della novella del 2015 e dell'art. 13 della legge 431/1998, e non essendo stato provato che l'omessa registrazione sia stata imposta da parte del locatore, il contratto risulta viziato da nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.
pagina 7 di 11 Ebbene, in ragione della conseguente occupazione sine titulo dell'immobile in parola da parte dell'attore, lo stesso va condannato al rilascio dello stesso libero da cose e persone.
10. Ciò detto, per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute per l'occupazione sine titulo (attesa la vista nullità del contratto di locazione) dell'immobile per cui è causa, si rileva che il danno subito dal proprietario, che non può fruire del proprio bene, non può ritenersi “in re ipsa”, per cui era onere dello stesso danneggiato dimostrare l'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto sfruttare il bene oppure per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, mentre non assume rilevanza la mera mancata disponibilità o godimento del bene.
Ebbene, nel caso di specie la parte convenuta costituita non ha allegato, né provato, alcunché in ordine all'effettivo e concreto pregiudizio che l'occupazione dell'immobile avrebbe comportato e in ordine alla sussistenza della specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione abusiva.
A tal proposito, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto giurisprudenziale tra ammissibilità o meno del danno in re ipsa, in materia di occupazione abusiva, giungendo a una posizione mediana tra la tesi del danno in re ipsa e la tesi della necessità del danno conseguenza, statuendo che “La tesi del danno in re ipsa è debitrice della concezione normativa, elaborata dalla dottrina tedesca, secondo cui l'oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato, da cui l'esistenza del pregiudizio per il sol fatto della violazione del diritto medesimo… L'orientamento della Terza Sezione Civile è invece ispirato dalla teoria causale del danno, secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione. … La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela. La distinzione fra azione reale e azione risarcitoria è il riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules). … La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione della teoria pagina 8 di 11 causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è
l'obbligazione risarcitoria" (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008)… Così precisati i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza, quale caposaldo della teoria del risarcimento del danno,
e chiarita la necessità dell'elemento costitutivo ulteriore nella causa petendi della domanda risarcitoria rispetto a quella della domanda di rivendicazione, deve ora essere definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà. …affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso… Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria… Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria…L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal pagina 9 di 11 convenuto costituito…Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici”. (Cass. civ., SS.UU., sent. n.
33645/2022).
Per tale motivo, va rigettata la domanda di condanna dell'attore al pagamento dell'indennità di occupazione, richiesta da . CP_1
11. Si rigetta, altresì, la domanda di risarcimento del danno, avanzata da , in CP_1 quanto allegata del tutto genericamente.
12. Va rigettata la domanda di parte convenuta, volta a ottenere l'accertamento dell'inefficacia della prelazione, in quanto formulata del tutto tardivamente nelle sole note di discussione, depositate in data 05.11.2025.
13. In considerazione della parziale reciproca soccombenza si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite nella misura della metà.
Considerata la prevalente soccombenza della parte attrice (in considerazione del rigetto delle domande a fronte del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale) la stessa va condannata alla rifusione, in favore della parte convenuta costituita, delle spese di lite nella misura della residua metà, spese liquidate nella loro totalità (su cui calcolare la metà) come in dispositivo.
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nulla sulle spese nei confronti di e attesa la contumacia degli CP_2 CP_3 stessi.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e di CP_2 CP_3
2) rigetta la domanda ex art. 2901 c.c., avanzata da parte attrice;
3) rigetta la domanda di nullità dell'atto di donazione per simulazione assoluta, formulata da parte attrice;
4) dichiara la nullità del contratto di locazione stipulato in data 23.05.1994 tra e Persona_2
; Parte_1
5) condanna al rilascio dell'immobile per cui è causa libero da cose e Parte_1 persone;
6) rigetta la domanda di condanna di parte attrice al pagamento dell'indennità di occupazione, formulata dal convenuto costituito;
7) rigetta la domanda di condanna di parte attrice al risarcimento del danno, avanzata da
; CP_1
8) compensa tra le parti costituite le spese di lite nella misura della metà;
9) condanna , alla rifusione, in favore di , delle spese di Parte_1 CP_1 lite per la residua misura della metà, spese che si liquidano nella loro totalità (su cui calcolare la metà) in € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, €
1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
10) nulla sulle spese nei confronti di e Controparte_4 CP_3
Castrovillari, 10.11.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 06.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 744 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco M. Cornicello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla Via Galeno n. 27/D, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE – CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Russo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Crosia, al Viale Kennedy n. 20, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 11 CONVENUTO – ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
NONCHÉ
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
); C.F._4
CONVENUTI – CONTUMACI
OGGETTO: revocatoria – simulazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1 CP_2
e al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
[...] CP_3 ovvero di nullità per effetto di simulazione dell'atto di donazione, stipulato per OT
[...]
