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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/10/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4101/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4101/2025 promossa con ricorso congiunto in data 11.6.2025 da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Tiziana Bongo che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Tiziana Bongo che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; ordinare al Comune di Limbiate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione pagina 1 di 8 dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) L'immobile adibito a casa coniugale, sito a LO MO, in viale Liguria n. 34 -composto da appartamento, box e cantina- è assegnato alla moglie, la quale vi manterrà la propria residenza unitamente ai figli minori;
il marito si impegna a lasciare l'immobile entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
Resta escluso dall'assegnazione il box pertinenziale, che continuerà a rimanere nella disponibilità di entrambi i coniugi, i quali concorderanno le modalità d'uso. Per_ 3) I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_2
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse dei figli in merito.
3.2) I genitori, oltre a cooperare nell'esercizio della responsabilità genitoriale, sempre in funzione della crescita serena dei minori, si impegnano reciprocamente:
a) ad agevolare in ogni modo possibile i rapporti tra i figli e l'altro genitore;
b) a vivere i loro reciproci rapporti personali con uno spirito di armonia che permetta l'interrelazione e l'integrazione delle due figure genitoriali -entrambe necessarie per il pieno sviluppo ed equilibrio dei minori-;
c) a non denigrare sminuire o rappresentare in negativo agli occhi dei figli l'immagine dell'altro genitore, ma al contrario ad evidenziarne validità importanza e significato;
d) a non coinvolgere i figli in eventuali tensioni fra essi genitori;
e) a scambiarsi ogni notizia da ritenersi utile per una sana ed equilibrata crescita dei minori (es. scuola, insegnanti, attività, amici, ecc);
f) a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano i figli;
g) a non usare i minori come messaggero, mezzo di consegna o mezzi di comunicazione tra i genitori;
h) a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza dei figli, quando i figli si spostano da una casa all'altra.
4) Fino a quando i figli non avranno elaborato in modo sereno la separazione dei genitori e acquisito una sufficiente maturità emotiva tale da consentire loro di permanere in misura paritetica presso l'uno e l'altro genitore, essi resteranno prevalentemente collocati presso la madre, mentre il padre terrà i minori presso di sé a weekend alternati, nonché in due ulteriori giornate infra-settimanali, da pagina 2 di 8 individuarsi di volta in volta in accordo tra essi genitori, tenendo conto delle esigenze dei figli e, ove possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali di entrambi i genitori.
Una volta che i figli avranno interiorizzato la nuova realtà familiare, manifestando con piena consapevolezza e libertà il desiderio di voler stare con entrambi i genitori, essi genitori daranno corso a un regime di affidamento paritetico, articolato secondo un'alternanza settimanale, salvo concordare modalità diverse qualora ritenute più confacenti all'interesse superiore dei figli.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, in deroga al calendario ordinario, i minori trascorreranno ad anni alterni:
- la giornata del 24 dicembre, sino al termine della cena della Vigilia, con uno dei genitori, con pernottamento comunque presso la madre;
- il 25 dicembre, dalle ore 11.00 sino al tardo pomeriggio, con l'altro genitore, ossia con colui presso il quale non abbiano consumato la cena della Vigilia.
Parimenti, ad anni alterni, i minori trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro.
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori trascorreranno la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con i minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé.
4.4) In occasione di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono i figli in qualche modo protagonisti, i minori staranno con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno dei figli, che saranno organizzate tenendo conto dei desideri dei figli e secondo accordi che saranno raggiunti di anno in anno.
4.5) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
4.6) Il “genitore temporaneamente non collocatario” cercherà di sostituire l'altro genitore quando quest'ultimo, pur essendo il proprio periodo di competenza, non possa tenere con sé i figli, ma, ove l'avvicendamento tra essi genitori non sia possibile, le spese di un'eventuale baby sitter per coprire pagina 3 di 8 l'esigenza imprevista del “genitore temporaneamente collocatario” saranno integralmente a carico del genitore temporaneamente collocatario.
Tuttavia, resta bene inteso che in caso di malattia severa del “genitore temporaneamente collocatario”
o dei minori ovvero a causa di eventi straordinari (quali ad es. lockdown, scioperi generali, ecc), qualora l'altro genitore non possa avvicendarsi nella cura dei figli con il genitore temporaneamente collocatario, in mancanza di alternative gratuite, i costi imprevisti della babysitter graveranno su entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4.7) In deroga alle regole ordinarie, la minore starà con la madre, qualora il padre per ragioni di salute, di lavoro o per altri eventi straordinari non possa stare con i figli nei giorni concordati, salvo il diritto/dovere del padre di recuperare nello stesso mese o al massimo in quello successivo previo accordo con la madre ma, qualora neanche la madre possa tenere i figli per di lei impegni improrogabili, le spese per la babysitter saranno integralmente a carico del padre.
4.8) Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra, il “genitore che temporaneamente non sarà collocatario” garantirà che i figli abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore, mentre quest'ultimo farà in modo che i figli ritornino puliti, nutriti, con i vestiti effetti personali e giocattoli che avranno eventualmente portato con sé.
4.9) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che i figli svolgano i compiti scolastici e avrà cura di accompagnarli ove abbiano necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) In caso di malattia dei minori, il genitore che li ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
6) Ciascun genitore potrà tenere contatti audio-video con i figli, chiamando anche sul telefono dell'ex coniuge -anche di notte in presenza di esigenze urgenti e/o connesse allo stato di salute dei minori-
7) I genitori si impegnano a far conservare ai figli rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascuno nei periodi di propria competenza, e ciò affinché possa avvenire la trasmissione di valori e tradizioni di fondamentale importanza per la costruzione della loro identità adulta.
8) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare i minori ai quali va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della loro età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita dei minori, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere ai minori che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che non diminuirà l'affetto per loro per nessuna ragione.
9) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza.
10) Tenuto conto degli accordi raggiunti in merito alla permanenza dei figli presso ciascun genitore, nonché del fatto che il padre continuerà a farsi carico del 50% delle rate del mutuo gravante sull'immobile adibito a casa coniugale e che la madre percepirà integralmente l'assegno unico per i figli a carico, i genitori ritengono equo contribuire alle spese ordinarie dei figli mediante il pagina 4 di 8 sostenimento diretto della spesa nel tempo in cui i figli si trovano presso ciascun genitore, ovvero mediante suddivisione dell'importo sostenuto, in misura paritaria del 50% ciascuno, secondo quanto specificamente pattuito nei singoli capitoli di spesa di seguito indicati:
- vitto: il padre contribuirà alla spesa di vitto per i figli sostenuta dalla madre nei periodi di sua competenza, corrispondendole la somma di euro 150,00 mensili per ciascun figlio, da versarsi mediante bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- vestiario: entrambi i genitori provvederanno alle spese di vestiario in ragione del 50% ciascuno, purché di importo non oneroso rispetto alle rispettive condizioni reddituali, altrimenti dovranno essere previamente concordate;
tali spese potranno essere sostenute autonomamente da ciascun genitore, fermo restando in ogni caso l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro con idonea documentazione giustificativa;
- spese per l'alloggio: ciascun coniuge provvederà autonomamente alle spese relative alla propria attuale abitazione;
restano tuttavia a carico di entrambi i coniugi, in proporzione alla rispettiva quota di comproprietà, le rate del mutuo ancora gravanti sull'immobile, le spese condominiali straordinarie e quelle relative al box pertinenziale;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per la frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese per i trattamenti necessari per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori senza necessità di previo concerto in ragione del 50%;
- pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli.
11) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, la gravosità o la voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa pagina 5 di 8 concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori a condizione che si tratti di spese ancora sostenibili.
11.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese:
a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti.
b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
11.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
pagina 6 di 8 11.3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
11.4) Il genitore che anticipa le spese da dividere è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, inviando la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, e avrà diritto al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta salvo diversi accordi.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza.
12) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio a carico per la quale la spesa è stata sostenuta.
13) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta in ragione del 100% alla madre.
14) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
15) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) La signora provvederà alla voltura delle utenze della già casa coniugale Parte_2 eventualmente ancora intestate al signor . Parte_1
B) Il signor cederà alla signora gratuitamente l'automobile Parte_1 Parte_2
Suzuki Splash, targata EW734JL, nelle forme di legge e ad ogni conseguente effetto, anche assicurativo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione
C) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale saranno corrisposte da entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota parte -pari al 50% dell'importo della rata- entro la scadenza della rata sul conto corrente su cui sono domiciliate le stesse.
D) Salvi diversi accordi, le giacenze attive presenti sul conto corrente cointestato saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del ricorso per la separazione, qualora il conto risulti ancora attivo alla suddetta data.
F) Il conto corrente cointestato acceso ai fini del pagamento del mutuo gravante sull'immobile adibito a casa coniugale, ove non potesse essere chiuso, dopo la pubblicazione della sentenza di separazione, sarà utilizzato esclusivamente da un coniuge e a tale coniuge spetteranno integralmente le eventuali pagina 7 di 8 giacenze presenti su detto conto, dedotto quanto nel tempo vi verserà l'altro coniuge per far fronte al pagamento delle rate di mutuo domiciliate su di esso.
G) Le spese per il box pertinenza della casa coniugale, sia ordinarie che straordinarie, saranno sostenute da entrambi in misura paritaria, nella proporzione del 50% ciascuno”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Limbiate (MB) in data 7.9.2014 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 22.9.2025 per l'udienza del 24.9.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Limbiate (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. riserva la statuizione in ordine alle spese in sede divorzile;
V. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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