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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha, pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 135/2018, avente a oggetto “solo danni a cose” e promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Viceconte, in virtù di mandato in atti
- ATTORE -
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., (p.iva rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Carmelo Salerno, in virtù di mandato in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 deducendo che:
- con atto pubblico, repertorio n. 56, raccolta n. 19, rogato in Scanzano Jonico dal Notaio Dott.
[...]
in data 20.08.2003, i coniugi e donavano al proprio figlio Per_1 CP_2 Persona_2 la piena proprietà di un fondo rustico in agro di esteso per are sette e centiare Parte_1 CP_1 settanta e riportato in N.C.T. del comune di al foglio 26, particella 113; CP_1
- sul terreno indicato il Comune di costruiva alla fine degli anni 70 una scuola materna;
CP_1
- l'immobile con pubblica destinazione è stato realizzato senza che il Comune avesse mai acquisito la proprietà dell'area, non avendo portato a termine la procedura di esproprio iniziata con l'occupazione temporanea (del quale documento non si è in possesso) dell'area e mai conclusa con l'emissione del decreto e, quindi, senza mai aver proceduto al regolare accatastamento dell'edificio adibito a scuola materna;
- il 9.12.2016, in virtù dell'obbligo di accatastare ogni fabbricato insistente sul territorio nazionale, il
Comune ha dovuto provvedere, quantomeno, a regolarizzarne la situazione catastale del fabbricato realizzato adibito a scuola materna mediante variazione di classamento che ha portato alla soppressione della particella nr. 113 del foglio 26, in catasto terreno, che indicava il fondo rustico di are 7 e centiare
70 di proprietà di ed alla sua sostituzione con due diverse particelle la nr. 280 e la nr. 314 Parte_1 in catasto fabbricati;
- la particella 280 del foglio 26 del comune di risulta essere intestata a per la CP_1 Parte_1 proprietà dell'area di 1/1 ed al Comune di per la proprietà superficiaria di 1/1 (Fabbricato Scuola CP_1
Materna);
- dalla situazione di fatto esposta consegue che l'operato della pubblica amministrazione configura una
“espropriazione indiretta” come elaborata nell'ordinamento italiano anche e soprattutto in sede giurisprudenziale (come nel caso dell'occupazione acquisitiva) e configurato dalla CEDU come illecito permanente perpetrato nei confronti di un diritto fondamentale dell'uomo, garantito dall'art. 1 del pagina 1 di 6 protocollo addizionale alla Convenzione EDU, senza che alcuna rilevanza possa assumere in contrario il dato fattuale dell'intervenuta realizzazione di un'opera pubblica sul terreno interessato;
- nella fattispecie, il Comune di ha proceduto alla fine degli anni settanta ad occupare il fondo, CP_1 oggi di proprietà di ma come è copiosamente accaduto fino alla soglia degli anni 2000, Parte_1 le Pubbliche Amministrazioni non hanno quasi mai portato a termine il processo espropriativo con l'emissione del decreto di esproprio necessario per concludere il procedimento iniziato con l'occupazione temporanea, facendo divenire una occupazione temporanea legittima dell'area una occupazione abusiva e permanentemente illegittima;
- da ciò discende che il non aveva titolo per l'accatastamento del suolo poiché è di Controparte_1 proprietà di Parte_1
- la fattispecie è una occupazione di area sine titulo dall'inizio o di occupazione inizialmente autorizzata e divenuta sine titulo successivamente, effettuata dal Comune di nel lontano anno 1975/77; CP_1
- la irreversibile trasformazione con la realizzazione di una scuola materna, opera di dichiarata pubblica utilità, a seguito dello scadere del periodo di occupazione d'urgenza legittima e della mancata conclusione del procedimento espropriativo, ha dato luogo ad un illecito permanente nella cui vigenza non decorre la prescrizione in mancanza di un effetto traslativo della proprietà;
- proprietario dell'area sul quale è stato edificato una scuola materna dal Comune di Parte_1 negli anni 1975/80, ha il diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dall'occupazione CP_1 illegittima effettuata dal Comune di pari al 20% del valore che l'immobile ha al momento della CP_1 presentazione della domanda, oltre al 10% per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto per legge, senza che sussista la necessità di alcuna prova sulla effettiva sussistenza del danno in questione, più il 5% annuo per il periodo di occupazione senza titolo (riconosciuto per gli anni non prescritti e cioè gli ultimi 5), e così:
“- Valore del bene - che è uguale alla rendita catastale, come riportata nella visura allegata, per il moltiplicatore delle categorie B e, quindi: € 1.420,26 X 140 - € 198.836,40;
