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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 30/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1515/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1515/2021 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FALAGIANI DANIELE;
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZON GIOVANNI e dall'Avv. DORSA
DELIA;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del
15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
Ancora, in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del documento depositato da parte attrice con la comparsa conclusionale, non essendo possibile depositare nuovi documenti a seguito della precisazione delle conclusioni.
Ancora, va dichiarata inammissibile la domanda proposta dall'attore per la prima volta con la memoria di replica del seguente tenore: “In subordine la difesa del chiede che Codesto Organo Giudicante Voglia disporre il ricalcolo delle somme Pt_1
da compensare a titolo di tributi comunali, alla luce delle basi imponibili risultanti dalla sentenza della CTR toscana, con aggiornamento all'anno in corso e quindi comprensivo delle annualità 2021-2025”, potendo le parti modificare le domande solo con la prima memoria istruttoria (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 12310/2015) e non essendo comunque ammissibili domande nuove a mezzo della memoria di replica, che ha la funzione di replicare alle considerazioni espresse da controparte con la comparsa conclusionale.
Ciò posto, con sentenza n. 489/2010 depositata il 31.03.2010 la Corte
d'Appello di Firenze ha condannato il al Parte_1
pagamento in favore di odierno convenuto, Parte_2 CP_1
e al pagamento dei seguenti importi: Parte_3 Parte_4
- 1.006.619,17, euro, oltre alla rivalutazione monetaria, da calcolarsi in base alla variazione degli indici ISTAT al consumo, ed interessi al tasso legale dal febbraio 1992 all'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento del danno sofferto dai a seguito dell'occupazione acquisitiva dei terreni siti in CP_1
, individuati nel catasto terreni al foglio n. 105 del Parte_1
mappale n. 1, oggetto di occupazione d'urgenza da parte del Comune di con decreto sindacale n. 1661 del 17.01.1984; Parte_1 - gli interessi al tasso di legge per ciascuno degli otto anni di occupazione legittima dal gennaio 1984 al febbraio 1992, da calcolarsi sull'importo di
614.781,67 euro, pari al valore di mercato dei terreni al gennaio 1984, maggiorata dagli interessi al tasso di legge, calcolato sulle somme maturate di anno in anno, dal dovuto al saldo, a titolo di indennità di occupazione legittima dei terreni sopra indicati (cfr. all. 4 fasc. attore).
In esecuzione della sentenza in esame, l'odierno convenuto ha notificato al attore il precetto del 27.05.2021, liquidando nell'importo di Pt_1
349.193,49 euro l'ammontare degli interessi legali dovuti a titolo di indennità di occupazione legittima, e chiedendo il pagamento dell'importo complessivo di 381.134,77 euro, quale quota di un quarto degli importi riconosciuti dalla sentenza e a lui spettante, oltre spese di precetto, per un importo complessivo di 382.156,15 euro (cfr. all. 3 fasc. attore).
L'odierno attore ha contestato la debenza dell'importo suddetto, evidenziando di avere in parte pagato quanto dovuto in esecuzione della sentenza, come da mandati di pagamento prodotti, ed eccependo la compensazione del credito di controparte con i tributi locali da questo dovuti, compensazione che il convenuto avrebbe chiesto con note del 23.05.2012 e del 16.06.2014, sicché all'esito dei pagamenti e delle compensazioni prospettate residuerebbe un debito verso il convenuto pari a 60.910,05 euro, ed eccependo l'ulteriore compensazione di tale importo con le somme dovute dal convenuto in esecuzione della Convenzione di lottizzazione Comparto CR2 Santa Maria, per 81.714,25 euro, concludendo nel senso che alcun credito sussisterebbe in capo al convenuto in ragione della sentenza azionata.
Il convenuto ha contestato l'esistenza e l'entità dei crediti relativi ai tributi locali compensati dal deducendo l'impugnazione delle Pt_1
determinazioni che li hanno liquidati dinanzi al Giudice Tributario, e ha negato che la Convenzione sia a lui opponibile, non avendovi preso parte. Ciò posto, va osservato che il nell'atto di Parte_1
citazione ha riconosciuto, quale credito spettante al convenuto in esecuzione della sentenza sopra richiamata, l'importo di 810.387,29 euro, ossia una somma maggiore rispetto a quella domandata dal convenuto, sicché è possibile ritenere pacifico tra le parti che la minor somma richiesta dal convenuto, in esecuzione della sentenza, sia oggetto di un credito del convenuto fondato sul titolo giudiziale azionato.
Ciò chiarito, occorre procedere alla valutazione dei fatti estintivi dell'obbligazione dedotti dall'opponente.
Ebbene, alla luce delle allegazioni svolte dalle parti e della documentazione prodotta, l'opposizione del va respinta. Parte_1
Va osservato che, in materia di opposizione all'esecuzione fondata su titolo di formazione giudiziale, è precluso al debitore formulare contestazioni inerenti al credito azionato in base a fatti che avrebbe potuto dedurre ritualmente nel procedimento in cui il titolo si è formato, anche mediante i mezzi di impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 24752/2008).
Di conseguenza, è stato evidenziato che “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito” (Cass. Civ. n. 9912/2007; Cass: Civ. n.
9347/2009; Cass. Civ. n. 17306/2011), con l'unica eccezione dell'ipotesi in cui si agisca in via esecutiva per la soddisfazione del credito relativo alle spese processuali liquidate con il titolo esecutivo azionato (cfr. Cass. Civ. n.
7864/2011).
Ciò posto, poiché i crediti opposti in compensazione dall'attore sono, in prospettazione, insorti dopo la pubblicazione della sentenza sopra richiamata,
l'eccezione di compensazione sollevata dal opponente va ritenuta Pt_1
ammissibile.
Analogamente, poiché i pagamenti dedotti dall'opponente sono successivi alla pubblicazione della sentenza, gli stessi possono essere fatti valere in questo giudizio quali fatti estintivi dell'obbligazione dedotta dal convenuto.
Ciò chiarito, in ordine alla disciplina della compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c. “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione”.
