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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/07/2024, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
N. 2969 anno 2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Monica Lorenzini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 2969 dell'anno 2018 e vertente TRA rappresentato difeso dall'avv. DE SCRILLI FERNANDA presso il cui studio, sito Parte_1 in VIA C/O AVV. ARNALDO SEBASTIANI CORSO DEL POPOLO 79 TERNI, è elettivamente domiciliato giusta procura allegata all'atto introduttivo;
attore CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. ELEONORA MAGNANINI presso il cui Controparte_1 studio, sito in Todi è elettivamente domiciliato , giusta procura allegata alla comparsa;
convenuto
OGGETTO: promessa di pagamento/ ricognizione di debito
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 9 gennaio 2024 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va premesso che all'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L. n. 69/09. Pertanto, lo “svolgimento del processo” viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “VOGLIA l'Ill.mo Tribunale , in accoglimento della presente opposizione: 1) in via principale, nel merito: per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o infondato in fatto ed in diritto (in subordine per difetto di prova) l'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto revocarlo e conseguentemente - premessi i più ampi accertamenti e/o declaratorie di rango anche costitutivo, tra cui ad esempio ed in particolare l'accertamento sulla non riconducibilità a delle due firme contenute nel doc. 2 allegato al D.I. Parte_2 opposto e (in subordine) l'annullabilità e l'annullamento della stessa scrittura privata ex art. 428 c.c. - dichiarare che nulla è dovuto da a per gli azionati titoli;
2) in via subordinata, nel merito: nella non creduta Parte_1 Controparte_1 ipotesi in cui fosse riconosciuta a carico dell'opponente la debenza di alcunché in favore dell'opposto, Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto procedere alla rideterminazione dei relativi conteggi (ovviamente non superando la somma portata dall'opposto decreto ingiuntivo) eliminando le voci e/o gli importi non dovuti, in subordine anche mediante ricorso ad equità, in ogni caso sancendo la responsabilità di esclusivamente in proporzione alla sua quota ereditaria di 1/3, senza alcuna solidarietà Parte_1 con e in ogni caso sancendo che il pagamento per l'estinzione dell'eventuale debito verso Controparte_2 Controparte_1 pot iù soluzioni, senza interessi, soltanto a mezzo della vendita di immobili di proprie gli effetti dell'accettazione con beneficio di inventario effettuata da 3) condannare a Parte_1 Controparte_1 rendere all'opponente il conto del suo operato quale preteso mandatar tendo agli eredi t to
a causa del mandato;
4) in ogni caso con vittoria di spese, compenso, rimb. forfettario e accessori di legge della presente procedura.”
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio hiedendo : “in Controparte_1 via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decre ata sul nulla. In via principale e nel merito, la reiezione dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e con vittoria di spese e compensi di lite. Con riserva di articolare mezzi istruttori a ciò deputati e di chiedere il giudizio di verificazione della scrittura, nel caso in cui fosse formalmente disconosciuta dall'opponente”. Con il decreto ingiuntivo era stato ordinato al signor d alla signora Parte_1 Controparte_2 in qualità di eredi del signor di “pagare in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, Parte_2 entro quaranta giorni dalla notific to:1 la somma di € 295.000,002. Gli interessi come da domanda;
3. Le spese di questa procedura di ingiunzione liquidate in € 4185,00 per compenso professionale, in € 634,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e c.p.a. ed oltre successive occorrende”. La causa veniva assegnata al giudice dott.ssa Angelica Capotosto che differiva però la prima udienza alla data del 22 maggio 2019 e poi a quella del 12 giugno 2019; successivamente sulla eccezione di nullità della costituzione cartacea di parte opposta concedeva note integrative e quindi concedeva i termini di cui all'art 183 VI comma cpc negando la provvisoria esecuzione del D.I. opposto per le seguenti ragioni: “vista l'istanza di parte convenuta-opposta intesa ad ottenere la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato, quanto alla richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, che l'art. 648 c.p.c. prevede un potere discrezionale del Giudice Istruttore di concedere la medesima quando l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
ritenuto, sotto un secondo profilo, che, ai fini della concedibilità della provvisoria esecuzione, sia necessaria anche la sussistenza del ragionevole fumus del credito, nel senso che occorre indagare anche sull'esistenza di una prova "adeguata" dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito: tale "adeguatezza" si ha
o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente (cfr. in tal senso: Corte costituzionale, 25 maggio 1989, n. 295 in Foro it. 1989, 1,2391; Corte costituzionale, 04 maggio 1984, n. 137 in motivazione); rilevato che il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto sulla base di una scrittura privata contenente il riconoscimento del debito da parte di rilevato che l'opponente ha dichiarato ex art 214, Parte_2 comma 2, c.p.c. di non conoscere la scrittura contenete il l debito operato dal de cuius e la sottoscrizione di quest'ultimo e ciò anche dopo che l'opposto ha prodotto l'originale del documento;
ritenuto che
, a fronte della dichiarazione ex art 214 c.p.c. relativa alla scrittura privata sulla quale è fondato il decreto ingiuntivo, non può ritenersi esistente una prova adeguata del credito;
P.Q.M.
