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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2361/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Risi (C.F. C.F._1
), e dall' avv. Elisena Iannuzzelli (C.F. ) C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Danilo Risi, sito in Napoli alla Via Nina Moscati (già Vico Primo Quercia) n. 6, giusta procura in atti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c.p.c., come modificato dalla L. 80/2005, si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni a mezzo fax al seguente numero: 081.593.31.30 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 sig.ra con sede in Napoli alla Piazza San Gaetano n. 68, C.F. Controparte_2
, P.IVA_1
in proprio, C.F. , Controparte_3 C.F._4
entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42 nello studio dell'avv. Ciro Cerino, C.F. , che li rappresenta e difende con C.F._5 procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere ogni notificazione e/o
1 comunicazione di Cancelleria all'indirizzo pec Email_3
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 26.8.2024, l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza n. 1507/2024 pubbl. il 27/02/2024 con la quale il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro aveva respinto il suo ricorso teso ad ottenere – sul presupposto di aver lavorato dal 6 marzo 2015 al 28 maggio 2016 (data del licenziamento) senza formalizzazione del rapporto presso il sito archeologico “ ”, quale guida turistica, Controparte_1 sia all'interno che all'esterno del detto complesso turistico, osservando gli orari precisati in atti secondo i turni predisposti dal datore di lavoro (in persona di e o, più raramente, di e le Controparte_3 CP_4 Persona_1 direttiva dallo stesso impartite, a fronte di una retribuzione di euro 4,00 all'ora –
1) Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la Controparte_1
(C.F – P.Iva ) è intercorso un rapporto di
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 lavoro subordinato e che il ricorrente ha lavorato per conto ed alle dipendenze della convenuta, dal 6 marzo 2015 al 28 maggio 2016.
2) Accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, per tutto il predetto periodo di lavoro, nel 4^ LIVELLO della classificazione professionale del CCNL Turismo del 20/02/2010, valevole per i dipendenti da aziende operanti nel settore Turismo, come recepito nel successivo accordo di rinnovo del 18/01/2014.
3) Per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro ai sensi dell'art. 38 c.c., per le causali di cui al ricorso e così come indicate nei conteggi, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 31.751,30 (di cui € 2.884,44 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal giorno della maturazione del credito al soddisfo”, non avendo mai goduto di ferie e permessi, durante l'intero rapporto di lavoro, né percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità.
Il Tribunale aveva rilevato che, all'esito dell'istruttoria orale, la tesi di parte ricorrente, con riguardo alla natura subordinata del rapporto, era rimasta sfornita di prova;
pertanto aveva rigettato la domanda relativa alle spettanze conseguentemente rivendicate.
L'appellante ha censurato la decisione, dolendosi dell'erronea valutazione del materiale istruttorio.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, accogliersi le conclusioni formulate nel ricorso di primo grado. Vinte le spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, gli appellati si sono costituiti resistendo al gravame di cui hanno chiesto il rigetto. Vinte le spese.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
quindi la Corte ha rinviato la causa all'odierna udienza, per la comparizione delle parti anche allo scopo di tentare la conciliazione della causa. 2 Comparso il solo ricorrente, è stata discussa la possibilità di giungere ad una definizione transattiva: il procuratore dei resistenti si è riservato di sottoporre la proposta alle parti da esso rappresentate, di modo che la causa è stata rinviata alla data odierna per verificare l'esito. I procuratori hanno depositato note, allegando l'atto di transazione, debitamente sottoscritto in data 9.7.2025 a riprova del raggiunto accordo tra le parti ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Quindi all'udienza - come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata trattenuta in decisione.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità vi sono dei casi in cui si riscontra l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio…. tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
“La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013 -
Rv. 626282 - 01).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n.
3 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583;
Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.…”
(C. Cass. sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005 - Rv. 582510 - 01).
Nella specie le parti hanno raggiunto un'intesa, anche per la regolazione delle spese ed hanno sottoscritto un atto di transazione, assistite dai rispettivi procuratori.
Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075; Cass., Sez. Lav., Sentenza n.
3096 del 16/03/2000; Cass., Sez. 3, Sentenza n.12887 del 04/06/2009).
