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Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05200/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00077 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05200/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5200 del 2025, proposto dalla Provincia di
Foggia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
NN RO Notarnicola, PA VO D'Andrea, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Solar Italy XXIII S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, SI AN AN VI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 547/2025. N. 05200/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Solar Italy XXIII S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. LO SE
e uditi per le parti gli avvocati NN RO Notarnicola, PA VO D'Andrea e
SI AN AN VI;
FATTO e DIRITTO
1 - La Provincia di Foggia propone appello contro la società Solar Italy XXIII S.r.l. per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n.
547/2025, per la parte in cui ha accolto il ricorso della predetta società avverso il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del
Consiglio provinciale di Foggia n. 9 del 25/5/2021; la deliberazione del Consiglio provinciale di Foggia n. 18 del 29/06/2023, avente ad oggetto “Modifica al regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 25 maggio 2021, riferita alle occupazioni del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili”; la deliberazione del Presidente della Provincia di Foggia n. 98 del 29/06/2023, avente ad oggetto “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, da comma 816 a comma 847, Legge
160/2019) – approvazione tariffe ed elencazione dei coefficienti anno 2023” e del relativo Allegato B; della Relazione della Provincia di Foggia, Settore Gestione del
Patrimonio, avente per oggetto “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria (Legge
160/2019 articolo 1, comma 816-836). RELAZIONE ISTRUTTORIA”, allegata alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/5/2021; - della deliberazione del N. 05200/2025 REG.RIC.
Presidente della Provincia di Foggia n. 171 del 20/10/2023, avente ad oggetto
“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
(art.1, da comma 816 a comma 847, legge 160/2019) – conferma tariffe ed elencazione dei coefficienti anno 2024 e di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso.
2 - La società controinteressata, vittoriosa in primo grado, si è costituita in giudizio e vi è stato ampio scambio di memorie. La domanda cautelare è stata abbinata al merito.
3 – In sintesi, con il ricorso di primo grado l'odierna resistente aveva contestato la richiesta da parte della Provincia di Foggia, a pena di archiviazione delle istanze di concessione, del versamento, a titolo di CUP, di somme ritenute erroneamente calcolate e di gran lunga eccedenti l'importo forfettario di ottocento euro costituente, si affermava, l'unico canone richiesto ai produttori di energia elettrica per l'occupazione del sottosuolo dall'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019, come interpretato dall'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021.
4 – Il ricorso veniva accolto dal TAR con sentenza che viene oggi appellata dalla
Provincia mediane la deduzione dei plurimi motivi di diritto di seguito sintetizzati.
4.1 – In primo luogo la Provincia appellante censura la sentenza del TAR sotto il profilo dell'ultrapetizione, per avere il giudice di primo grado motivato la propria decisione sul presupposto che l'Amministrazione avrebbe, con la disciplina regolamentare impugnata in primo grado, violato il principio di specialità, nel senso che avrebbe derogato alla norma di cui all'art. 1, comma 831, lella legge. n. 160/2019 rispetto all'intervento di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14- quinques, del decreto legge n. 146/2021, mentre la ricorrente in primo grado non aveva in alcun modo formulato tale motivo.
4
4.2 – La Provincia denuncia inoltre il vizio di ultrapetizione della pronuncia nella parte in cui ha affermato che, con riferimento al caso di specie, il criterio forfetario non può N. 05200/2025 REG.RIC.
non condurre all'applicazione della tariffa di 800 euro, in quanto tale impostazione difensiva – basata sul presupposto per cui alle imprese produttrici FER, non avendo utenti, si sarebbe dovuta applicare la quota minima di 800,00 prevista dal comma 831 cit. – non sarebbe mai stata articolata nel ricorso.
4.3 - La Provincia deduce, poi, l'erroneità della sentenza di primo grado sul rilievo che il carattere speciale della norma di cui al citto comma 831, posto a fondamento della propria decisione dal TAR, non è in grado di sovvertire il contenuto e la effettiva portata delle disposizioni in questione, come correttamente applicate dalla Provincia di Foggia.
4.4 - Con un ulteriore censura la Provincia impugna la sentenza del TAR nella parte in cui ha ritenuto che il principio di invarianza di gettito, sancito 8 dall'art. 1, comma
817, legge n. 160/2019, non sarebbe in grado di derogare alla disciplina speciale di cui al successivo comma 831.
4.5 - Deduce altresì la Provincia che la logica alla base della scelta del legislatore di consentire espressamente la variazione delle tariffe CUP ai fini dell'invarianza di gettito risponde all'esigenza degli enti locali, costituzionalmente prevista alla stregua dell'art. 119 Cost., evitando minori introiti per la Provincia.
4.6 - La Provincia censura, inoltre, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ricostruito la ratio dell'intervento interpretativo di cui all'art. 5, comma 14-quinques, del d.l. n. 146/2021 senza tener conto della reale portata della norma interpretata, vale a dire del comma 831, che in alcun modo prevede una misura fissa e forfetaria del canone CUP.,
4.7 - Infine, la Provincia appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo che l'interpretazione prescelta può generare evidenti disparità per gli utenti, giustifica tale differenza di trattamento in ragione dell'intento di favor perseguito dal legislatore nei confronti dei produttori di energia rinnovabile. N. 05200/2025 REG.RIC.
4.8 - In via subordinata, la Provincia solleva una questione di legittimità costituzionale, sotto i medesimi profili, della normativa sopraindicata.
5 – Ai fini della decisione, considera il Collegio in via preliminare che con la legge n. 160 del 2019 (“legge di stabilità”) sono state introdotte significative novità in tema di concessioni di occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, istituendosi a tal fine il canone patrimoniale unico (di qui in avanti, per brevità, anche
CUP), in sostituzione dei precedenti tributi.
5.1. L'art. 1, comma 816, della predetta legge prevede che «a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati
«enti» e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per
l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27 commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province»
5.2. Secondo tale disposizione, inoltre, «il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi».
5.3. Il comma successivo, poi, precisa che «il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dati tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».
5.4. Il comma 831 della stessa l. n. 160 del 2009 stabilisce che «per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per N. 05200/2025 REG.RIC.
la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti […]» e che «in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800 […]», mentre «per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».
5.5. In attuazione delle predette disposizioni la Provincia di Foggia con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 2021, ha approvato il “Regolamento per
l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Art.1, da comma 816 a 847, Legge 160/2019)”.
5.6. Il predetto regolamento, in particolare, prevedeva, quanto alle tariffe standard per la determinazione del canone unico patrimoniale relativo all'occupazione del sottosuolo individuate dalla l. n. 160 del 2019 (7,50 €/mq), l'applicazione di coefficienti di conversione a invarianza del gettito sia per le strade di tipo “A” che per quelle di tipo “B”, al fine di assicurare un introito appunto pari a quello conseguito per effetto della percezione dei canoni e dai tributi prima dell'entrata in vigore del CUP, ai sensi del citato art. 1, comma 817, della richiamata legge di stabilità.
6 - Avverso il predetto regolamento in parte qua alcune imprese operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili – di qui in avanti anche solo FER – proponevano distinti ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, sede di Bari ed i relativi giudizi venivano assegnati alla Sez. III.
6.1 - In sostanza, con i predetti ricorsi le suindicate imprese lamentavano come le tariffe applicabili in relazione alla concessione di strade di tipo A e di tipo B – alla N. 05200/2025 REG.RIC.
luce dell'applicazione dei predetti coefficienti di invarianza di gettito – violassero la disposizione di cui all'art. 1, co. 829, l. n. 160 del 2019 secondo cui “per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta ad un quarto”.
6.2 - Occorre altresì rilevare che il d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, poi convertito con mod. dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 5, comma 14-quinquies, dettava l'interpretazione autentica del comma 831 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n.
160, precisando che «per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale» e che «per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro».