rigetta la istanza ex art 648 c.p.c..” In ogni caso, alla prima udienza del 12 giugno 2019, l'opponente ha formulato istanza di verificazione della scrittura privata di riconoscimento di debito;
parte opposta ha quindi depositato l'originale della scrittura privata per cui è causa. Il giudice disponeva quindi la custodia in cassaforte della scrittura privata datata 10 giugno 2016 a cura della cancelleria. Parte opponente insisteva inoltre sulla eccezione preliminare di inammissibilità/inesistenza giuridica/ non sanabilità della comparsa di costituzione depositata da parte opposta nel giudizio di merito. La causa veniva quindi rinviata al 4 febbraio 2020 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Nelle more il fascicolo veniva assegnato allo scrivente giudice, e, alla udienza del 18 febbraio 2020 vista l'istanza di verificazione proposta, disponeva CTU grafologica e nominava consulente tecnico il dott
[...] formulando il quesito”dica il Ctu se la firma del signor contenuta nella scrittura privata Persona_1 Parte_2 imento e ricognizione di debito sia autentica” Nel frattempo parte opposta revocava il mandato difensivo al precedente difensore e nominava l'avvocato Laura Moscatelli che si è costituita con la memoria depositata in data 5 marzo 2020. Depositata la CTU grafologica la stessa concludeva nel senso che le firme oggetto di verificazione risultavano autentiche. Quindi, alla udienza del 9 novembre 2021 il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e, a seguito di discussione orale emetteva sentenza ex art 281 sexies cpc dandone lettura in assenza delle parti. Nella sentenza il G.I. così decideva: “ Il Tribunale, non definitamente pronunciando così dispone: accerta e dichiara che con riferimento alla gestione del patrimonio del signor vi è 'obbligo dell'opposto al rendiconto a decorrere dal Parte_2
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2016 sino alla morte del de cuius e comunque fino alla fine della gestione dello stesso;
dispone per consentire di rendere il conto e per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. Rimanda le spese della presente fase alla sentenza definitiva” Con separata ordinanza questo giudice ordinava all'opposto di presentare il rendiconto depositando in cancelleria i documenti giustificativi dalla data della ricognizione del debito fino alla gestione da parte dello stesso entro quindici giorni prima dell'udienza del 18 gennaio 2022 poi differita al 19. L'avvocato di parte opponente alla sopradetta udienza dichiarava di formulare riserva di appello ex at 340 cpc avverso l'emessa sentenza parziale laddove il giudice faceva decorrere l'obbligo di rendiconto dalla data della ricognizione di debito del 2016; inoltre impugnava il rendiconto depositato da parte opposta ritenendolo lacunoso ed incompleto. Veniva nominata CTU contabile a cui il giudice conferiva il seguente quesito: “il CTU ricostruisca il patrimonio mobiliare ed immobiliare del de cuius a partire dal 10 giugno 2016 e qualora i documenti in atti non consentano la precisa ed inconfutabile ricostruzione del medesimo lo stesso CTU è autorizzato sin d'ora a richiedere ai vari istituti di credito interessati gli estratti conto o altri documenti finalizzati alla ricostruzione del rendiconto;
autorizza il CTU ad effettuare tutte le ricerche necessarie a ricostruire eventuali alienazioni del patrimonio immobiliare ed a verificare se del caso la destinazione del corrispettivo di tali alienazioni, autorizza lo stesso ad analizzare eventuali contratti di locazione in essere ed a verificare la corrispondenza nel conto corrente degli eventuali canoni di locazione;