Non si provvede sulle spese, che si intendono compensate, risultando le stesse già regolate in via transattiva.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2361/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Risi (C.F. C.F._1
), e dall' avv. Elisena Iannuzzelli (C.F. ) C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Danilo Risi, sito in Napoli alla Via Nina Moscati (già Vico Primo Quercia) n. 6, giusta procura in atti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c.p.c., come modificato dalla L. 80/2005, si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni a mezzo fax al seguente numero: 081.593.31.30 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 sig.ra con sede in Napoli alla Piazza San Gaetano n. 68, C.F. Controparte_2
, P.IVA_1
in proprio, C.F. , Controparte_3 C.F._4
entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42 nello studio dell'avv. Ciro Cerino, C.F. , che li rappresenta e difende con C.F._5 procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere ogni notificazione e/o
1 comunicazione di Cancelleria all'indirizzo pec Email_3
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 26.8.2024, l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza n. 1507/2024 pubbl. il 27/02/2024 con la quale il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro aveva respinto il suo ricorso teso ad ottenere – sul presupposto di aver lavorato dal 6 marzo 2015 al 28 maggio 2016 (data del licenziamento) senza formalizzazione del rapporto presso il sito archeologico “ ”, quale guida turistica, Controparte_1 sia all'interno che all'esterno del detto complesso turistico, osservando gli orari precisati in atti secondo i turni predisposti dal datore di lavoro (in persona di e o, più raramente, di e le Controparte_3 CP_4 Persona_1 direttiva dallo stesso impartite, a fronte di una retribuzione di euro 4,00 all'ora –
1) Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la Controparte_1
(C.F – P.Iva ) è intercorso un rapporto di
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 lavoro subordinato e che il ricorrente ha lavorato per conto ed alle dipendenze della convenuta, dal 6 marzo 2015 al 28 maggio 2016.
2) Accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, per tutto il predetto periodo di lavoro, nel 4^ LIVELLO della classificazione professionale del CCNL Turismo del 20/02/2010, valevole per i dipendenti da aziende operanti nel settore Turismo, come recepito nel successivo accordo di rinnovo del 18/01/2014.
3) Per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro ai sensi dell'art. 38 c.c., per le causali di cui al ricorso e così come indicate nei conteggi, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 31.751,30 (di cui € 2.884,44 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal giorno della maturazione del credito al soddisfo”, non avendo mai goduto di ferie e permessi, durante l'intero rapporto di lavoro, né percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità.
Il Tribunale aveva rilevato che, all'esito dell'istruttoria orale, la tesi di parte ricorrente, con riguardo alla natura subordinata del rapporto, era rimasta sfornita di prova;
pertanto aveva rigettato la domanda relativa alle spettanze conseguentemente rivendicate.
L'appellante ha censurato la decisione, dolendosi dell'erronea valutazione del materiale istruttorio.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, accogliersi le conclusioni formulate nel ricorso di primo grado. Vinte le spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, gli appellati si sono costituiti resistendo al gravame di cui hanno chiesto il rigetto. Vinte le spese.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
quindi la Corte ha rinviato la causa all'odierna udienza, per la comparizione delle parti anche allo scopo di tentare la conciliazione della causa. 2 Comparso il solo ricorrente, è stata discussa la possibilità di giungere ad una definizione transattiva: il procuratore dei resistenti si è riservato di sottoporre la proposta alle parti da esso rappresentate, di modo che la causa è stata rinviata alla data odierna per verificare l'esito. I procuratori hanno depositato note, allegando l'atto di transazione, debitamente sottoscritto in data 9.7.2025 a riprova del raggiunto accordo tra le parti ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Quindi all'udienza - come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata trattenuta in decisione.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità vi sono dei casi in cui si riscontra l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio…. tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
“La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013 -
Rv. 626282 - 01).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n.
3 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583;
Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.…”
(C. Cass. sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005 - Rv. 582510 - 01).
Nella specie le parti hanno raggiunto un'intesa, anche per la regolazione delle spese ed hanno sottoscritto un atto di transazione, assistite dai rispettivi procuratori.
Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075; Cass., Sez. Lav., Sentenza n.
3096 del 16/03/2000; Cass., Sez. 3, Sentenza n.12887 del 04/06/2009).
Non si provvede sulle spese, che si intendono compensate, risultando le stesse già regolate in via transattiva.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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