A) Valore del terreno occupato, su cui è stata realizzata la scuola materna, uguale al 20% del valore del bene: € 198.836,40 X 20% = € 39.767,28 ( valore del terreno); B) Danno patrimoniale e non patrimoniale uguale al valore del terreno x 10%:
€ 39.767,28 X 10% = € 3.976, 72; C) Mancato godimento del terreno per occupazione senza titolo uguale a valore del terreno X 5%, per gli anni non prescritti 5:
€ 39.767,28 X 5% X 5 = € 7.953,45; e così complessivamente ha diritto ad un risarcimento danni (A) € 39.767,28 + B) € Parte_1 3.976,72 + C) € 7.953,45) pari ad € 51.697,45 (cinquantunomilaseicentonovantasette/45).”. Tanto premesso, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Riconosciuto che l'occupazione, sopra specificata, del terreno di proprietà di è avvenuta Parte_1 sine titulo e che, pertanto, il Comune non è mai divenuto proprietario del terreno specificato, configurandosi un illecito permanente, CONDANNARE, il in persona del Controparte_3
Sindaco pro-tempore, AL PAGAMENTO in favore di a titolo di risarcimento danni, come Parte_1 sopra calcolati, la somma di € 51.697,45 (cinquantunomilaseicentonovantasette/45) o quell'altra maggiore che risulterà in corso di causa;
CONDANNARE, il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento di spese, Controparte_1 competenze ed onorari, rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge.”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione, tempestivamente depositata il 27.04.2018, si è costituito il deducendo: Controparte_1
- il difetto di giurisdizione, in quanto la cognizione della presente controversia rientra nella giurisdizione del G.A. stante il chiaro tenore letterale di cui all'art. 53 del DPR 327 del 2001;
- che nel merito la domanda è infondata;
pagina 2 di 6 - che, in ogni caso, ove anche la pretesa risarcitoria per mera ipotesi sia fondata, ogni singola voce di danno è ampiamente prescritta, in quanto l'acquisizione del terreno da parte del Comune di - CP_1 oltre ad essere stata fatta mediante pagamento del corrispettivo - è avvenuta, per come ammesso dalla stessa controparte, negli anni 1975/1980;
- che, in via gradata, il Comune di otteneva l'approvazione del progetto per la realizzazione della CP_1 scuola materna, con finanziamento approvato dalla in data 11.7.1974; Parte_2
- che la consegna dei lavori è avvenuta il 14.10.1975, per come risulta dal processo verbale di consegna;
come risulta dalla relazione finale del direttore dei lavori sul conto finale, i lavori venivano sospesi con verbale del 15.10.1975, non essendo ancora libero il suolo per le pratiche di esproprio, e ripresi in data
15.5.1976;
- che, alla data del 15 maggio 1976, comunque la questione relativa al trasferimento della proprietà del suolo era definita;
- che la documentazione è in parte carente anche perché la stessa è stata trasmessa alla Parte_2
, quale ente finanziatore del medesimo intervento;
[...]
- che nella relazione sul conto finale, viene indicato, con assoluta precisione, che è stato versato un importo di £ 690.000 per espropri;
- che peraltro, il predetto importo per l'esproprio è indicato anche nella delibera di giunta comunale n. 62 del 1977 e nello stato d'avanzamento dei lavori alla data del 14/4/1977;
- che è diventato intestatario del predetto terreno solo nel marzo del 1977 (precisamente CP_2 il 12 marzo), per come risulta dal certificato catastale;
- che dalla documentazione allegata e dalla ricostruzione precisa dai fatti emerge quindi che il Comune di è diventato proprietario sin dalla data di immissione in possesso dello stesso e ciò in CP_1 considerazione del fatto che in ogni caso agli originari proprietari del bene immobile è stato corrisposto l'importo;
- che il di ha pagato l'importo di £ 690.000 ai proprietari del terreno e ciò è sufficiente CP_1 CP_1 per far considerare traslata la proprietà;
- che nella denegata ipotesi in cui non dovesse considerarsi perfezionato il trasferimento di proprietà, è di tutta evidenza che il Comune di è entrato in possesso del suolo ove è stata realizzata l'asilo in CP_1 modo lecito (in quanto comunque è stato corrisposto il corrispettivo di acquisto);
- che tale possesso è proseguito in modo pubblico e continuativo per oltre 40 anni, per come ammesso dallo stesso attore;
- che si è venuta a determinare una accessione invertita e comunque in ogni caso è maturato il termine necessario per il formarsi dell'usucapione sul bene;
- che, in via del tutto subordinata, l'importo richiesto dall'attore è del tutto sproporzionato in quanto il bene ha un valore di mercato quantificabile al massimo in euro 2.500,00, tenuto conto che il predetto terreno è situato in zona agricola non edificabile.
