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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 22/01/2026, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 909/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 406/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083096118 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 511/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente generalizzata in epigrafe ha impugnato l'avviso di intimazione in oggetto e le sottese cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento.
A fondamento del ricorso ha posto vari motivi ed in primo luogo la nullità dell'atto di intimazione per la mancata notificazione degli atti prodromici.
ADER si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e producendo documentazione per provare la regolare notificazione degli atti richiamati nella intimazione di pagamento.
ADER ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per non essere stato proposto anche nei confronti di altri Enti impositori, come Regione Lazio, Comune di Roma, Comune di Formello come pure il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle aventi per oggetto pretese di natura non tributaria (contravvenzioni codice della strada).
Anche l'Agenzia delle Entrate e la Regione Lazio si sono costituite in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso.
Con memoria scritta parte ricorrente, dopo avere esaminato la documentazione prodotta da ADER, ha rinunciato a parte della domanda formulando le seguenti conclusioni:
“in via principale:
di voler annullare l'intimazione di pagamento oggi impugnato per difetto di notifica delle cartelle di pagamento indicate con i numeri 2 e 4 [n.09720190207796576000;
n.09720200222848108000];
e per l' intervenuto sgravio della cartella di pagamento indicata con il n. 9, sostituita dalla nuova cartella n.
09720250072973558 in corso di rateazione.
Con vittoria di spese e competenze”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alle pretese di natura non tributaria
(contravvenzioni al codice della strada) oggetto di alcune cartelle richiamate nel dettaglio del debito, ivi comprese le cartelle (in ordine di esposizione) n. 2 e n. 4, le uniche per le quali parte ricorrente, dopo avere esaminato la documentazione prodotta da ADER ribadisce la mancata notificazione;
ma la questione dovrà essere esaminata dall'autorità giudiziaria ordinaria.
Le pretese oggetto delle altre cartelle, con la eccezione che di qui a poco sarà effettuata, si sono consolidate in quanto non sono state impugnate nei termini di legge a decorrere dalla loro notificazione, né si è maturata la prescrizione successivamente alla loro notificazione, neanche quella triennale per le tasse automobilistiche.
Il ricorso è però fondato in relazione alla cartella n. 9 (sempre secondo l'ordine di esposizione) quella che viene indicata come notificata l'11.8.2023, per un importo di euro 31.803,04.
Vero è che la stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che essa è stata oggetto di rateizzazione e che, in seguito al mancato pagamento di rate successive alla prima, il contribuente è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine ed il residuo debito sarà iscritto a ruolo e fatto oggetto di altra espressa cartella di pagamento.
Così testualmente è scritto nelle controdeduzioni della Agenzia delle Entrate;
“è di tutta evidenza la decadenza dal beneficio della rateazione, pertanto,
l'Ufficio provvederà ad iscrivere a ruolo le somme residue e la sanzione (art. 13, D. Lgs. n. 471/1997) aumentata della metà ed applicata al residuo dovuto a titolo di imposta (art. 15-ter, comma 2, D.P.R. n.
602/1973). Conseguentemente la pretesa indicata nella relativa cartella di pagamento n.
09720230136921713 sarà contenuta in un nuovo ruolo (emesso per decadenza dal beneficio della rateazione per omesso pagamento delle rate successive alla prima), ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 17 bis, c. 6 del D.LGS.546/92 e dell'art. 15-ter, c. 2 del DPR 602/73, in riferimento alla Mediazione n.
TK3M043484 - TK3Z00354/2023 -codice atto 18603382005 - in relazione alla c.p. 09720230136921713), tenuto conto anche del versamento effettuato il 30/9/2024.”
Da quanto rappresentato dalla stessa Agenzia delle Entrate ne consegue che la cartella di pagamento della quale si discute non è più idonea a sostenere un atto di intimazione dovendo prima l'Agenzia delle Entrate procedere a nuova iscrizione a ruolo in seguito alla dichiarata decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione.
Sul punto dunque l'atto di intimazione deve essere annullato.
L'esito del giudizio rende equa la totale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Dichiara il difetto di giurisdizione per le pretese di natura non tributaria e fissa il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria;
annulla l'atto di intimazione relativamente alle pretese oggetto della cartella 09720230136921713000;
respinge il ricorso nel resto;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Roma 21.1.2026 Il Presidente rel.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 406/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083096118 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 511/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente generalizzata in epigrafe ha impugnato l'avviso di intimazione in oggetto e le sottese cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento.