in data 30.11.2018 (rep. n. 811, racc. n. 346), con cui e Per_1 CP_2 CP_3 donavano ad l'immobile sito nel comune di Crosia, censito al N.C.E.U. del CP_1 predetto comune al foglio 4, particella 31, sub. 42.
L'attore, in particolare, deduceva che in data 23.05.1994 stipulava con , de cuius Persona_2 di e un contratto di locazione commerciale per la durata di sei anni CP_2 CP_3 decorrenti dal 01.06.1994; che detto contratto veniva rinnovato di sessennio in sessennio nel corso del tempo;
che all'interno del predetto accordo negoziale era stato attribuito, in favore di esso attore, il diritto di prelazione sull'immobile in parola;
che nel detto dell'immobile esso attore esercitava la propria attività professionale per la durata di circa 30 anni;
che in data 15.04.2010
decedeva; che gli eredi della stessa, e in data Persona_2 CP_2 CP_3
30.11.2018 donavano il predetto immobile ad , violando il citato diritto di CP_1 prelazione;
che il diritto di prelazione per cui è causa in favore di esso attore, oltre che dalla espressa pattuizione contrattuale, derivava anche dagli artt. 38 e 39 della legge 392/1978; che, pertanto, il predetto atto di donazione doveva essere dichiarato inefficace nei confronti di esso attore ai sensi dell'art. 2901 c.c. ovvero nullo per simulazione assoluta.
pagina 2 di 11 2. Si costituiva in giudizio , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di CP_1 rigettare le domande, poiché infondate.
Inoltre, lo stesso, in via riconvenzionale, chiedeva di dichiarare l'occupazione sine titulo da parte dell'attore dell'immobile per cui è causa e, per l'effetto, di condannarlo al rilascio, al pagamento della somma di € 12.600,00, a titolo di indennità di occupazione, e al risarcimento del danno. Nelle note di discussione depositate in data 05.11.2025, parte convenuta chiedeva, altresì, di rigettare la domanda di accertamento del diritto di prelazione.
3. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendevano costituirsi in giudizio e e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. CP_2 CP_3
Per completezza, si segnala che nel corso del procedimento veniva disposto che l'atto di costituzione in giudizio di , contenente le domande riconvenzionali, fosse notificato CP_1 ai predetti convenuti contumaci ai sensi dell'art. 292 c.p.c.
4. Nel corso del procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e all'udienza del
06.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente, in punto di diritto, si osserva che l'azione revocatoria ordinaria rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e trova disciplina agli artt. 2901 - 2904 del
Codice civile.
La finalità di tale azione è essenzialmente di tipo conservativo - cautelare, posto che non mira a soddisfare direttamente le pretese del creditore, quanto piuttosto a preservare la garanzia patrimoniale generica del debitore che, ai sensi dell'art. 2740 c.c., “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, consentendo al creditore di ottenere la declaratoria giudiziale di inefficacia relativa dell'atto di disposizione lesivo delle proprie ragioni.
Per effetto della sentenza di revoca, infatti, il bene alienato dal debitore rimane esposto, presso l'acquirente, all'azione esecutiva del creditore, nel senso che il bene non retrocede nel patrimonio del debitore alienante e, tuttavia, rimane compreso nella garanzia generale spettante al creditore in base al combinato disposto dell'art. 2740 c.c. e degli artt. 2902, c. I, e 2910, c. II, c.c.