6.3 - Con la sentenza n. 9697 del 2022 questo Consiglio di Stato, alla stregua della sopravvenuta disposizione di cui all'art. 5, comma 14-quinquies del d.l. n. 146 del
2021, previa riunione dei gravami dichiarava l'improcedibilità dei ricorsi di primo grado nonché degli appelli proposti dalla Provincia.
6.4 - Indi, con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 18 del 29 maggio 2023 veniva approvata la “modifica al regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale approvato can la deliberazione del consiglio provinciale
n. 9 del 25 maggio 2021, riferita alle occupazioni del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
6.5 - In particolare, con la predetta deliberazione, in relazione al punto 4, lett. B) dell'art. 34 del regolamento CUP, veniva approvata la seguente disciplina derogatoria:
«a far data dall'anno 2021, al fine di tendere all'invarianza di gettito, ai sensi dell'art.
1 comma 817 della legge 160/2019, la misura del canone patrimoniale per
l'occupazione permanente del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di N. 05200/2025 REG.RIC.
energia elettrica da fonti rinnovabili viene fissata all'importo risultante dall'applicazione della tariffa standard di cui all'art. 1 comma 826 della legge
160/2019, pari per le Province a € 7,50, senza l'applicazione dei coefficienti di classificazione strade e tipologia e finalità X MQ, così come da tabella che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale».
6.6 - Inoltre, con deliberazione del Presidente della Provincia di Foggia n. 98 del 29 giugno 2023 si approvavano le tariffe di cui al regolamento CUP provinciale per l'anno 2023.
6.7 - Infine, con successiva deliberazione presidenziale n. 171 del 20 ottobre 2023, la
Provincia ha approvato le predette tariffe per l'anno 2024.
7 - Avverso tali provvedimenti una serie di imprese operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili – FER – hanno proposto 13 distinti ricorsi dinanzi al TAR., fra cui quello che ha condotto alla sentenza oggi impugnata con l'appello in epigrafe, con il quale è stata dedotta l'illegittimità delle predette delibere provinciali sostanzialmente in base al rilievo che la Provincia di Foggia avrebbe dovuto applicare nei confronti degli operatori produttori di energia FER, concessionari di suolo pubblico per l'installazione degli impianti di trasmissione dell'energia elettrica, la tariffa CUP di € 800,00 tout court, da considerarsi insuperabile come in tesi avversa previsto dalla citata disposizione di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021.
7.1 - La Provincia si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
7.2 – Il TAR, con la sentenza qui appellata, ha accolto la domanda di annullamento proposta nei confronti della deliberazione di C.P. n. 18/2023.
8 - Avverso tale sentenza la Provincia propone atto d'appello che deve essere respinto, tenuto anche conto che su analoghe questioni attinenti all'interpretazione dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021, questa Sezione si è già pronunciata, in contenziosi analoghi (riguardanti la Provincia di Potenza), con le sentenze n. 8062 del N. 05200/2025 REG.RIC.
16 ottobre 2025, n. 9447 del 1° dicembre 2025, n. 9478 del 2 dicembre 2025 e n. 9490 del 2 dicembre 2025 e alle motivazioni di tali quattro pronunce, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., il Collegio si riferirà e richiamerà per l'esame e la risoluzione di molte delle questioni qui dedotte dalla Provincia appellante, in tutto o in gran parte simili e assimilabili in punto di diritto a quelle trattate in dette sentenze. In particolare:
8.1 - la normativa europea e nazionale qualifica l'approvvigionamento di energie come servizio pubblico essenziale, assoggettando tutti gli operatori della filiera a obblighi di esercizio e tariffari volti a conformare l'espletamento dell'attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;
8.2 - questa qualificazione prescinde dalla natura giuridica del soggetto gestore, potendo il pubblico servizio essere erogato anche da soggetti privati;
8.3 - non rappresenta, inoltre, un elemento ostativo al riconoscimento del regime speciale la circostanza che l'impresa di produzione sia una società per azioni che persegue scopi di lucro, dovendo l'attenzione essere concentrata sul tipo di attività svolta e non sulla veste del soggetto che la esercita;
8.4 - l'attività di produzione dell'energia elettrica da parte di soggetti privati, che include il trasporto ai distributori che la erogano all'utente finale, rientra quindi tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità, anche in assenza di allacci diretti con gli utenti finali;
8.5 - ciò significa che gli impianti sotterranei che trasportano l'energia prodotta dagli impianti degli operatori delle energie rinnovabili verso la rete di trasmissione (e quelle di distribuzione), al pari di tutti gli impianti che veicolano l'energia al sistema elettrico nazionale, non possono che risultare «direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete», secondo la definizione utilizzata dal d.l. n. 146 del 2021;
8.6 - la tariffa agevolata di € 800,00 non costituisce, pertanto, una deroga alle regole ordinarie, ma rappresenta il criterio ordinario di determinazione per determinati beni, frutto di una comparazione degli interessi pubblici operata dal legislatore, sulla base N. 05200/2025 REG.RIC.
delle oggettive caratteristiche dell'attività svolta dalle aziende di produzione, trasmissione e dispacciamento, alle quali quindi vanno riconosciute le caratteristiche della strumentalità rispetto a quella di distribuzione dell'energia;
8.7 - tra le attività strumentali disciplinate dal comma 831, dell'art. 1, della legge n.
160 del 2019, che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima e forfetaria di € 800,00 annue, deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica da parte delle società che trasportano l'energia sino alla rete di distribuzione, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della suddetta attività nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.
8.8 - la disposizione dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021 non pone dubbi di costituzionalità nemmeno rispetto al parametro del principio di uguaglianza in rapporto alla gestione delle concessioni/contratto di suolo pubblico, in ragione della asserita disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra le concessioni di suolo pubblico in genere (assoggettate ai principi generali di determinazione del CUP secondo i calcoli lineari) e quelle finalizzate all'installazione di impianti di aziende produttrici di energia elettrica, che – come l'odierna società appellata – beneficiano della agevolazione consistente nel pagamento di un canone annuo in misura fissa e forfettaria: quantunque, infatti, la norma introduca un oggettivo beneficio a vantaggio dei suddetti operatori economici, deve tuttavia ritenersi che tale beneficio non sia fonte di irragionevole e ingiustificato trattamento di favore nei loro confronti, essendo il vantaggio controbilanciato e giustificato dagli oneri di manutenzione e gestione gravanti sui suddetti operatori in considerazione della natura degli impianti interessati, consistenti in opere direttamente strumentali alla soddisfazione di interessi pubblici, nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale, sulla base di vincoli insopprimibili di complementarietà (tale per cui in assenza di una fase non possono N. 05200/2025 REG.RIC.
realizzarsi le altre) e di esclusività, essendo tutte le attività poste in essere nell'interesse reciproco delle altre fasi della filiera.
9. Orbene, è alla luce di tali principi di diritto sin qui sintetizzati, che costituiscono ius receptum della Sezione che devono essere esaminate le censure proposte dalla
Provincia appellante.
10 - Con un primo ordine di censure la Provincia deduce che il primo giudice sarebbe andato ultra petita, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto ad avviso del Tribunale, la misura applicabile nei confronti di operatori come l'appellata è di € 800,00 non perché questa sia la misura insuperabile stabilita dalla norma come affermato da parte ricorrente, ma perché, non servendo tali imprese direttamente utenti e non potendosi perciò calcolare il numero di questi, trova applicazione la previsione forfetaria appunto di € 800,00, in ragione del c.d. principio di specialità, che non consente di applicare la disciplina generale, ma solo quella speciale dettata per una singola fattispecie dal legislatore.
10.1 - La censura non merita condivisione, in quanto il TAR altro non ha fatto che svolgere un'attività interpretativa, in ordine alla previsione dell'art. 5, comma 14- quinquies, del d.l. n. 146 del 2021, che rientra nel potere-dovere, da parte del giudice stesso, di esaminare la censura formulata in primo grado e di applicare le norme di legge – secondo il noto brocardo iura novit curia – alle questioni che costituiscono il thema decidendum.