Dunque, un credito può essere opposto in compensazione legale solo quando sia liquido, ossia determinato nel suo ammontare in base al titolo o determinabile a mezzo di meri calcoli aritmetici (cfr. Cass. Civ. n. 3196/2002;
Cass. Civ. n. S.U. n. 23225/2016), e sia esigibile, ossia sia possibile pretenderne immediatamente il pagamento, non essendo sottoposto a condizioni o termini.
Ai sensi dell'art. 1243 comma 2 c.c. la compensazione può avvenire giudizialmente laddove il credito opposto non è liquido, ma è di pronta e facile liquidazione, caso che ricorre quando la determinazione del credito opposto in compensazione possa operarsi in tempi brevi in quanto metodicamente semplice (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 23225/2016). Ad ogni modo, si è evidenziato che la contestazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito preclude la compensazione legale e giudiziale del credito, salvo che la contestazione sia manifestamente infondata, conducendo tale contestazione all'incertezza del credito opposto in compensazione, requisito, quello della certezza del credito, che è comune alla compensazione legale e giudiziale (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 23225/2016).
Ciò chiarito, il opponente ha, innanzi tutto, eccepito di avere pagato Pt_1
parte del credito della controparte a mezzo di compensazione di esso con tributi locali dovuti dal convenuto, ai sensi dell'art. 1 comma 167 della L. n.
296/2006, compensazione che, secondo l'attore, sarebbe stata chiesta proprio dall'opponente.
L'eccezione è infondata.
Come si desume dalla citazione, il ha eccepito in compensazione Pt_1
crediti relativi a ICI e IMU dal 2011 al 2021, oltre a crediti per TARI (2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020), TASI (2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019) e COSAP (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).
Ebbene, dalla documentazione in atti, risulta che il convenuto con nota del
23.05.2012 ha dato atto della sospensione del proprio debito per ICI 2011, in ragione dell'esigenza di computare i maggiori importi dovuti dal in Pt_1
esecuzione della sentenza azionata, ha chiesto la sospensione anche del debito relativo all'IMU del 2012 e ha, inoltre, chiesto di verificare la possibilità di compensare anche tale tributo con i crediti vantati verso il (cfr. all. 5 Pt_1
fasc. attore).
Come si evince dall'oggetto della comunicazione e dal contenuto della nota esaminata, la richiesta del convenuto attiene alla compensazione dell'IMU per l'anno 2012 con i crediti scaturenti dalla sentenza azionata. Con una seconda nota del 16.06.2014, l'attore ha chiesto il “rinnovo, per l'anno
2014, l'istanza per la compensazione del debito con il credito IMU” (cfr. all. 6 fasc. attore).
Sebbene il contenuto della comunicazione sia poco chiaro e non univoco, è possibile ritenere, anche alla luce dell'oggetto della comunicazione (“imposta comunale sugli immobili acconto 2014 compensazione con i crediti”), che con la richiesta in esame il convenuto abbia chiesto la compensazione della sola IMU per l'anno 2014 con i crediti da lui vantati verso il Comune.
Ciò posto, deve ritenersi che, non risultando alcuna prova circa una richiesta del convenuto di compensare con i crediti derivanti dalla sentenza tutti i debiti inerenti da tributi locali che sarebbero eventualmente insorti nella propria sfera giuridica, la compensazione operata dal Parte_1
utilizzando crediti ulteriori rispetto a quelli oggetto delle richieste
[...]
espresse svolte dal convenuto appare illegittima, posto che lo stesso opponente ha allegato di avere proceduto alle compensazioni su richiesta del convenuto e non avendo l'opponente fornito ulteriori deduzioni sulle ragioni per cui ha proceduto alla compensazione con altri crediti rispetto a quelli per i quali è intervenuta la richiesta del convenuto.
Inoltre, va osservato che l'opponente ha dato atto di avere proceduto alla compensazione ai sensi dell'art. 1 comma 167 della L. n. 296/2006.
In base a tale disposizione, “Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali”.
Ebbene, il opponente non ha allegato in che modo abbia dato Pt_1
attuazione alla suddetta disposizione di legge, né i casi, i modi e in tempi per procedere alla compensazione di tributi con altri crediti dei contribuenti.
Posto che il tenore letterale della disposizione lascia evincere che la compensazione sia una facoltà del contribuente (la disposizione fa riferimento ai modi con cui “I contribuenti possono compensare” e non devono compensare le somme a credito con quelle relative ai tributi locali), deve ritenersi che, in assenza di puntualizzazioni del sulla disciplina adottata in esecuzione Pt_1
della disposizione sopra richiamata, la compensazione possa operare solo su richiesta del contribuente.
Ciò importa l'impossibilità per l'opponente di opporre in compensazione crediti tributari ulteriori e diversi rispetto a quelli oggetto di espressa richiesta ad opera del convenuto, avendo peraltro lo stesso Comune attore affermato di avere proceduto alla compensazione in quanto era stata richiesta dal convenuto.
Ciò chiarito, in ordine ai tributi per i quali effettivamente sussiste la richiesta del convenuto di procedere a compensazione con i propri crediti, va rilevato che quest'ultimo ha impugnato dinanzi al Giudice Tributario le determinazioni con cui il ha liquidato l'ICI/IMU per gli anni 2011, 2012 e 2014, Pt_1
nonché altre determinazioni inerenti anche ad altre annualità e ad altri tributi
(cfr. all. 5 fasc. convenuto).
Risulta che con sentenza n. 129/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di
Grosseto ha rideterminato le basi di calcolo per il computo dei tributi dovuti dal convenuto (sentenza depositata nel fascicolo di causa il 29.02.2024).
Va osservato che con la comparsa conclusionale il attore ha Pt_1
depositato la sentenza di appello che ha deciso sull'impugnazione della sentenza sopra richiamata.