A fondamento del ricorso ha posto vari motivi ed in primo luogo la nullità dell'atto di intimazione per la mancata notificazione degli atti prodromici.
ADER si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e producendo documentazione per provare la regolare notificazione degli atti richiamati nella intimazione di pagamento.
ADER ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per non essere stato proposto anche nei confronti di altri Enti impositori, come Regione Lazio, Comune di Roma, Comune di Formello come pure il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle aventi per oggetto pretese di natura non tributaria (contravvenzioni codice della strada).
Anche l'Agenzia delle Entrate e la Regione Lazio si sono costituite in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso.
Con memoria scritta parte ricorrente, dopo avere esaminato la documentazione prodotta da ADER, ha rinunciato a parte della domanda formulando le seguenti conclusioni:
“in via principale:
di voler annullare l'intimazione di pagamento oggi impugnato per difetto di notifica delle cartelle di pagamento indicate con i numeri 2 e 4 [n.09720190207796576000;
n.09720200222848108000];
e per l' intervenuto sgravio della cartella di pagamento indicata con il n. 9, sostituita dalla nuova cartella n.
09720250072973558 in corso di rateazione.
Con vittoria di spese e competenze”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alle pretese di natura non tributaria
(contravvenzioni al codice della strada) oggetto di alcune cartelle richiamate nel dettaglio del debito, ivi comprese le cartelle (in ordine di esposizione) n. 2 e n. 4, le uniche per le quali parte ricorrente, dopo avere esaminato la documentazione prodotta da ADER ribadisce la mancata notificazione;
ma la questione dovrà essere esaminata dall'autorità giudiziaria ordinaria.
Le pretese oggetto delle altre cartelle, con la eccezione che di qui a poco sarà effettuata, si sono consolidate in quanto non sono state impugnate nei termini di legge a decorrere dalla loro notificazione, né si è maturata la prescrizione successivamente alla loro notificazione, neanche quella triennale per le tasse automobilistiche.
Il ricorso è però fondato in relazione alla cartella n. 9 (sempre secondo l'ordine di esposizione) quella che viene indicata come notificata l'11.8.2023, per un importo di euro 31.803,04.
Vero è che la stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che essa è stata oggetto di rateizzazione e che, in seguito al mancato pagamento di rate successive alla prima, il contribuente è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine ed il residuo debito sarà iscritto a ruolo e fatto oggetto di altra espressa cartella di pagamento.
Così testualmente è scritto nelle controdeduzioni della Agenzia delle Entrate;
“è di tutta evidenza la decadenza dal beneficio della rateazione, pertanto,
l'Ufficio provvederà ad iscrivere a ruolo le somme residue e la sanzione (art. 13, D. Lgs. n. 471/1997) aumentata della metà ed applicata al residuo dovuto a titolo di imposta (art. 15-ter, comma 2, D.P.R. n.
602/1973). Conseguentemente la pretesa indicata nella relativa cartella di pagamento n.
09720230136921713 sarà contenuta in un nuovo ruolo (emesso per decadenza dal beneficio della rateazione per omesso pagamento delle rate successive alla prima), ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 17 bis, c. 6 del D.LGS.546/92 e dell'art. 15-ter, c. 2 del DPR 602/73, in riferimento alla Mediazione n.
TK3M043484 - TK3Z00354/2023 -codice atto 18603382005 - in relazione alla c.p. 09720230136921713), tenuto conto anche del versamento effettuato il 30/9/2024.”
Da quanto rappresentato dalla stessa Agenzia delle Entrate ne consegue che la cartella di pagamento della quale si discute non è più idonea a sostenere un atto di intimazione dovendo prima l'Agenzia delle Entrate procedere a nuova iscrizione a ruolo in seguito alla dichiarata decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione.
Sul punto dunque l'atto di intimazione deve essere annullato.
L'esito del giudizio rende equa la totale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Dichiara il difetto di giurisdizione per le pretese di natura non tributaria e fissa il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria;
annulla l'atto di intimazione relativamente alle pretese oggetto della cartella 09720230136921713000;
respinge il ricorso nel resto;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Roma 21.1.2026 Il Presidente rel.