verifichi inoltre il CTU l'ammontare delle spese effettuate dal 2016 senza giustificazione ( pagamenti bancomat ed altro); autorizza inoltre il CTU a richiedere alla Banca le copie di tutti gli assegni emessi e/o lavorati dal 10 giugno 2016 ad oggi.” La CTU veniva depositata in data 12 settembre 2022 e successivamente a seguito delle osservazioni alla stessa, il giudice ordinava una integrazione con i seguenti quesiti: Ritenuto che il giudizio riguarda una opposizione a Decreto Ingiuntivo per un asserito debito di parte opponente portato da una ricognizione di debito a favore di parte opposta e sottoscritta in data 10 giugno 2016, e' da quella data che sono state richieste al CTU le indagini sul patrimonio del de cuius e sulla attività posta in essere dal signor quale procuratore. Nessuna estensione di indagine sul patrimonio del de cuius CP_1 potrà essere accolta. Diversamente in riferimento ai contratti di affitto di cui alla tabella 2 della CTU espletata appare opportuno, sulla base delle deduzioni di parte opposta alla precedente udienza, richiamare il CTU per richiedere al consulente di effettuare le seguenti verifiche: 1) verificare che le particelle oggetto dei contratti di affitto di fondo rustico indicati nella suddetta tabella siano alla data del decesso del signor ancora intestati allo stesso o siano state in parte o totalmente cedute Parte_2 a terzi;
2) dopo avere effettuato la verifica di cui sopra il CTU ridetermini, utilizzando il criterio della proporzionalità i canoni di locazione dovuti dall'affittuario tenendo conto delle particelle non più nella consistenza del patrimonio del de cuius. 2 A tal fine, qualora i documenti in atti non consentano la precisa ed inconfutabile ricostruzione di quanto ai punti 1) e 2) del quesito, lo stesso CTU e' autorizzato sin d'ora a richiedere alla Agenzia delle Entrate competente i documenti finalizzati alla ricostruzione del patrimonio immobiliare del signor ( cfr Ordinanza del 20 12 2022) Parte_2
Alla udienza del 10 gennaio 2023 il giudice ha autorizzato il CTU ad avvalersi di un tecnico agronomo anche per la stima del canone di affitto dei macchinari. L'opposto in data 22 novembre 2022 si costituiva con nuovo difensore;
Depositata la integrazione della CTU, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di cui all'art 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE La eccezione di nullità inesistenza ed inefficacia della comparsa di costituzione poiché avvenuta nella forma cartacea deve essere disattesa. In linea di principio la nullità di u atto non potrebbe mai essere invocato qualora lo stesso raggiunga il suo scopo;
del resto la modalità del deposito non influisce sulla forma dell'atto e se si dovesse ragionare unicamente sotto un profilo di forma si dovrebbe necessariamente concludere per l'applicabilità del regime dettato dall'art 156 c.p.c. E' indubbio infatti che l'atto cartaceo raggiunge sempre il proprio scopo anche se la modalità di deposito in cancelleria non è quella imposta dalla norma. Nel caso in esame la costituzione di parte opposta è avvenuta secondo quanto previsto dall'art 16 bis comma 1 del DL 179/2012 nella formulazione allora vigente per cui veniva escluso dal deposito telematico il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ad abuntantiam è d'obbligo precisare che l'atto è inesistente solo quando è inidoneo a produrre qualsiasi effetto giuridico ed è insuscettibile di sanatoria;
nel caso che ci occupa quindi l'opposto ha successivamente al deposito cartaceo, rinunciato alla suddetta comparsa e si è costituito in forma telematica.
*
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Anche la eccezione di nullità della procura alle liti deve essere disattesa. Nell'atto di costituzione vi era procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
con la costituzione telematica la procura veniva depositata con foglio separato che però viene considerato congiunto all'atto e sottoscritto con firma digitale;
E' perfettamente valida la procura speciale anche se rilasciata in data anteriore all'atto a cui accede, purchè materialmente congiunta allo stesso: risultano quindi conformi anche la rinuncia dell'avvocato Antonini a favore dell'avvocato Moscatelli;
La costituzione del nuovo difensore in ragione del precedente ( MAGNANINI / MOSCATELLI) è valida in quanto successiva alla revoca dell'avvocato Moscatelli.