Ribadita l'inammissibilità del deposito della suddetta sentenza come in precedenza evidenziato, va osservato che lo stesso opponente, nella comparsa conclusionale, ha dato atto che, in conseguenza della sentenza del Giudice
Tributario, procederà a rettifiche degli importi ICI/IMU dal 2011 al 2020 e si conformerà alla sentenza tributaria per il calcolo dell'IMU dal 2021 al 2025. Ebbene, alla luce delle considerazioni svolte, deve rilevarsi che i crediti tributari, per i quali il convenuto risulta avere chiesto la compensazione (ICI
2011, IMU 2012 e 2014), sono oggetto di contenzioso in sede tributaria per il quale non risulta passata in giudicato la sentenza che lo ha definito, sicché si tratta di crediti litigiosi.
Come evidenziato in precedenza, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità di compensare un credito che sia oggetto di contestazione, specie se questa avviene dinanzi ad altro Giudice, difettando in tale caso il requisito della certezza del credito, che è presupposto essenziale per la compensazione legale e giudiziale, non risultando, alla luce di una valutazione degli atti, manifestamente infondata la contestazione del convenuto, atteso l'esito del giudizio tributario.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la compensazione dei crediti tributari operata dal per l'estinzione parziale del credito affermato dal Pt_1
convenuto è illegittima e non può ritenersi utilmente operata.
In secondo luogo, il ha eccepito la compensazione del credito di Pt_1
81.714,25 euro, che il convenuto dovrebbe versare in ragione degli obblighi assunti dai lottizzatori in base alla Convenzione conclusa con atto a rogito del
Notaio del 28.07.2014, inerente alla lottizzazione della zona Persona_1
residenziale CR02 di , intervenuta tra il e i Parte_1 Pt_1
proprietari del (cfr. all. 7 fasc. attore). Controparte_2
Va rilevato che il convenuto ha negato che abbia aderito o che faccia parte della convenzione, affermando l'inopponibilità nei propri confronti delle clausole in essa contenute.
Ciò posto, dalla lettura della Convenzione richiamata dal non risulta Pt_1
che alla stessa abbia partecipato il convenuto, né che questo l'abbia sottoscritta.
Tale fatto è stato ammesso dal all'udienza di trattazione. Pt_1 Nondimeno, con la prima memoria istruttoria, il Comune opponente ha allegato che il convenuto avrebbe accettato l'estensione nei suoi confronti delle compensazioni per i debiti scaturenti dalla convenzione, come da allegati
14, 15, 16 depositati.
Il convenuto ha contestato che sia intervenuta la suddetta estensione, evidenziando che i documenti prodotti dall'attore lasciano evincere solo una controproposta del che il non ha accettato. CP_1 Pt_1
Alla luce dei documenti prodotti, deve escludersi che il convenuto sia tenuto alle obbligazioni scaturenti dalla convenzione invocata dal e che sia a Pt_1
lui opponibile la compensazione dei debiti scaturenti dalla convenzione.
Invero, risulta che con nota del 13.10.2014 il Parte_1 [...]
, con atto indirizzato a soggetti diversi dal convenuto, ha proposto una Pt_1
regolazione dei reciproci rapporti derivanti dalla convenzione sopra richiamata, indicando un piano di compensazione dei reciproci crediti (cfr. all.
14 fasc. attore).
Nella nota si dà espressamente atto che il convenuto non ha inteso aderire alla stessa e che la proposta non riguarda quest'ultimo.
Con nota del 20.11.2018 il Comune di , dando atto Parte_1
che il convenuto aveva manifestato la disponibilità ad aderire all'accordo di regolazione dei reciproci crediti riferibili alla convenzione conclusa con il elabora una nuova proposta per estendere il piano di Controparte_2
compensazioni riferibile alla suddetta convenzione all'odierno convenuto (cfr. all. 15 fasc. convenuto).
La proposta del prevede in parte delle compensazioni tra i crediti da Pt_1
questo vantati in base alla convenzione e i crediti vantati dai verso il CP_1
stabilendosi, per ciò che concerne l'odierno convenuto, che, qualora Pt_1
lo stesso avesse accettato la proposta, si sarebbe proceduto alle compensazioni previste dalle lettere b), c) e d) della proposta e ai pagamenti in denaro previsti dalla lettera e) della proposta, da effettuarsi man mano che i lottizzanti avrebbero versato il contributo straordinario, prevedendosi il versamento al convenuto dell'importo di 310.488,75 euro.
Nella proposta in esame si evidenzia che i pagamenti sarebbero stati effettuati solo previa accettazione della proposta stessa.
Risulta che con nota del 03.12.2018, il convenuto ha comunicato al
[...]
di accettare l'estensione dei pagamenti operata con Parte_1
la proposta del 20.11.2018, di non accettare le altre condizioni contenute nella convenzione di lottizzazione, di non rinunciare a far valere gli ulteriori crediti vantati verso il e, soprattutto, ha dichiarato che le somme da versare Pt_1
avrebbero dovuto essere corrisposte entro trenta giorni dai pagamenti operati dai consorziati a pena di “risoluzione del presente accordo” e ha dichiarato che
“All'esito della ricezione integrale dei pagamenti convenuti, potranno quindi operare le compensazioni”, aggiungendo che “Ogni richiesta e aspetto contenuto in questa mia comunicazione è condizione indefettibile della mia accettazione” (cfr. all. 16 fasc. attore).
Ebbene, deve ritenersi che la comunicazione appena esaminata, come correttamente evidenziato dal convenuto, non costituisce accettazione idonea per ritenere quest'ultimo vincolato al sistema di compensazioni e pagamenti oggetto della proposta del 20.11.2018 del opponente. Pt_1
Invero, premesso che l'accordo ricercato tra il Comune Parte_1
e il convenuto è un vero e proprio accordo negoziale, valgono, ai fini
[...]
del perfezionamento dell'accordo, i principi generali, sanciti dall'art. 1326 commi 1 e 4 c.c., secondo cui “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte” e per cui “Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”.
