Decreto cautelare 22 luglio 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00525/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Wally Salvagnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Questura di Piacenza, in persona del Questore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 7 aprile 2025, con il quale il Questore di Piacenza ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- e, contestualmente, ha rifiutato l’istanza di aggiornamento del titolo di soggiorno presentata il 18 aprile 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Piacenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa TE ER e udito per la parte resistente l’Avvocato dello Stato Giorgio Martino, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS-, odierno ricorrente, con ricorso proposto come in rito ha impugnato, con richiesta di sospensiva, il provvedimento con cui il Questore di Piacenza gli ha negato l’aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, a lui rilasciato in data 13 giugno 2012, disponendone la revoca.
Il provvedimento impugnato è fondato sulla sentenza n. 204/2022 divenuta definitiva, con cui il G.U.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- ha condannato il -OMISSIS- per il reato di intermediazione illecita del lavoro continuato in concorso ex artt. 81, 110, 603 bis c.p.
Il ricorrente espone, in punto di fatto, di essere regolarmente in Italia da oltre 23 anni, di convivere con la moglie, la figlia di soli due anni e il nipote, di aver sempre lavorato regolarmente, attualmente come magazziniere alle dipendenze di -OMISSIS-.
Contesta il provvedimento con cui il Questore di Piacenza gli ha negato l’aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo disponendone la revoca, unitamente al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Piacenza e all’ordine di consegna del passaporto emesso dal Questore di Piacenza, segnalando che avverso tali ultimi provvedimenti ha proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace di Piacenza che, con provvedimento del 18 giugno 2025, ne ha sospeso l’efficacia esecutiva.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Piacenza, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 133 del 4 settembre 2025, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, così motivando: “ Considerato, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, sussistente il fumus boni iuris, non risultando adeguatamente condotta la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente e non risultando affatto ponderati i suoi legami familiari e il suo inserimento nel tessuto sociale dello Stato italiano; Considerato che il pregiudizio grave e irreparabile è insito nel conseguente allontanamento dal territorio nazionale ”.
Alla pubblica udienza del giorno 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio dà atto del fatto che la presente decisione viene assunta non tenendo conto della memoria presentata dalla parte ricorrente in data 17 novembre 2025, né dei documenti con essa depositati, in quanto tardivi.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
I. “ Illegittimità del provvedimento alla luce dell’insussistenza della cd. pericolosità sociale ”;
II. “ Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’artt. 9, 5 comma 6 e art. 8 CEDU – Necessità di tutela della vita privata e familiare del ricorrente ”.
In via di estrema sintesi, il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento questorile in quanto non sarebbe stata condotta nei suoi confronti alcuna prognosi di pericolosità sociale, in considerazione soprattutto della c.d. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo. Ritiene, inoltre, omessa ogni considerazione del suo livello di integrazione nel tessuto sociale dello Stato italiano e ampiamente obliterata la valutazione dei suoi legami familiari nel nostro Paese.
Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato per le ragioni che innanzi si illustrano.
L’art. 9, comma 7, lettera c), del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che il permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo è revocato « quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 ».
Il medesimo art. 9, al comma 4, prevede che « il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ».
Secondo costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna (c.d. automatismi ostativi o espulsivi), ma richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escluso ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali, per rispondere tutto ciò alla c.d. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo (cfr. ex multis T.A.R. Veneto, sez. III, 10 novembre 2025, n. 2047; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 3 novembre 2025, n. 3516).
Anche la giurisprudenza civile ha interpretato la suindicata norma nel senso di imporre all'Autorità di Pubblica Sicurezza un bilanciamento dei diversi interessi in gioco ovvero della pericolosità sociale del soggetto con l'effettiva esistenza dei legami familiari (cfr. Cassazione civile, sez. II, 19 marzo 2021, n. 7842).
L'Amministrazione deve, dunque, valutare la pericolosità sociale mediante un giudizio di tipo prognostico e ponderarla con gli interessi contrapposti, con particolare riferimento alla tutela dell'unità familiare la quale riceve protezione anche ai sensi dell'art. 8 della Convenzione EDU (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 29 maggio 2024 n. 2002).
Orbene, facendo applicazione dei principi testé richiamati, il Collegio rileva che nel caso di specie il provvedimento questorile si è limitato a valorizzare la sola sentenza di condanna del ricorrente per il reato di intermediazione illecita del lavoro continuato in concorso ex artt. 81, 110, 603 bis c.p., senza in realtà effettuare un giudizio prognostico ex ante in ordine alla sua pericolosità sociale e senza valutazione alcuna dei suoi legami familiari, con particolare attenzione al fatto che è coniugato ed è padre di una bambina di soli due anni, neppure tenendo conto della durata del soggiorno sul territorio nazionale e del suo grado di inserimento sociale e lavorativo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con cui il Questore di Piacenza ha rigettato l’istanza di aggiornamento e ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a -OMISSIS- in data 13 giugno 2012.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
TE ER, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE ER | Italo CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.