Tanto premesso, la parte convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) nel rito ed in via preliminare: dichiararsi il difetto di giurisdizione;
“2) nel merito ed in via gradata: rigettare la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque prescritta;
3) nel merito ed in via ulteriormente gradata: dichiarare che il è divenuto Controparte_1 proprietario del terreno in forza del pagamento del corrispettivo e/o comunque in forza di accessione invertita e/o in forza di intervenuta usucapione;
4) nel merito ed in via ulteriormente gradata: ridurre la pretesa risarcitoria di controparte in quanto sproporzionata ed abnorme;
5) con vittoria di competenze legali e spese”. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 6 All'udienza del 25.09.2024, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il difetto di giurisdizione.
2.1 Premesso che la giurisdizione rappresenta un presupposto processuale, in mancanza del quale il giudice non può procedere all'esame del merito della lite, ritiene il Tribunale di doversi pronunciare, in via prioritaria, sull'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal CP_1
Giova rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, allorché la controversia abbia per oggetto accordi o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, la stessa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quali che siano i diritti - reali o personali - fatti valere nei confronti dell'amministrazione espropriante, nonché la natura - restitutoria o risarcitoria - della pretesa avanzata nei confronti di quest'ultima (si veda Cass., Sez. Un., 5/04/2013, n.
8349, ove l'affermazione della giurisdizione avviene sulla base del previgente art. 7 della L. 21 luglio
2000, n. 205, art. 7).
Trattasi di principio, già elaborato, che è stato seguito dalla successiva giurisprudenza ove si assegna esclusiva rilevanza alla riconducibilità, anche mediata ed indiretta, del comportamento illecito della Pubblica Amministrazione all'esercizio di un pubblico potere, indipendentemente dalla legittimità e dall'efficacia degli atti in cui quest'ultimo si sia estrinsecato (arg. da Cass. civ. n.4044/2024).
Ed infatti, si è affermata la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie, anche di natura risarcitoria, “relative ad occupazioni di aree private riconducibili - ancorché solo mediatamente - al concreto esercizio di un potere autoritativo, come nel caso di pregressa approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica, quale atto di per sé esprimente la volontà della
P.A. di acquisire, disporre e destinare l'area all'uso pubblico, a nulla rilevando l'eventuale intervenuto annullamento o sopravvenuta inefficacia del titolo legittimante l'occupazione” ( cfr. Cass., Sez. Un., 26/02/2021, n. 5513).
Dunque, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art.133, co.1, lett. g) c. p.a., (norma applicabile al caso di specie posto che l'art. 5 c.p.c. stabilisce che la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda), le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene, conseguenti a un procedimento espropriativo, ancorché lo stesso non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi (cfr. Cass. S.U. 29 gennaio 2018, n.2145).
2.2. Sulla scorta dei principi richiamati è possibile esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla parte convenuta.
Tale eccezione è fondata e merita accoglimento. Nell'atto introduttivo del giudizio la parte attrice, in effetti, assume l'esistenza di una iniziale occupazione legittima del bene, che, poi, sarebbe divenuta “illegittima” per la successiva assenza del decreto di esproprio (cfr. atto di citazione: “non avendo portato a termine [il la procedura di CP_1 esproprio iniziata con l'occupazione temporanea (del quale non si è in possesso) dell'area e mai conclusa con l'emissione del decreto”). L'esistenza di un concreto esercizio del potere (riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate) emerge, dunque, dalla stessa allegazione di parte attrice.