* Preme ricordare che ai sensi dell'art. 754 c.c. gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione alla propria quota ereditaria;
nel caso in esame il ha CP_1 chiesto la condanna degli eredi al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opp in solido ma ognuno rispettivamente per la propria quota ereditaria e quindi 2/3 per la signora ed CP_2 1/3 per il signor Parte_1
La eventuale condanna di pagamento dovrà quindi necessariamente essere ricondotta alla quota di 1/3 del valore accertato a carico del Pt_2
* E' indubbio che il signor non ha diligentemente osservato l'obbligo di fornire un Controparte_1 rendiconto chiaro e leggibile, sbiancando addirittura alcune poste di documentazione depositata. Tale comportamento ha indotto e confermato l'esigenza di una CTU contabile che riportasse ordine sui documenti necessari a chiarire la gestione compiuta dal sul patrimonio del de cuius. CP_1 Ciò induce alla condanna del delle spese dell suo complesso: sia della prima relazione, CP_1 sia della successiva integrazione.
* La causa prende origini da un atto di ricognizione e riconoscimento di debito redatto dal signor Pt_2
in data 10 giugno 2016.
[...]
In tale scrittura il i dichiara debitore del della somma di € 295.000,00 e lo autorizza a Pt_2 CP_1 trattenere tale so e attraverso la liquidazi pri immobili in modo da potere poi trattenere il corrispettivo senza obbligo di rimessione al mandante e quindi di estinguere il debito per compensazione man mano che procedeva alle suddette alienazioni. Pertanto il quale procuratore generale del signor avrebbe dovuto/ potuto incassare il CP_1 Pt_2 credito pre scrittura e poi gestire il patrimonio del te per assecondare le sue esigenze di vita. Parte opponente ha dedotto la natura apocrifa delle firme apposte nella scrittura del 10 giugno 2016 e, esperita la CTU grafologica la stessa ha concluso per la loro autenticità. Questo giudice pertanto richiama le motivazioni esposte nella relazione peritale e le fa proprie essendo coerenti, avulse da vizi logici e quindi condivisibili. Se ne deduce che il credito vantato dal pari ad € 295.000,00 e riconducibile alla ricognizione e CP_1 riconoscimento di debito fino alla data della scrittura stessa è certo ed esigibile da parte opposta che è dispensato dal provare il rapporto sotteso. La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria. Art 1988 c.c. Quindi la promessa di pagamento e la ricognizione del debito producono l'effetto di invertire l'onere della prova dell'esistenza del debito.
Diversa è la situazione con riguardo al rendiconto del periodo che va dalla data della sottoscrizione della ricognizione di debito e cioè dall'11 giugno 2016 alla data della morte del mandante ossia all' 8 aprile 2018.
In tal senso è stata esperita una CTU contabile che ha preso in considerazione i movimenti del conto effettuati dal gli affitti agrari, i beni mobili, le compravendite immobiliari. CP_1
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La domanda dell'opponente è stata volta -nell'ambito della somma portata dalla ricognizione di debito- a verificare tutti i movimenti dall'opposto eseguiti ai fini del pagamento della somma sopra citata, verificando se le somme incassate siano state superiori od inferiori a quanto previsto dalla scrittura.
Nessuna domanda riconvenzionale quindi si può delineare con riguardo di rendere il conto al del CP_1 suo operato;
la domanda appare in assoluta coerenza con le conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione.
