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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7777/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7777/2024 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA XX SETTEMBRE 16/6 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv.
[...]
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso Pt_2 introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in VIA PISONI 31/5 GENOVA, presso lo studio dell'avv. FONZI
GI che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE
• “1) ai sensi del disposto dell'art. 155 c.c., dichiarare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale. Ogni decisione in merito all'educazione, la crescita e la salute del figlio dovranno pertanto essere prese di comune accordo tra i coniugi;
• 2) per tutti i motivi esposti in narrativa, disporre la collocazione primaria e la residenza del figlio minore insieme alla madre, Sig.ra Persona_2 [...]
presso l'abitazione di proprietà del SI sita in Genova, CP_1 Parte_1
Via Bari n. 23 int.6;
• 3) in punto diritti di visita e frequentazioni, anche ai fini dei provvedimenti provvisori, per le motivate ragioni esplicitate e documentate in ricorso si chiede, l'accoglimento del seguente regime di frequentazione del minore : Per_1
• - il padre terrà con sé il minore dal martedì pomeriggio all'uscita da Per_1 scuola al giovedì mattina con accompagnamento a scuola e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola del minore come da tabella riportata nel ricorso;
- nelle festività natalizie si seguirà il criterio dell'alternanza ossia il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, per il 31 dicembre si seguirà il rito dell'alternanza annuale;
- per quanto concerne i giorni di festività annuali (8 dicembre, 15 agosto, 2 giugno,1 novembre etc..) si seguirà il criterio dell'alternanza annuale così come per le vacanze pasquali. - durante la stagione invernale entrambi i genitori potranno portare il figlio a sciare;
mentre durante le vacanze estive: i genitori potranno trascorrere due settimane di vacanze anche non consecutive da concordare e comunicare entro il 30 maggio;
4) stante la collocazione paritaria del minore e la situazione economica del SI si chiede che l'Ill.mo Tribunale autorizzi il mantenimento Parte_1 diretto da parte del ricorrente per il figlio minore , disponendo a carico del Per_1
SI il versamento del 50%delle spese straordinarie mediche e Pt_1 scolastiche documentate come statuito dal Protocollo della Sezione IV del
Tribunale di Genova del 15 settembre 2016.
5) autorizzare il SI a percepire il 50% dell'assegno unico Parte_1 familiare e/o contributi similari.
6) Con vittoria delle spese di giudizio”
CONCLUSIONI RESISTENTE
“Il Tribunale di Genova, previe le pronunce più opportune, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 − dichiari l'affidamento ex art. 155 cod. civ. del figlio minore , nato a [...] il Per_1
14/8/2015 ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre;
− assegni la casa familiare di Via Bari 23/6 alla madre, principale collocataria del figlio;
Per_1
− disponga che il padre versi alla madre la somma di € 300,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio , con rivalutazione ex indici ISTAT a partire dal 1° Per_1 gennaio 2026;
− con vittoria o quanto meno compensazione delle spese di lite”;
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Chiede che il Tribunale di Genova disponga l'affidamento congiunto del minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre e determini le condizioni del suo mantenimento e degli incontri con i genitori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Sigg. e si conobbero nel 2013 e da subito iniziarono una relazione Pt_1 CP_1 sentimentale. Sebbene con alcune interruzioni, nel 2014, decisero di intraprendere una convivenza more uxorio. In data 14/08/2015, nasceva a Genova il loro primo figlio, (CF: Per_1
e il 15/09/2017 nasceva il loro secondo figlio , deceduto C.F._3 Per_3 il 1 ottobre 2021 per un carcinoma. Nel 2019, il SI , dipendente di Parte_1 Controparte_2 acquistò la casa familiare corrente in Genova, in Via Bari n.23 int.
6. Dal 2021, tra il SI e la SIa iniziò una profonda crisi familiare. Pt_1 CP_1 Di fatto le parti vivono già separate dal giugno 2022. Il sig. ha lasciato la casa familiare dove continua a vivere la sig.ra Pt_1 CP_1
All'udienza il sig. ha dichiarato “Attualmente il figlio sta da me sempre il Pt_1 martedì dall'uscita da scuola e lo riporto a scuola il giovedì mattina e poi a weekend alternati dal venerdì che esce da scuola fino alla domenica quando lo riporto a casa prima o dopo cena”. Tali circostanze non sono state smentite dalla madre. In sede di discussione finale di fatto è emerso che il figlio sta 14 giorni con il padre e 16 giorni con la madre ogni mese. Di fatto non sono emersi dei problemi nella gestione del figlio: le parti si sono di fatto accordate su questo calendario e comunque collaborano nella gestione del figlio. L'affido condiviso non è mai stato posto in discussione.