In ordine al perfezionamento del contratto mediante proposta e accettazione, la giurisprudenza ha chiarito che “L'accordo destinato a modificare un contratto precedentemente concluso dalle parti si considera perfezionato solo quando risultino intervenuti l'incontro e la fusione di una proposta e di una accettazione perfettamente coincidenti nel contenuto, con riguardo tanto alle clausole essenziali quanto a quelle accessorie” (Cass. Civ. n. 4274/1994; Cass. Civ. n. 2472/1999).
Nel caso di specie, a fronte della proposta del opponente, il Pt_1
convenuto non si è limitato ad aderire meramente alla stessa, ma ha posto delle specifiche modifiche delle condizioni proposte, a cui ha subordinato l'efficacia dell'accettazione.
Dunque, il convenuto con la nota del 03.12.2018 non ha accettato la proposta del ma, avendo indicato modifiche da apportare alle condizioni Pt_1
proposte, ha formulato una nuova proposta a cui non risulta essere seguita accettazione ad opera del sicché non è possibile ritenere che il Pt_1
convenuto si sia vincolato al sistema di compensazioni e pagamenti descritti nella nota del 20.11.2018 del e il Parte_1
convenuto va ritenuto, dunque, estraneo al contenuto della convenzione di lottizzazione in precedenza richiamata.
Peraltro, anche volendo ritenere che la nota del convenuto abbia condotto al perfezionamento dell'accordo, va osservato che egli ha posto, come condizione all'adesione alla proposta di estensione, che le compensazioni siano attuate dopo la ricezione del pagamento di 310.488,75 euro, pagamento che il opponente non ha allegato in alcun modo, sicché ogni Pt_1
compensazione operata in base alla proposta di estensione, in difetto di allegazione e prova di tale pagamento, sarebbe illegittima, alla luce del contenuto dell'accordo eventualmente raggiunto tra le parti.
Alla luce delle considerazioni svolte, i crediti opposti in compensazione dal opponente in base alla Convenzione del 28.07.2014, conclusa con il Pt_1
sono insussistenti nei confronti del convenuto, sicché la Controparte_2
compensazione opposta è illegittima e non può operare. Infine, il opponente ha allegato di avere proceduto al pagamento di Pt_1
una parte del credito azionato dal convenuto a mezzo di appositi mandati di pagamento, come da allegati n.
8.2 a 8.25 prodotti dall'attore stesso.
Il convenuto ha contestato l'esecuzione dei pagamenti allegati dal e Pt_1
ne ha contestato la riferibilità al credito oggetto del titolo giudiziale azionato.
L'eccezione di pagamento del opponente è infondata. Pt_1
Va rilevato preliminarmente che gli allegati 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 depositati dal opponente non costituiscono mandati di pagamento, bensì atti di Pt_1
determinazione dell'IMU.
Ciò posto, i mandati di pagamento prodotti dall'attore non appaiono riferibili causalmente al credito scaturente dalla sentenza n. 489/2010 della Corte
d'Appello di Firenze: alcuni sono imputati a “definizione espropri pregressi”, di cui alcuni pagati a mezzo di compensazione (cfr. all. 8.15), altri sono riferiti all'esproprio per la realizzazione di case popolari in zona OG D'RO (all.
8.3., 8.24), altri sono riferiti all'indennità di esproprio ”, da doversi CP_2
riferire alla convenzione del 28.07.2014, cui il convenuto risulta estraneo, e di cui alcuni sono pagati a mezzo di compensazione (all. 8.4, 8.14, 8.16, 8.17,
8.18, 8.19, 8.20, 8.21), altri all'acquisizione dei terreni relativi alla realizzazione del piano degli insediamenti produttivi (P.I.P.) in località La AL (all. 8.2.,
8.6.1, 8.7, 8.13), alcuni sono riferiti a “compensazione tributi” (all. 8.22) o ad
“adeguamento per compensazione tributi” ovvero “adeguamento contabile per compensazione tributi” (all. 8.23, 8.25).
Alla luce della documentazione esaminata, deve rilevarsi che alcun mandato di pagamento prodotto dal ha come causale l'esecuzione della sentenza Pt_1
n. 489/2010 azionata con il precetto opposto, sicché i pagamenti dedotti dal specie a fronte della contestazione operata dalla parte convenuta, Pt_1
non provano l'estinzione del credito azionato. Né può ritenersi sufficiente il generico riferimento fatto in alcuni mandati di pagamento all'acquisizione dei terreni per la realizzazione del piano degli insediamenti produttivi (P.I.P.) in località La AL, posto che un siffatto titolo giuridico è di certo diverso da quello costituito dall'esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno e al pagamento dell'indennità da occupazione legittima temporanea.
Pertanto, in assenza di mandati di pagamento univocamente riferibili all'esecuzione della sentenza azionata, non è possibile ritenere idonei i pagamenti provati dal a estinguere il credito azionato. Pt_1
In definitiva, l'opposizione proposta dal è Parte_1
infondata, per le ragioni enunciata, e le domande da questo proposte vanno respinte.
Ciò posto, deve darsi atto che il attore, in corso di causa, ha pagato Pt_1
l'importo di 61.215,68 euro al convenuto in esecuzione della sentenza azionata, come attestato nella memoria istruttoria dal convenuto e come risulta documentalmente (cfr. all. 12 fasc. convenuto).
Sul punto, deve osservarsi che “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina
l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto” (Cass. Civ. n. 24704/2020; Cass. Civ. n. 20238/2024).
Pertanto, va dichiarata la parziale inefficacia del precetto nei limiti dell'importo di 61.215,68 euro, restando valido ed efficace lo stesso per il residuo credito di
320.940,47 euro (382.156,15-61.215,68 euro).
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, dovendosi liquidare il compenso per la fase istruttoria secondo i minimi tabellari, non essendo state assunte prove, motivo per cui non può essere recepito l'importo richiesto in nota spese da parte convenuta, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato oggetto di precetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1515/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda nuova proposta per la prima volta con la memoria di replica da parte attrice;
2) dichiara inefficace il precetto opposto limitatamente all'importo di
61.215,68 euro, restando lo stesso valido ed efficace per l'importo residuo di
320.940,47 euro;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto che si liquidano nella somma di 17.252,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 30.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1515/2021 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FALAGIANI DANIELE;
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZON GIOVANNI e dall'Avv. DORSA
DELIA;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del
15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
Ancora, in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del documento depositato da parte attrice con la comparsa conclusionale, non essendo possibile depositare nuovi documenti a seguito della precisazione delle conclusioni.
