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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 656/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 656/22 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 25.11.2024
vertente tra
, p. iva , in persona del titolare nato a Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
Milazzo il 29.7.1976, c.f. , elettivamente domiciliato in Milazzo (ME) via CodiceFiscale_1
Libertà 76 presso lo studio dell'avv. Gianpiero Picciolo, che lo rappresenta a difende giusta procura in atti;
Appellante
e
nato il [...] a [...]ò (ME), c.f.: , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Milazzo, via On. Santi Recupero n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Bitto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellato
e nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G.
e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica
*********** oggetto: appello avverso la sentenza n. 1018/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 14.07.2022 e pubblicata in data 05.08.2022, in materia di querela di falso..
************
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte PE: “…1) Ammettere nel rito, dichiarare ammissibile ed accogliere nel merito il presente appello e tutti i motivi sopraesposti e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1018/2022, con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. ha accolto l'azione di ed emettere ogni CP_1 pronuncia consequenziale, in favore dell'PE.
2) Conseguentemente, riformare l'impugnata sentenza e: a) accertare e dichiarare tutte le circostanze descritte nella narrativa della originaria comparsa di risposta di 1° grado, nei successivi atti e verbali di causa e nel presente atto di appello;
b) ritenere e dichiarare irrituale, inammissibile e/o improcedibile l'azione proposta in 1° grado da , ovvero rigettare, nel merito, le avverse CP_1 domande, siccome infondate in fatto ed inattendibili in diritto e, per l'effetto , rigettare la querela di falso ed accertare e dichiarare la veridicità ed utilizzabilità del documento di che trattasi, nel sopradetto giudizio, iscritto al n. 15798/07 rg Tribunale di Barcellona P.G. (ex sez. di Milazzo); b) senza inversione dell'onere probatorio e solo ove occorra, autorizzare la produzione documentale, già chiesta, in 1° grado, il 16.2.2018 [1) ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo n.
1-2008 del Giudice di Pace di Milazzo, notificato a , come da relata di Parte_2 notifica + certificato di residenza del medesimo;
2) incarico di mediazione 29.8.2006, Parte_2
a firma di;
3) racc. a.r. 15.12.2008, a firma di e dell'avv. Pasquale Parte_2 Parte_2
Tocco, con relativa busta ed assegno circolare, ivi contenuto] ed ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: a) “vero o no che è stato destinatario del decreto ingiuntivo n. 1 Parte_2
-2008 del Giudice di Pace di Milazzo, avente ad oggetto la provvigione dovuta a per la Pt_1 mediazione avvenuta tra il medesimo ed ”; b) “vero o no che ha Pt_2 CP_1 Parte_2 pagato, anche a fronte di tale decreto ingiuntivo, la provvigione a R.E.S. ed, a tal fine, ha inviato racc. a.r. 15.12.2008 e assegno di €. 4.100,00”; c) “vero o no che , in data 29.8.2006, Parte_2 ha conferito a incarico di mediazione per l'immobile di sua proprietà”; si indicano a testi, Pt_1
e l'avv. Pasquale Tocco, già indicati in 1° grado . Parte_2
3) Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, correlato, quest'ultimo, alla condanna al pagamento delle spese e dei compensi legali, non sostenibile dall'PE. 4) Condannare l'appellato al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, o in subordine, disporne la compensazione . …”
Per la parte appellata: “… 1) preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improcedibile il gravame proposto, per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2) nel merito rigettare l'interposto gravame perchè destituito di fondamento in fatto ed in diritto, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., a definizione del giudizio iscritto al n.834/2010 R.G.; 3) rigettare, comunque, la richiesta di amissione di nuove prove;
4) con il favore delle spese di lite del grado…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in Parte_3 giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. – sez. Milazzo – , chiedendone la CP_1 condanna al pagamento dell'importo dovuto a titolo di provvigione , in relazione all'attività di mediazione, svolta per la vendita dell'immobile sito in Milazzo via Turkery n. 41 di proprietà di
. Parte_2
CP_ A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva che in data 4.04.2007 il aveva sottoscritto la proposta di acquisto del detto immobile, in pari data sottoscritta anche dal e che, Pt_2 pertanto, perfezionatosi il vincolo contrattuale, era sorto il proprio diritto al pagamento del compenso per l'attività di intermediazione prestata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto, contestando la fondatezza della domanda e chiedendo il rigetto, oltre che, in via riconvenzionale, la condanna del al risarcimento dei Pt_1 danni derivanti dalla perdita di chance.
Deduceva, per quanto di rilievo in questa sede , che tra le parti non era mai sorto alcun vincolo contrattuale avente natura di contratto preliminare e precisava che il prezzo di acquisto dell'immobile era stato concordato nella misura di € 51.000,00 e non già di € 65.000,00, come diversamente affermato ex adverso.
Sosteneva, inoltre, di aver sottoscritto la proposta di acquisto ignorando che l'immobile fosse gravato da iscrizioni ipotecarie, circostanza resa nota solo successivamente in sede di stipula del contratto preliminare davanti al notaio.
Asseriva, altresì, di avere consegnato al un assegno dell'importo di € 5.000,00 e chiedeva Pt_1 che fosse ordinata alla società a produzione in giudizio dell'originale della proposta di acquisto Pt_1 dell'immobile.
Nel corso del disposto interrogatorio formale, il convenuto denunciava la falsità della scrittura privata datata 4 aprile 2007, avente ad oggetto la già citata proposta irrevocabile di acquisto e, pur non disconoscendo la propria sottoscrizione, evidenziava alterazioni materiali, contraffazioni e aggiunte nel testo, tra cui l'inserimento successivo della menzione relativa alle iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile; la cancellazione degli estremi dell'assegno consegnato al mediatore;
la discordanza tra il prezzo d'acquisto concordato (pari a € 51.000,00) e quello riportato nel documento (€ 65.000,00), nonché la difformità nella data di sottoscrizione, erroneamente indicata nel 4 aprile 2007 anziché nel 2 febbraio 2007
Denunciava altresì la mancata indicazione della percentuale di provvigione, indicata nel documento nella misura del 5%, e la discrepanza del termine di irrevocabilità della proposta, riportato erroneamente al 31 dicembre 2007 anziché entro quindici giorni.
Con ordinanza dell' 8 febbraio 2010, il Giudice Istruttore, preso atto della querela di falso proposta in corso di causa dal convenuto e rilevato che la parte attrice intendeva avvalersi del documento, , disponeva la sospensione del giudizio di merito ( iscritto al n. 15798/07 R.G.) e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione collegiale, competente per la trattazione del giudizio relativo alla querela di falso, assegnando il termine di centottanta giorni per la riassunzione della causa.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 27-28.05.2010 – consegnato in data 27.05.2010 a mezzo servizio postale al PM presso la procura della Repubblica di Barcellona P.G.- CP_1 conveniva in giudizio la chiedendo che fosse dichiarata la falsità dell'atto Parte_1 contenente la proposta irrevocabile d'acquisto dell' immobile sito in Milazzo Via Turkery n. 41, datata 04.04.2007 e depositata da parte convenuta nel giudizio recante R.G. 15798/07 .
A sostegno della querela di falso, deduceva:
- l'evidente discrasia tra la copia della proposta posseduta da esso querelante, nella quale erano stati indicati sia il numero dell'assegno consegnato a sia l'importo, rispetto a quella Parte_3 depositata in giudizio da in cui non vi era alcuna menzione di tali dati;
Pt_1
- la mancata menzione nella copia in possesso di esso querelante dell'esistenza di iscrizioni ipotecarie gravanti l'immobile oggetto di vendita, invece indicate nel documento versato in atti dalla;
Pt_1
- la diversa data apposta ad entrambi i documenti, atteso quello in possesso di esso querelante recava la data del 02.02.2007 mentre quello depositato dalla R.E.S. riportava la data del 04.04.2007;
- l'anomalia risultante dalla mancata indicazione nel documento in possesso di esso querelante del quantum dovuto a titolo di provvigione, invece determinato nella percentuale del 5% in quello prodotto in giudizio dal convenuto;
- la diversa scansione temporale indicata nei due documenti, posto che in quello in possesso di esso querelante il termine di perfezionamento dell'affare era stato fissato in 15 giorni , mentre in quello versato in atti dalla era stato indicato quale termine ultimo il 31.12.2007. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione depositata in data 24.11.2010, si costituiva nel giudizio di querela di falso la R.E.S. di Parte_3 chiedendo che la domanda proposta fosse dichiarata inammissibile e/o improcedibile o rigettata nel merito, poiché infondata.
CP_ In particolare, deduceva che il aveva sottoscritto la proposta irrevocabile d'acquisto con termine di irrevocabilità sino al 31.12.2007, per la complessiva somma di € 65.000,00 ;che il predetto era perfettamente a conoscenza delle iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile oggetto di vendita per effetto dell'indicazione delle stesse nella parte concernente le “dichiarazioni del venditore”; che non aveva consegnato alcun assegno né, ove esistente, erano mai stati indicati gli estremi identificativi .
Con sentenza n. 1018 depositata in data 14.07.2022 e pubblicata in data 05.08.2022, il Tribunale di Barcellona di P.G., in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiarava la falsità “absque pactis” della scrittura privata di proposta irrevocabile di acquisto stipulata in data 04.04.2007 da
[...]
“per riempimento successivo del documento fuori da qualsiasi intesa in relazione al prezzo CP_1 di vendita indicato in € 65.000,00 ed in ordine alla iscrizione delle ipoteche gravanti sull'immobile” e, per l'effetto, la dichiarava priva di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2702 e seg. c.c.; rigettava per il resto;
disponeva, inoltre, la restituzione dell'originale documento custodito in cassaforte alla R.E.S. di ON CA OV s all'esito del passaggio in giudicato della statuizione e condannava, infine, quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore di controparte.
Avverso tale statuizione, con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 proponeva appello nei confronti di , chiedendone preliminarmente la sospensione CP_1 dell'efficacia esecutiva e, nel merito, la riforma integrale, insistendo per l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione proposta in prime cure, poichè infondata in fatto ed in diritto con conseguente utilizzabilità del documento oggetto del contendere. Insisteva per la vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, per la compensazione delle stesse, e, ove necessario, chiedeva di essere autorizzato al deposito della produzione documentale nonché all'assunzione dei testi non ammessi nella precedente fase di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.12.2022 si costituiva , il quale, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del chiesto gravame CP_1 ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., ne invocava il rigetto, poichè infondato in fatto ed in diritto oltrechè destituito di qualsivoglia fondamento, con vittoria di spese e compensi di lite.
Disposta con decreto presidenziale del 14.12.2022 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter co. 2, c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 16.01.2023, rilevato che la causa non era soggetta al filtro di ammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., rigettava la richiesta di inibitoria formulata dall'PE, che , stante la manifesta infondatezza della stessa, condannava al pagamento della pena pecuniaria di € 250,00.
Rinviava , quindi, la causa per la precisazione delle conclusioni, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti a ragioni organizzative della sezione per carico di ruolo del Giudice relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 25.11.2024 la Corte, in diversa composizione, assumeva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c..
Invero, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, le doglianze di parte PE risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza, l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Del resto, l'appellato, pur sollevando l'eccezione de qua, ha mostrato di aver individuato le questioni sollevate da controparte, contrapponendovi specifiche argomentazioni.
Quanto al secondo profilo di inammissibilità dedotto dall'appellato (art. 348 bis c.p.c.) è appena il caso di rilevare che, così come già disposto con ordinanza emessa in data 16.01.2023, l'odierna controversia, avente ad oggetto “querela di falso”, è sottratta ex lege (art. 348 bis, comma 2, c.p.c.) all'applicazione della citata norma. §
2.- Con il primo motivo di appello la censura la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui il primo decidente, in parziale accoglimento delle domande attoree, ha ritenuto la querela di falso ammissibile, omettendo, tuttavia, di considerare che, trattandosi di un presunto falso ideologico contra pacta, secondo la giurisprudenza più accreditata, la querela di falso risultava inammissibile.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere, in punto di diritto, che la querela di falso costituisce il rimedio che l'ordinamento fornisce alla parte a cui risulta riconducibile una scrittura riconosciuta (o considerata ex lege riconosciuta) per escludere il collegamento con colui che appare essere il suo autore.
Non assume, invece, rilievo il contenuto della scrittura, al quale l'art. 2702 c.c. non attribuisce il valore di piena prova.
Invero, il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, che può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità.
Poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, mancando dunque il presupposto di base di una falsità ideologica (in giurisprudenza, nel senso che la scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale, v. Cass. n. 12707 del 14/05/2019; n. 47 del 1988, cit.; n. 3667 del 13/04/1987; n. 3042 del 04/05/1983; n. 2857 del 18/05/1979; n. 534 del 06/02/1978).
Ne consegue che la querela di falso sarà esperibile nel caso di falsità materiale, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può invece farsi ricorso alle normali azioni volte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione. (ex ultimis Cass.n. 24841/2020; Cass. civ. n.8766/2018 )
In altri termini, nel caso della scrittura privata riconosciuta, ovvero non disconosciuta, la querela di falso costituisce l'unico rimedio idoneo ad escludere la verità della dichiarazione nel suo aspetto esteriore, finalizzato a meglio chiarire se la sua apparenza corrisponda alla sua reale consistenza, tanto con riferimento alla sottoscrizione quanto con riferimento al testo stesso della dichiarazione, al fine di accertare se si sostanzi un'ipotesi di non riconducibilità del testo al suo autore.
Ben si comprende, allora, come un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti in cui a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto, a querela di falso: art. 2700 c.c.) e dunque - oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato - anche quanto alle "dichiarazioni delle parti" e agli "altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".
Nel caso di specie, costituisce dato pacifico che il documento oggetto di accertamento, addotto dalla a sostegno delle proprie difese nell'ambito del giudizio recante R.G. 15798/07, consiste nella Pt_1 scrittura privata redatta in data 04.04.2007 , avente ad oggetto proposta irrevocabile dell'acquisto dell'immobile sino in Milazzo, via Turkery n. 41 .
Tale scrittura, sebbene non disconosciuta dal proponente quanto alla sottoscrizione, è stata, tuttavia da quest'ultimo denunciata di falsità, a causa di talune alterazioni e/o aggiunte, a suo dire apportate unilateralmente dal e che ne inficiavano la genuinità; falsità, queste, consistenti : Pt_1 nell'inserimento della menzione di iscrizioni immobiliari gravanti sull'immobile, da lui conosciute solo all'esito dell'incontro avvenuto dinanzi al notaio al fine di formalizzare il contratto preliminare di compravendita dell'immobile; il riempimento della parte lasciata in bianco riguardante la determinazione del compenso dovuto all'intermediario finanziario;
l'indicazione di una diversa data apposta ad entrambi i documenti nonché del termine finale entro cui avrebbe dovuto formalizzarsi il preliminare ed, infine, l'indicazione di un diverso prezzo pattuito dalle parti per la conclusione dell'affare.
Il querelante ha, dunque, assunto il riempimento postumo della proposta ad opera del , così Pt_1 da rendere configurabile una tipica fattispecie di falsità materiale e non ideologica, come, invece, dedotto dall'PE.
Vale, in proposito , rammentare che la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta".
Ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento (Cass.civ. n. 183234/2023; Cass. civ.n.12118/2020) .
La diversa disciplina prevista per il caso di riempimento “absque pactis” e di riempimento “contra pacta” si spiega appunto perché, nella prima ipotesi, l'abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato, la quale implica soltanto la non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare.
Ed infatti, “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore…., sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta” e, quindi, di inadempimento del mandato “ad scribendum” in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore”. (Cass. civ. n.899/2018; Cass. civ. n. 18989/2010)
La violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (quale è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso (Cass. 18.1.2022 n. 1474; Cass. 17.1.2018 n. 899), essendo suscettibile di apprezzamento da parte del giudice del merito in base al corredo probatorio ritualmente acquisito. Ebbene, nella specie, come ritenuto dal Tribunale, la fattispecie configurabile è quella del riempimento absque pactis, ossia di una falsità materiale realizzata attraverso la trasformazione del documento in qualcosa di diverso da quello che era in precedenza (Cass.n. 11422/2024), al di fuori di ogni intesa tra le parti , con conseguente venir meno del collegamento tra il testo ed il suo autore.
L'abusivo riempimento della scrittura, realizzata attraverso la menzione dell'esistenza di iscrizioni pregiudizievoli e l'alterazione del prezzo convenuto, oltre che degli altri elementi indicati dall'attore in riassunzione, risulta, infatti , avvenuto non in contrasto con il c.d. “patto di riempimento”, quanto, piuttosto, in assenza di qualsivoglia intesa tra le parti ed in termini tali da trasformare la scrittura in un atto diverso da quello convenuto dalle parti.
§
3.- Sgomberato il campo dalla questione preliminare , attinente all'ammissibilità della querela, può passarsi all'esame degli altri motivi di appello, che riguardano, invece, la fondatezza della stessa e che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.
§
4.- Con il secondo motivo di gravame, l'PE lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui in cui il giudice adito aveva ritenuto falsa la scrittura privata di proposta irrevocabile d'acquisto sottoscritta in data 04.04.2007.
Nel contestare la presenza nella scrittura privata de qua di riempimenti abusivi o cancellature , ribadisce, in punto di fatto, che, come documentato dall'originale depositato nella cancelleria del Tribunale e custodito in cassaforte,:
- non era stato consegnato alcun assegno ad esso né nel modulo originale erano stati indicati Pt_1 numeri o importi relativi a presunti assegni;
CP_
- il era pienamente consapevole dell'esistenza di ipoteche legali iscritte sull'immobile oggetto di proposta, come dichiarato dal venditore nel modulo stesso: Pt_2
- il prezzo di acquisto era stato stabilito in euro 65.000,00 ed era stato specificamente indicato nella proposta;
- la proposta era stata compilata integralmente senza lasciare spazi in bianco, inclusa la provvigione pattuita per l'agenzia, pari al 5% più IVA sul prezzo di vendita, riportata al punto 8 del modulo;
-il termine di irrevocabilità era stato fissato sino al 31 dicembre 2007, conforme al punto 5 del modulo.
Sulla scorta delle emergenze probatorie, emerse a seguito della copiosa produzione documentale e CP_ delle testimonianze acquisite, sostiene che le accuse mosse dal dovevano ritenersi infondate, arbitrarie e pretestuose, essendo volte esclusivamente ad eludere il pagamento della provvigione dovuta ad esso PE, che, con la propria regolare attività, aveva contribuito alla perfezione del preliminare di vendita, conseguendo così il diritto al compenso per la mediazione.
Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte riconosca la piena utilizzabilità e validità della scrittura in oggetto.
§ 5.- Con il terzo motivo di gravame, l'PE lamenta l'erroneità della statuizione impugnata per avere il Tribunale, in accoglimento della querela, dichiarato la falsità della scrittura in ordine sia all'indicazione del prezzo, sia alla menzione delle iscrizioni pregiudizievoli , pronunciando “ultra petita”.
CP_
Nello specifico, quanto al primo profilo dell'articolata doglianza, rileva che il non aveva correttamente assolto il correlato onere probatorio, finalizzato alla dimostrazione delle paventate difformità contenutistiche rispetto al documento depositato in originale dalla , non Pt_1 provvedendo al deposito in atti di analoga difforme scrittura firmata da entrambe le parti, né tanto meno fornendo prova, a mezzo di prova testimoniale, dell'esistenza dei paventati vizi.
Con esplicito riferimento alle risultanze probatorie emerse dalle prove testimoniali assunte in prime cure, l'PE rileva che:
- il teste aveva non solo confermato la veridicità contenutistica del documento Testimone_1 Con CP_ prodotto da ma , altresì, dichiarato nessun era stato dal al Pt_1 CP_3 CP_4 Pt_1 oltrechè aver riferito che il promissario acquirente era perfettamente a conoscenza della pendenza di iscrizioni pregiudizievoli incombenti sull'immobile oggetto di vendita, circostanza quest'ultima resa CP_ nota al nel marzo 2007 in occasione di una visita organizzata presso l'immobile in questione;
- il teste aveva, invece, riferito circostanze risalenti al 2007 o al 2008, del tutto inconducenti Tes_2 rispetto ai fatti di causa e tanto dimostrava l'assenza di quest'ultimo al momento della sottoscrizione della scrittura privata;
- il teste , quale notaio incaricato di redigere il preliminare, aveva riferito di aver incontrato i Tes_3 contraenti in presenza del solo in occasione della lettura della bozza del preliminare, avvenuta Pt_1 in data 13.04.2007, e dichiarato, altresì, la coincidenza tra le iscrizioni ipotecarie indicate nella proposta d'acquisto e quelle da lui verificate, non escludendo in modo alcuno che il promissario acquirente fosse a conoscenza delle pendenza dei suddetti pesi in epoca anteriore al 13.04.2007
Con riferimento a tale ultima testimonianza, l'PE sostiene che il Giudice di prime cure ne aveva travisato il contenuto.
Invero, attesa l'assenza del suddetto teste al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 04.04.2007, questi nulla era stato in grado di riferire in ordine alle potenziali alterazioni o riempimenti abusivi ad opera del Pt_1
La circostanza che le parti, in sede di sottoscrizione del preliminare innanzi al notaio, avessero indicato il prezzo di vendita dell'immobile in € 51.000,00, infatti, non poteva escludere che, precedentemente, le stesse avessero fissato un prezzo superiore nella misura di € 65.000,00, né tanto meno dimostrava che il – il quale non aveva maturato alcun interesse - avesse Pt_1 successivamente apposto una cifra diversa rispetto a quella pattuita inizialmente.
5.1- Sotto l'altro profilo, concernente la statuizione ultra petitum , l'PE sostiene che il primo decidente aveva delibato una questione non dedotta dall'attore in primo grado.
CP_ Ed infatti, la presunta difformità di prezzo non rientrava tuttavia tra i motivi esplicitati dal in sede di querela di falso, atteso che, sia nella querela preannunciata da quest'ultimo all'udienza del 02.02.2010 nel giudizio principale recante R.G. 15798/2007, sia in quella formalizzata in prime cure, non era mai stata indicata la discrasia concernente il prezzo di vendita.
CP_ Con riferimento, invece, alla pendenza delle iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile, che il aveva assunto di non conoscere, l'PE sostiene che, dalle deposizioni testimoniali (ad eccezione di quella resa dal teste che nulla aveva riferito in ordine a tale circostanza) non era Pt_2 emersa in alcun modo l'asserito riempimento abusivo.
Il Giudice di prime cure aveva, infatti, fondato il proprio errato convincimento sulla deposizione CP_ resa dal notaio ed, in particolare, sulla “sensazione” del predetto che il , al momento della Tes_3 stipula del preliminare, ignorasse l'esistenza di tali iscrizioni ipotecarie.
Ma tale indizio non poteva costituire l'unico elemento in grado di giustificare l'alterazione posta in CP_ essere dal né tanto meno dimostrare che il non fosse a conoscenza delle stesse. Pt_1
§
6.-. Con il quarto motivo di gravame, l'PE censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva basato il convincimento circa la falsità della scrittura su elementi meramente indiziari che, rispetto al caso di specie, non assumevano alcuna valenza probatoria.
Ed infatti, la circostanza che le parti , in sede di stipula del preliminare, avessero indicato in € 51.000,00 e non € 65.000,000 il prezzo di vendita, quale riferita dal notaio, non dimostrava l'asserito riempimento abusivo, stante l'assenza del predetto teste al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 04.04.2007.
CP_ Anche la “sorpresa”, che, secondo il notaio rogante, il aveva mostrato “per l'esistenza delle iscrizioni ipotecarie sull'immobile oggetto di trattativa …” costituiva un indizio che non solo era proveniente dalla stessa parte , oltre che inconducente ed insufficiente, ma che, altresì, era stato sconfessato dalla dichiarazione resa dal teste , secondo cui il promissario Testimone_1 acquirente era a conoscenza della circostanza de qua.
Aggiunge l'PE che , contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la circostanza riferita CP_ dal teste , secondo cui “il era venuto a conoscenza delle iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile perché riferite dal in sede di visione dell'immobile e non perché le stesse risultavano iscritte Pt_2 nel documento disconosciuto” , non escludeva che tali iscrizioni fossero state descritte anche nella successiva proposta del 04.04.2007.
Erroneamente il primo decidente aveva, inoltre, valorizzato, ai fini della decisione, il mancato riferimento, da parte del teste, ad alcuna preventiva visura eseguita dal figlio, trattandosi di circostanza estranea al capitolato di prova e, sulla quale, pertanto, nessuna domanda era stata rivolta al Pt_1
L'PE segnala , altresì, che , benchè la pretesa falsità della scrittura in relazione alla mancata menzione della consegna all'agente di un assegno di euro 5.000,00, fosse stata ritenuta priva di riscontro probatorio, non erano state, tuttavia, evidenziate le contraddizioni tra le affermazioni del CP_
e le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
Il teste infatti, aveva espressamente negato che, al momento della sottoscrizione della Pt_1 proposta, fosse stato consegnato alcun assegno, mentre il teste aveva genericamente Tes_3 menzionato un assegno di euro 10.000,00, predisposto in sede di preliminare (ossia il 13 aprile 2007) all'ordine del promittente venditore, ma senza alcun riferimento alla scrittura del 4 aprile 2007 o alla consegna del titolo al Pt_1
Rileva, infine, che anche il rigetto dei motivi n. 3 (data della sottoscrizione della proposta), n. 4 (quantificazione della provvigione) e n. 5 (termine di irrevocabilità della proposta) della querela di falso erano stati rigettati, evidenziava l'infondatezza e la natura strumentale delle contestazioni mosse ex adverso. §
7.-Con il quinto motivo di gravame, l'PE contesta la mancata ammissione delle prove , documentali e testimoniali, richieste e ne chiede l'ammissione in questa sede.
§
8.- Con l'ultimo motivo di gravame, censura , infine, la regolamentazione delle spese di lite , che il Tribunale, in adesione ai motivi esplicitati ut supra, avrebbe dovuto porre a carico dell'appellato o di
, in subordine, compensare.
§
9. I motivi appena descritti non meritano accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui (Cass. civ. sez. un. n. 15169/2010; Cass. civ. n. 6220/2018):” In tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 c.p.c., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale essa sia stata proposta è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2”.
Ciò posto, va, immediatamente, rilevato che, quanto alla dedotta difformità del prezzo di vendita dell'immobile, priva di pregio è l'argomentazione dell'PE in punto di “ultra petita”.
Ed infatti, come emerge dalla sentenza impugnata – in parte qua non oggetto di alcuna contestazione CP_ ad opera dell'PE - il , già nel giudizio portante, aveva evidenziato la differenza di prezzo esistente fra i due documenti e lamentato, altresì, tale circostanza all'udienza del 02.02.2010 in sede di interrogatorio formale, allorquando aveva invocato la falsità della scrittura privata anche sulla scorta della discrasia in punto di prezzo.
Successivamente, il predetto, introitando il giudizio di falso davanti al Tribunale in composizione collegiale, ha evidenziato, quanto all'abusivo riempimento addebitato al , proprio la Pt_1 difformità tra il prezzo concordato tra le parti e quello indicato nella proposta (v. atto di citazione punto 4 ) , pur non indicandola specificamente nella parte conclusiva dell'atto tra gli elementi di falsità.
Ebbene, poiché il vizio di ulta o extra petita sussiste soltanto quando il giudice pronuncia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato, incensurabile appare la statuizione impugnata, avendo il Tribunale deciso in ordine a questioni prospettate o intrinsecamente connesse al vulnus della quaestio giuridica dedotta in giudizio.
Passando alla disamina degli altri profili di doglianza, vale rammentare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (Cass, civ. n. 2126/2019) e che, a tal fine, il querelante può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e, quindi, anche delle presunzioni (Cass. civ. n. 12118/2020 in tema di disconoscimento dell'autenticità lamentato in relazione al riempimento di documento absque pactis). CP_ Ebbene, quanto ai profili di falsità addotti dal , ritiene la Corte ritiene che, sulla scorta del compendio istruttorio formatosi in giudizio, condivisibile risulti la valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a sconfessare la autenticità del documento in questione.
Giova rilevare che il notaio rogante, in sede di deposizione, ha attribuito la mancata conclusione del CP_ contratto al il quale, reso edotto dal pubblico ufficiale dell'esistenza di tre iscrizioni ipotecarie gravanti sul bene oggetto di vendita, si era mostrato “…sorpreso e decise di non procedere alla sottoscrizione del preliminare…”.
Va pure osservato che “l'emissione di un assegno postale dell'importo di € 10.000, all'ordine del CP_ promittente venditore…”, riferita dal medesimo teste, dimostra la precisa volontà del di perfezionare e formalizzare l'accordo in questione e costituisce, altresì, indice dell'anteriore definizione ad opera delle parti, prima dell'incontro dinanzi al notaio, delle condizioni della vendita
, ivi compreso il prezzo.
Tali pacifiche circostanze sorreggono adeguatamente il ragionamento inferenziale del primo CP_ decidente, dovendosi desumere dalla sorpresa manifestata dal e dall'abbandono dello studio notarile , in uno alla serietà della sua intenzione di concludere il contratto, l'assoluta ignoranza delle iscrizioni ipotecarie pendenti sull'immobile.
CP_ E' agevole, infatti, osservare la stridente inconciliabilità tra lo stupore del e l' abbandono dello studio notarile, descritti dal teste , e la pretesa pregressa conoscenza delle iscrizioni Tes_3 pregiudizievoli in capo al medesimo, che , a comprova della serietà dell'intenzione di procedere all'acquisto, aveva già emesso l'assegno in favore del promittente venditore.
Neanche le ulteriori deposizioni testimoniali , valorizzate dall'PE , risultano idonee a ribaltare il ragionamento inferenziale del Tribunale.
Anche a non voler tenere conto delle inverosimili dichiarazioni di il quale ha negato Parte_2 CP_ perfino di aver conosciuto il e di averlo mai incontrato presso l'immobile sito in Milazzo, in via Turkery n. 4, - la deposizione del teste si pone in evidente contrasto con la Testimone_1 situazione descritta dal notaio rogante.
CP_ Invero, come osservato dal Tribunale , la condotta del sarebbe stata “del tutto irrazionale , illogica ed ingiustificata “ ove il predetto fosse stato a conoscenza dell'esistenza delle iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile , e soprattutto , se queste ultime fossero state inserite nella proposta irrevocabile di acquisto del 04.04.2007 .
E se è vero che ,come rilevato dall'PE , il notaio non ha potuto ovviamente escludere, in CP_ termini di certezza, la conoscenza in capo al la condizione dell'immobile – trattandosi evidentemente di uno stato interiore non suscettibile di diretto apprezzamento da parte di terzi- , nondimeno , è incensurabile la valenza indiziante attribuita dal Tribunale alle circostanze riferite dal teste ( stupore ed abbandono dello studio notarile), in quanto oggetto di personale verifica .
CP_ Anche con riferimento all'ulteriore elemento di falsità, indicato dal e riguardante il prezzo complessivo di vendita, la sentenza resiste alle censure dell'PE.
Al riguardo, costituisce un dato dirimente la dichiarazione resa in giudizio dal notaio il quale Tes_3 ha testualmente affermato “Conosco i fatti di causa in quanto ho operato come Notaio in relazione ad un contratto preliminare di compravendita stipulato tra e CP_1 Controparte_5 avente ad oggetto l'immobile di Milazzo in via Turkery 4…Confermo che il prezzo della compravendita del bene fu concordato dalle parti in Euro 51.000,00 al corpo o almeno questo è quello che le parti hanno dichiarato in mia presenza…Io perciò ho provveduto ad inserire la cifra di euro 51.000,00, come indicatomi dalle parti, al momento della lettura della bozza di preliminare, avvenuta in data 13.04.2007… ricordo di aver parlato con il titolare dell'agenzia, il quale non mi diede indicazioni sul prezzo della compravendita, che mi venne invece indicato dalle parti in occasione della lettura della bozza di preliminare.”.
Detta testimonianza comprova, infatti, l'avvenuta determinazione del prezzo in modo chiaro e inequivocabile tra le parti , che lo avevano concordemente indicato dinanzi al notaio, la cui dichiarazione costituisce emergenza processuale incontestata, che smentisce categoricamente le argomentazioni dell'PE.
E se è vero che il notaio non aveva presenziato alla fase delle trattative, sarebbe stato onere dell'allora convenuto dimostrare che, rispetto alla precedente pattuizione , le parti avessero successivamente concordato uno sconto di ben € 14.000,00 rispetto al prezzo di vendita precedentemente pattuito.
Tale prova, invece, non risulta offerta, essendosi l'PE limitato ad allegare il preteso travisamento della deposizione del pubblico ufficiale in conseguenza dell' l'assenza di quest'ultimo al momento della stipula della scrittura privata del 04.04.2007.
Né le ulteriori prove testimoniali acquisite in atti riescono a sovvertire il quadro probatorio cristallizzatosi sul punto.
Ed infatti, escludendo la testimonianza resa in giudizio dal teste , dimostratosi come Parte_2 detto reticente su tutte la questione oggetto di causa, va osservato che né il teste ( la Testimone_4 cui audizione non ha apportato alcuna specificazione ai fatti di causa, avendo lo stesso riferito in ordine a fatti avulsi dalla vicenda in esame ) , né il teste hanno confutato le dichiarazioni Pt_1 rese dal notaio . Tes_3
Ad ulteriore riprova dell'infondatezza delle argomentazioni mosse dall'PE, non può sfuggire l'incongruenza cronologica, che inficia le dichiarazioni del teste Testimone_1
In particolare, quest'ultimo , nel verosimile tentativo di suffragare la tesi secondo cui il prezzo di vendita ammontava ad euro 65.000,00, ha affermato che l'accordo sarebbe intervenuto “...dopo qualche mese dalla presa visione dell'immobile...”,
Tale collocazione cronologica, però, mal si concilia con le risultanze del documento relativo alla presa visione dell'immobile, riconosciuto dal teste e che risale al 7.03.2007 e, dunque, ad appena un mese prima rispetto alla conclusione dell'operazione in oggetto.
Tale discrasia temporale non solo mina la coerenza interna delle affermazioni del teste, ma ne compromette anche l'attendibilità complessiva, evidenziando l'inconsistenza probatoria di una narrazione volta a sostenere una conclusione manifestamente non supportata dai fatti.
Sulla base delle circostanze esaminate ed in assenza di una specifica prova contraria fornita dall'PE, non può che essere confermato il convincimento del Tribunale in punto di falsità del documento , riconducibile all'ipotesi di falsità absque pactis, trattandosi di conclusione supportata da una serie di indizi connotati della gravità, precisione e concordanza che, valutati unitamente, delineano un quadro probatorio inequivocabile.
Non colgono, infine, nel segno le argomentazioni dell'PE in merito agli ulteriori elementi di CP_ falsità, indicati dal e non dimostrati. CP_ Il mancato raggiungimento della prova anche in ordine alle ulteriori circostanze allegate dal , infatti, se giustifica il parziale accoglimento della querela, non costituisce, tuttavia, indice di contraddittorietà delle narrazione dell'attore .
In altri termini, benchè quest'ultimo non sia riuscito a dare dimostrazione anche dell'alterazione della data, del termine di conclusione dell'affare ecc., nessuna emergenza processuale ha smentito, in maniera incontestabile, tale ricostruzione.
Quanto, infine, all'ulteriore motivo di doglianza, che attiene alla mancata ammissione delle prove richieste dal convenuto, è sufficiente evidenziare che nel presente giudizio trova applicazione l'attuale versione dell'art. 345 c.p.c., come modificata dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 134.
Secondo i principi reiteratamente affermati dalla Corte di Cassazione, infatti, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum , la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all'art. 345 terzo comma, c.p.c., operata dal citato D.L.cit., trova applicazione solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 134/2012, di conversione del D.L. 83/2012, e cioè dall' 11 settembre 2012 (Cass. civ. n. 6590/2017; Cass. civ. n. 21606/2021).
E poichè la formulazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. applicabile al caso in esame, pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, le istanze istruttorie, riproposte dall'PE , non possono ritenersi ammissibili, non avendo il predetto neanche allegato quell'impossibilità di tempestiva produzione dei documenti e proposizione delle prove testimoniali, che hanno comportato la dichiarazione di decadenza (v. ordinanza del 20.07.2018).
In ogni caso, l'infondatezza dei motivi principali rende superflua ogni ulteriore disamina in ordine a questioni residuali.
In particolare, la richiesta di ammissione di mezzi istruttori ulteriori non può trovare accoglimento laddove venga meno il fondamento logico-giuridico che la giustificherebbe, determinato dalla previa dimostrazione della fondatezza delle questioni principali.
Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione delle spese di lite, avendo il primo decidente dato congrua applicazione al criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
L'appello va, pertanto rigettato.
Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell' PE alla rifusione delle spese del giudizio, che, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa) ed alle questioni giuridiche trattate, si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero
“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”). Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass. 8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'PE il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 656/22 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1018/2022, emessa Parte_1 dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 14.07.2022 e pubblicata in data 05.08.2022, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'PE al pagamento, in favore di , delle spese di questo grado di giudizio, CP_1 che liquida in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per quella introduttiva;
€ 1.523,00 per quella di trattazione ed € 3.470,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'PE il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 19.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo Dott. OV Iovine.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 656/22 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 25.11.2024
vertente tra
, p. iva , in persona del titolare nato a Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
Milazzo il 29.7.1976, c.f. , elettivamente domiciliato in Milazzo (ME) via CodiceFiscale_1
Libertà 76 presso lo studio dell'avv. Gianpiero Picciolo, che lo rappresenta a difende giusta procura in atti;
Appellante
e
nato il [...] a [...]ò (ME), c.f.: , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Milazzo, via On. Santi Recupero n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Bitto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellato
e nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G.
e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica
*********** oggetto: appello avverso la sentenza n. 1018/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 14.07.2022 e pubblicata in data 05.08.2022, in materia di querela di falso..
************
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte PE: “…1) Ammettere nel rito, dichiarare ammissibile ed accogliere nel merito il presente appello e tutti i motivi sopraesposti e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1018/2022, con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. ha accolto l'azione di ed emettere ogni CP_1 pronuncia consequenziale, in favore dell'PE.
2) Conseguentemente, riformare l'impugnata sentenza e: a) accertare e dichiarare tutte le circostanze descritte nella narrativa della originaria comparsa di risposta di 1° grado, nei successivi atti e verbali di causa e nel presente atto di appello;
b) ritenere e dichiarare irrituale, inammissibile e/o improcedibile l'azione proposta in 1° grado da , ovvero rigettare, nel merito, le avverse CP_1 domande, siccome infondate in fatto ed inattendibili in diritto e, per l'effetto , rigettare la querela di falso ed accertare e dichiarare la veridicità ed utilizzabilità del documento di che trattasi, nel sopradetto giudizio, iscritto al n. 15798/07 rg Tribunale di Barcellona P.G. (ex sez. di Milazzo); b) senza inversione dell'onere probatorio e solo ove occorra, autorizzare la produzione documentale, già chiesta, in 1° grado, il 16.2.2018 [1) ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo n.
1-2008 del Giudice di Pace di Milazzo, notificato a , come da relata di Parte_2 notifica + certificato di residenza del medesimo;
2) incarico di mediazione 29.8.2006, Parte_2
a firma di;
3) racc. a.r. 15.12.2008, a firma di e dell'avv. Pasquale Parte_2 Parte_2
Tocco, con relativa busta ed assegno circolare, ivi contenuto] ed ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: a) “vero o no che è stato destinatario del decreto ingiuntivo n. 1 Parte_2
-2008 del Giudice di Pace di Milazzo, avente ad oggetto la provvigione dovuta a per la Pt_1 mediazione avvenuta tra il medesimo ed ”; b) “vero o no che ha Pt_2 CP_1 Parte_2 pagato, anche a fronte di tale decreto ingiuntivo, la provvigione a R.E.S. ed, a tal fine, ha inviato racc. a.r. 15.12.2008 e assegno di €. 4.100,00”; c) “vero o no che , in data 29.8.2006, Parte_2 ha conferito a incarico di mediazione per l'immobile di sua proprietà”; si indicano a testi, Pt_1
e l'avv. Pasquale Tocco, già indicati in 1° grado . Parte_2
3) Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, correlato, quest'ultimo, alla condanna al pagamento delle spese e dei compensi legali, non sostenibile dall'PE. 4) Condannare l'appellato al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, o in subordine, disporne la compensazione . …”
Per la parte appellata: “… 1) preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improcedibile il gravame proposto, per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2) nel merito rigettare l'interposto gravame perchè destituito di fondamento in fatto ed in diritto, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., a definizione del giudizio iscritto al n.834/2010 R.G.; 3) rigettare, comunque, la richiesta di amissione di nuove prove;
4) con il favore delle spese di lite del grado…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in Parte_3 giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. – sez. Milazzo – , chiedendone la CP_1 condanna al pagamento dell'importo dovuto a titolo di provvigione , in relazione all'attività di mediazione, svolta per la vendita dell'immobile sito in Milazzo via Turkery n. 41 di proprietà di
. Parte_2
CP_ A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva che in data 4.04.2007 il aveva sottoscritto la proposta di acquisto del detto immobile, in pari data sottoscritta anche dal e che, Pt_2 pertanto, perfezionatosi il vincolo contrattuale, era sorto il proprio diritto al pagamento del compenso per l'attività di intermediazione prestata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto, contestando la fondatezza della domanda e chiedendo il rigetto, oltre che, in via riconvenzionale, la condanna del al risarcimento dei Pt_1 danni derivanti dalla perdita di chance.
Deduceva, per quanto di rilievo in questa sede , che tra le parti non era mai sorto alcun vincolo contrattuale avente natura di contratto preliminare e precisava che il prezzo di acquisto dell'immobile era stato concordato nella misura di € 51.000,00 e non già di € 65.000,00, come diversamente affermato ex adverso.
Sosteneva, inoltre, di aver sottoscritto la proposta di acquisto ignorando che l'immobile fosse gravato da iscrizioni ipotecarie, circostanza resa nota solo successivamente in sede di stipula del contratto preliminare davanti al notaio.
Asseriva, altresì, di avere consegnato al un assegno dell'importo di € 5.000,00 e chiedeva Pt_1 che fosse ordinata alla società a produzione in giudizio dell'originale della proposta di acquisto Pt_1 dell'immobile.
Nel corso del disposto interrogatorio formale, il convenuto denunciava la falsità della scrittura privata datata 4 aprile 2007, avente ad oggetto la già citata proposta irrevocabile di acquisto e, pur non disconoscendo la propria sottoscrizione, evidenziava alterazioni materiali, contraffazioni e aggiunte nel testo, tra cui l'inserimento successivo della menzione relativa alle iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile; la cancellazione degli estremi dell'assegno consegnato al mediatore;
la discordanza tra il prezzo d'acquisto concordato (pari a € 51.000,00) e quello riportato nel documento (€ 65.000,00), nonché la difformità nella data di sottoscrizione, erroneamente indicata nel 4 aprile 2007 anziché nel 2 febbraio 2007
Denunciava altresì la mancata indicazione della percentuale di provvigione, indicata nel documento nella misura del 5%, e la discrepanza del termine di irrevocabilità della proposta, riportato erroneamente al 31 dicembre 2007 anziché entro quindici giorni.
Con ordinanza dell' 8 febbraio 2010, il Giudice Istruttore, preso atto della querela di falso proposta in corso di causa dal convenuto e rilevato che la parte attrice intendeva avvalersi del documento, , disponeva la sospensione del giudizio di merito ( iscritto al n. 15798/07 R.G.) e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione collegiale, competente per la trattazione del giudizio relativo alla querela di falso, assegnando il termine di centottanta giorni per la riassunzione della causa.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 27-28.05.2010 – consegnato in data 27.05.2010 a mezzo servizio postale al PM presso la procura della Repubblica di Barcellona P.G.- CP_1 conveniva in giudizio la chiedendo che fosse dichiarata la falsità dell'atto Parte_1 contenente la proposta irrevocabile d'acquisto dell' immobile sito in Milazzo Via Turkery n. 41, datata 04.04.2007 e depositata da parte convenuta nel giudizio recante R.G. 15798/07 .
A sostegno della querela di falso, deduceva:
- l'evidente discrasia tra la copia della proposta posseduta da esso querelante, nella quale erano stati indicati sia il numero dell'assegno consegnato a sia l'importo, rispetto a quella Parte_3 depositata in giudizio da in cui non vi era alcuna menzione di tali dati;
Pt_1
- la mancata menzione nella copia in possesso di esso querelante dell'esistenza di iscrizioni ipotecarie gravanti l'immobile oggetto di vendita, invece indicate nel documento versato in atti dalla;
Pt_1
- la diversa data apposta ad entrambi i documenti, atteso quello in possesso di esso querelante recava la data del 02.02.2007 mentre quello depositato dalla R.E.S. riportava la data del 04.04.2007;
- l'anomalia risultante dalla mancata indicazione nel documento in possesso di esso querelante del quantum dovuto a titolo di provvigione, invece determinato nella percentuale del 5% in quello prodotto in giudizio dal convenuto;
- la diversa scansione temporale indicata nei due documenti, posto che in quello in possesso di esso querelante il termine di perfezionamento dell'affare era stato fissato in 15 giorni , mentre in quello versato in atti dalla era stato indicato quale termine ultimo il 31.12.2007. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione depositata in data 24.11.2010, si costituiva nel giudizio di querela di falso la R.E.S. di Parte_3 chiedendo che la domanda proposta fosse dichiarata inammissibile e/o improcedibile o rigettata nel merito, poiché infondata.
CP_ In particolare, deduceva che il aveva sottoscritto la proposta irrevocabile d'acquisto con termine di irrevocabilità sino al 31.12.2007, per la complessiva somma di € 65.000,00 ;che il predetto era perfettamente a conoscenza delle iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile oggetto di vendita per effetto dell'indicazione delle stesse nella parte concernente le “dichiarazioni del venditore”; che non aveva consegnato alcun assegno né, ove esistente, erano mai stati indicati gli estremi identificativi .
Con sentenza n. 1018 depositata in data 14.07.2022 e pubblicata in data 05.08.2022, il Tribunale di Barcellona di P.G., in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiarava la falsità “absque pactis” della scrittura privata di proposta irrevocabile di acquisto stipulata in data 04.04.2007 da
[...]
“per riempimento successivo del documento fuori da qualsiasi intesa in relazione al prezzo CP_1 di vendita indicato in € 65.000,00 ed in ordine alla iscrizione delle ipoteche gravanti sull'immobile” e, per l'effetto, la dichiarava priva di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2702 e seg. c.c.; rigettava per il resto;
disponeva, inoltre, la restituzione dell'originale documento custodito in cassaforte alla R.E.S. di ON CA OV s all'esito del passaggio in giudicato della statuizione e condannava, infine, quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore di controparte.
Avverso tale statuizione, con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 proponeva appello nei confronti di , chiedendone preliminarmente la sospensione CP_1 dell'efficacia esecutiva e, nel merito, la riforma integrale, insistendo per l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione proposta in prime cure, poichè infondata in fatto ed in diritto con conseguente utilizzabilità del documento oggetto del contendere. Insisteva per la vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, per la compensazione delle stesse, e, ove necessario, chiedeva di essere autorizzato al deposito della produzione documentale nonché all'assunzione dei testi non ammessi nella precedente fase di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.12.2022 si costituiva , il quale, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del chiesto gravame CP_1 ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., ne invocava il rigetto, poichè infondato in fatto ed in diritto oltrechè destituito di qualsivoglia fondamento, con vittoria di spese e compensi di lite.
Disposta con decreto presidenziale del 14.12.2022 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter co. 2, c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 16.01.2023, rilevato che la causa non era soggetta al filtro di ammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., rigettava la richiesta di inibitoria formulata dall'PE, che , stante la manifesta infondatezza della stessa, condannava al pagamento della pena pecuniaria di € 250,00.
Rinviava , quindi, la causa per la precisazione delle conclusioni, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti a ragioni organizzative della sezione per carico di ruolo del Giudice relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 25.11.2024 la Corte, in diversa composizione, assumeva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c..
Invero, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, le doglianze di parte PE risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza, l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Del resto, l'appellato, pur sollevando l'eccezione de qua, ha mostrato di aver individuato le questioni sollevate da controparte, contrapponendovi specifiche argomentazioni.
Quanto al secondo profilo di inammissibilità dedotto dall'appellato (art. 348 bis c.p.c.) è appena il caso di rilevare che, così come già disposto con ordinanza emessa in data 16.01.2023, l'odierna controversia, avente ad oggetto “querela di falso”, è sottratta ex lege (art. 348 bis, comma 2, c.p.c.) all'applicazione della citata norma. §
2.- Con il primo motivo di appello la censura la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui il primo decidente, in parziale accoglimento delle domande attoree, ha ritenuto la querela di falso ammissibile, omettendo, tuttavia, di considerare che, trattandosi di un presunto falso ideologico contra pacta, secondo la giurisprudenza più accreditata, la querela di falso risultava inammissibile.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere, in punto di diritto, che la querela di falso costituisce il rimedio che l'ordinamento fornisce alla parte a cui risulta riconducibile una scrittura riconosciuta (o considerata ex lege riconosciuta) per escludere il collegamento con colui che appare essere il suo autore.
Non assume, invece, rilievo il contenuto della scrittura, al quale l'art. 2702 c.c. non attribuisce il valore di piena prova.
Invero, il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, che può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità.
Poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, mancando dunque il presupposto di base di una falsità ideologica (in giurisprudenza, nel senso che la scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale, v. Cass. n. 12707 del 14/05/2019; n. 47 del 1988, cit.; n. 3667 del 13/04/1987; n. 3042 del 04/05/1983; n. 2857 del 18/05/1979; n. 534 del 06/02/1978).
Ne consegue che la querela di falso sarà esperibile nel caso di falsità materiale, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può invece farsi ricorso alle normali azioni volte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione. (ex ultimis Cass.n. 24841/2020; Cass. civ. n.8766/2018 )
In altri termini, nel caso della scrittura privata riconosciuta, ovvero non disconosciuta, la querela di falso costituisce l'unico rimedio idoneo ad escludere la verità della dichiarazione nel suo aspetto esteriore, finalizzato a meglio chiarire se la sua apparenza corrisponda alla sua reale consistenza, tanto con riferimento alla sottoscrizione quanto con riferimento al testo stesso della dichiarazione, al fine di accertare se si sostanzi un'ipotesi di non riconducibilità del testo al suo autore.
Ben si comprende, allora, come un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti in cui a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto, a querela di falso: art. 2700 c.c.) e dunque - oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato - anche quanto alle "dichiarazioni delle parti" e agli "altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".
Nel caso di specie, costituisce dato pacifico che il documento oggetto di accertamento, addotto dalla a sostegno delle proprie difese nell'ambito del giudizio recante R.G. 15798/07, consiste nella Pt_1 scrittura privata redatta in data 04.04.2007 , avente ad oggetto proposta irrevocabile dell'acquisto dell'immobile sino in Milazzo, via Turkery n. 41 .
Tale scrittura, sebbene non disconosciuta dal proponente quanto alla sottoscrizione, è stata, tuttavia da quest'ultimo denunciata di falsità, a causa di talune alterazioni e/o aggiunte, a suo dire apportate unilateralmente dal e che ne inficiavano la genuinità; falsità, queste, consistenti : Pt_1 nell'inserimento della menzione di iscrizioni immobiliari gravanti sull'immobile, da lui conosciute solo all'esito dell'incontro avvenuto dinanzi al notaio al fine di formalizzare il contratto preliminare di compravendita dell'immobile; il riempimento della parte lasciata in bianco riguardante la determinazione del compenso dovuto all'intermediario finanziario;
l'indicazione di una diversa data apposta ad entrambi i documenti nonché del termine finale entro cui avrebbe dovuto formalizzarsi il preliminare ed, infine, l'indicazione di un diverso prezzo pattuito dalle parti per la conclusione dell'affare.
Il querelante ha, dunque, assunto il riempimento postumo della proposta ad opera del , così Pt_1 da rendere configurabile una tipica fattispecie di falsità materiale e non ideologica, come, invece, dedotto dall'PE.
Vale, in proposito , rammentare che la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta".
Ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento (Cass.civ. n. 183234/2023; Cass. civ.n.12118/2020) .
La diversa disciplina prevista per il caso di riempimento “absque pactis” e di riempimento “contra pacta” si spiega appunto perché, nella prima ipotesi, l'abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato, la quale implica soltanto la non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare.
Ed infatti, “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore…., sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta” e, quindi, di inadempimento del mandato “ad scribendum” in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore”. (Cass. civ. n.899/2018; Cass. civ. n. 18989/2010)
La violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (quale è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso (Cass. 18.1.2022 n. 1474; Cass. 17.1.2018 n. 899), essendo suscettibile di apprezzamento da parte del giudice del merito in base al corredo probatorio ritualmente acquisito. Ebbene, nella specie, come ritenuto dal Tribunale, la fattispecie configurabile è quella del riempimento absque pactis, ossia di una falsità materiale realizzata attraverso la trasformazione del documento in qualcosa di diverso da quello che era in precedenza (Cass.n. 11422/2024), al di fuori di ogni intesa tra le parti , con conseguente venir meno del collegamento tra il testo ed il suo autore.
L'abusivo riempimento della scrittura, realizzata attraverso la menzione dell'esistenza di iscrizioni pregiudizievoli e l'alterazione del prezzo convenuto, oltre che degli altri elementi indicati dall'attore in riassunzione, risulta, infatti , avvenuto non in contrasto con il c.d. “patto di riempimento”, quanto, piuttosto, in assenza di qualsivoglia intesa tra le parti ed in termini tali da trasformare la scrittura in un atto diverso da quello convenuto dalle parti.
§
3.- Sgomberato il campo dalla questione preliminare , attinente all'ammissibilità della querela, può passarsi all'esame degli altri motivi di appello, che riguardano, invece, la fondatezza della stessa e che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.
§
4.- Con il secondo motivo di gravame, l'PE lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui in cui il giudice adito aveva ritenuto falsa la scrittura privata di proposta irrevocabile d'acquisto sottoscritta in data 04.04.2007.
Nel contestare la presenza nella scrittura privata de qua di riempimenti abusivi o cancellature , ribadisce, in punto di fatto, che, come documentato dall'originale depositato nella cancelleria del Tribunale e custodito in cassaforte,:
- non era stato consegnato alcun assegno ad esso né nel modulo originale erano stati indicati Pt_1 numeri o importi relativi a presunti assegni;
CP_
- il era pienamente consapevole dell'esistenza di ipoteche legali iscritte sull'immobile oggetto di proposta, come dichiarato dal venditore nel modulo stesso: Pt_2
- il prezzo di acquisto era stato stabilito in euro 65.000,00 ed era stato specificamente indicato nella proposta;
- la proposta era stata compilata integralmente senza lasciare spazi in bianco, inclusa la provvigione pattuita per l'agenzia, pari al 5% più IVA sul prezzo di vendita, riportata al punto 8 del modulo;
-il termine di irrevocabilità era stato fissato sino al 31 dicembre 2007, conforme al punto 5 del modulo.
Sulla scorta delle emergenze probatorie, emerse a seguito della copiosa produzione documentale e CP_ delle testimonianze acquisite, sostiene che le accuse mosse dal dovevano ritenersi infondate, arbitrarie e pretestuose, essendo volte esclusivamente ad eludere il pagamento della provvigione dovuta ad esso PE, che, con la propria regolare attività, aveva contribuito alla perfezione del preliminare di vendita, conseguendo così il diritto al compenso per la mediazione.
Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte riconosca la piena utilizzabilità e validità della scrittura in oggetto.
§ 5.- Con il terzo motivo di gravame, l'PE lamenta l'erroneità della statuizione impugnata per avere il Tribunale, in accoglimento della querela, dichiarato la falsità della scrittura in ordine sia all'indicazione del prezzo, sia alla menzione delle iscrizioni pregiudizievoli , pronunciando “ultra petita”.
CP_
Nello specifico, quanto al primo profilo dell'articolata doglianza, rileva che il non aveva correttamente assolto il correlato onere probatorio, finalizzato alla dimostrazione delle paventate difformità contenutistiche rispetto al documento depositato in originale dalla , non Pt_1 provvedendo al deposito in atti di analoga difforme scrittura firmata da entrambe le parti, né tanto meno fornendo prova, a mezzo di prova testimoniale, dell'esistenza dei paventati vizi.
Con esplicito riferimento alle risultanze probatorie emerse dalle prove testimoniali assunte in prime cure, l'PE rileva che:
- il teste aveva non solo confermato la veridicità contenutistica del documento Testimone_1 Con CP_ prodotto da ma , altresì, dichiarato nessun era stato dal al Pt_1 CP_3 CP_4 Pt_1 oltrechè aver riferito che il promissario acquirente era perfettamente a conoscenza della pendenza di iscrizioni pregiudizievoli incombenti sull'immobile oggetto di vendita, circostanza quest'ultima resa CP_ nota al nel marzo 2007 in occasione di una visita organizzata presso l'immobile in questione;
- il teste aveva, invece, riferito circostanze risalenti al 2007 o al 2008, del tutto inconducenti Tes_2 rispetto ai fatti di causa e tanto dimostrava l'assenza di quest'ultimo al momento della sottoscrizione della scrittura privata;
- il teste , quale notaio incaricato di redigere il preliminare, aveva riferito di aver incontrato i Tes_3 contraenti in presenza del solo in occasione della lettura della bozza del preliminare, avvenuta Pt_1 in data 13.04.2007, e dichiarato, altresì, la coincidenza tra le iscrizioni ipotecarie indicate nella proposta d'acquisto e quelle da lui verificate, non escludendo in modo alcuno che il promissario acquirente fosse a conoscenza delle pendenza dei suddetti pesi in epoca anteriore al 13.04.2007
Con riferimento a tale ultima testimonianza, l'PE sostiene che il Giudice di prime cure ne aveva travisato il contenuto.
Invero, attesa l'assenza del suddetto teste al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 04.04.2007, questi nulla era stato in grado di riferire in ordine alle potenziali alterazioni o riempimenti abusivi ad opera del Pt_1
La circostanza che le parti, in sede di sottoscrizione del preliminare innanzi al notaio, avessero indicato il prezzo di vendita dell'immobile in € 51.000,00, infatti, non poteva escludere che, precedentemente, le stesse avessero fissato un prezzo superiore nella misura di € 65.000,00, né tanto meno dimostrava che il – il quale non aveva maturato alcun interesse - avesse Pt_1 successivamente apposto una cifra diversa rispetto a quella pattuita inizialmente.
5.1- Sotto l'altro profilo, concernente la statuizione ultra petitum , l'PE sostiene che il primo decidente aveva delibato una questione non dedotta dall'attore in primo grado.
CP_ Ed infatti, la presunta difformità di prezzo non rientrava tuttavia tra i motivi esplicitati dal in sede di querela di falso, atteso che, sia nella querela preannunciata da quest'ultimo all'udienza del 02.02.2010 nel giudizio principale recante R.G. 15798/2007, sia in quella formalizzata in prime cure, non era mai stata indicata la discrasia concernente il prezzo di vendita.
CP_ Con riferimento, invece, alla pendenza delle iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile, che il aveva assunto di non conoscere, l'PE sostiene che, dalle deposizioni testimoniali (ad eccezione di quella resa dal teste che nulla aveva riferito in ordine a tale circostanza) non era Pt_2 emersa in alcun modo l'asserito riempimento abusivo.
Il Giudice di prime cure aveva, infatti, fondato il proprio errato convincimento sulla deposizione CP_ resa dal notaio ed, in particolare, sulla “sensazione” del predetto che il , al momento della Tes_3 stipula del preliminare, ignorasse l'esistenza di tali iscrizioni ipotecarie.
Ma tale indizio non poteva costituire l'unico elemento in grado di giustificare l'alterazione posta in CP_ essere dal né tanto meno dimostrare che il non fosse a conoscenza delle stesse. Pt_1
§
6.-. Con il quarto motivo di gravame, l'PE censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva basato il convincimento circa la falsità della scrittura su elementi meramente indiziari che, rispetto al caso di specie, non assumevano alcuna valenza probatoria.
Ed infatti, la circostanza che le parti , in sede di stipula del preliminare, avessero indicato in € 51.000,00 e non € 65.000,000 il prezzo di vendita, quale riferita dal notaio, non dimostrava l'asserito riempimento abusivo, stante l'assenza del predetto teste al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 04.04.2007.
CP_ Anche la “sorpresa”, che, secondo il notaio rogante, il aveva mostrato “per l'esistenza delle iscrizioni ipotecarie sull'immobile oggetto di trattativa …” costituiva un indizio che non solo era proveniente dalla stessa parte , oltre che inconducente ed insufficiente, ma che, altresì, era stato sconfessato dalla dichiarazione resa dal teste , secondo cui il promissario Testimone_1 acquirente era a conoscenza della circostanza de qua.
Aggiunge l'PE che , contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la circostanza riferita CP_ dal teste , secondo cui “il era venuto a conoscenza delle iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile perché riferite dal in sede di visione dell'immobile e non perché le stesse risultavano iscritte Pt_2 nel documento disconosciuto” , non escludeva che tali iscrizioni fossero state descritte anche nella successiva proposta del 04.04.2007.
Erroneamente il primo decidente aveva, inoltre, valorizzato, ai fini della decisione, il mancato riferimento, da parte del teste, ad alcuna preventiva visura eseguita dal figlio, trattandosi di circostanza estranea al capitolato di prova e, sulla quale, pertanto, nessuna domanda era stata rivolta al Pt_1
L'PE segnala , altresì, che , benchè la pretesa falsità della scrittura in relazione alla mancata menzione della consegna all'agente di un assegno di euro 5.000,00, fosse stata ritenuta priva di riscontro probatorio, non erano state, tuttavia, evidenziate le contraddizioni tra le affermazioni del CP_
e le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
Il teste infatti, aveva espressamente negato che, al momento della sottoscrizione della Pt_1 proposta, fosse stato consegnato alcun assegno, mentre il teste aveva genericamente Tes_3 menzionato un assegno di euro 10.000,00, predisposto in sede di preliminare (ossia il 13 aprile 2007) all'ordine del promittente venditore, ma senza alcun riferimento alla scrittura del 4 aprile 2007 o alla consegna del titolo al Pt_1
Rileva, infine, che anche il rigetto dei motivi n. 3 (data della sottoscrizione della proposta), n. 4 (quantificazione della provvigione) e n. 5 (termine di irrevocabilità della proposta) della querela di falso erano stati rigettati, evidenziava l'infondatezza e la natura strumentale delle contestazioni mosse ex adverso. §
7.-Con il quinto motivo di gravame, l'PE contesta la mancata ammissione delle prove , documentali e testimoniali, richieste e ne chiede l'ammissione in questa sede.
§
8.- Con l'ultimo motivo di gravame, censura , infine, la regolamentazione delle spese di lite , che il Tribunale, in adesione ai motivi esplicitati ut supra, avrebbe dovuto porre a carico dell'appellato o di
, in subordine, compensare.
§
9. I motivi appena descritti non meritano accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui (Cass. civ. sez. un. n. 15169/2010; Cass. civ. n. 6220/2018):” In tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 c.p.c., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale essa sia stata proposta è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2”.
Ciò posto, va, immediatamente, rilevato che, quanto alla dedotta difformità del prezzo di vendita dell'immobile, priva di pregio è l'argomentazione dell'PE in punto di “ultra petita”.
Ed infatti, come emerge dalla sentenza impugnata – in parte qua non oggetto di alcuna contestazione CP_ ad opera dell'PE - il , già nel giudizio portante, aveva evidenziato la differenza di prezzo esistente fra i due documenti e lamentato, altresì, tale circostanza all'udienza del 02.02.2010 in sede di interrogatorio formale, allorquando aveva invocato la falsità della scrittura privata anche sulla scorta della discrasia in punto di prezzo.
Successivamente, il predetto, introitando il giudizio di falso davanti al Tribunale in composizione collegiale, ha evidenziato, quanto all'abusivo riempimento addebitato al , proprio la Pt_1 difformità tra il prezzo concordato tra le parti e quello indicato nella proposta (v. atto di citazione punto 4 ) , pur non indicandola specificamente nella parte conclusiva dell'atto tra gli elementi di falsità.
Ebbene, poiché il vizio di ulta o extra petita sussiste soltanto quando il giudice pronuncia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato, incensurabile appare la statuizione impugnata, avendo il Tribunale deciso in ordine a questioni prospettate o intrinsecamente connesse al vulnus della quaestio giuridica dedotta in giudizio.
Passando alla disamina degli altri profili di doglianza, vale rammentare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (Cass, civ. n. 2126/2019) e che, a tal fine, il querelante può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e, quindi, anche delle presunzioni (Cass. civ. n. 12118/2020 in tema di disconoscimento dell'autenticità lamentato in relazione al riempimento di documento absque pactis). CP_ Ebbene, quanto ai profili di falsità addotti dal , ritiene la Corte ritiene che, sulla scorta del compendio istruttorio formatosi in giudizio, condivisibile risulti la valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a sconfessare la autenticità del documento in questione.
Giova rilevare che il notaio rogante, in sede di deposizione, ha attribuito la mancata conclusione del CP_ contratto al il quale, reso edotto dal pubblico ufficiale dell'esistenza di tre iscrizioni ipotecarie gravanti sul bene oggetto di vendita, si era mostrato “…sorpreso e decise di non procedere alla sottoscrizione del preliminare…”.
Va pure osservato che “l'emissione di un assegno postale dell'importo di € 10.000, all'ordine del CP_ promittente venditore…”, riferita dal medesimo teste, dimostra la precisa volontà del di perfezionare e formalizzare l'accordo in questione e costituisce, altresì, indice dell'anteriore definizione ad opera delle parti, prima dell'incontro dinanzi al notaio, delle condizioni della vendita
, ivi compreso il prezzo.
Tali pacifiche circostanze sorreggono adeguatamente il ragionamento inferenziale del primo CP_ decidente, dovendosi desumere dalla sorpresa manifestata dal e dall'abbandono dello studio notarile , in uno alla serietà della sua intenzione di concludere il contratto, l'assoluta ignoranza delle iscrizioni ipotecarie pendenti sull'immobile.
CP_ E' agevole, infatti, osservare la stridente inconciliabilità tra lo stupore del e l' abbandono dello studio notarile, descritti dal teste , e la pretesa pregressa conoscenza delle iscrizioni Tes_3 pregiudizievoli in capo al medesimo, che , a comprova della serietà dell'intenzione di procedere all'acquisto, aveva già emesso l'assegno in favore del promittente venditore.
Neanche le ulteriori deposizioni testimoniali , valorizzate dall'PE , risultano idonee a ribaltare il ragionamento inferenziale del Tribunale.
Anche a non voler tenere conto delle inverosimili dichiarazioni di il quale ha negato Parte_2 CP_ perfino di aver conosciuto il e di averlo mai incontrato presso l'immobile sito in Milazzo, in via Turkery n. 4, - la deposizione del teste si pone in evidente contrasto con la Testimone_1 situazione descritta dal notaio rogante.
CP_ Invero, come osservato dal Tribunale , la condotta del sarebbe stata “del tutto irrazionale , illogica ed ingiustificata “ ove il predetto fosse stato a conoscenza dell'esistenza delle iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile , e soprattutto , se queste ultime fossero state inserite nella proposta irrevocabile di acquisto del 04.04.2007 .
E se è vero che ,come rilevato dall'PE , il notaio non ha potuto ovviamente escludere, in CP_ termini di certezza, la conoscenza in capo al la condizione dell'immobile – trattandosi evidentemente di uno stato interiore non suscettibile di diretto apprezzamento da parte di terzi- , nondimeno , è incensurabile la valenza indiziante attribuita dal Tribunale alle circostanze riferite dal teste ( stupore ed abbandono dello studio notarile), in quanto oggetto di personale verifica .
CP_ Anche con riferimento all'ulteriore elemento di falsità, indicato dal e riguardante il prezzo complessivo di vendita, la sentenza resiste alle censure dell'PE.
Al riguardo, costituisce un dato dirimente la dichiarazione resa in giudizio dal notaio il quale Tes_3 ha testualmente affermato “Conosco i fatti di causa in quanto ho operato come Notaio in relazione ad un contratto preliminare di compravendita stipulato tra e CP_1 Controparte_5 avente ad oggetto l'immobile di Milazzo in via Turkery 4…Confermo che il prezzo della compravendita del bene fu concordato dalle parti in Euro 51.000,00 al corpo o almeno questo è quello che le parti hanno dichiarato in mia presenza…Io perciò ho provveduto ad inserire la cifra di euro 51.000,00, come indicatomi dalle parti, al momento della lettura della bozza di preliminare, avvenuta in data 13.04.2007… ricordo di aver parlato con il titolare dell'agenzia, il quale non mi diede indicazioni sul prezzo della compravendita, che mi venne invece indicato dalle parti in occasione della lettura della bozza di preliminare.”.
Detta testimonianza comprova, infatti, l'avvenuta determinazione del prezzo in modo chiaro e inequivocabile tra le parti , che lo avevano concordemente indicato dinanzi al notaio, la cui dichiarazione costituisce emergenza processuale incontestata, che smentisce categoricamente le argomentazioni dell'PE.
E se è vero che il notaio non aveva presenziato alla fase delle trattative, sarebbe stato onere dell'allora convenuto dimostrare che, rispetto alla precedente pattuizione , le parti avessero successivamente concordato uno sconto di ben € 14.000,00 rispetto al prezzo di vendita precedentemente pattuito.
Tale prova, invece, non risulta offerta, essendosi l'PE limitato ad allegare il preteso travisamento della deposizione del pubblico ufficiale in conseguenza dell' l'assenza di quest'ultimo al momento della stipula della scrittura privata del 04.04.2007.
Né le ulteriori prove testimoniali acquisite in atti riescono a sovvertire il quadro probatorio cristallizzatosi sul punto.
Ed infatti, escludendo la testimonianza resa in giudizio dal teste , dimostratosi come Parte_2 detto reticente su tutte la questione oggetto di causa, va osservato che né il teste ( la Testimone_4 cui audizione non ha apportato alcuna specificazione ai fatti di causa, avendo lo stesso riferito in ordine a fatti avulsi dalla vicenda in esame ) , né il teste hanno confutato le dichiarazioni Pt_1 rese dal notaio . Tes_3
Ad ulteriore riprova dell'infondatezza delle argomentazioni mosse dall'PE, non può sfuggire l'incongruenza cronologica, che inficia le dichiarazioni del teste Testimone_1
In particolare, quest'ultimo , nel verosimile tentativo di suffragare la tesi secondo cui il prezzo di vendita ammontava ad euro 65.000,00, ha affermato che l'accordo sarebbe intervenuto “...dopo qualche mese dalla presa visione dell'immobile...”,
Tale collocazione cronologica, però, mal si concilia con le risultanze del documento relativo alla presa visione dell'immobile, riconosciuto dal teste e che risale al 7.03.2007 e, dunque, ad appena un mese prima rispetto alla conclusione dell'operazione in oggetto.
Tale discrasia temporale non solo mina la coerenza interna delle affermazioni del teste, ma ne compromette anche l'attendibilità complessiva, evidenziando l'inconsistenza probatoria di una narrazione volta a sostenere una conclusione manifestamente non supportata dai fatti.
Sulla base delle circostanze esaminate ed in assenza di una specifica prova contraria fornita dall'PE, non può che essere confermato il convincimento del Tribunale in punto di falsità del documento , riconducibile all'ipotesi di falsità absque pactis, trattandosi di conclusione supportata da una serie di indizi connotati della gravità, precisione e concordanza che, valutati unitamente, delineano un quadro probatorio inequivocabile.
Non colgono, infine, nel segno le argomentazioni dell'PE in merito agli ulteriori elementi di CP_ falsità, indicati dal e non dimostrati. CP_ Il mancato raggiungimento della prova anche in ordine alle ulteriori circostanze allegate dal , infatti, se giustifica il parziale accoglimento della querela, non costituisce, tuttavia, indice di contraddittorietà delle narrazione dell'attore .
In altri termini, benchè quest'ultimo non sia riuscito a dare dimostrazione anche dell'alterazione della data, del termine di conclusione dell'affare ecc., nessuna emergenza processuale ha smentito, in maniera incontestabile, tale ricostruzione.
Quanto, infine, all'ulteriore motivo di doglianza, che attiene alla mancata ammissione delle prove richieste dal convenuto, è sufficiente evidenziare che nel presente giudizio trova applicazione l'attuale versione dell'art. 345 c.p.c., come modificata dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 134.
Secondo i principi reiteratamente affermati dalla Corte di Cassazione, infatti, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum , la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all'art. 345 terzo comma, c.p.c., operata dal citato D.L.cit., trova applicazione solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 134/2012, di conversione del D.L. 83/2012, e cioè dall' 11 settembre 2012 (Cass. civ. n. 6590/2017; Cass. civ. n. 21606/2021).
E poichè la formulazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. applicabile al caso in esame, pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, le istanze istruttorie, riproposte dall'PE , non possono ritenersi ammissibili, non avendo il predetto neanche allegato quell'impossibilità di tempestiva produzione dei documenti e proposizione delle prove testimoniali, che hanno comportato la dichiarazione di decadenza (v. ordinanza del 20.07.2018).
In ogni caso, l'infondatezza dei motivi principali rende superflua ogni ulteriore disamina in ordine a questioni residuali.
In particolare, la richiesta di ammissione di mezzi istruttori ulteriori non può trovare accoglimento laddove venga meno il fondamento logico-giuridico che la giustificherebbe, determinato dalla previa dimostrazione della fondatezza delle questioni principali.
Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione delle spese di lite, avendo il primo decidente dato congrua applicazione al criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
L'appello va, pertanto rigettato.
Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell' PE alla rifusione delle spese del giudizio, che, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa) ed alle questioni giuridiche trattate, si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero
“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”). Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass. 8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'PE il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 656/22 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1018/2022, emessa Parte_1 dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 14.07.2022 e pubblicata in data 05.08.2022, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'PE al pagamento, in favore di , delle spese di questo grado di giudizio, CP_1 che liquida in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per quella introduttiva;
€ 1.523,00 per quella di trattazione ed € 3.470,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'PE il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 19.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo Dott. OV Iovine.