Unica questione su cui di fatto non vi è accordo è quella economica.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Il sig. ha un reddito da lavoro dipendente quale dipendente di Pt_1 [...]
, con uno stipendio mensile di Euro 1.700,00. Controparte_2 Vive in un immobile condotto in locazione con canone di locazione 400,00 mensili quale canone di locazione oltre Euro 80,00 per oneri condominiali salvo conguaglio. Deduce di pagare una rata del mutuo gravante sull'immobile ex casa familiare di euro 200,00 che dal 2022 è ripartita tra le parti al 50%. Deduce inoltre di sostenere una rata di rimborso del finanziamento con Findomestic stipulato in data 7.04.2023 Euro mensili 110,00 e una rata di rimborso del finanziamento con Euro mensili 150,00. Pt_3
La sig.ra vive nell'immobile ex casa coniugale di cui è proprietaria al 50% dal CP_1 2022 Deduce di lavorare con contratto a tempo indeterminato che prosegue da anni con consequenziale incertezza sul proprio futuro economico.
A fronte di una richiesta di 300 Euro mensili per il figlio, avanzata nella propria costituzione in giudizio in sede di discussione ha insistito quantomeno per un assegno di 150 Euro oltre l'assegno unico e il pagamento della mensa scolastica. A sua volta il padre si è dichiarato disponibile a pagare un assegno di Euro 100,00 per il figlio e a lasciare l'assegno unico alla moglie.
Ai fini della decisione va considerato:
a) che la frequentazione tra il padre e il figlio è ampia, quasi paritetica;
b) che peraltro i redditi della madre sono inferiori a quelli del padre;
c) che però la madre usufruisce della casa coniugale di proprietà di entrambi i genitori e quindi di fatto usufruisce di un reddito virtuale (e di minori spese) rispetto al padre. d) che la questione mensa è temporanea in quanto, quando il figlio andrà alle scuole medie, non sarà più previsto tale servizio
Di conseguenza ritiene questo tribunale che, stante la differenza economica tra le parti, solo parzialmente compensata dall'attribuzione della casa ex familiare alla madre, e le spese sostenute dalla madre quanto alla mensa, e tenuto conto che di fatto le parti concordano sul fatto che la madre percepisca per intero l'assegno unico, può essere previsto un contributo al mantenimento del figlio di Euro 150,00 mensili e la divisione al 50% tra le parti della mensa scolastica da ritenersi quale spesa straordinaria.
Le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto del sostanziale accordo in tema di frequentazione e dell'accoglimento solo parziale delle richieste delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
1) Affida in modo congiunto il figlio minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione presso la madre Sig.ra CP_1 presso l'abitazione di proprietà del SI sita in Parte_1
Genova, Via Bari n. 23 int.6;
2) Di conseguenza assegna la casa familiare alla madre che vi vivrà con il figlio;
3) Il padre potrà vedere il figlio, frequentarlo e tenerlo con sé secondo il seguente regime di frequentazione: a) il padre terrà con sé il minore dal martedì pomeriggio Per_1 all'uscita da scuola al giovedì mattina con accompagnamento a scuola e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola del minore come da tabella riportata nel ricorso;
b) vacanze natalizie, dal 23 al 30.12 (1°periodo) o dal 30.12 al 7.1 (2°periodo); il 26/12 i figli staranno col genitore cui compete il 2°periodo; i suddetti periodi saranno alternati in modo che i figli trascorrano il 25/12 un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
per iniziare, nel 2025, 1°periodo col padre;
Per quanto riguarda le festività infrannuali: c) tre festività infra annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova), 1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre;
dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandoli a scuola (o a casa della madre entro le ore 10 se non c'è scuola); d) vacanze pasquali, 2 gg per ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando); per iniziare, nel 2022 sabato e domenica col padre;
e) settimana bianca alternata di anno in anno tra i genitori;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 f) vacanze scolastiche estive, 2 settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in funzione dei reciproci impegni lavorativi;
Durante i periodi prolungati di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore, sono sospese le ordinarie modalità di visita.
Dispone che il padre, sig. codice fiscale Parte_1
nato a [...] il [...], versi C.F._1 un assegno per contributo al mantenimento del figlio minorenne che determina in € 150,00 mensili in totale per 12 mensilità Per_1 annue da corrispondersi a decorrere da marzo 2025 entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra codice CP_1 fiscale nato a [...]/09/1990 il GENOVA C.F._2
(GE), e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal marzo 2026.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole.. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo. Dispone che le spese per la mensa scolastica del minore siano suddivise al 50% tra i genitori. Dispone che l'Assegno Unico Universale sia percepito al 100% dalla madre sig.ra codice fiscale CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 nato a [...]/09/1990 il GENOVA (GE) che C.F._2 potrà presentare autonoma domanda all'INPS
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 24 OTTOBRE 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7777/2024 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA XX SETTEMBRE 16/6 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv.