Ancora, va dichiarata inammissibile la domanda proposta dall'attore per la prima volta con la memoria di replica del seguente tenore: “In subordine la difesa del chiede che Codesto Organo Giudicante Voglia disporre il ricalcolo delle somme Pt_1
da compensare a titolo di tributi comunali, alla luce delle basi imponibili risultanti dalla sentenza della CTR toscana, con aggiornamento all'anno in corso e quindi comprensivo delle annualità 2021-2025”, potendo le parti modificare le domande solo con la prima memoria istruttoria (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 12310/2015) e non essendo comunque ammissibili domande nuove a mezzo della memoria di replica, che ha la funzione di replicare alle considerazioni espresse da controparte con la comparsa conclusionale.
Ciò posto, con sentenza n. 489/2010 depositata il 31.03.2010 la Corte
d'Appello di Firenze ha condannato il al Parte_1
pagamento in favore di odierno convenuto, Parte_2 CP_1
e al pagamento dei seguenti importi: Parte_3 Parte_4
- 1.006.619,17, euro, oltre alla rivalutazione monetaria, da calcolarsi in base alla variazione degli indici ISTAT al consumo, ed interessi al tasso legale dal febbraio 1992 all'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento del danno sofferto dai a seguito dell'occupazione acquisitiva dei terreni siti in CP_1
, individuati nel catasto terreni al foglio n. 105 del Parte_1
mappale n. 1, oggetto di occupazione d'urgenza da parte del Comune di con decreto sindacale n. 1661 del 17.01.1984; Parte_1 - gli interessi al tasso di legge per ciascuno degli otto anni di occupazione legittima dal gennaio 1984 al febbraio 1992, da calcolarsi sull'importo di
614.781,67 euro, pari al valore di mercato dei terreni al gennaio 1984, maggiorata dagli interessi al tasso di legge, calcolato sulle somme maturate di anno in anno, dal dovuto al saldo, a titolo di indennità di occupazione legittima dei terreni sopra indicati (cfr. all. 4 fasc. attore).
In esecuzione della sentenza in esame, l'odierno convenuto ha notificato al attore il precetto del 27.05.2021, liquidando nell'importo di Pt_1
349.193,49 euro l'ammontare degli interessi legali dovuti a titolo di indennità di occupazione legittima, e chiedendo il pagamento dell'importo complessivo di 381.134,77 euro, quale quota di un quarto degli importi riconosciuti dalla sentenza e a lui spettante, oltre spese di precetto, per un importo complessivo di 382.156,15 euro (cfr. all. 3 fasc. attore).
L'odierno attore ha contestato la debenza dell'importo suddetto, evidenziando di avere in parte pagato quanto dovuto in esecuzione della sentenza, come da mandati di pagamento prodotti, ed eccependo la compensazione del credito di controparte con i tributi locali da questo dovuti, compensazione che il convenuto avrebbe chiesto con note del 23.05.2012 e del 16.06.2014, sicché all'esito dei pagamenti e delle compensazioni prospettate residuerebbe un debito verso il convenuto pari a 60.910,05 euro, ed eccependo l'ulteriore compensazione di tale importo con le somme dovute dal convenuto in esecuzione della Convenzione di lottizzazione Comparto CR2 Santa Maria, per 81.714,25 euro, concludendo nel senso che alcun credito sussisterebbe in capo al convenuto in ragione della sentenza azionata.
Il convenuto ha contestato l'esistenza e l'entità dei crediti relativi ai tributi locali compensati dal deducendo l'impugnazione delle Pt_1
determinazioni che li hanno liquidati dinanzi al Giudice Tributario, e ha negato che la Convenzione sia a lui opponibile, non avendovi preso parte. Ciò posto, va osservato che il nell'atto di Parte_1
citazione ha riconosciuto, quale credito spettante al convenuto in esecuzione della sentenza sopra richiamata, l'importo di 810.387,29 euro, ossia una somma maggiore rispetto a quella domandata dal convenuto, sicché è possibile ritenere pacifico tra le parti che la minor somma richiesta dal convenuto, in esecuzione della sentenza, sia oggetto di un credito del convenuto fondato sul titolo giudiziale azionato.
Ciò chiarito, occorre procedere alla valutazione dei fatti estintivi dell'obbligazione dedotti dall'opponente.
Ebbene, alla luce delle allegazioni svolte dalle parti e della documentazione prodotta, l'opposizione del va respinta. Parte_1
Va osservato che, in materia di opposizione all'esecuzione fondata su titolo di formazione giudiziale, è precluso al debitore formulare contestazioni inerenti al credito azionato in base a fatti che avrebbe potuto dedurre ritualmente nel procedimento in cui il titolo si è formato, anche mediante i mezzi di impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 24752/2008).
Di conseguenza, è stato evidenziato che “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito” (Cass. Civ. n. 9912/2007; Cass: Civ. n.
9347/2009; Cass. Civ. n. 17306/2011), con l'unica eccezione dell'ipotesi in cui si agisca in via esecutiva per la soddisfazione del credito relativo alle spese processuali liquidate con il titolo esecutivo azionato (cfr. Cass. Civ. n.
7864/2011).
Ciò posto, poiché i crediti opposti in compensazione dall'attore sono, in prospettazione, insorti dopo la pubblicazione della sentenza sopra richiamata,
l'eccezione di compensazione sollevata dal opponente va ritenuta Pt_1
ammissibile.
Analogamente, poiché i pagamenti dedotti dall'opponente sono successivi alla pubblicazione della sentenza, gli stessi possono essere fatti valere in questo giudizio quali fatti estintivi dell'obbligazione dedotta dal convenuto.
Ciò chiarito, in ordine alla disciplina della compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c. “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione”.