10.2 - Quindi il Tribunale non è andato ultra petita, ma ha seguito un percorso logico- giuridico in parte diverso da quello prospettato dalla ricorrente in prime cure, che pure aveva lamentato la violazione del più volte richiamato comma 831 dell'art. 1 della l.
n. 160 del 2019, senza che in ciò sia ravvisabile una violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., dato che ben può il giudice amministrativo, nell'accogliere la domanda della parte attrice, seguire un percorso interpretativo delle norme applicabili al caso di specie in parte differente da quello seguito dalla parte ed esprimere, così, N. 05200/2025 REG.RIC.
una ratio decidendi anche divergente dalla tesi ricostruttiva propugnata dalla parte, pur pervenendo al medesimo esito annullatorio.
11 - Con un ulteriore ordine di censure la Provincia appellante contesta che la tariffa forfetaria, fissa ed invariabile, di 800 euro non sarebbe in realtà prevista da alcuna disposizione normativa, neppure dalla norma interpretativa di cui all'art. 5, comma
14-quinques, d.l. n. 146 del 2021, limitandosi l'art. 1, comma 831, della l. n. 160 del
2019 a prevedere che il canone dovuto all'ente “non può essere inferiore ad 800 euro”. Per altro verso, l'ultimo periodo della norma interpretativa (art. 5, comma 14- quinquies, del d.l. n. 146 del 2021) – dispone che «per tali occupazioni il canone è dovuto nella misura minima di 800 euro». Emergerebbe dunque che le disposizioni citate hanno identico significato e, cioè, che il canone unico patrimoniale dovuto per tali tipologie di occupazioni non può essere determinato in misura inferiore ad €
800,00, restando escluso che per le stesse sia prevista una misura forfetaria fissa ed invariabile.
11.1 - Neppure la censura in esame può essere accolta. In primo luogo, come lo stesso appellante ammette, il TAR non ha ritenuto esistente un canone fisso e immutabile, ma anzi ha, espressamente, riconosciuto che si tratta di una misura minima, alla quale tuttavia non può applicarsi il criterio tariffario forfettario (20% di € 1,50 moltiplicato per numero utenze), non avendo le imprese produttrici alcuna utenza.
11.2 – Quanto, poi, al corretto significato dell'aggettivo “minimo”, nel caso di specie, deve ribadirsi, come osservato da questa Sezione nelle già richiamate pronunce, che l'intervento legislativo del 2021 assoggetta allo speciale regime tariffario contemplato dal comma 831, tra l'altro, «l'attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale» (Cons. St., sez. VII, 4 novembre 2022, n. 9697).
La scelta normativa è, dunque, nel senso di individuare un criterio di calcolo determinato a monte dal legislatore, ove l'aggettivo “minima” si riferisce N. 05200/2025 REG.RIC.
all'ammontare fisso e forfetario in ogni caso dovuto per tale particolare tipologia di occupazione di suolo pubblico («con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete») e non, come sostenuto dalla Provincia appellante, a una base di calcolo liberamente elevabile (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VII, 1° dicembre 2025,
n. 9447, § 12.7.).
Tale criterio determinativo riveste, dunque, carattere di specialità, come bene ha osservato il TAR, rispetto al metodo di calcolo ordinario di cui ai commi 819 e seguenti dell'art. 1 della l. n. 160 del 2019.13.4
9.2.4 – Non porta a conclusioni diverse neppure l'art. 1, comma 831-bis, della l. n.
160 del 2019, richiamata dalla Provincia, che prevede un importo fisso di € 800,00 per ogni impianto esistente sul territorio di ogni ente, trattandosi di diversa disposizione, dettata per «gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831», con riferimento quindi alle infrastrutture di telecomunicazione – come antenne, ripetitori e simili – “che non rientrano nella previsione di cui al comma 831. Viene in rilievo, quindi, di un'ipotesi diversa, che nulla ha a che vedere con le occupazioni del sottosuolo a servizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili.
12 – Devono ora essere esaminate le censure riferite al principio dell'invarianza di gettito. In particolare, secondo la Provincia la disposizione di cui all'art. 1, comma
817, della l. n. 160 del 2019 pone una norma generale di chiusura dal momento che consente espressamente “in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, secondo il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria degli enti locali di cui all'art. 119 Cost., in nessun modo derogato dalle norme di riferimento al contrario di quanto accede, ad esempio, con art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160 del 2019, il quale ha previsto espressamente una ipotesi in cui il predetto N. 05200/2025 REG.RIC.
principio di invarianza del gettito non trova applicazione con esclusivo riferimento agli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche.
Quindi, conclude la Provincia, in difetto di una puntuale clausola di esclusione dell'operatività del predetto principio di invarianza con riferimento alle imprese produttrici di energia elettrica rinnovabile, l'unico limite che l'ente locale era tenuto a rispettare era quello relativo al precedente gettito percepito.
12.1 - Anche la predetta censura deve essere respinta alla stregua della citata giurisprudenza della Sezione su questioni pressoché identiche (per tutte, Cons. St., sez. VII, 1° dicembre 2025, n. 9447).
12.2 - Infatti, l''invarianza' garantita dal legislatore non riguarda il singolo rapporto concessorio o il singolo tributo o entrata patrimoniale, ma il complessivo gettito e, quindi, la complessiva entrata finanziaria garantita dall'applicazione dell'insieme di tutti gli istituti vigenti. Pertanto il comma 817, bilanciando il dovere di predeterminazione statuale della tariffa 'standard' con la necessità di salvaguardare gli spazi di autonomia finanziaria dei singoli enti territoriali, ha attribuito ai medesimi enti il potere di disciplinare il canone in modo da assicurare l'invarianza di gettito, eventualmente anche attraverso la modifica delle tariffe.
12.3. L'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 817, peraltro, al fine di evitare possibili contrarietà con l'art. 23 Cost., conduce inevitabilmente a ritenere il dato dell''invarianza di gettito' quale limite 'bidirezionale' per le determinazioni comunali, avendo l'ente il potere di disciplinare il canone in modo da arrivare sino a tale soglia, ma non può superarla, mancando parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione 'in aumento' del canone da parte dei Comuni.
12.4 - Il legislatore ha previsto (attraverso il comma 824) gli specifici parametri che l'ente locale deve prendere in considerazione per modulare il CUP – eventualmente attraverso l'applicazione di coefficienti ad essi correlati – in relazione alle diverse N. 05200/2025 REG.RIC.
tipologie di occupazione di suolo pubblico nell'ambito del proprio territorio. La facoltà di variare le tariffe riguarda quindi le tariffe standard e non certo quelle forfettarie, determinate direttamente dalla legge. A dimostrazione di ciò il comma 826 prevede che la tariffa standard sia modificabile ai sensi del comma 817 con inciso non ripetuto nel diverso comma 831.
12.5 - Da tali considerazioni discende che il legislatore ha in primo luogo stabilito i criteri generali per la determinazione del CUP, facendo anche riferimento al principio di invarianza di cui al citato comma 817 e ha poi introdotto una serie di disposizioni speciali, tra cui quella contenuta nel comma 831 che disciplinano in modo autonomo e vincolante specifiche fattispecie.
12.6 - Il principio di invarianza non può quindi condurre alla sostanziale abrogazione della disciplina speciale prevista dal legislatore che ha stabilito un particolare regime di favore ai fini della determinazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico con opere a servizio di impianti di energia da fonti rinnovabili.
12.7 - Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, per effetto dell'applicazione della deliberazione impugnata: infatti, la norma derogatoria non si limita ad aumentare, ai fini dell'invarianza di gettito, il canone forfetario, ma sostituisce finanche il criterio previsto dal legislatore col diverso criterio basato sull'applicazione della tariffa base prevista per tutte le altre tipologie di occupazione.