L'obbligo del mandatario di rendicontare quanto gestito per obbligo del mandante non viene meno neppure nel caso in cui il signor a disposto che il corrispettivo, una volta raggiunta la somma riconosciuta a Pt_2 titolo di ricognizione di debito, fosse accantonato dal procuratore per gestire le esigenze di vita della famiglia del mandante. L'art 1713 c.c. esplicitamente stabilisce che il mandatario deve rendere al mandante la gestione del suo operato;
anche la dispensa preventiva non ha effetto nei casi in cui il mandatario debba rispondere per dolo o colpa grave;
in ogni caso il mandante non può, attraverso espedienti, sottrarsi dall'obbligo di rendicontare quanto ricevuto soprattutto nei confronti dell'erede. La CTU incaricata ha quindi ricostruito correttamente il patrimonio del de cuius a partire dal 10 giugno 2016 all'8 aprile 2018. Devono preliminarmente essere disattese tutte le eccezioni formulate dalla parte opponente circa le criticità dell'andamento delle operazioni peritali ( tardività delle osservazioni alla bozza, forma del verbale redatto dal CTU, funzione dell'ausiliario del CTU dott in quanto non hanno in nessun Per_2 modo recato pregiudizi al diritto di difesa ed al contraddittorio t Sulle eccepite tardività o non conformità della relazione peritale il giudice fa proprie le risposte già articolate dalla CTU e ne conferma e trascrive il contenuto. Dalla relazione peritale emerge che nel periodo in questione la pretesa del potrà essere così CP_1 riassunta: dalla somma di € 295.000,00 dovrà essere decurtata la somma di € 48.000,00 per compravendite immobiliari,
€ 1338,44 per somme giacenti nei conti correnti di € 4.074,00 per ricognizione effettuata dal notaio Pt_2 sui beni mobili arredi ed oggetti vari al momento del decesso del signor € 40.000,00 per una Pt_2 compravendita immobiliare, € 5.500,00 a titolo di prelievi del dal intestato ( per ½); € CP_1 70.000,00 assegni circolari tratti dal c.c n. 2777 Banca Intesa San Paolo spa e versati sul conto corrente di n. 52000 Banca Intesa San Paolo spa in data successiva alla scrittura privata ( 10 giugno 2016). Il CP_1 CTU ha poi evidenziato che tali assegni sono confluiti senza causa dal conto del l conto del Pt_2 e pertanto debbano essere considerati come elementi attivi successivi alla sc vata. CP_1 A tale somma deve essere sottratto anche il costo per il pagamento dei canoni di affitto di fondo rustico;
la CTU dott.ssa nella prima relazione peritale aveva inserito una tabella nella quale venivano indicati Per_3 i canoni di affitto agrario scaduti e non pagati dal 2016 al 2022 per un totale di € 169.000,200; successivamente a scadere dal 2023 al 2025 il totale dei tre canoni di affitto era di € 78.600,00 per un totale di € 247.800,00; a seguito delle osservazioni avanzate dalle parti veniva nominato quale ausiliario del giudice il perito agronomo dott che era stato chiamato per la rideterminazione dei canoni anche Controparte_3 alla luce delle compravendite effettuate nel corso degli anni;
tale rivalutazione ha portato all'importo di € 87.187,48 che il dovrebbe corrispondere al ino all'anno 2018 e non negli anni successivi CP_1 Pt_2 dal 2019 alla scadenza naturale dei contratti. Riguardo alle contestazioni sulla valutazione dei macchinari agricoli, il CTU ha verbalizzato in data 9 febbraio 2023 durante le operazioni peritali che i beni suddetti non sono stati rinvenuti ( cfr pag 18 della integrazione di CTU). Diversamente il CTU ha accertato che il ltre alla somma portata dal riconoscimento di debito deve Pt_2 al la somma di € 29.430,00 per ioni ed € 1.688,45 per pagamento bolletta. CP_1 Il credito quindi del ei confronti del è pari ad € 256.099,92. Pt_2 CP_1
Il credito del nfronti del quindi pari ad € 326.118,45 CP_1 Pt_2 La differenza quindi a favore del è di € 70.018,53. CP_1
Il giudice quindi si riporta integr a CTU espletata ed alla sua integrazione perché coerente, avulsa di ragionamenti illogici e condotta con specificità e professionalità adeguata la casi in esame. Ogni altra ragione rimane assorbita
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.
2. L'esito della controversia, la marginalità delle questioni trattate, giustifica la integrale compensazione delle spese.
3. Le spese di CTU, già liquidate con separato Decreto, considerata la carente partecipazione del alla produzione dei documenti contabili, vengono poste ad esclusivo carico dello stesso. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Revoca il Decreto ingiuntivo opposto;
accerta e dichiara che a fronte del riconoscimento di debito operato dal signor a favore del signor pari ad € 295.000,00 a cui Parte_2 Controparte_1 debbono aggiunge per € 29.430,00 o a favore del d e CP_1 Pt_2
1688,45 per pagamento bolletta e quindi della complessiva somma di € 326.118,45, lo stesso CP_1
è debitore del per la parte di 1/3 della somma complessiva di € 70.018, Parte_2 pertanto l'opponente, per le ragioni di cui in narrativa deve corrispondere all'opposto la somma di un terzo di € 70.018,53.
- Compensa tra le parti le spese del grado
- Pone a carico del signor le spese di CTU già liquidate con separato Decreto. Controparte_1
Terni, 23/07/2024 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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