Dunque, un credito può essere opposto in compensazione legale solo quando sia liquido, ossia determinato nel suo ammontare in base al titolo o determinabile a mezzo di meri calcoli aritmetici (cfr. Cass. Civ. n. 3196/2002;
Cass. Civ. n. S.U. n. 23225/2016), e sia esigibile, ossia sia possibile pretenderne immediatamente il pagamento, non essendo sottoposto a condizioni o termini.
Ai sensi dell'art. 1243 comma 2 c.c. la compensazione può avvenire giudizialmente laddove il credito opposto non è liquido, ma è di pronta e facile liquidazione, caso che ricorre quando la determinazione del credito opposto in compensazione possa operarsi in tempi brevi in quanto metodicamente semplice (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 23225/2016). Ad ogni modo, si è evidenziato che la contestazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito preclude la compensazione legale e giudiziale del credito, salvo che la contestazione sia manifestamente infondata, conducendo tale contestazione all'incertezza del credito opposto in compensazione, requisito, quello della certezza del credito, che è comune alla compensazione legale e giudiziale (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 23225/2016).
Ciò chiarito, il opponente ha, innanzi tutto, eccepito di avere pagato Pt_1
parte del credito della controparte a mezzo di compensazione di esso con tributi locali dovuti dal convenuto, ai sensi dell'art. 1 comma 167 della L. n.
296/2006, compensazione che, secondo l'attore, sarebbe stata chiesta proprio dall'opponente.
L'eccezione è infondata.
Come si desume dalla citazione, il ha eccepito in compensazione Pt_1
crediti relativi a ICI e IMU dal 2011 al 2021, oltre a crediti per TARI (2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020), TASI (2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019) e COSAP (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).
Ebbene, dalla documentazione in atti, risulta che il convenuto con nota del
23.05.2012 ha dato atto della sospensione del proprio debito per ICI 2011, in ragione dell'esigenza di computare i maggiori importi dovuti dal in Pt_1
esecuzione della sentenza azionata, ha chiesto la sospensione anche del debito relativo all'IMU del 2012 e ha, inoltre, chiesto di verificare la possibilità di compensare anche tale tributo con i crediti vantati verso il (cfr. all. 5 Pt_1
fasc. attore).
Come si evince dall'oggetto della comunicazione e dal contenuto della nota esaminata, la richiesta del convenuto attiene alla compensazione dell'IMU per l'anno 2012 con i crediti scaturenti dalla sentenza azionata. Con una seconda nota del 16.06.2014, l'attore ha chiesto il “rinnovo, per l'anno
2014, l'istanza per la compensazione del debito con il credito IMU” (cfr. all. 6 fasc. attore).
Sebbene il contenuto della comunicazione sia poco chiaro e non univoco, è possibile ritenere, anche alla luce dell'oggetto della comunicazione (“imposta comunale sugli immobili acconto 2014 compensazione con i crediti”), che con la richiesta in esame il convenuto abbia chiesto la compensazione della sola IMU per l'anno 2014 con i crediti da lui vantati verso il Comune.
Ciò posto, deve ritenersi che, non risultando alcuna prova circa una richiesta del convenuto di compensare con i crediti derivanti dalla sentenza tutti i debiti inerenti da tributi locali che sarebbero eventualmente insorti nella propria sfera giuridica, la compensazione operata dal Parte_1
utilizzando crediti ulteriori rispetto a quelli oggetto delle richieste
[...]
espresse svolte dal convenuto appare illegittima, posto che lo stesso opponente ha allegato di avere proceduto alle compensazioni su richiesta del convenuto e non avendo l'opponente fornito ulteriori deduzioni sulle ragioni per cui ha proceduto alla compensazione con altri crediti rispetto a quelli per i quali è intervenuta la richiesta del convenuto.
Inoltre, va osservato che l'opponente ha dato atto di avere proceduto alla compensazione ai sensi dell'art. 1 comma 167 della L. n. 296/2006.
In base a tale disposizione, “Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali”.
Ebbene, il opponente non ha allegato in che modo abbia dato Pt_1
attuazione alla suddetta disposizione di legge, né i casi, i modi e in tempi per procedere alla compensazione di tributi con altri crediti dei contribuenti.
Posto che il tenore letterale della disposizione lascia evincere che la compensazione sia una facoltà del contribuente (la disposizione fa riferimento ai modi con cui “I contribuenti possono compensare” e non devono compensare le somme a credito con quelle relative ai tributi locali), deve ritenersi che, in assenza di puntualizzazioni del sulla disciplina adottata in esecuzione Pt_1
della disposizione sopra richiamata, la compensazione possa operare solo su richiesta del contribuente.
Ciò importa l'impossibilità per l'opponente di opporre in compensazione crediti tributari ulteriori e diversi rispetto a quelli oggetto di espressa richiesta ad opera del convenuto, avendo peraltro lo stesso Comune attore affermato di avere proceduto alla compensazione in quanto era stata richiesta dal convenuto.
Ciò chiarito, in ordine ai tributi per i quali effettivamente sussiste la richiesta del convenuto di procedere a compensazione con i propri crediti, va rilevato che quest'ultimo ha impugnato dinanzi al Giudice Tributario le determinazioni con cui il ha liquidato l'ICI/IMU per gli anni 2011, 2012 e 2014, Pt_1
nonché altre determinazioni inerenti anche ad altre annualità e ad altri tributi
(cfr. all. 5 fasc. convenuto).
Risulta che con sentenza n. 129/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di
Grosseto ha rideterminato le basi di calcolo per il computo dei tributi dovuti dal convenuto (sentenza depositata nel fascicolo di causa il 29.02.2024).
Va osservato che con la comparsa conclusionale il attore ha Pt_1
depositato la sentenza di appello che ha deciso sull'impugnazione della sentenza sopra richiamata.