Allo stesso modo, dall'esame delle allegazioni e della produzione di parte convenuta emerge la riconducibilità al potere dell'attività esercitata dal sul bene oggetto di causa. CP_1 In effetti, trattasi di un'opera pubblica che è stata realizzata previa approvazione e finanziamento della in virtù di determinazione presidenziale n. 45612 del 14.4.1975 di Parte_2 approvazione del progetto APD/12108.
pagina 4 di 6 La circostanza emerge chiaramente dalla delibera della giunta municipale del Comune di n. 62 CP_1 del 7.11.1977, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di esecuzione della scuola materna APD/12108. La circostanza, in effetti, non è neppure controversa tra le parti. Per l'effetto, non solo dall'allegazione delle parti emerge la spendita del potere, ma anche dalla documentazione in atti si evince la concreta esistenza di un riconoscibile procedimento amministrativo. D'altronde, ai fini della riconoscibilità del concreto esercizio del potere, occorre evidenziare la stessa esistenza di una delibera di approvazione della variante al progetto dell'opera pubblica, che rivela la volontà dell'ente di destinare l'area all'uso pubblico nella realizzazione di un'opera di pubblica utilità. Ed infatti, ai sensi della l. 29 settembre 1964, n. 847 sono considerate opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità le opere di urbanizzazione secondaria, tra le quali, dal 1971 rientrano anche “gli asili nido e scuole materne” di cui all'art. 4 della legge citata. A suffragare tali conclusioni, peraltro, non pare superfluo ricordare che l'ordinamento con il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - successivo alla fattispecie in esame – considera tra gli atti che importano la dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione, da parte dell'autorità espropriante, del “progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità”. Infine, sempre ai fini della riconoscibilità dell'esercizio del potere, giova anche ricordare che il D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), per le opere ivi previste approvate dalla , prevede che la delibera di approvazione dei progetti esecutivi costituisce Parte_2 essa stessa dichiarazione di pubblica utilità, ovvero la contiene. Per l'effetto, deve ritenersi che nel caso in esame sussiste la giurisdizione esclusiva del g.a., trattandosi di controversia in materia di espropriazione per pubblica utilità riconducile all'esercizio di un pubblico potere, senza che assuma rilievo la ritenuta e dedotta illegittimità del procedimento, a suo tempo condotto.
Infatti, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo Giudice vuole dare continuità,
i comportamenti dannosi della p.a. posti in essere in esecuzione di atti e di provvedimenti che siano espressione di un pubblico potere, ancorché illegittimamente esercitato, rappresentano anch'essi espressione di tale potere e sono quindi devoluti al g.a. (Cass. SS. UU. Sentenza n. 23595/20; Corte Cost. sentenza n. 191 dell'11 maggio 2006; Plen. 30 agosto 2005 n. 4; TAR Calabria, sez. II, CP_4 sent. n.677/2018).
Per completezza, si osserva che non è condivisibile la difesa attorea contenuta nella memoria n. 1 ex art. 183, co.6 c.p.c., volta ad affermare la giurisdizione di questo Tribunale. Ed infatti, anche l'arresto giurisprudenziale citato dallo stesso procuratore del (SS.UU. sentenza n. 1207/2006), condiziona la Pt_1 giurisdizione del g.o. ai casi in cui “non venga in contestazione il legittimo esercizio dell'attività amministrativa”, questione, invece, discussa nel presente giudizio, posto che l'attore ha dedotto una procedura espropriativa divenuta illegittima perché non conclusasi con l'emissione del decreto di esproprio. Per tutte le superiori considerazioni, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal e, consequenzialmente, ritiene il Tribunale di non doversi pronunciare sulla spiegata domanda CP_1 riconvenzionale, posto che la sua formulazione, subordinata all'accoglimento della predetta eccezione (“in via ulteriormente gradata”), lo esime dal procedere al suo esame. Ad abundantiam e in disparte le considerazioni appena esposte, si osserva che anche la domanda riconvenzionale in questione andrebbe devoluta al giudice amministrativo, atteso che il convenuto non ha allegato modalità di occupazione dell'area privata che non siano causalmente riconducibili (anche solo in via mediata) all'espressione di una potestà autoritativa. Pertanto, l'eventuale acquisto della proprietà del bene per “pagamento del corrispettivo”, per accessione invertita, nonché per usucapione, resta immediatamente collegabile alla spendita di un potere autoritativo (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 5513/2021).
3. Il regime delle spese.
pagina 5 di 6 La natura della odierna pronunzia, le oscillazioni della giurisprudenza sulla giurisdizione, la decisione assunta con riferimento ad orientamenti della giurisprudenza di legittimità espressi anche in epoca successiva all'introduzione del giudizio, rappresentano unitamente considerate motivi che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
- RIMETTE le parti davanti al giudice amministrativo competente;
- FISSA per la riassunzione del giudizio il termine di mesi tre dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
- COMPENSA le spese di lite;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il 4.4.2025
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha, pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 135/2018, avente a oggetto “solo danni a cose” e promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Viceconte, in virtù di mandato in atti
- ATTORE -
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., (p.iva rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Carmelo Salerno, in virtù di mandato in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 deducendo che:
- con atto pubblico, repertorio n. 56, raccolta n. 19, rogato in Scanzano Jonico dal Notaio Dott.