12.8 - Una diversa conclusione non può neanche derivare dal confronto tra il citato comma 831 e il successivo comma 831-bis che riguarda, come detto, gli «operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831» e prevede la loro assoggettabilità «a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente» e che il «canone non è modificabile ai sensi del comma 817». Infatti, sotto un primo profilo si tratta di una disposizione N. 05200/2025 REG.RIC.
relativa a un settore diverso che non è connesso, come quello dell'energia, alle politiche di incentivazione e di transizione energetica e non può costituire elemento di raffronto.
12.9 - Infine, l'assenza nel comma 831 di una identica formula sulla non modificabilità del canone non può avvalorare una interpretazione del comma 831 diversa da quella autentica fornita dallo stesso legislatore, anche perché il comma 831-bis è stato introdotto dall'articolo 40, comma 5-ter), del d.l. n. 77 del 2021, conv. con mod. dalla l. n. 108 del 2021, e la disposizione di interpretazione del comma 831 è successiva e non può che fornire nel senso sopra indicato il definito senso alla norma (articolo 5, comma 14-quinques, del d.l. n. 146 del 2021, convertito con mod. dalla l. 215 del
2021). In conclusione, fra le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità disciplinate dall'art. 1, comma 831, , della l. n. 160 del 2019 che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima e forfetaria di € 800,00 annue, deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica della parte ricorrente di primo grado.
13 –Quanto, poi, alla censura secondo cui l'interpretazione propugnata dalle ricorrenti in primo grado, secondo la quale l'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021 avrebbe introdotto una tariffa fissa e immutabile in contrasto con la natura interpretativa della stessa disposizione, la stessa è infondata perché il concetto di
“minima” deve essere rettamente inteso, in via interpretativa, con riferimento alle imprese produttrici di energia FER e tale regime agevolativo non contrasta affatto con la natura interpretativa dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021, laddove ha chiarito appunto, alla lett. b), che “per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e N. 05200/2025 REG.RIC.
il trasporto di gas naturale» e che «per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”.
15 –Vanno ugualmente respinte le censure volte ad evidenziare l'assenza, nella normativa di riferimento, di alcun riferimento a pretese finalità di agevolazione o promozione delle imprese operanti nel settore delle energie rinnovabili a discapito delle esigenze degli enti locali, cui è demandata la gestione delle strade che gli operatori privati utilizzano ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa.
15.1 – La disciplina in esame, infatti, non determina disparità di trattamento fra gli operatori economici e neppure mina le garanzie di effettività dell'azione amministrativa della Provincia, trovando invece puntuale giustificazione e fondamento giuridico nel principio di favore dell'ordinamento per la diffusione delle energie rinnovabili e nella necessità di consentire l'adempimento degli obblighi internazionali ed eurounitari assunti dall'Italia in tale ambito, essendo le opere in esame direttamente strumentali alla soddisfazione di interessi pubblici, nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale, sulla base di vincoli insopprimibili di complementarietà (tale per cui in assenza di una fase non possono realizzarsi le altre)
e di esclusività, essendo tutte le attività poste in essere nell'interesse reciproco delle altre fasi della filiera.
15.2 – A fronte di tale specifica, ed evidente, finalità agevolativa, che risponde ad un prevalente interesse pubblico, non può dunque ritenersi che le esigenze finanziarie delle Province debbano prevalere, posto che detti enti sono in grado di reperire aliunde le necessarie risorse, prima attinte dalla richiesta del canone alle imprese produttrici di energia FER.
16 - Per le medesme ragioni sopra evidenziate, neppure può essere infine accolta la domanda della Provincia di sollevare una questione di legittimità costituzionale volta a sindacare, laddove si dovesse seguire l'interpretazione del TAR, la violazione degli N. 05200/2025 REG.RIC.
artt. 3, 97 e 119 della Costituzione in tema di parità di trattamento degli operatori economici e di autonomia finanziaria degli enti locali.
16.1 – In particolare, come già evidenziato dalla giurisprudenza della Sezione (ex plurimis, Cons. St., sez. VII, 1° dicembre 2025, n. 9447), la Provincia si è limitata a sostenere la impossibilità di mantenere il valore del canone ad un livello di pressione impositiva comparabile con quello precedente, senza fornire alcun elemento a supporto di tale tesi e senza neppure chiarire perché con le deliberazioni gravate ha inteso recuperare solo 1/3 del precedente gettito.
Al riguardo, neppure risulta decisivo il Dossier del Servizio “Bilancio dello Stato” della Camera dei Deputati elaborato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021 ed allegato agli atti di giudizio dalla Provincia, posto che la segnalazione dei possibili effetti negativi sulla finanza pubblica non è integrata da alcuna dimostrazione e quantificazione degli oneri suscettibili di interdire l'ulteriore corso della disposizione senza adeguata copertura finanziaria.
16.2 - Inoltre, se è vero che la legge che importa nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte, la previsione non riguarda le disposizioni in esame che, al contrario, favoriscono un maggiore afflusso finanziario alle Province e forti risparmi per tutto il pubblico erario, di spesa, favorendo l'insediamento sul territorio nazionale di nuove attività economiche che saranno sottoposte a imposizione fiscale e che avranno importanti ricadute sul bilancio energetico nazionale, consentendo una minore importazione di combustibili fossili e di energia dall'estero.
16.3 –La medesima normativa neppure pone dubbi di costituzionalità con riferimento alla potestà regolamentare spettante agli enti locali in ordine allo svolgimento delle funzioni amministrative ai medesimi attribuite, tra le quali figura la gestione del patrimonio pubblico locale e dell'autonomia finanziaria delle amministrazioni territoriali, né, più in generale, rispetto al dovere di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rientra certamente nella competenza legislativa esclusiva N. 05200/2025 REG.RIC.
statale la realizzazione degli obiettivi ambientali e degli obblighi internazionali ed eurounitari sottesi al contrasto del cambiamento climatico e al raggiungimento della neutralità energetica anche mediante la diffusione delle energie rinnovabili, profili prevalenti, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, rispetto alle concomitanti competenze ripartite concernenti la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica.
16.4 – Per le medesime ragioni, le disposizioni in esame non pongono dubbi di costituzionalità neppure quanto al principio di uguaglianza in rapporto alla asserita disparità di trattamento che si verrebbe a determinare nella gestione delle concessioni di suolo pubblico, non trattandosi di un irragionevole e ingiustificato trattamento di favore di singoli gruppi di operatori, bensì di una ragionevole e proporzionata misura di incentivazione economica volta a favorire il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico generale in materia ambientale, di sicurezza energetica nazionale e di adempimento degli obblighi internazionali ed eurounitari in materia climatica assunti dal nostro Paese., operando sulla filiera di un sistema produttivo che palesa vincoli insopprimibili di complementarietà esclusività, essendo tutte le attività poste in essere nell'interesse reciproco delle altre fasi della filiera.
17 - In conclusione, l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata, in quanto alla stregua del principio iura novit curia il TAR ha esattamente applicato la norma speciale che prevede con il canone forfettario. Tale applicazione risponde al regime di favore della legislazione statale per le fonti rinnovabili stante il sotteso interesse pubblico alla tutela ambientale e al rispetto degli impegni eurounitari e internazionali in tema di neutralità climatica. Ciò non incide sul principio di invarianza finanziaria, che riguarda il gettito complessivo e non il canone e perciò non si palesano i pretesi profili critici di costituzionalità, non essendovi quindi ragione per sollevare una tale questione. N. 05200/2025 REG.RIC.
18 – Infine, le spese del presente grado del giudizio, per la novità della questione interpretativa sulla quale solo di recente si è formato l'indirizzo della Sezione sopra richiamato, possono essere interamente compensate tra le parti. Rimane nondimeno definitivamente a carico della Provincia appellante, per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma anche ai sensi di cui in motivazione la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico della Provincia di Foggia il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
LO SE, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere N. 05200/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
LO SE
IL PRESIDENTE
Marco PA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00077 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05200/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5200 del 2025, proposto dalla Provincia di
Foggia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
NN RO Notarnicola, PA VO D'Andrea, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Solar Italy XXIII S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, SI AN AN VI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 547/2025. N. 05200/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Solar Italy XXIII S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. LO SE
e uditi per le parti gli avvocati NN RO Notarnicola, PA VO D'Andrea e
SI AN AN VI;
FATTO e DIRITTO
1 - La Provincia di Foggia propone appello contro la società Solar Italy XXIII S.r.l. per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n.
547/2025, per la parte in cui ha accolto il ricorso della predetta società avverso il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del
Consiglio provinciale di Foggia n. 9 del 25/5/2021; la deliberazione del Consiglio provinciale di Foggia n. 18 del 29/06/2023, avente ad oggetto “Modifica al regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 25 maggio 2021, riferita alle occupazioni del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili”; la deliberazione del Presidente della Provincia di Foggia n. 98 del 29/06/2023, avente ad oggetto “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, da comma 816 a comma 847, Legge
160/2019) – approvazione tariffe ed elencazione dei coefficienti anno 2023” e del relativo Allegato B; della Relazione della Provincia di Foggia, Settore Gestione del
Patrimonio, avente per oggetto “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria (Legge
160/2019 articolo 1, comma 816-836). RELAZIONE ISTRUTTORIA”, allegata alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/5/2021; - della deliberazione del N. 05200/2025 REG.RIC.
Presidente della Provincia di Foggia n. 171 del 20/10/2023, avente ad oggetto
“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
(art.1, da comma 816 a comma 847, legge 160/2019) – conferma tariffe ed elencazione dei coefficienti anno 2024 e di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso.
2 - La società controinteressata, vittoriosa in primo grado, si è costituita in giudizio e vi è stato ampio scambio di memorie. La domanda cautelare è stata abbinata al merito.
3 – In sintesi, con il ricorso di primo grado l'odierna resistente aveva contestato la richiesta da parte della Provincia di Foggia, a pena di archiviazione delle istanze di concessione, del versamento, a titolo di CUP, di somme ritenute erroneamente calcolate e di gran lunga eccedenti l'importo forfettario di ottocento euro costituente, si affermava, l'unico canone richiesto ai produttori di energia elettrica per l'occupazione del sottosuolo dall'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019, come interpretato dall'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021.
4 – Il ricorso veniva accolto dal TAR con sentenza che viene oggi appellata dalla
Provincia mediane la deduzione dei plurimi motivi di diritto di seguito sintetizzati.
4.1 – In primo luogo la Provincia appellante censura la sentenza del TAR sotto il profilo dell'ultrapetizione, per avere il giudice di primo grado motivato la propria decisione sul presupposto che l'Amministrazione avrebbe, con la disciplina regolamentare impugnata in primo grado, violato il principio di specialità, nel senso che avrebbe derogato alla norma di cui all'art. 1, comma 831, lella legge. n. 160/2019 rispetto all'intervento di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14- quinques, del decreto legge n. 146/2021, mentre la ricorrente in primo grado non aveva in alcun modo formulato tale motivo.
4
4.2 – La Provincia denuncia inoltre il vizio di ultrapetizione della pronuncia nella parte in cui ha affermato che, con riferimento al caso di specie, il criterio forfetario non può N. 05200/2025 REG.RIC.
non condurre all'applicazione della tariffa di 800 euro, in quanto tale impostazione difensiva – basata sul presupposto per cui alle imprese produttrici FER, non avendo utenti, si sarebbe dovuta applicare la quota minima di 800,00 prevista dal comma 831 cit. – non sarebbe mai stata articolata nel ricorso.
4.3 - La Provincia deduce, poi, l'erroneità della sentenza di primo grado sul rilievo che il carattere speciale della norma di cui al citto comma 831, posto a fondamento della propria decisione dal TAR, non è in grado di sovvertire il contenuto e la effettiva portata delle disposizioni in questione, come correttamente applicate dalla Provincia di Foggia.
4.4 - Con un ulteriore censura la Provincia impugna la sentenza del TAR nella parte in cui ha ritenuto che il principio di invarianza di gettito, sancito 8 dall'art. 1, comma
817, legge n. 160/2019, non sarebbe in grado di derogare alla disciplina speciale di cui al successivo comma 831.
4.5 - Deduce altresì la Provincia che la logica alla base della scelta del legislatore di consentire espressamente la variazione delle tariffe CUP ai fini dell'invarianza di gettito risponde all'esigenza degli enti locali, costituzionalmente prevista alla stregua dell'art. 119 Cost., evitando minori introiti per la Provincia.
4.6 - La Provincia censura, inoltre, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ricostruito la ratio dell'intervento interpretativo di cui all'art. 5, comma 14-quinques, del d.l. n. 146/2021 senza tener conto della reale portata della norma interpretata, vale a dire del comma 831, che in alcun modo prevede una misura fissa e forfetaria del canone CUP.,
4.7 - Infine, la Provincia appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo che l'interpretazione prescelta può generare evidenti disparità per gli utenti, giustifica tale differenza di trattamento in ragione dell'intento di favor perseguito dal legislatore nei confronti dei produttori di energia rinnovabile. N. 05200/2025 REG.RIC.
4.8 - In via subordinata, la Provincia solleva una questione di legittimità costituzionale, sotto i medesimi profili, della normativa sopraindicata.
5 – Ai fini della decisione, considera il Collegio in via preliminare che con la legge n. 160 del 2019 (“legge di stabilità”) sono state introdotte significative novità in tema di concessioni di occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, istituendosi a tal fine il canone patrimoniale unico (di qui in avanti, per brevità, anche
CUP), in sostituzione dei precedenti tributi.
5.1. L'art. 1, comma 816, della predetta legge prevede che «a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati
«enti» e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per
l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27 commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province»
5.2. Secondo tale disposizione, inoltre, «il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi».
5.3. Il comma successivo, poi, precisa che «il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dati tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».
5.4. Il comma 831 della stessa l. n. 160 del 2009 stabilisce che «per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per N. 05200/2025 REG.RIC.
la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti […]» e che «in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800 […]», mentre «per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».
5.5. In attuazione delle predette disposizioni la Provincia di Foggia con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 2021, ha approvato il “Regolamento per
l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Art.1, da comma 816 a 847, Legge 160/2019)”.
5.6. Il predetto regolamento, in particolare, prevedeva, quanto alle tariffe standard per la determinazione del canone unico patrimoniale relativo all'occupazione del sottosuolo individuate dalla l. n. 160 del 2019 (7,50 €/mq), l'applicazione di coefficienti di conversione a invarianza del gettito sia per le strade di tipo “A” che per quelle di tipo “B”, al fine di assicurare un introito appunto pari a quello conseguito per effetto della percezione dei canoni e dai tributi prima dell'entrata in vigore del CUP, ai sensi del citato art. 1, comma 817, della richiamata legge di stabilità.
6 - Avverso il predetto regolamento in parte qua alcune imprese operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili – di qui in avanti anche solo FER – proponevano distinti ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, sede di Bari ed i relativi giudizi venivano assegnati alla Sez. III.
6.1 - In sostanza, con i predetti ricorsi le suindicate imprese lamentavano come le tariffe applicabili in relazione alla concessione di strade di tipo A e di tipo B – alla N. 05200/2025 REG.RIC.
luce dell'applicazione dei predetti coefficienti di invarianza di gettito – violassero la disposizione di cui all'art. 1, co. 829, l. n. 160 del 2019 secondo cui “per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta ad un quarto”.
6.2 - Occorre altresì rilevare che il d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, poi convertito con mod. dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 5, comma 14-quinquies, dettava l'interpretazione autentica del comma 831 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n.
160, precisando che «per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale» e che «per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro».
6.3 - Con la sentenza n. 9697 del 2022 questo Consiglio di Stato, alla stregua della sopravvenuta disposizione di cui all'art. 5, comma 14-quinquies del d.l. n. 146 del
2021, previa riunione dei gravami dichiarava l'improcedibilità dei ricorsi di primo grado nonché degli appelli proposti dalla Provincia.
6.4 - Indi, con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 18 del 29 maggio 2023 veniva approvata la “modifica al regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale approvato can la deliberazione del consiglio provinciale
n. 9 del 25 maggio 2021, riferita alle occupazioni del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
6.5 - In particolare, con la predetta deliberazione, in relazione al punto 4, lett. B) dell'art. 34 del regolamento CUP, veniva approvata la seguente disciplina derogatoria:
«a far data dall'anno 2021, al fine di tendere all'invarianza di gettito, ai sensi dell'art.
1 comma 817 della legge 160/2019, la misura del canone patrimoniale per
l'occupazione permanente del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di N. 05200/2025 REG.RIC.
energia elettrica da fonti rinnovabili viene fissata all'importo risultante dall'applicazione della tariffa standard di cui all'art. 1 comma 826 della legge
160/2019, pari per le Province a € 7,50, senza l'applicazione dei coefficienti di classificazione strade e tipologia e finalità X MQ, così come da tabella che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale».
6.6 - Inoltre, con deliberazione del Presidente della Provincia di Foggia n. 98 del 29 giugno 2023 si approvavano le tariffe di cui al regolamento CUP provinciale per l'anno 2023.
6.7 - Infine, con successiva deliberazione presidenziale n. 171 del 20 ottobre 2023, la
Provincia ha approvato le predette tariffe per l'anno 2024.
7 - Avverso tali provvedimenti una serie di imprese operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili – FER – hanno proposto 13 distinti ricorsi dinanzi al TAR., fra cui quello che ha condotto alla sentenza oggi impugnata con l'appello in epigrafe, con il quale è stata dedotta l'illegittimità delle predette delibere provinciali sostanzialmente in base al rilievo che la Provincia di Foggia avrebbe dovuto applicare nei confronti degli operatori produttori di energia FER, concessionari di suolo pubblico per l'installazione degli impianti di trasmissione dell'energia elettrica, la tariffa CUP di € 800,00 tout court, da considerarsi insuperabile come in tesi avversa previsto dalla citata disposizione di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021.
7.1 - La Provincia si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
7.2 – Il TAR, con la sentenza qui appellata, ha accolto la domanda di annullamento proposta nei confronti della deliberazione di C.P. n. 18/2023.
8 - Avverso tale sentenza la Provincia propone atto d'appello che deve essere respinto, tenuto anche conto che su analoghe questioni attinenti all'interpretazione dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021, questa Sezione si è già pronunciata, in contenziosi analoghi (riguardanti la Provincia di Potenza), con le sentenze n. 8062 del N. 05200/2025 REG.RIC.
16 ottobre 2025, n. 9447 del 1° dicembre 2025, n. 9478 del 2 dicembre 2025 e n. 9490 del 2 dicembre 2025 e alle motivazioni di tali quattro pronunce, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., il Collegio si riferirà e richiamerà per l'esame e la risoluzione di molte delle questioni qui dedotte dalla Provincia appellante, in tutto o in gran parte simili e assimilabili in punto di diritto a quelle trattate in dette sentenze. In particolare:
8.1 - la normativa europea e nazionale qualifica l'approvvigionamento di energie come servizio pubblico essenziale, assoggettando tutti gli operatori della filiera a obblighi di esercizio e tariffari volti a conformare l'espletamento dell'attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;
8.2 - questa qualificazione prescinde dalla natura giuridica del soggetto gestore, potendo il pubblico servizio essere erogato anche da soggetti privati;
8.3 - non rappresenta, inoltre, un elemento ostativo al riconoscimento del regime speciale la circostanza che l'impresa di produzione sia una società per azioni che persegue scopi di lucro, dovendo l'attenzione essere concentrata sul tipo di attività svolta e non sulla veste del soggetto che la esercita;
8.4 - l'attività di produzione dell'energia elettrica da parte di soggetti privati, che include il trasporto ai distributori che la erogano all'utente finale, rientra quindi tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità, anche in assenza di allacci diretti con gli utenti finali;
8.5 - ciò significa che gli impianti sotterranei che trasportano l'energia prodotta dagli impianti degli operatori delle energie rinnovabili verso la rete di trasmissione (e quelle di distribuzione), al pari di tutti gli impianti che veicolano l'energia al sistema elettrico nazionale, non possono che risultare «direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete», secondo la definizione utilizzata dal d.l. n. 146 del 2021;
8.6 - la tariffa agevolata di € 800,00 non costituisce, pertanto, una deroga alle regole ordinarie, ma rappresenta il criterio ordinario di determinazione per determinati beni, frutto di una comparazione degli interessi pubblici operata dal legislatore, sulla base N. 05200/2025 REG.RIC.
delle oggettive caratteristiche dell'attività svolta dalle aziende di produzione, trasmissione e dispacciamento, alle quali quindi vanno riconosciute le caratteristiche della strumentalità rispetto a quella di distribuzione dell'energia;
8.7 - tra le attività strumentali disciplinate dal comma 831, dell'art. 1, della legge n.
160 del 2019, che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima e forfetaria di € 800,00 annue, deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica da parte delle società che trasportano l'energia sino alla rete di distribuzione, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della suddetta attività nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.
8.8 - la disposizione dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021 non pone dubbi di costituzionalità nemmeno rispetto al parametro del principio di uguaglianza in rapporto alla gestione delle concessioni/contratto di suolo pubblico, in ragione della asserita disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra le concessioni di suolo pubblico in genere (assoggettate ai principi generali di determinazione del CUP secondo i calcoli lineari) e quelle finalizzate all'installazione di impianti di aziende produttrici di energia elettrica, che – come l'odierna società appellata – beneficiano della agevolazione consistente nel pagamento di un canone annuo in misura fissa e forfettaria: quantunque, infatti, la norma introduca un oggettivo beneficio a vantaggio dei suddetti operatori economici, deve tuttavia ritenersi che tale beneficio non sia fonte di irragionevole e ingiustificato trattamento di favore nei loro confronti, essendo il vantaggio controbilanciato e giustificato dagli oneri di manutenzione e gestione gravanti sui suddetti operatori in considerazione della natura degli impianti interessati, consistenti in opere direttamente strumentali alla soddisfazione di interessi pubblici, nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale, sulla base di vincoli insopprimibili di complementarietà (tale per cui in assenza di una fase non possono N. 05200/2025 REG.RIC.
realizzarsi le altre) e di esclusività, essendo tutte le attività poste in essere nell'interesse reciproco delle altre fasi della filiera.
9. Orbene, è alla luce di tali principi di diritto sin qui sintetizzati, che costituiscono ius receptum della Sezione che devono essere esaminate le censure proposte dalla
Provincia appellante.
10 - Con un primo ordine di censure la Provincia deduce che il primo giudice sarebbe andato ultra petita, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto ad avviso del Tribunale, la misura applicabile nei confronti di operatori come l'appellata è di € 800,00 non perché questa sia la misura insuperabile stabilita dalla norma come affermato da parte ricorrente, ma perché, non servendo tali imprese direttamente utenti e non potendosi perciò calcolare il numero di questi, trova applicazione la previsione forfetaria appunto di € 800,00, in ragione del c.d. principio di specialità, che non consente di applicare la disciplina generale, ma solo quella speciale dettata per una singola fattispecie dal legislatore.
10.1 - La censura non merita condivisione, in quanto il TAR altro non ha fatto che svolgere un'attività interpretativa, in ordine alla previsione dell'art. 5, comma 14- quinquies, del d.l. n. 146 del 2021, che rientra nel potere-dovere, da parte del giudice stesso, di esaminare la censura formulata in primo grado e di applicare le norme di legge – secondo il noto brocardo iura novit curia – alle questioni che costituiscono il thema decidendum.
