TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 670/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 670/2023 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio” promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Cristian Fontana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il CP_1 C.F._2
26.5.1984, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Fiorella Giummo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 5 All'udienza del 5.6.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, senza i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 10.2.2023 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 13.12.2014, dalla cui unione nascevano i figli Parte_2
(il 3.9.2014) e (il 12.9.2019) e di essersi separata dal marito con sentenza n. Per_1 Per_2
650/2022 emessa da questo Tribunale il 13.4.2022 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e l'adozione delle seguenti condizioni: a)
l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna;
b) la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra i genitori;
c) la previsione dell'obbligo a carico del di Pt_2
corrisponderle la somma di euro 100,00 a titolo di contributo di mantenimento per la moglie ed euro 300,00 complessivi per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 9.5.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il Presidente, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente, nominava il giudice relatore per la prosecuzione della causa.
Radicatosi il contraddittorio anche per la fase di trattazione, si costituiva in giudizio il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di scioglimento del Parte_2
matrimonio, contestava la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e chiedeva la regolamentazione del diritto di visita paterno almeno un giorno a settimana, nonché la previsione dell'obbligo in suo capo di versarle alla la somma complessiva di euro Pt_1
200,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori.
Concessi i termini 183, comma 6, c.p.c. e depositata la seconda memoria istruttoria da parte della ricorrente, all'udienza del 5.6.2025, le parti – dopo ampia discussione – davano atto di aver raggiunto un'intesa transattiva e chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“ a) affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente
pagina 2 di 5 presso la madre e possibilità di quest'ultima di adottare da sola ogni decisione inerente ai bisogni di studio e sportivi dei bambini, previamente informando in ogni caso il padre;
b) il padre dovrà garantire ai figli di sentirli con almeno una videochiamata al giorno da effettuare sul telefono cellulare di tendenzialmente il pomeriggio quando non c'è Per_1
scuola e o il pomeriggio o la mattina durante le vacanze o il periodo estivo;
la signora
– visto che il al momento non è dotato di una automobile – Pt_1 Pt_2
accompagnerà – e riprenderà - i minori ad Avola per trascorrere con padre l'intera giornata di un sabato o una domenica al mese;
quando il padre avrà una propria automobile le parti si accorderanno per l'esercizio del diritto di visita, alternandosi nei viaggi, garantendo ai minori di incontrare il papà almeno due weekend al mese;
c) il sig.
, allo stato privo di occupazione, verserà alla ricorrente 200,00 euro al mese per Pt_2
il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la somma verrà aumentata a 300,00 euro al mese – fermo il 50% delle spese straordinarie – non appena reperirà una occupazione;
d) l'Assegno Unico, di importo pari ad € 450,00 circa, verrà interamente percepito dalla sig.ra e) la ricorrente rinuncia all'assegno divorzile Pt_1 chiesto in ricorso;
f) spese di lite interamente compensate”.
Alla medesima udienza, i difensori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate in udienza.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio, senza i termini di legge avendone le parti espressamente rinunciato.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 3 di 5 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ricorrono, pertanto, le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio contratto da e in Floridia il giorno 13.12.2014 Parte_1 Parte_2
(Atto n. 33 - Parte I).
Inoltre, le condizioni del divorzio vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio, in quanto conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire l'accesso dei minori a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt.
337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento dei figli minori risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 670/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 13.12.2014 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Floridia, nell'anno 2014 (Atto n. 33 -Parte I) alle condizioni pattuite all'udienza del 5.6.2025, meglio specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Floridia di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, il 10.6.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 670/2023 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio” promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Cristian Fontana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il CP_1 C.F._2
26.5.1984, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Fiorella Giummo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 5 All'udienza del 5.6.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, senza i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 10.2.2023 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 13.12.2014, dalla cui unione nascevano i figli Parte_2
(il 3.9.2014) e (il 12.9.2019) e di essersi separata dal marito con sentenza n. Per_1 Per_2
650/2022 emessa da questo Tribunale il 13.4.2022 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e l'adozione delle seguenti condizioni: a)
l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna;
b) la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra i genitori;
c) la previsione dell'obbligo a carico del di Pt_2
corrisponderle la somma di euro 100,00 a titolo di contributo di mantenimento per la moglie ed euro 300,00 complessivi per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 9.5.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il Presidente, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente, nominava il giudice relatore per la prosecuzione della causa.
Radicatosi il contraddittorio anche per la fase di trattazione, si costituiva in giudizio il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di scioglimento del Parte_2
matrimonio, contestava la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e chiedeva la regolamentazione del diritto di visita paterno almeno un giorno a settimana, nonché la previsione dell'obbligo in suo capo di versarle alla la somma complessiva di euro Pt_1
200,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori.
Concessi i termini 183, comma 6, c.p.c. e depositata la seconda memoria istruttoria da parte della ricorrente, all'udienza del 5.6.2025, le parti – dopo ampia discussione – davano atto di aver raggiunto un'intesa transattiva e chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“ a) affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente
pagina 2 di 5 presso la madre e possibilità di quest'ultima di adottare da sola ogni decisione inerente ai bisogni di studio e sportivi dei bambini, previamente informando in ogni caso il padre;
b) il padre dovrà garantire ai figli di sentirli con almeno una videochiamata al giorno da effettuare sul telefono cellulare di tendenzialmente il pomeriggio quando non c'è Per_1
scuola e o il pomeriggio o la mattina durante le vacanze o il periodo estivo;
la signora
– visto che il al momento non è dotato di una automobile – Pt_1 Pt_2
accompagnerà – e riprenderà - i minori ad Avola per trascorrere con padre l'intera giornata di un sabato o una domenica al mese;
quando il padre avrà una propria automobile le parti si accorderanno per l'esercizio del diritto di visita, alternandosi nei viaggi, garantendo ai minori di incontrare il papà almeno due weekend al mese;
c) il sig.
, allo stato privo di occupazione, verserà alla ricorrente 200,00 euro al mese per Pt_2
il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la somma verrà aumentata a 300,00 euro al mese – fermo il 50% delle spese straordinarie – non appena reperirà una occupazione;
d) l'Assegno Unico, di importo pari ad € 450,00 circa, verrà interamente percepito dalla sig.ra e) la ricorrente rinuncia all'assegno divorzile Pt_1 chiesto in ricorso;
f) spese di lite interamente compensate”.
Alla medesima udienza, i difensori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate in udienza.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio, senza i termini di legge avendone le parti espressamente rinunciato.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 3 di 5 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ricorrono, pertanto, le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio contratto da e in Floridia il giorno 13.12.2014 Parte_1 Parte_2
(Atto n. 33 - Parte I).
Inoltre, le condizioni del divorzio vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio, in quanto conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire l'accesso dei minori a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt.
337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento dei figli minori risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 670/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 13.12.2014 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Floridia, nell'anno 2014 (Atto n. 33 -Parte I) alle condizioni pattuite all'udienza del 5.6.2025, meglio specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Floridia di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, il 10.6.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5