[...]
in data 20.08.2003, i coniugi e donavano al proprio figlio Per_1 CP_2 Persona_2 la piena proprietà di un fondo rustico in agro di esteso per are sette e centiare Parte_1 CP_1 settanta e riportato in N.C.T. del comune di al foglio 26, particella 113; CP_1
- sul terreno indicato il Comune di costruiva alla fine degli anni 70 una scuola materna;
CP_1
- l'immobile con pubblica destinazione è stato realizzato senza che il Comune avesse mai acquisito la proprietà dell'area, non avendo portato a termine la procedura di esproprio iniziata con l'occupazione temporanea (del quale documento non si è in possesso) dell'area e mai conclusa con l'emissione del decreto e, quindi, senza mai aver proceduto al regolare accatastamento dell'edificio adibito a scuola materna;
- il 9.12.2016, in virtù dell'obbligo di accatastare ogni fabbricato insistente sul territorio nazionale, il
Comune ha dovuto provvedere, quantomeno, a regolarizzarne la situazione catastale del fabbricato realizzato adibito a scuola materna mediante variazione di classamento che ha portato alla soppressione della particella nr. 113 del foglio 26, in catasto terreno, che indicava il fondo rustico di are 7 e centiare
70 di proprietà di ed alla sua sostituzione con due diverse particelle la nr. 280 e la nr. 314 Parte_1 in catasto fabbricati;
- la particella 280 del foglio 26 del comune di risulta essere intestata a per la CP_1 Parte_1 proprietà dell'area di 1/1 ed al Comune di per la proprietà superficiaria di 1/1 (Fabbricato Scuola CP_1
Materna);
- dalla situazione di fatto esposta consegue che l'operato della pubblica amministrazione configura una
“espropriazione indiretta” come elaborata nell'ordinamento italiano anche e soprattutto in sede giurisprudenziale (come nel caso dell'occupazione acquisitiva) e configurato dalla CEDU come illecito permanente perpetrato nei confronti di un diritto fondamentale dell'uomo, garantito dall'art. 1 del pagina 1 di 6 protocollo addizionale alla Convenzione EDU, senza che alcuna rilevanza possa assumere in contrario il dato fattuale dell'intervenuta realizzazione di un'opera pubblica sul terreno interessato;
- nella fattispecie, il Comune di ha proceduto alla fine degli anni settanta ad occupare il fondo, CP_1 oggi di proprietà di ma come è copiosamente accaduto fino alla soglia degli anni 2000, Parte_1 le Pubbliche Amministrazioni non hanno quasi mai portato a termine il processo espropriativo con l'emissione del decreto di esproprio necessario per concludere il procedimento iniziato con l'occupazione temporanea, facendo divenire una occupazione temporanea legittima dell'area una occupazione abusiva e permanentemente illegittima;
- da ciò discende che il non aveva titolo per l'accatastamento del suolo poiché è di Controparte_1 proprietà di Parte_1
- la fattispecie è una occupazione di area sine titulo dall'inizio o di occupazione inizialmente autorizzata e divenuta sine titulo successivamente, effettuata dal Comune di nel lontano anno 1975/77; CP_1
- la irreversibile trasformazione con la realizzazione di una scuola materna, opera di dichiarata pubblica utilità, a seguito dello scadere del periodo di occupazione d'urgenza legittima e della mancata conclusione del procedimento espropriativo, ha dato luogo ad un illecito permanente nella cui vigenza non decorre la prescrizione in mancanza di un effetto traslativo della proprietà;
- proprietario dell'area sul quale è stato edificato una scuola materna dal Comune di Parte_1 negli anni 1975/80, ha il diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dall'occupazione CP_1 illegittima effettuata dal Comune di pari al 20% del valore che l'immobile ha al momento della CP_1 presentazione della domanda, oltre al 10% per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto per legge, senza che sussista la necessità di alcuna prova sulla effettiva sussistenza del danno in questione, più il 5% annuo per il periodo di occupazione senza titolo (riconosciuto per gli anni non prescritti e cioè gli ultimi 5), e così:
“- Valore del bene - che è uguale alla rendita catastale, come riportata nella visura allegata, per il moltiplicatore delle categorie B e, quindi: € 1.420,26 X 140 - € 198.836,40;
A) Valore del terreno occupato, su cui è stata realizzata la scuola materna, uguale al 20% del valore del bene: € 198.836,40 X 20% = € 39.767,28 ( valore del terreno); B) Danno patrimoniale e non patrimoniale uguale al valore del terreno x 10%:
€ 39.767,28 X 10% = € 3.976, 72; C) Mancato godimento del terreno per occupazione senza titolo uguale a valore del terreno X 5%, per gli anni non prescritti 5:
€ 39.767,28 X 5% X 5 = € 7.953,45; e così complessivamente ha diritto ad un risarcimento danni (A) € 39.767,28 + B) € Parte_1 3.976,72 + C) € 7.953,45) pari ad € 51.697,45 (cinquantunomilaseicentonovantasette/45).”. Tanto premesso, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Riconosciuto che l'occupazione, sopra specificata, del terreno di proprietà di è avvenuta Parte_1 sine titulo e che, pertanto, il Comune non è mai divenuto proprietario del terreno specificato, configurandosi un illecito permanente, CONDANNARE, il in persona del Controparte_3
Sindaco pro-tempore, AL PAGAMENTO in favore di a titolo di risarcimento danni, come Parte_1 sopra calcolati, la somma di € 51.697,45 (cinquantunomilaseicentonovantasette/45) o quell'altra maggiore che risulterà in corso di causa;
CONDANNARE, il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento di spese, Controparte_1 competenze ed onorari, rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge.”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione, tempestivamente depositata il 27.04.2018, si è costituito il deducendo: Controparte_1
- il difetto di giurisdizione, in quanto la cognizione della presente controversia rientra nella giurisdizione del G.A. stante il chiaro tenore letterale di cui all'art. 53 del DPR 327 del 2001;
- che nel merito la domanda è infondata;
pagina 2 di 6 - che, in ogni caso, ove anche la pretesa risarcitoria per mera ipotesi sia fondata, ogni singola voce di danno è ampiamente prescritta, in quanto l'acquisizione del terreno da parte del Comune di - CP_1 oltre ad essere stata fatta mediante pagamento del corrispettivo - è avvenuta, per come ammesso dalla stessa controparte, negli anni 1975/1980;
- che, in via gradata, il Comune di otteneva l'approvazione del progetto per la realizzazione della CP_1 scuola materna, con finanziamento approvato dalla in data 11.7.1974; Parte_2
- che la consegna dei lavori è avvenuta il 14.10.1975, per come risulta dal processo verbale di consegna;
come risulta dalla relazione finale del direttore dei lavori sul conto finale, i lavori venivano sospesi con verbale del 15.10.1975, non essendo ancora libero il suolo per le pratiche di esproprio, e ripresi in data
15.5.1976;
- che, alla data del 15 maggio 1976, comunque la questione relativa al trasferimento della proprietà del suolo era definita;
- che la documentazione è in parte carente anche perché la stessa è stata trasmessa alla Parte_2
, quale ente finanziatore del medesimo intervento;
[...]
- che nella relazione sul conto finale, viene indicato, con assoluta precisione, che è stato versato un importo di £ 690.000 per espropri;
- che peraltro, il predetto importo per l'esproprio è indicato anche nella delibera di giunta comunale n. 62 del 1977 e nello stato d'avanzamento dei lavori alla data del 14/4/1977;
- che è diventato intestatario del predetto terreno solo nel marzo del 1977 (precisamente CP_2 il 12 marzo), per come risulta dal certificato catastale;
- che dalla documentazione allegata e dalla ricostruzione precisa dai fatti emerge quindi che il Comune di è diventato proprietario sin dalla data di immissione in possesso dello stesso e ciò in CP_1 considerazione del fatto che in ogni caso agli originari proprietari del bene immobile è stato corrisposto l'importo;
- che il di ha pagato l'importo di £ 690.000 ai proprietari del terreno e ciò è sufficiente CP_1 CP_1 per far considerare traslata la proprietà;
- che nella denegata ipotesi in cui non dovesse considerarsi perfezionato il trasferimento di proprietà, è di tutta evidenza che il Comune di è entrato in possesso del suolo ove è stata realizzata l'asilo in CP_1 modo lecito (in quanto comunque è stato corrisposto il corrispettivo di acquisto);
- che tale possesso è proseguito in modo pubblico e continuativo per oltre 40 anni, per come ammesso dallo stesso attore;
- che si è venuta a determinare una accessione invertita e comunque in ogni caso è maturato il termine necessario per il formarsi dell'usucapione sul bene;
- che, in via del tutto subordinata, l'importo richiesto dall'attore è del tutto sproporzionato in quanto il bene ha un valore di mercato quantificabile al massimo in euro 2.500,00, tenuto conto che il predetto terreno è situato in zona agricola non edificabile.