Ribadita l'inammissibilità del deposito della suddetta sentenza come in precedenza evidenziato, va osservato che lo stesso opponente, nella comparsa conclusionale, ha dato atto che, in conseguenza della sentenza del Giudice
Tributario, procederà a rettifiche degli importi ICI/IMU dal 2011 al 2020 e si conformerà alla sentenza tributaria per il calcolo dell'IMU dal 2021 al 2025. Ebbene, alla luce delle considerazioni svolte, deve rilevarsi che i crediti tributari, per i quali il convenuto risulta avere chiesto la compensazione (ICI
2011, IMU 2012 e 2014), sono oggetto di contenzioso in sede tributaria per il quale non risulta passata in giudicato la sentenza che lo ha definito, sicché si tratta di crediti litigiosi.
Come evidenziato in precedenza, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità di compensare un credito che sia oggetto di contestazione, specie se questa avviene dinanzi ad altro Giudice, difettando in tale caso il requisito della certezza del credito, che è presupposto essenziale per la compensazione legale e giudiziale, non risultando, alla luce di una valutazione degli atti, manifestamente infondata la contestazione del convenuto, atteso l'esito del giudizio tributario.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la compensazione dei crediti tributari operata dal per l'estinzione parziale del credito affermato dal Pt_1
convenuto è illegittima e non può ritenersi utilmente operata.
In secondo luogo, il ha eccepito la compensazione del credito di Pt_1
81.714,25 euro, che il convenuto dovrebbe versare in ragione degli obblighi assunti dai lottizzatori in base alla Convenzione conclusa con atto a rogito del
Notaio del 28.07.2014, inerente alla lottizzazione della zona Persona_1
residenziale CR02 di , intervenuta tra il e i Parte_1 Pt_1
proprietari del (cfr. all. 7 fasc. attore). Controparte_2
Va rilevato che il convenuto ha negato che abbia aderito o che faccia parte della convenzione, affermando l'inopponibilità nei propri confronti delle clausole in essa contenute.
Ciò posto, dalla lettura della Convenzione richiamata dal non risulta Pt_1
che alla stessa abbia partecipato il convenuto, né che questo l'abbia sottoscritta.
Tale fatto è stato ammesso dal all'udienza di trattazione. Pt_1 Nondimeno, con la prima memoria istruttoria, il Comune opponente ha allegato che il convenuto avrebbe accettato l'estensione nei suoi confronti delle compensazioni per i debiti scaturenti dalla convenzione, come da allegati
14, 15, 16 depositati.
Il convenuto ha contestato che sia intervenuta la suddetta estensione, evidenziando che i documenti prodotti dall'attore lasciano evincere solo una controproposta del che il non ha accettato. CP_1 Pt_1
Alla luce dei documenti prodotti, deve escludersi che il convenuto sia tenuto alle obbligazioni scaturenti dalla convenzione invocata dal e che sia a Pt_1
lui opponibile la compensazione dei debiti scaturenti dalla convenzione.
Invero, risulta che con nota del 13.10.2014 il Parte_1 [...]
, con atto indirizzato a soggetti diversi dal convenuto, ha proposto una Pt_1
regolazione dei reciproci rapporti derivanti dalla convenzione sopra richiamata, indicando un piano di compensazione dei reciproci crediti (cfr. all.
14 fasc. attore).
Nella nota si dà espressamente atto che il convenuto non ha inteso aderire alla stessa e che la proposta non riguarda quest'ultimo.
Con nota del 20.11.2018 il Comune di , dando atto Parte_1
che il convenuto aveva manifestato la disponibilità ad aderire all'accordo di regolazione dei reciproci crediti riferibili alla convenzione conclusa con il elabora una nuova proposta per estendere il piano di Controparte_2
compensazioni riferibile alla suddetta convenzione all'odierno convenuto (cfr. all. 15 fasc. convenuto).
La proposta del prevede in parte delle compensazioni tra i crediti da Pt_1
questo vantati in base alla convenzione e i crediti vantati dai verso il CP_1
stabilendosi, per ciò che concerne l'odierno convenuto, che, qualora Pt_1
lo stesso avesse accettato la proposta, si sarebbe proceduto alle compensazioni previste dalle lettere b), c) e d) della proposta e ai pagamenti in denaro previsti dalla lettera e) della proposta, da effettuarsi man mano che i lottizzanti avrebbero versato il contributo straordinario, prevedendosi il versamento al convenuto dell'importo di 310.488,75 euro.
Nella proposta in esame si evidenzia che i pagamenti sarebbero stati effettuati solo previa accettazione della proposta stessa.
Risulta che con nota del 03.12.2018, il convenuto ha comunicato al
[...]
di accettare l'estensione dei pagamenti operata con Parte_1
la proposta del 20.11.2018, di non accettare le altre condizioni contenute nella convenzione di lottizzazione, di non rinunciare a far valere gli ulteriori crediti vantati verso il e, soprattutto, ha dichiarato che le somme da versare Pt_1
avrebbero dovuto essere corrisposte entro trenta giorni dai pagamenti operati dai consorziati a pena di “risoluzione del presente accordo” e ha dichiarato che
“All'esito della ricezione integrale dei pagamenti convenuti, potranno quindi operare le compensazioni”, aggiungendo che “Ogni richiesta e aspetto contenuto in questa mia comunicazione è condizione indefettibile della mia accettazione” (cfr. all. 16 fasc. attore).
Ebbene, deve ritenersi che la comunicazione appena esaminata, come correttamente evidenziato dal convenuto, non costituisce accettazione idonea per ritenere quest'ultimo vincolato al sistema di compensazioni e pagamenti oggetto della proposta del 20.11.2018 del opponente. Pt_1
Invero, premesso che l'accordo ricercato tra il Comune Parte_1
e il convenuto è un vero e proprio accordo negoziale, valgono, ai fini
[...]
del perfezionamento dell'accordo, i principi generali, sanciti dall'art. 1326 commi 1 e 4 c.c., secondo cui “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte” e per cui “Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”.