[...]
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso Pt_2 introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in VIA PISONI 31/5 GENOVA, presso lo studio dell'avv. FONZI
GI che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE
• “1) ai sensi del disposto dell'art. 155 c.c., dichiarare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale. Ogni decisione in merito all'educazione, la crescita e la salute del figlio dovranno pertanto essere prese di comune accordo tra i coniugi;
• 2) per tutti i motivi esposti in narrativa, disporre la collocazione primaria e la residenza del figlio minore insieme alla madre, Sig.ra Persona_2 [...]
presso l'abitazione di proprietà del SI sita in Genova, CP_1 Parte_1
Via Bari n. 23 int.6;
• 3) in punto diritti di visita e frequentazioni, anche ai fini dei provvedimenti provvisori, per le motivate ragioni esplicitate e documentate in ricorso si chiede, l'accoglimento del seguente regime di frequentazione del minore : Per_1
• - il padre terrà con sé il minore dal martedì pomeriggio all'uscita da Per_1 scuola al giovedì mattina con accompagnamento a scuola e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola del minore come da tabella riportata nel ricorso;
- nelle festività natalizie si seguirà il criterio dell'alternanza ossia il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, per il 31 dicembre si seguirà il rito dell'alternanza annuale;
- per quanto concerne i giorni di festività annuali (8 dicembre, 15 agosto, 2 giugno,1 novembre etc..) si seguirà il criterio dell'alternanza annuale così come per le vacanze pasquali. - durante la stagione invernale entrambi i genitori potranno portare il figlio a sciare;
mentre durante le vacanze estive: i genitori potranno trascorrere due settimane di vacanze anche non consecutive da concordare e comunicare entro il 30 maggio;
4) stante la collocazione paritaria del minore e la situazione economica del SI si chiede che l'Ill.mo Tribunale autorizzi il mantenimento Parte_1 diretto da parte del ricorrente per il figlio minore , disponendo a carico del Per_1
SI il versamento del 50%delle spese straordinarie mediche e Pt_1 scolastiche documentate come statuito dal Protocollo della Sezione IV del
Tribunale di Genova del 15 settembre 2016.
5) autorizzare il SI a percepire il 50% dell'assegno unico Parte_1 familiare e/o contributi similari.
6) Con vittoria delle spese di giudizio”
CONCLUSIONI RESISTENTE
“Il Tribunale di Genova, previe le pronunce più opportune, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 − dichiari l'affidamento ex art. 155 cod. civ. del figlio minore , nato a [...] il Per_1
14/8/2015 ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre;
− assegni la casa familiare di Via Bari 23/6 alla madre, principale collocataria del figlio;
Per_1
− disponga che il padre versi alla madre la somma di € 300,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio , con rivalutazione ex indici ISTAT a partire dal 1° Per_1 gennaio 2026;
− con vittoria o quanto meno compensazione delle spese di lite”;
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Chiede che il Tribunale di Genova disponga l'affidamento congiunto del minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre e determini le condizioni del suo mantenimento e degli incontri con i genitori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Sigg. e si conobbero nel 2013 e da subito iniziarono una relazione Pt_1 CP_1 sentimentale. Sebbene con alcune interruzioni, nel 2014, decisero di intraprendere una convivenza more uxorio. In data 14/08/2015, nasceva a Genova il loro primo figlio, (CF: Per_1
e il 15/09/2017 nasceva il loro secondo figlio , deceduto C.F._3 Per_3 il 1 ottobre 2021 per un carcinoma. Nel 2019, il SI , dipendente di Parte_1 Controparte_2 acquistò la casa familiare corrente in Genova, in Via Bari n.23 int.
6. Dal 2021, tra il SI e la SIa iniziò una profonda crisi familiare. Pt_1 CP_1 Di fatto le parti vivono già separate dal giugno 2022. Il sig. ha lasciato la casa familiare dove continua a vivere la sig.ra Pt_1 CP_1
All'udienza il sig. ha dichiarato “Attualmente il figlio sta da me sempre il Pt_1 martedì dall'uscita da scuola e lo riporto a scuola il giovedì mattina e poi a weekend alternati dal venerdì che esce da scuola fino alla domenica quando lo riporto a casa prima o dopo cena”. Tali circostanze non sono state smentite dalla madre. In sede di discussione finale di fatto è emerso che il figlio sta 14 giorni con il padre e 16 giorni con la madre ogni mese. Di fatto non sono emersi dei problemi nella gestione del figlio: le parti si sono di fatto accordate su questo calendario e comunque collaborano nella gestione del figlio. L'affido condiviso non è mai stato posto in discussione.
Unica questione su cui di fatto non vi è accordo è quella economica.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Il sig. ha un reddito da lavoro dipendente quale dipendente di Pt_1 [...]