Tanto premesso, la parte convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) nel rito ed in via preliminare: dichiararsi il difetto di giurisdizione;
“2) nel merito ed in via gradata: rigettare la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque prescritta;
3) nel merito ed in via ulteriormente gradata: dichiarare che il è divenuto Controparte_1 proprietario del terreno in forza del pagamento del corrispettivo e/o comunque in forza di accessione invertita e/o in forza di intervenuta usucapione;
4) nel merito ed in via ulteriormente gradata: ridurre la pretesa risarcitoria di controparte in quanto sproporzionata ed abnorme;
5) con vittoria di competenze legali e spese”. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 6 All'udienza del 25.09.2024, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il difetto di giurisdizione.
2.1 Premesso che la giurisdizione rappresenta un presupposto processuale, in mancanza del quale il giudice non può procedere all'esame del merito della lite, ritiene il Tribunale di doversi pronunciare, in via prioritaria, sull'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal CP_1
Giova rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, allorché la controversia abbia per oggetto accordi o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, la stessa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quali che siano i diritti - reali o personali - fatti valere nei confronti dell'amministrazione espropriante, nonché la natura - restitutoria o risarcitoria - della pretesa avanzata nei confronti di quest'ultima (si veda Cass., Sez. Un., 5/04/2013, n.
8349, ove l'affermazione della giurisdizione avviene sulla base del previgente art. 7 della L. 21 luglio
2000, n. 205, art. 7).
Trattasi di principio, già elaborato, che è stato seguito dalla successiva giurisprudenza ove si assegna esclusiva rilevanza alla riconducibilità, anche mediata ed indiretta, del comportamento illecito della Pubblica Amministrazione all'esercizio di un pubblico potere, indipendentemente dalla legittimità e dall'efficacia degli atti in cui quest'ultimo si sia estrinsecato (arg. da Cass. civ. n.4044/2024).
Ed infatti, si è affermata la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie, anche di natura risarcitoria, “relative ad occupazioni di aree private riconducibili - ancorché solo mediatamente - al concreto esercizio di un potere autoritativo, come nel caso di pregressa approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica, quale atto di per sé esprimente la volontà della
P.A. di acquisire, disporre e destinare l'area all'uso pubblico, a nulla rilevando l'eventuale intervenuto annullamento o sopravvenuta inefficacia del titolo legittimante l'occupazione” ( cfr. Cass., Sez. Un., 26/02/2021, n. 5513).
Dunque, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art.133, co.1, lett. g) c. p.a., (norma applicabile al caso di specie posto che l'art. 5 c.p.c. stabilisce che la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda), le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene, conseguenti a un procedimento espropriativo, ancorché lo stesso non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi (cfr. Cass. S.U. 29 gennaio 2018, n.2145).
2.2. Sulla scorta dei principi richiamati è possibile esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla parte convenuta.
Tale eccezione è fondata e merita accoglimento. Nell'atto introduttivo del giudizio la parte attrice, in effetti, assume l'esistenza di una iniziale occupazione legittima del bene, che, poi, sarebbe divenuta “illegittima” per la successiva assenza del decreto di esproprio (cfr. atto di citazione: “non avendo portato a termine [il la procedura di CP_1 esproprio iniziata con l'occupazione temporanea (del quale non si è in possesso) dell'area e mai conclusa con l'emissione del decreto”). L'esistenza di un concreto esercizio del potere (riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate) emerge, dunque, dalla stessa allegazione di parte attrice.