Il creditore che intenda esperire l'azione revocatoria ordinaria, in ossequio al dettato dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare la sussistenza dei seguenti presupposti:
1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra lo stesso che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
pagina 3 di 11 2) l'atto di disposizione posto in essere dal debitore;
3) il pregiudizio arrecato dall'atto predetto alle ragioni creditorie e, in particolare, alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (c.d. eventus damni);
4) il presupposto soggettivo in capo al debitore ovvero la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (c.d. scientia damni) e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. consilium fraudis);
5) il presupposto soggettivo in capo al terzo ove si tratti di atti a titolo oneroso, ovvero la consapevolezza del pregiudizio o la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente, rispettivamente a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
6. Ciò premesso, si ritiene insussistente il credito di parte attrice, idoneo a sorreggere l'azione revocatoria.
Invero - seppur la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che l'art. 2901 c.c. accogliere una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale e ipotetico è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 28141/2023) - il diritto di prelazione non può essere considerato una ragione di credito, attribuendo al titolare dello stesso la sola possibilità di essere preferito, a parità di condizioni, ad altri acquirenti.
Tale conclusione risulta confermata, altresì, argomentando dall'orientamento giurisprudenziale, secondo cui “Il conduttore di un immobile ad uso non abitativo, se decaduto dal diritto di esercitare il riscatto di cui all'art. 39 della legge n. 392 del 1978, può domandare sia al venditore che al compratore il risarcimento del danno patito, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per effetto della decadenza, a condizione che ne dimostri la rispettiva malafede, consistita nell'intento di tenerlo all'oscuro dell'avvenuto trasferimento;
l'accertamento di detto intento fraudolento spetta al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità con riguardo alla ricognizione degli elementi di fatto che costituiscono il presupposto della dedotta responsabilità risarcitoria (salvo il limite ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), mentre è suscettibile di sindacato la sussunzione del fatto accertato nella fattispecie astratta della responsabilità risarcitoria del locatore” (Cass civ., sez. III, sent. n. 10136/2022), atteso che detto orientamento precisa, dunque, che il diritto di prelazione può essere tutelato con il riscatto o con il risarcimento dei danni.
pagina 4 di 11 Infine, si segnala che per quanto riguarda le altre eventuali ragioni di credito, asseritamente vantate da parte attrice, le stesse, oltre a non essere poste a fondamento della domanda di revocazione, risultano allegate del tutto genericamente, non avendo l'attore specificato il quantum del proprio credito e la specifica provenienza dello stesso in riferimento alle singole attività svolte.
Per tali ragioni, l'azione revocatoria va rigettata.
7. Ciò detto, per quanto concerne l'azione di simulazione, in punto di diritto, si segnala che la simulazione del contratto ricorre qualora il negozio non sia voluto dalle parti. Pertanto, ai fini della configurazione della stessa è necessaria l'esistenza di un accordo simulatorio, esterno al contratto simulato, con il quale le parti si accordino nel senso della efficacia tra le stesse di altro negozio
(simulazione relativa) o di nessun contratto (simulazione assoluta). Tale accordo può essere contenuto in una controdichiarazione, redatta generalmente per iscritto.
Si segnala, inoltre, che affinché ricorra la simulazione del contratto, è necessario che il negozio non sia voluto, dovendo differenziarsi dallo stesso l'ipotesi del negozio indiretto che, pur essendo effettivamente voluto tra le parti, sia posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello proprio.
Pertanto, sostenere che l'atto di donazione per cui è causa sia riconducibile alla volontà di sottrarre i beni al creditore non comporta di per sé che gli atti siano stati simulati, risultando possibile che un negozio - voluto e efficace - sia diretto a perseguire una finalità che non è quella propria del tipo-contrattuale cui appartiene.
Va, invero, precisato che per la prova della sussistenza della simulazione non è sufficiente che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare un quid pluris, cioè che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 25490/2008).
8. Ebbene, applicando detti requisiti al caso di specie, si rileva che la valutazione da effettuare si fonda sull'esame di elementi presuntivi, come allegati dalla parte attrice.
Invero, ai sensi dell'art. 1417 c.c., per i terzi pregiudicati la prova della esistenza di accordo simulatorio è libera e può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché tuttavia dette presunzioni abbiano le caratteristiche di cui all'art. 2729 c.c.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “Il principio dell'onere della prova, costituente un criterio sussidiario di determinazione della soccombenza, non deroga alla regola che, nei casi in cui la prova della simulazione non subisca alcuna limitazione, la stessa può essere pagina 5 di 11 fornita anche mediante presunzioni semplici, relativamente alle quali la verifica della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729, comma 1, c.c., è incensurabile in sede di legittimità, con l'unico limite della sufficienza e coerenza della relativa motivazione.
(Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, avendo esaminato e correttamente analizzato tutte le circostanze indizianti desumibili dagli atti di causa, valutandole nel loro complesso, ha rilevato il carattere fittizio di un contratto di compravendita, anche dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa prova, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova)” (Cass., sez.
II, sent. n. 17628/2007).
Orbene, nel caso di specie, la domanda volta alla dichiarazione della simulazione dell'atto di donazione è infondata, in quanto dal complessivo esame delle risultanze probatorie in atti non appaiono sussistere elementi sufficienti per poter affermare che la donazione stipulata tra le parti sia stato il frutto di una simulazione assoluta.
Invero, secondo la prospettazione attorea, i principali elementi presuntivi da cui desumere la natura simulata dell'alienazione mobiliare sarebbero:
1) la donazione del bene a soggetti estranei in luogo della vendita onerosa a esso attore;
tuttavia, detta circostanza risulta del tutto inconferente, in quanto la volontà di porre in essere un atto di liberalità è sottoposta alla mera discrezione del proprietario del bene donato, la cui volontà non può essere limitata dalla sussistenza di un diritto di prelazione sul bene oggetto della donazione;
2) che esso attore aveva preparato la documentazione per esercitare il diritto di prelazione e aveva sostenuto i relativi costi, nonché le spese condominiali ordinarie e straordinarie, le spese processuali per i giudizi svolti dinanzi l'Autorità Giudiziaria concernenti il condominio, di cui fa parte l'immobile per cui è causa;
ebbene, tali elementi risultano del tutto irrilevanti rispetto all'asserita simulazione del contratto, che non risulta in alcun modo inficiato da dette operazioni;
3) che esso attore aveva manifestato a e a la volontà di esercitare CP_2 CP_3 il diritto di prelazione, con compensazione delle spese legali e delle spese anticipate, e che le predette parti, al fine di non pagare i compensi dovuti, aveva donato il bene in parola;
ebbene, anche detta circostanza non permettere di ritenere provata la simulazione, atteso che il pregiudizio al diritto di prelazione dell'attore non è idoneo di per sé a provare la simulazione dell'atto di donazione;
pagina 6 di 11 4) che nell'atto di donazione i convenuti contumaci hanno riferito che l'immobile per cui è causa era privo di pesi e pregiudizi e che il donatario conseguiva il possesso, relativamente al quale non si era mai interessato, tenuto conto, altresì, che lo stesso non aveva visionato l'immobile in parola;
tuttavia, le dette circostanze risultano irrilevanti, potendo dar origine tutt'al risarcimento dei danni in favore del donatario, il quale ben può acquistare un immobile senza la previa visione dello stesso.
5) che si era recato nell'immobile e aveva intimato a esso attore il rilascio CP_1 immediato;
ebbene, detta circostanza dimostra che la donazione era effettivamente avvenuta, in ragione dell'interesse del donatario a ottenere il rilascio dell'immobile de quo.
Di conseguenza, sulla base delle suesposte considerazioni, va rigettata la domanda di simulazione proposta dalla parte attrice.
Peraltro, parte attrice rappresenta che la donazione in parola sia stata redatta, al solo fine di precludere l'esercizio del diritto di prelazione.
Ebbene, in tal modo, la stessa parte attrice deduce che gli effetti della donazione in parola siano stati effettivamente voluti dalle parti e che l'atto non sia stato simulato, ma meramente diretto a perseguire una finalità che esula in parte da quella principale del tipo contrattuale cui appartiene.
9. In merito alla domanda riconvenzionale, si segnala che questo Tribunale intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 13 della legge 431/1998, come modificato dalla legge 208/2015, si applica anche ai contratti entrati in vigore prima dell'introduzione di detta modifica e che il contratto di locazione scritto e non registrato è affetto da nullità relativa, che può essere fatta valere soltanto dal conduttore e non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, essendo configurabile la nullità assoluta, soltanto nell'ipotesi di contratto non scritto ma registrato;
per i contratti stipulata in data anteriore all'entrata in vigore della legge
431/1998, invece, la nullità in caso di mancata registrazione è assoluta, salvo il caso in cui la mancata registrazione sia stata imposta dal locatore (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 9475/2021; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 32574/2024).