10.2 - Quindi il Tribunale non è andato ultra petita, ma ha seguito un percorso logico- giuridico in parte diverso da quello prospettato dalla ricorrente in prime cure, che pure aveva lamentato la violazione del più volte richiamato comma 831 dell'art. 1 della l.
n. 160 del 2019, senza che in ciò sia ravvisabile una violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., dato che ben può il giudice amministrativo, nell'accogliere la domanda della parte attrice, seguire un percorso interpretativo delle norme applicabili al caso di specie in parte differente da quello seguito dalla parte ed esprimere, così, N. 05200/2025 REG.RIC.
una ratio decidendi anche divergente dalla tesi ricostruttiva propugnata dalla parte, pur pervenendo al medesimo esito annullatorio.
11 - Con un ulteriore ordine di censure la Provincia appellante contesta che la tariffa forfetaria, fissa ed invariabile, di 800 euro non sarebbe in realtà prevista da alcuna disposizione normativa, neppure dalla norma interpretativa di cui all'art. 5, comma
14-quinques, d.l. n. 146 del 2021, limitandosi l'art. 1, comma 831, della l. n. 160 del
2019 a prevedere che il canone dovuto all'ente “non può essere inferiore ad 800 euro”. Per altro verso, l'ultimo periodo della norma interpretativa (art. 5, comma 14- quinquies, del d.l. n. 146 del 2021) – dispone che «per tali occupazioni il canone è dovuto nella misura minima di 800 euro». Emergerebbe dunque che le disposizioni citate hanno identico significato e, cioè, che il canone unico patrimoniale dovuto per tali tipologie di occupazioni non può essere determinato in misura inferiore ad €
800,00, restando escluso che per le stesse sia prevista una misura forfetaria fissa ed invariabile.
11.1 - Neppure la censura in esame può essere accolta. In primo luogo, come lo stesso appellante ammette, il TAR non ha ritenuto esistente un canone fisso e immutabile, ma anzi ha, espressamente, riconosciuto che si tratta di una misura minima, alla quale tuttavia non può applicarsi il criterio tariffario forfettario (20% di € 1,50 moltiplicato per numero utenze), non avendo le imprese produttrici alcuna utenza.
11.2 – Quanto, poi, al corretto significato dell'aggettivo “minimo”, nel caso di specie, deve ribadirsi, come osservato da questa Sezione nelle già richiamate pronunce, che l'intervento legislativo del 2021 assoggetta allo speciale regime tariffario contemplato dal comma 831, tra l'altro, «l'attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale» (Cons. St., sez. VII, 4 novembre 2022, n. 9697).
La scelta normativa è, dunque, nel senso di individuare un criterio di calcolo determinato a monte dal legislatore, ove l'aggettivo “minima” si riferisce N. 05200/2025 REG.RIC.
all'ammontare fisso e forfetario in ogni caso dovuto per tale particolare tipologia di occupazione di suolo pubblico («con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete») e non, come sostenuto dalla Provincia appellante, a una base di calcolo liberamente elevabile (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VII, 1° dicembre 2025,
n. 9447, § 12.7.).
Tale criterio determinativo riveste, dunque, carattere di specialità, come bene ha osservato il TAR, rispetto al metodo di calcolo ordinario di cui ai commi 819 e seguenti dell'art. 1 della l. n. 160 del 2019.13.4
9.2.4 – Non porta a conclusioni diverse neppure l'art. 1, comma 831-bis, della l. n.
160 del 2019, richiamata dalla Provincia, che prevede un importo fisso di € 800,00 per ogni impianto esistente sul territorio di ogni ente, trattandosi di diversa disposizione, dettata per «gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831», con riferimento quindi alle infrastrutture di telecomunicazione – come antenne, ripetitori e simili – “che non rientrano nella previsione di cui al comma 831. Viene in rilievo, quindi, di un'ipotesi diversa, che nulla ha a che vedere con le occupazioni del sottosuolo a servizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili.
12 – Devono ora essere esaminate le censure riferite al principio dell'invarianza di gettito. In particolare, secondo la Provincia la disposizione di cui all'art. 1, comma
817, della l. n. 160 del 2019 pone una norma generale di chiusura dal momento che consente espressamente “in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, secondo il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria degli enti locali di cui all'art. 119 Cost., in nessun modo derogato dalle norme di riferimento al contrario di quanto accede, ad esempio, con art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160 del 2019, il quale ha previsto espressamente una ipotesi in cui il predetto N. 05200/2025 REG.RIC.
principio di invarianza del gettito non trova applicazione con esclusivo riferimento agli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche.
Quindi, conclude la Provincia, in difetto di una puntuale clausola di esclusione dell'operatività del predetto principio di invarianza con riferimento alle imprese produttrici di energia elettrica rinnovabile, l'unico limite che l'ente locale era tenuto a rispettare era quello relativo al precedente gettito percepito.
12.1 - Anche la predetta censura deve essere respinta alla stregua della citata giurisprudenza della Sezione su questioni pressoché identiche (per tutte, Cons. St., sez. VII, 1° dicembre 2025, n. 9447).
12.2 - Infatti, l''invarianza' garantita dal legislatore non riguarda il singolo rapporto concessorio o il singolo tributo o entrata patrimoniale, ma il complessivo gettito e, quindi, la complessiva entrata finanziaria garantita dall'applicazione dell'insieme di tutti gli istituti vigenti. Pertanto il comma 817, bilanciando il dovere di predeterminazione statuale della tariffa 'standard' con la necessità di salvaguardare gli spazi di autonomia finanziaria dei singoli enti territoriali, ha attribuito ai medesimi enti il potere di disciplinare il canone in modo da assicurare l'invarianza di gettito, eventualmente anche attraverso la modifica delle tariffe.
12.3. L'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 817, peraltro, al fine di evitare possibili contrarietà con l'art. 23 Cost., conduce inevitabilmente a ritenere il dato dell''invarianza di gettito' quale limite 'bidirezionale' per le determinazioni comunali, avendo l'ente il potere di disciplinare il canone in modo da arrivare sino a tale soglia, ma non può superarla, mancando parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione 'in aumento' del canone da parte dei Comuni.
12.4 - Il legislatore ha previsto (attraverso il comma 824) gli specifici parametri che l'ente locale deve prendere in considerazione per modulare il CUP – eventualmente attraverso l'applicazione di coefficienti ad essi correlati – in relazione alle diverse N. 05200/2025 REG.RIC.
tipologie di occupazione di suolo pubblico nell'ambito del proprio territorio. La facoltà di variare le tariffe riguarda quindi le tariffe standard e non certo quelle forfettarie, determinate direttamente dalla legge. A dimostrazione di ciò il comma 826 prevede che la tariffa standard sia modificabile ai sensi del comma 817 con inciso non ripetuto nel diverso comma 831.
12.5 - Da tali considerazioni discende che il legislatore ha in primo luogo stabilito i criteri generali per la determinazione del CUP, facendo anche riferimento al principio di invarianza di cui al citato comma 817 e ha poi introdotto una serie di disposizioni speciali, tra cui quella contenuta nel comma 831 che disciplinano in modo autonomo e vincolante specifiche fattispecie.
12.6 - Il principio di invarianza non può quindi condurre alla sostanziale abrogazione della disciplina speciale prevista dal legislatore che ha stabilito un particolare regime di favore ai fini della determinazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico con opere a servizio di impianti di energia da fonti rinnovabili.
12.7 - Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, per effetto dell'applicazione della deliberazione impugnata: infatti, la norma derogatoria non si limita ad aumentare, ai fini dell'invarianza di gettito, il canone forfetario, ma sostituisce finanche il criterio previsto dal legislatore col diverso criterio basato sull'applicazione della tariffa base prevista per tutte le altre tipologie di occupazione.