Allo stesso modo, dall'esame delle allegazioni e della produzione di parte convenuta emerge la riconducibilità al potere dell'attività esercitata dal sul bene oggetto di causa. CP_1 In effetti, trattasi di un'opera pubblica che è stata realizzata previa approvazione e finanziamento della in virtù di determinazione presidenziale n. 45612 del 14.4.1975 di Parte_2 approvazione del progetto APD/12108.
pagina 4 di 6 La circostanza emerge chiaramente dalla delibera della giunta municipale del Comune di n. 62 CP_1 del 7.11.1977, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di esecuzione della scuola materna APD/12108. La circostanza, in effetti, non è neppure controversa tra le parti. Per l'effetto, non solo dall'allegazione delle parti emerge la spendita del potere, ma anche dalla documentazione in atti si evince la concreta esistenza di un riconoscibile procedimento amministrativo. D'altronde, ai fini della riconoscibilità del concreto esercizio del potere, occorre evidenziare la stessa esistenza di una delibera di approvazione della variante al progetto dell'opera pubblica, che rivela la volontà dell'ente di destinare l'area all'uso pubblico nella realizzazione di un'opera di pubblica utilità. Ed infatti, ai sensi della l. 29 settembre 1964, n. 847 sono considerate opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità le opere di urbanizzazione secondaria, tra le quali, dal 1971 rientrano anche “gli asili nido e scuole materne” di cui all'art. 4 della legge citata. A suffragare tali conclusioni, peraltro, non pare superfluo ricordare che l'ordinamento con il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - successivo alla fattispecie in esame – considera tra gli atti che importano la dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione, da parte dell'autorità espropriante, del “progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità”. Infine, sempre ai fini della riconoscibilità dell'esercizio del potere, giova anche ricordare che il D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), per le opere ivi previste approvate dalla , prevede che la delibera di approvazione dei progetti esecutivi costituisce Parte_2 essa stessa dichiarazione di pubblica utilità, ovvero la contiene. Per l'effetto, deve ritenersi che nel caso in esame sussiste la giurisdizione esclusiva del g.a., trattandosi di controversia in materia di espropriazione per pubblica utilità riconducile all'esercizio di un pubblico potere, senza che assuma rilievo la ritenuta e dedotta illegittimità del procedimento, a suo tempo condotto.
Infatti, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo Giudice vuole dare continuità,
i comportamenti dannosi della p.a. posti in essere in esecuzione di atti e di provvedimenti che siano espressione di un pubblico potere, ancorché illegittimamente esercitato, rappresentano anch'essi espressione di tale potere e sono quindi devoluti al g.a. (Cass. SS. UU. Sentenza n. 23595/20; Corte Cost. sentenza n. 191 dell'11 maggio 2006; Plen. 30 agosto 2005 n. 4; TAR Calabria, sez. II, CP_4 sent. n.677/2018).
Per completezza, si osserva che non è condivisibile la difesa attorea contenuta nella memoria n. 1 ex art. 183, co.6 c.p.c., volta ad affermare la giurisdizione di questo Tribunale. Ed infatti, anche l'arresto giurisprudenziale citato dallo stesso procuratore del (SS.UU. sentenza n. 1207/2006), condiziona la Pt_1 giurisdizione del g.o. ai casi in cui “non venga in contestazione il legittimo esercizio dell'attività amministrativa”, questione, invece, discussa nel presente giudizio, posto che l'attore ha dedotto una procedura espropriativa divenuta illegittima perché non conclusasi con l'emissione del decreto di esproprio. Per tutte le superiori considerazioni, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal e, consequenzialmente, ritiene il Tribunale di non doversi pronunciare sulla spiegata domanda CP_1 riconvenzionale, posto che la sua formulazione, subordinata all'accoglimento della predetta eccezione (“in via ulteriormente gradata”), lo esime dal procedere al suo esame. Ad abundantiam e in disparte le considerazioni appena esposte, si osserva che anche la domanda riconvenzionale in questione andrebbe devoluta al giudice amministrativo, atteso che il convenuto non ha allegato modalità di occupazione dell'area privata che non siano causalmente riconducibili (anche solo in via mediata) all'espressione di una potestà autoritativa. Pertanto, l'eventuale acquisto della proprietà del bene per “pagamento del corrispettivo”, per accessione invertita, nonché per usucapione, resta immediatamente collegabile alla spendita di un potere autoritativo (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 5513/2021).
3. Il regime delle spese.
pagina 5 di 6 La natura della odierna pronunzia, le oscillazioni della giurisprudenza sulla giurisdizione, la decisione assunta con riferimento ad orientamenti della giurisprudenza di legittimità espressi anche in epoca successiva all'introduzione del giudizio, rappresentano unitamente considerate motivi che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
- RIMETTE le parti davanti al giudice amministrativo competente;
- FISSA per la riassunzione del giudizio il termine di mesi tre dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
- COMPENSA le spese di lite;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il 4.4.2025
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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