Per tale ragione, considerato che nel caso in esame il contratto è stato concluso in data
23.05.1994, vale a dire in epoca antecedente all'introduzione della novella del 2015 e dell'art. 13 della legge 431/1998, e non essendo stato provato che l'omessa registrazione sia stata imposta da parte del locatore, il contratto risulta viziato da nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.
pagina 7 di 11 Ebbene, in ragione della conseguente occupazione sine titulo dell'immobile in parola da parte dell'attore, lo stesso va condannato al rilascio dello stesso libero da cose e persone.
10. Ciò detto, per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute per l'occupazione sine titulo (attesa la vista nullità del contratto di locazione) dell'immobile per cui è causa, si rileva che il danno subito dal proprietario, che non può fruire del proprio bene, non può ritenersi “in re ipsa”, per cui era onere dello stesso danneggiato dimostrare l'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto sfruttare il bene oppure per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, mentre non assume rilevanza la mera mancata disponibilità o godimento del bene.
Ebbene, nel caso di specie la parte convenuta costituita non ha allegato, né provato, alcunché in ordine all'effettivo e concreto pregiudizio che l'occupazione dell'immobile avrebbe comportato e in ordine alla sussistenza della specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione abusiva.
A tal proposito, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto giurisprudenziale tra ammissibilità o meno del danno in re ipsa, in materia di occupazione abusiva, giungendo a una posizione mediana tra la tesi del danno in re ipsa e la tesi della necessità del danno conseguenza, statuendo che “La tesi del danno in re ipsa è debitrice della concezione normativa, elaborata dalla dottrina tedesca, secondo cui l'oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato, da cui l'esistenza del pregiudizio per il sol fatto della violazione del diritto medesimo… L'orientamento della Terza Sezione Civile è invece ispirato dalla teoria causale del danno, secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione. … La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela. La distinzione fra azione reale e azione risarcitoria è il riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules). … La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione della teoria pagina 8 di 11 causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è
l'obbligazione risarcitoria" (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008)… Così precisati i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza, quale caposaldo della teoria del risarcimento del danno,
e chiarita la necessità dell'elemento costitutivo ulteriore nella causa petendi della domanda risarcitoria rispetto a quella della domanda di rivendicazione, deve ora essere definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà. …affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso… Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria… Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria…L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal pagina 9 di 11 convenuto costituito…Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici”. (Cass. civ., SS.UU., sent. n.
33645/2022).
Per tale motivo, va rigettata la domanda di condanna dell'attore al pagamento dell'indennità di occupazione, richiesta da . CP_1
11. Si rigetta, altresì, la domanda di risarcimento del danno, avanzata da , in CP_1 quanto allegata del tutto genericamente.
12. Va rigettata la domanda di parte convenuta, volta a ottenere l'accertamento dell'inefficacia della prelazione, in quanto formulata del tutto tardivamente nelle sole note di discussione, depositate in data 05.11.2025.
13. In considerazione della parziale reciproca soccombenza si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite nella misura della metà.
Considerata la prevalente soccombenza della parte attrice (in considerazione del rigetto delle domande a fronte del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale) la stessa va condannata alla rifusione, in favore della parte convenuta costituita, delle spese di lite nella misura della residua metà, spese liquidate nella loro totalità (su cui calcolare la metà) come in dispositivo.
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nulla sulle spese nei confronti di e attesa la contumacia degli CP_2 CP_3 stessi.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e di CP_2 CP_3
2) rigetta la domanda ex art. 2901 c.c., avanzata da parte attrice;
3) rigetta la domanda di nullità dell'atto di donazione per simulazione assoluta, formulata da parte attrice;
4) dichiara la nullità del contratto di locazione stipulato in data 23.05.1994 tra e Persona_2
; Parte_1
5) condanna al rilascio dell'immobile per cui è causa libero da cose e Parte_1 persone;
6) rigetta la domanda di condanna di parte attrice al pagamento dell'indennità di occupazione, formulata dal convenuto costituito;
7) rigetta la domanda di condanna di parte attrice al risarcimento del danno, avanzata da
; CP_1
8) compensa tra le parti costituite le spese di lite nella misura della metà;
9) condanna , alla rifusione, in favore di , delle spese di Parte_1 CP_1 lite per la residua misura della metà, spese che si liquidano nella loro totalità (su cui calcolare la metà) in € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, €
1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
10) nulla sulle spese nei confronti di e Controparte_4 CP_3
Castrovillari, 10.11.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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