12.8 - Una diversa conclusione non può neanche derivare dal confronto tra il citato comma 831 e il successivo comma 831-bis che riguarda, come detto, gli «operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831» e prevede la loro assoggettabilità «a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente» e che il «canone non è modificabile ai sensi del comma 817». Infatti, sotto un primo profilo si tratta di una disposizione N. 05200/2025 REG.RIC.
relativa a un settore diverso che non è connesso, come quello dell'energia, alle politiche di incentivazione e di transizione energetica e non può costituire elemento di raffronto.
12.9 - Infine, l'assenza nel comma 831 di una identica formula sulla non modificabilità del canone non può avvalorare una interpretazione del comma 831 diversa da quella autentica fornita dallo stesso legislatore, anche perché il comma 831-bis è stato introdotto dall'articolo 40, comma 5-ter), del d.l. n. 77 del 2021, conv. con mod. dalla l. n. 108 del 2021, e la disposizione di interpretazione del comma 831 è successiva e non può che fornire nel senso sopra indicato il definito senso alla norma (articolo 5, comma 14-quinques, del d.l. n. 146 del 2021, convertito con mod. dalla l. 215 del
2021). In conclusione, fra le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità disciplinate dall'art. 1, comma 831, , della l. n. 160 del 2019 che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima e forfetaria di € 800,00 annue, deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica della parte ricorrente di primo grado.
13 –Quanto, poi, alla censura secondo cui l'interpretazione propugnata dalle ricorrenti in primo grado, secondo la quale l'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021 avrebbe introdotto una tariffa fissa e immutabile in contrasto con la natura interpretativa della stessa disposizione, la stessa è infondata perché il concetto di
“minima” deve essere rettamente inteso, in via interpretativa, con riferimento alle imprese produttrici di energia FER e tale regime agevolativo non contrasta affatto con la natura interpretativa dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021, laddove ha chiarito appunto, alla lett. b), che “per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e N. 05200/2025 REG.RIC.
il trasporto di gas naturale» e che «per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”.
15 –Vanno ugualmente respinte le censure volte ad evidenziare l'assenza, nella normativa di riferimento, di alcun riferimento a pretese finalità di agevolazione o promozione delle imprese operanti nel settore delle energie rinnovabili a discapito delle esigenze degli enti locali, cui è demandata la gestione delle strade che gli operatori privati utilizzano ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa.
15.1 – La disciplina in esame, infatti, non determina disparità di trattamento fra gli operatori economici e neppure mina le garanzie di effettività dell'azione amministrativa della Provincia, trovando invece puntuale giustificazione e fondamento giuridico nel principio di favore dell'ordinamento per la diffusione delle energie rinnovabili e nella necessità di consentire l'adempimento degli obblighi internazionali ed eurounitari assunti dall'Italia in tale ambito, essendo le opere in esame direttamente strumentali alla soddisfazione di interessi pubblici, nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale, sulla base di vincoli insopprimibili di complementarietà (tale per cui in assenza di una fase non possono realizzarsi le altre)
e di esclusività, essendo tutte le attività poste in essere nell'interesse reciproco delle altre fasi della filiera.
15.2 – A fronte di tale specifica, ed evidente, finalità agevolativa, che risponde ad un prevalente interesse pubblico, non può dunque ritenersi che le esigenze finanziarie delle Province debbano prevalere, posto che detti enti sono in grado di reperire aliunde le necessarie risorse, prima attinte dalla richiesta del canone alle imprese produttrici di energia FER.
16 - Per le medesme ragioni sopra evidenziate, neppure può essere infine accolta la domanda della Provincia di sollevare una questione di legittimità costituzionale volta a sindacare, laddove si dovesse seguire l'interpretazione del TAR, la violazione degli N. 05200/2025 REG.RIC.
artt. 3, 97 e 119 della Costituzione in tema di parità di trattamento degli operatori economici e di autonomia finanziaria degli enti locali.
16.1 – In particolare, come già evidenziato dalla giurisprudenza della Sezione (ex plurimis, Cons. St., sez. VII, 1° dicembre 2025, n. 9447), la Provincia si è limitata a sostenere la impossibilità di mantenere il valore del canone ad un livello di pressione impositiva comparabile con quello precedente, senza fornire alcun elemento a supporto di tale tesi e senza neppure chiarire perché con le deliberazioni gravate ha inteso recuperare solo 1/3 del precedente gettito.
Al riguardo, neppure risulta decisivo il Dossier del Servizio “Bilancio dello Stato” della Camera dei Deputati elaborato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021 ed allegato agli atti di giudizio dalla Provincia, posto che la segnalazione dei possibili effetti negativi sulla finanza pubblica non è integrata da alcuna dimostrazione e quantificazione degli oneri suscettibili di interdire l'ulteriore corso della disposizione senza adeguata copertura finanziaria.
16.2 - Inoltre, se è vero che la legge che importa nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte, la previsione non riguarda le disposizioni in esame che, al contrario, favoriscono un maggiore afflusso finanziario alle Province e forti risparmi per tutto il pubblico erario, di spesa, favorendo l'insediamento sul territorio nazionale di nuove attività economiche che saranno sottoposte a imposizione fiscale e che avranno importanti ricadute sul bilancio energetico nazionale, consentendo una minore importazione di combustibili fossili e di energia dall'estero.
16.3 –La medesima normativa neppure pone dubbi di costituzionalità con riferimento alla potestà regolamentare spettante agli enti locali in ordine allo svolgimento delle funzioni amministrative ai medesimi attribuite, tra le quali figura la gestione del patrimonio pubblico locale e dell'autonomia finanziaria delle amministrazioni territoriali, né, più in generale, rispetto al dovere di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rientra certamente nella competenza legislativa esclusiva N. 05200/2025 REG.RIC.
statale la realizzazione degli obiettivi ambientali e degli obblighi internazionali ed eurounitari sottesi al contrasto del cambiamento climatico e al raggiungimento della neutralità energetica anche mediante la diffusione delle energie rinnovabili, profili prevalenti, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, rispetto alle concomitanti competenze ripartite concernenti la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica.
16.4 – Per le medesime ragioni, le disposizioni in esame non pongono dubbi di costituzionalità neppure quanto al principio di uguaglianza in rapporto alla asserita disparità di trattamento che si verrebbe a determinare nella gestione delle concessioni di suolo pubblico, non trattandosi di un irragionevole e ingiustificato trattamento di favore di singoli gruppi di operatori, bensì di una ragionevole e proporzionata misura di incentivazione economica volta a favorire il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico generale in materia ambientale, di sicurezza energetica nazionale e di adempimento degli obblighi internazionali ed eurounitari in materia climatica assunti dal nostro Paese., operando sulla filiera di un sistema produttivo che palesa vincoli insopprimibili di complementarietà esclusività, essendo tutte le attività poste in essere nell'interesse reciproco delle altre fasi della filiera.
17 - In conclusione, l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata, in quanto alla stregua del principio iura novit curia il TAR ha esattamente applicato la norma speciale che prevede con il canone forfettario. Tale applicazione risponde al regime di favore della legislazione statale per le fonti rinnovabili stante il sotteso interesse pubblico alla tutela ambientale e al rispetto degli impegni eurounitari e internazionali in tema di neutralità climatica. Ciò non incide sul principio di invarianza finanziaria, che riguarda il gettito complessivo e non il canone e perciò non si palesano i pretesi profili critici di costituzionalità, non essendovi quindi ragione per sollevare una tale questione. N. 05200/2025 REG.RIC.
18 – Infine, le spese del presente grado del giudizio, per la novità della questione interpretativa sulla quale solo di recente si è formato l'indirizzo della Sezione sopra richiamato, possono essere interamente compensate tra le parti. Rimane nondimeno definitivamente a carico della Provincia appellante, per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma anche ai sensi di cui in motivazione la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico della Provincia di Foggia il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
LO SE, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere N. 05200/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
LO SE
IL PRESIDENTE
Marco PA
IL SEGRETARIO