, con uno stipendio mensile di Euro 1.700,00. Controparte_2 Vive in un immobile condotto in locazione con canone di locazione 400,00 mensili quale canone di locazione oltre Euro 80,00 per oneri condominiali salvo conguaglio. Deduce di pagare una rata del mutuo gravante sull'immobile ex casa familiare di euro 200,00 che dal 2022 è ripartita tra le parti al 50%. Deduce inoltre di sostenere una rata di rimborso del finanziamento con Findomestic stipulato in data 7.04.2023 Euro mensili 110,00 e una rata di rimborso del finanziamento con Euro mensili 150,00. Pt_3
La sig.ra vive nell'immobile ex casa coniugale di cui è proprietaria al 50% dal CP_1 2022 Deduce di lavorare con contratto a tempo indeterminato che prosegue da anni con consequenziale incertezza sul proprio futuro economico.
A fronte di una richiesta di 300 Euro mensili per il figlio, avanzata nella propria costituzione in giudizio in sede di discussione ha insistito quantomeno per un assegno di 150 Euro oltre l'assegno unico e il pagamento della mensa scolastica. A sua volta il padre si è dichiarato disponibile a pagare un assegno di Euro 100,00 per il figlio e a lasciare l'assegno unico alla moglie.
Ai fini della decisione va considerato:
a) che la frequentazione tra il padre e il figlio è ampia, quasi paritetica;
b) che peraltro i redditi della madre sono inferiori a quelli del padre;
c) che però la madre usufruisce della casa coniugale di proprietà di entrambi i genitori e quindi di fatto usufruisce di un reddito virtuale (e di minori spese) rispetto al padre. d) che la questione mensa è temporanea in quanto, quando il figlio andrà alle scuole medie, non sarà più previsto tale servizio
Di conseguenza ritiene questo tribunale che, stante la differenza economica tra le parti, solo parzialmente compensata dall'attribuzione della casa ex familiare alla madre, e le spese sostenute dalla madre quanto alla mensa, e tenuto conto che di fatto le parti concordano sul fatto che la madre percepisca per intero l'assegno unico, può essere previsto un contributo al mantenimento del figlio di Euro 150,00 mensili e la divisione al 50% tra le parti della mensa scolastica da ritenersi quale spesa straordinaria.
Le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto del sostanziale accordo in tema di frequentazione e dell'accoglimento solo parziale delle richieste delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
1) Affida in modo congiunto il figlio minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione presso la madre Sig.ra CP_1 presso l'abitazione di proprietà del SI sita in Parte_1
Genova, Via Bari n. 23 int.6;
2) Di conseguenza assegna la casa familiare alla madre che vi vivrà con il figlio;
3) Il padre potrà vedere il figlio, frequentarlo e tenerlo con sé secondo il seguente regime di frequentazione: a) il padre terrà con sé il minore dal martedì pomeriggio Per_1 all'uscita da scuola al giovedì mattina con accompagnamento a scuola e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola del minore come da tabella riportata nel ricorso;
b) vacanze natalizie, dal 23 al 30.12 (1°periodo) o dal 30.12 al 7.1 (2°periodo); il 26/12 i figli staranno col genitore cui compete il 2°periodo; i suddetti periodi saranno alternati in modo che i figli trascorrano il 25/12 un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
per iniziare, nel 2025, 1°periodo col padre;
Per quanto riguarda le festività infrannuali: c) tre festività infra annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova), 1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre;
dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandoli a scuola (o a casa della madre entro le ore 10 se non c'è scuola); d) vacanze pasquali, 2 gg per ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando); per iniziare, nel 2022 sabato e domenica col padre;
e) settimana bianca alternata di anno in anno tra i genitori;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 f) vacanze scolastiche estive, 2 settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in funzione dei reciproci impegni lavorativi;
Durante i periodi prolungati di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore, sono sospese le ordinarie modalità di visita.
Dispone che il padre, sig. codice fiscale Parte_1
nato a [...] il [...], versi C.F._1 un assegno per contributo al mantenimento del figlio minorenne che determina in € 150,00 mensili in totale per 12 mensilità Per_1 annue da corrispondersi a decorrere da marzo 2025 entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra codice CP_1 fiscale nato a [...]/09/1990 il GENOVA C.F._2
(GE), e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal marzo 2026.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole.. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo. Dispone che le spese per la mensa scolastica del minore siano suddivise al 50% tra i genitori. Dispone che l'Assegno Unico Universale sia percepito al 100% dalla madre sig.ra codice fiscale CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 nato a [...]/09/1990 il GENOVA (GE) che C.F._2 potrà presentare autonoma domanda all'INPS
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 24 OTTOBRE 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7