In ordine al perfezionamento del contratto mediante proposta e accettazione, la giurisprudenza ha chiarito che “L'accordo destinato a modificare un contratto precedentemente concluso dalle parti si considera perfezionato solo quando risultino intervenuti l'incontro e la fusione di una proposta e di una accettazione perfettamente coincidenti nel contenuto, con riguardo tanto alle clausole essenziali quanto a quelle accessorie” (Cass. Civ. n. 4274/1994; Cass. Civ. n. 2472/1999).
Nel caso di specie, a fronte della proposta del opponente, il Pt_1
convenuto non si è limitato ad aderire meramente alla stessa, ma ha posto delle specifiche modifiche delle condizioni proposte, a cui ha subordinato l'efficacia dell'accettazione.
Dunque, il convenuto con la nota del 03.12.2018 non ha accettato la proposta del ma, avendo indicato modifiche da apportare alle condizioni Pt_1
proposte, ha formulato una nuova proposta a cui non risulta essere seguita accettazione ad opera del sicché non è possibile ritenere che il Pt_1
convenuto si sia vincolato al sistema di compensazioni e pagamenti descritti nella nota del 20.11.2018 del e il Parte_1
convenuto va ritenuto, dunque, estraneo al contenuto della convenzione di lottizzazione in precedenza richiamata.
Peraltro, anche volendo ritenere che la nota del convenuto abbia condotto al perfezionamento dell'accordo, va osservato che egli ha posto, come condizione all'adesione alla proposta di estensione, che le compensazioni siano attuate dopo la ricezione del pagamento di 310.488,75 euro, pagamento che il opponente non ha allegato in alcun modo, sicché ogni Pt_1
compensazione operata in base alla proposta di estensione, in difetto di allegazione e prova di tale pagamento, sarebbe illegittima, alla luce del contenuto dell'accordo eventualmente raggiunto tra le parti.
Alla luce delle considerazioni svolte, i crediti opposti in compensazione dal opponente in base alla Convenzione del 28.07.2014, conclusa con il Pt_1
sono insussistenti nei confronti del convenuto, sicché la Controparte_2
compensazione opposta è illegittima e non può operare. Infine, il opponente ha allegato di avere proceduto al pagamento di Pt_1
una parte del credito azionato dal convenuto a mezzo di appositi mandati di pagamento, come da allegati n.
8.2 a 8.25 prodotti dall'attore stesso.
Il convenuto ha contestato l'esecuzione dei pagamenti allegati dal e Pt_1
ne ha contestato la riferibilità al credito oggetto del titolo giudiziale azionato.
L'eccezione di pagamento del opponente è infondata. Pt_1
Va rilevato preliminarmente che gli allegati 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 depositati dal opponente non costituiscono mandati di pagamento, bensì atti di Pt_1
determinazione dell'IMU.
Ciò posto, i mandati di pagamento prodotti dall'attore non appaiono riferibili causalmente al credito scaturente dalla sentenza n. 489/2010 della Corte
d'Appello di Firenze: alcuni sono imputati a “definizione espropri pregressi”, di cui alcuni pagati a mezzo di compensazione (cfr. all. 8.15), altri sono riferiti all'esproprio per la realizzazione di case popolari in zona OG D'RO (all.
8.3., 8.24), altri sono riferiti all'indennità di esproprio ”, da doversi CP_2
riferire alla convenzione del 28.07.2014, cui il convenuto risulta estraneo, e di cui alcuni sono pagati a mezzo di compensazione (all. 8.4, 8.14, 8.16, 8.17,
8.18, 8.19, 8.20, 8.21), altri all'acquisizione dei terreni relativi alla realizzazione del piano degli insediamenti produttivi (P.I.P.) in località La AL (all. 8.2.,
8.6.1, 8.7, 8.13), alcuni sono riferiti a “compensazione tributi” (all. 8.22) o ad
“adeguamento per compensazione tributi” ovvero “adeguamento contabile per compensazione tributi” (all. 8.23, 8.25).
Alla luce della documentazione esaminata, deve rilevarsi che alcun mandato di pagamento prodotto dal ha come causale l'esecuzione della sentenza Pt_1
n. 489/2010 azionata con il precetto opposto, sicché i pagamenti dedotti dal specie a fronte della contestazione operata dalla parte convenuta, Pt_1
non provano l'estinzione del credito azionato. Né può ritenersi sufficiente il generico riferimento fatto in alcuni mandati di pagamento all'acquisizione dei terreni per la realizzazione del piano degli insediamenti produttivi (P.I.P.) in località La AL, posto che un siffatto titolo giuridico è di certo diverso da quello costituito dall'esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno e al pagamento dell'indennità da occupazione legittima temporanea.
Pertanto, in assenza di mandati di pagamento univocamente riferibili all'esecuzione della sentenza azionata, non è possibile ritenere idonei i pagamenti provati dal a estinguere il credito azionato. Pt_1
In definitiva, l'opposizione proposta dal è Parte_1
infondata, per le ragioni enunciata, e le domande da questo proposte vanno respinte.
Ciò posto, deve darsi atto che il attore, in corso di causa, ha pagato Pt_1
l'importo di 61.215,68 euro al convenuto in esecuzione della sentenza azionata, come attestato nella memoria istruttoria dal convenuto e come risulta documentalmente (cfr. all. 12 fasc. convenuto).
Sul punto, deve osservarsi che “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina
l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto” (Cass. Civ. n. 24704/2020; Cass. Civ. n. 20238/2024).
Pertanto, va dichiarata la parziale inefficacia del precetto nei limiti dell'importo di 61.215,68 euro, restando valido ed efficace lo stesso per il residuo credito di
320.940,47 euro (382.156,15-61.215,68 euro).
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, dovendosi liquidare il compenso per la fase istruttoria secondo i minimi tabellari, non essendo state assunte prove, motivo per cui non può essere recepito l'importo richiesto in nota spese da parte convenuta, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato oggetto di precetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1515/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda nuova proposta per la prima volta con la memoria di replica da parte attrice;
2) dichiara inefficace il precetto opposto limitatamente all'importo di
61.215,68 euro, restando lo stesso valido ed efficace per l'importo residuo di
320.940,47 euro;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto che si liquidano nella somma di 17.252,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 30.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia