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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2024, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MI DR nato a [...] il [...] RO ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TT DI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Varese aveva dichiarato AN LI e UR MO colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 18 T.U.L.P.S. per avere promosso, senza averne dato avviso al Questore, una riunione in luogo pubblico per commemorare i caduti dell'esercito tedesco nella ricorrenza del settantaseiesimo anniversario della battaglia contro i partigiani italiani. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1216 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 15/11/2023 Secondo le conformi valutazioni dei giudici di merito, LI e MO, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione ME IC Raggi", avevano organizzato, impartendo dirette ai presenti, una riunione di circa cinquanta persone, radunatesi, con uno striscione e molteplici torce per rischiarare l'ambiente, senza il necessario previo avviso al Questore. 2. Ricorrono avverso la sentenza entrambi gli imputati, per il tramite del comune difensore di fiducia, avv. Gabriele Bordoni, articolando a sostegno della richiesta di l'annullamento quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denunciano violazione dell'art. 18 R.D. n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o TULPS), Secondo i ricorrenti, i Giudici del merito hanno erroneamente qualificato il raduno presso il cimitero come una riunione rilevante ai fini dell'applicazione della norma incriminatrice contestata, trascurando che l'assembramento non poteva neanche astrattamente mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, <oltre che per il numero ridotto di partecipanti, luogo e tempo in cui si era svolto: piena notte, una zona isolata lontana dal centro del comune, a sua volta abitato da pochissime persone.
2.2. con secondo motivo, solo moro deduce vizio motivazione, sotto profilo travisamento della prova. lamenta, particolare, la corte distrettuale ha fondato l'affermazione penale responsabilità sulle dichiarazioni rese testimone accusa, maresciallo notturno, quale, tuttavia - come evince dai passi deposizione, riportati nel corpo ricorso ai fini autosufficienza chiarito non stato promotore dlela riunione e, comunque, aveva posto essere comportamenti diversi quelli degli altri partecipanti. terzo motivo entrambi i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 131-bis cod. pen. applicazione dei criteri previsti legislatore quindi tenendo conto delle modalità condotta, dell'esiguità danno o pericolo grado colpevolezza, sentenza impugnata avrebbe dovuto qualificare fatto particolare tenuità, trattandosi nella sostanza camminata pacifica, cuore notte invernale, tale inidonea ad arrecare un pregiudizio beni giuridici tutelati dall'ordinamento.
2.4. quarto censurano mancato riconoscimento circostanze attenuanti generiche, nonostante gli elementi positivi già indicati proposito dell'applicazione 2 2.5. quinto legge riferimento alla mancata concessione benefici pena sospesa menzione, evidenziando gravato precedente penale.
3. motivi aggiunti tempestivamente trasmessi, difesa dedotto ulteriori argomenti sostegno tesi dell'insussistenza costituivi dell'organizzazione rilevante dell'obbligo preavviso al questore. ritenuto diritto alessandro limido è fondato, mentre quello maurizio nei limiti chiariti prosieguo 1. primo comune imputati riproposto rilievi aggiunti, sostiene l'erronea configurabilità, caso specie, sensi fattispecie incriminatrice contestata privo pregio. 1.1. "riunirsi pacificamente senz'armi" previsto dall'art. 17 costituzione. disposizione esclude qualunque alle autorità soltanto le riunioni svolgono aperto pubblico. preavviso, invece, "deve dato" "riunioni pubblico", possono vietate "per comprovati sicurezza incolumità pubblica". tradizionalmente, assenza precisa definizione legislazione costituzionale ed ordinaria, intende "riunione", più accredita dottrina, "la compresenza volontaria nello stesso persone hanno uno scopo unità intenti riuniscono su invito promotori anche senza preventivo accordo"; costituisce, assembramento raggruppamento ognuno mosso autonomi. ne segue rientrano nozione "riunione" manifestazioni organizzate, cerimonie, processioni religiose, comizi sit ma cortei improvvisati raggruppamenti sollecitati appello estemporaneo. l'ordinamento prende considerazione all'art. 18 r.d., 19 giugno 1931. n. 773.(t.u.l.p.s.), testualmente recita: "i pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, È considerata pubblica riunione, che, sebbene indetta forma privata, sarà tenuta, dovranno intervenirvi, lo l'oggetto essa, 3 carattere privata. contravventori sono puniti l'arresto fino sei mesi l'ammenda euro 103 413. stesse pene coloro nelle predette prendono parola. questore, omesso avviso ovvero ragioni ordine pubblico, moralità sanità pubblica, può impedire abbia può, ragioni, prescrivere riunione. divieto prescrizioni dell'autorità anno 206 , punibile chi, prima dell'ingiunzione obbedire ritira dalla disposizioni questo articolo applicano elettorali". norma stata oggetto declaratorie incostituzionalità consulta. sue prime sentenze, 27 1958, dichiarato incostituzionale, parte relativa thel tenute p oblico, seguito, 90 1970, dichiarata l'incostituzionalità comma norma, limita pretesa punitiva parola essendo conoscenza omissione 1, mentre, 11 1979, tornata sulla previsione 3, periodo, dichiarandone prevede l'incriminazione pur 1 norma. dunque, allo attuale, circoscritta soli omettano dare questore coloro, ivi compresi oratori, contravvengono imposto questi imposte circa 4 citato art. 18. conclusione, ciò rileva sussistenza reato '.mie: 12tlifqt1potenzialmente idoneo caratteristica mettere l'incolumità pubblica.
1.2. canone ermeneutico correttamente conformata valorizzato consistente partecipanti (circa cinquanta), peculiare finalità commemorativa condivisa presenti l'esibizione striscioni, durata protrattasi considerevole lasso temporale (un'ora) dopo l'intervento forze dell'ordine, considerando giustificamente recessivi l'orario manifestazione.
2. proposto nell'esclusivo interesse moro, fondato.
2.1. giurisprudenza questa avuto modo affermare "promotore" corteo pubbliche vie chi progetta, indice, promuove organizza manifestazione, collabora realizzazione pratica progetto buon esito partecipando fase preparatoria medesima. quest'ottica affermato agito prevista 1931, 773: soggetto riconosciuto "leader" gruppo, intrattenuto un'interlocuzione casualmente rivoltesi lui ottenere informazioni sui condizioni regolarità dell'adunata. (sez. 35493 2020, limido, rv. 280200); colui durante corteo, aveva, megafono, "gridato manifestazione", impartito istruzioni, preso contatti agenti operanti sul concordare successivo svolgimento, rilasciato interviste nome gruppo giornalisti 42448 21 10 2009, corradini, 245561); partecipante esercitava funzione guida attuazione così detto servizio d'ordine 8 1995, messina, rv 202118) incitato manifestare luglio 1977, cappelletti, 137319). precedenza andava compreso l'ideatore manifestazione autorizzata, sia "attivato riuscita", necessario egli l'organizzatore rispetto agli preminenza poteri decisionali 280200 01; sez. aprile 1973, bernardini, 126175), atteso espressioni "promotori" "indetta", contenute menzionato 18, riferiscono, nell'accezione lessicale, preventiva organizzazione predisposta preparazione, far nascere l'adunanza, sì essa verifichi" 14 febbraio 1966, martino, 101212). l'esaminata opzione ermeneutica avallata costituzionale. consulta, pronuncia n contrari principi costituzionali tema nonché principio uguaglianza l'equiparazione "promotori autorizzata", incombe dovere "partecipi parola", censurando disparità trattamento silenti" punibili perché presunzione supposizione ... accordo 5 promotori, solleciti dar conferirebbe conoscenza, negli oratori equivale se stessa prova pertanto, giova, vuoi piano normativo nell'area dell'istruzione probatoria, equiparare consci negligenti, negar 27, costituzione". tanto distrettuale, rispondere difensivi, adeguatamente tenuto condotta partecipe, "attivo" quale "promotore". infatti, prescindere carica formale ricoperta all'interno dell'associazione diretta limpido, invero insufficiente seguito concreti relazione dell'imputazione, limitata ricorrente, riferito dall'unico "affiancato", limpido senza, però, precisare genericamente definita, avesse qualche contribuito all'organizzazione riuscita. nell'interesse relativo all'applicazione pen., generico. ricorrente confronta reale contenuto riportandosi relationem quella tribunale, escluso tenuità fatto, valorizzando quali sintomatici gravità pericolosità, organizzative pervicacia dimostrata costoro, protraendo l'attività illecita dell'ordine. cm>C0 4. Il q-biattro motivo del ricorso di LI in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è interamente versato in fatto, sollecitando apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, dei giudici del merito che hanno valorizzato l'assenza di elementi favorevoli e la negativa personalità dell'imputato, desunta dai precedenti penali. 5. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso di MO, che attingono, sotto vari profili, il trattamento sanzionatorio, sono assorbiti e non preclusi in ragione dell'accoglimento della censura in tema di responsabilità. 6. La sentenza nei confronti UR MO deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che, nel rispetto degli indicati principi, provvederà a colmare le segnalate lacune 6 motivazionali indicate nel punto 2 della parre in diritto, esaminando anche i motivi assorbiti. 7.AI rigetto del ricorso proposto da AN LI segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MO UR con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso di LI AN che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 15 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TT DI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Varese aveva dichiarato AN LI e UR MO colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 18 T.U.L.P.S. per avere promosso, senza averne dato avviso al Questore, una riunione in luogo pubblico per commemorare i caduti dell'esercito tedesco nella ricorrenza del settantaseiesimo anniversario della battaglia contro i partigiani italiani. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1216 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 15/11/2023 Secondo le conformi valutazioni dei giudici di merito, LI e MO, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione ME IC Raggi", avevano organizzato, impartendo dirette ai presenti, una riunione di circa cinquanta persone, radunatesi, con uno striscione e molteplici torce per rischiarare l'ambiente, senza il necessario previo avviso al Questore. 2. Ricorrono avverso la sentenza entrambi gli imputati, per il tramite del comune difensore di fiducia, avv. Gabriele Bordoni, articolando a sostegno della richiesta di l'annullamento quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denunciano violazione dell'art. 18 R.D. n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o TULPS), Secondo i ricorrenti, i Giudici del merito hanno erroneamente qualificato il raduno presso il cimitero come una riunione rilevante ai fini dell'applicazione della norma incriminatrice contestata, trascurando che l'assembramento non poteva neanche astrattamente mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, <oltre che per il numero ridotto di partecipanti, luogo e tempo in cui si era svolto: piena notte, una zona isolata lontana dal centro del comune, a sua volta abitato da pochissime persone.
2.2. con secondo motivo, solo moro deduce vizio motivazione, sotto profilo travisamento della prova. lamenta, particolare, la corte distrettuale ha fondato l'affermazione penale responsabilità sulle dichiarazioni rese testimone accusa, maresciallo notturno, quale, tuttavia - come evince dai passi deposizione, riportati nel corpo ricorso ai fini autosufficienza chiarito non stato promotore dlela riunione e, comunque, aveva posto essere comportamenti diversi quelli degli altri partecipanti. terzo motivo entrambi i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 131-bis cod. pen. applicazione dei criteri previsti legislatore quindi tenendo conto delle modalità condotta, dell'esiguità danno o pericolo grado colpevolezza, sentenza impugnata avrebbe dovuto qualificare fatto particolare tenuità, trattandosi nella sostanza camminata pacifica, cuore notte invernale, tale inidonea ad arrecare un pregiudizio beni giuridici tutelati dall'ordinamento.
2.4. quarto censurano mancato riconoscimento circostanze attenuanti generiche, nonostante gli elementi positivi già indicati proposito dell'applicazione 2 2.5. quinto legge riferimento alla mancata concessione benefici pena sospesa menzione, evidenziando gravato precedente penale.
3. motivi aggiunti tempestivamente trasmessi, difesa dedotto ulteriori argomenti sostegno tesi dell'insussistenza costituivi dell'organizzazione rilevante dell'obbligo preavviso al questore. ritenuto diritto alessandro limido è fondato, mentre quello maurizio nei limiti chiariti prosieguo 1. primo comune imputati riproposto rilievi aggiunti, sostiene l'erronea configurabilità, caso specie, sensi fattispecie incriminatrice contestata privo pregio. 1.1. "riunirsi pacificamente senz'armi" previsto dall'art. 17 costituzione. disposizione esclude qualunque alle autorità soltanto le riunioni svolgono aperto pubblico. preavviso, invece, "deve dato" "riunioni pubblico", possono vietate "per comprovati sicurezza incolumità pubblica". tradizionalmente, assenza precisa definizione legislazione costituzionale ed ordinaria, intende "riunione", più accredita dottrina, "la compresenza volontaria nello stesso persone hanno uno scopo unità intenti riuniscono su invito promotori anche senza preventivo accordo"; costituisce, assembramento raggruppamento ognuno mosso autonomi. ne segue rientrano nozione "riunione" manifestazioni organizzate, cerimonie, processioni religiose, comizi sit ma cortei improvvisati raggruppamenti sollecitati appello estemporaneo. l'ordinamento prende considerazione all'art. 18 r.d., 19 giugno 1931. n. 773.(t.u.l.p.s.), testualmente recita: "i pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, È considerata pubblica riunione, che, sebbene indetta forma privata, sarà tenuta, dovranno intervenirvi, lo l'oggetto essa, 3 carattere privata. contravventori sono puniti l'arresto fino sei mesi l'ammenda euro 103 413. stesse pene coloro nelle predette prendono parola. questore, omesso avviso ovvero ragioni ordine pubblico, moralità sanità pubblica, può impedire abbia può, ragioni, prescrivere riunione. divieto prescrizioni dell'autorità anno 206 , punibile chi, prima dell'ingiunzione obbedire ritira dalla disposizioni questo articolo applicano elettorali". norma stata oggetto declaratorie incostituzionalità consulta. sue prime sentenze, 27 1958, dichiarato incostituzionale, parte relativa thel tenute p oblico, seguito, 90 1970, dichiarata l'incostituzionalità comma norma, limita pretesa punitiva parola essendo conoscenza omissione 1, mentre, 11 1979, tornata sulla previsione 3, periodo, dichiarandone prevede l'incriminazione pur 1 norma. dunque, allo attuale, circoscritta soli omettano dare questore coloro, ivi compresi oratori, contravvengono imposto questi imposte circa 4 citato art. 18. conclusione, ciò rileva sussistenza reato '.mie: 12tlifqt1potenzialmente idoneo caratteristica mettere l'incolumità pubblica.
1.2. canone ermeneutico correttamente conformata valorizzato consistente partecipanti (circa cinquanta), peculiare finalità commemorativa condivisa presenti l'esibizione striscioni, durata protrattasi considerevole lasso temporale (un'ora) dopo l'intervento forze dell'ordine, considerando giustificamente recessivi l'orario manifestazione.
2. proposto nell'esclusivo interesse moro, fondato.
2.1. giurisprudenza questa avuto modo affermare "promotore" corteo pubbliche vie chi progetta, indice, promuove organizza manifestazione, collabora realizzazione pratica progetto buon esito partecipando fase preparatoria medesima. quest'ottica affermato agito prevista 1931, 773: soggetto riconosciuto "leader" gruppo, intrattenuto un'interlocuzione casualmente rivoltesi lui ottenere informazioni sui condizioni regolarità dell'adunata. (sez. 35493 2020, limido, rv. 280200); colui durante corteo, aveva, megafono, "gridato manifestazione", impartito istruzioni, preso contatti agenti operanti sul concordare successivo svolgimento, rilasciato interviste nome gruppo giornalisti 42448 21 10 2009, corradini, 245561); partecipante esercitava funzione guida attuazione così detto servizio d'ordine 8 1995, messina, rv 202118) incitato manifestare luglio 1977, cappelletti, 137319). precedenza andava compreso l'ideatore manifestazione autorizzata, sia "attivato riuscita", necessario egli l'organizzatore rispetto agli preminenza poteri decisionali 280200 01; sez. aprile 1973, bernardini, 126175), atteso espressioni "promotori" "indetta", contenute menzionato 18, riferiscono, nell'accezione lessicale, preventiva organizzazione predisposta preparazione, far nascere l'adunanza, sì essa verifichi" 14 febbraio 1966, martino, 101212). l'esaminata opzione ermeneutica avallata costituzionale. consulta, pronuncia n contrari principi costituzionali tema nonché principio uguaglianza l'equiparazione "promotori autorizzata", incombe dovere "partecipi parola", censurando disparità trattamento silenti" punibili perché presunzione supposizione ... accordo 5 promotori, solleciti dar conferirebbe conoscenza, negli oratori equivale se stessa prova pertanto, giova, vuoi piano normativo nell'area dell'istruzione probatoria, equiparare consci negligenti, negar 27, costituzione". tanto distrettuale, rispondere difensivi, adeguatamente tenuto condotta partecipe, "attivo" quale "promotore". infatti, prescindere carica formale ricoperta all'interno dell'associazione diretta limpido, invero insufficiente seguito concreti relazione dell'imputazione, limitata ricorrente, riferito dall'unico "affiancato", limpido senza, però, precisare genericamente definita, avesse qualche contribuito all'organizzazione riuscita. nell'interesse relativo all'applicazione pen., generico. ricorrente confronta reale contenuto riportandosi relationem quella tribunale, escluso tenuità fatto, valorizzando quali sintomatici gravità pericolosità, organizzative pervicacia dimostrata costoro, protraendo l'attività illecita dell'ordine. cm>C0 4. Il q-biattro motivo del ricorso di LI in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è interamente versato in fatto, sollecitando apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, dei giudici del merito che hanno valorizzato l'assenza di elementi favorevoli e la negativa personalità dell'imputato, desunta dai precedenti penali. 5. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso di MO, che attingono, sotto vari profili, il trattamento sanzionatorio, sono assorbiti e non preclusi in ragione dell'accoglimento della censura in tema di responsabilità. 6. La sentenza nei confronti UR MO deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che, nel rispetto degli indicati principi, provvederà a colmare le segnalate lacune 6 motivazionali indicate nel punto 2 della parre in diritto, esaminando anche i motivi assorbiti. 7.AI rigetto del ricorso proposto da AN LI segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MO UR con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso di LI AN che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 15 novembre 2023.