TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1088/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1088 /2024 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio” promossa da
(c.f. ) nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Pachino, via De Sanctis n. 48, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
Salvatore Di Fede, che la rappresenta e difende giusta, procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Pachino, via Mazzini n. 128,
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
pagina 1 di 5 Con provvedimento del 21/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 20/03/2024, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio con in data 23/08/2008, che dalla Controparte_1 loro unione nascevano i figli (il 25.11.2009) e (il 13.11.2015) e di essersi Per_1 Per_2 separata consensualmente dal marito con verbale del 19/6/2023, omologato con decreto n.
243/2023, emesso da questo Tribunale in data 20/6/2023 (acquisita efficacia, v. documento in atti), chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori statuizioni, domandava la conferma delle condizioni omologate dal
Tribunale in sede di separazione relativamente all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e all'assegnazione a sé della casa coniugale, nonché alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno.
Inoltre, allegando l'inadempimento dell'ex marito rispetto all'obbligo di mantenimento dei figli, chiedeva di aumentare il contributo economico stabilito in sede di separazione da euro 400,00 ad euro 500,00 al mese (ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori), nonché di stabilire il versamento nei propri confronti del 100% dell'Assegno
Unico da parte dell'Inps.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 26/2/2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il
Giudice procedeva all'interrogatorio libero della ricorrente e, all'esito, non adottando provvedimenti in via provvisoria e urgente, rinviava la causa per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., stante l'assenza di richieste istruttorie.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 21/11/2025 il Giudice rimetteva la controversia in decisione dinanzi al Collegio.
pagina 2 di 5 2.Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale Controparte_1 non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Pachino il 23/8/2008, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pachino (Anno 2008 - N. 21 - parte I).
4. Quanto all'affidamento dei figli minori, va innanzitutto richiamato l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Nel caso che ci occupa non sono emersi elementi di inidoneità dell'uno o dell'altro genitore, né può dirsi che i figli della coppia siano esposti a un pregiudizio per la loro corretta e sana crescita.
Del resto, parte ricorrente, fin dall'inizio del procedimento, ha valutato il regime di affidamento condiviso come maggiormente rispondente agli interessi dei minori.
e vanno collocati in via prevalente presso la madre, con la quale Per_1 Per_2 convivono fin dal momento della separazione.
Quanto all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, il Collegio ritiene di pagina 3 di 5 potere confermare la regolamentazione concordata dai genitori in sede di separazione (in dettaglio: “disporre il più ampio diritto di visita del padre nei confronti dei figli minori, prevedendo che il genitore non collocatario potrà vederli ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed abitative dei minori e comunque: - durante il periodo scolastico, per due fine settimana al mese;
- durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli un periodo di 21 gg complessivi, di cui almeno 7 gg. a giugno, 7 gg. a luglio e 7 gg. ad agosto, anche non consecutivi, da concordare con la madre almeno
15 gg. Prima;
- nel periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé i figli per 5 gg. consecutivi, ricomprendenti, ad anni alterni o la festività del Natale e Santo Stefano o la festività del Capodanno;
- nel periodo pasquale, il padre potrà tenere con sé i figli per 2 gg. consecutivi, comprendenti, ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo
(sabato e domenica di Pasqua o lunedì e martedì precedenti l'inizio della scuola), il tutto da concordare con la madre almeno 10 gg. prima della festività; - per le altre festività ed il compleanno dei minori, verrà seguito il regime dell'alternanza annuale, salvo diversi accordi tra i genitori”).
5. Va, invece, rigettata la domanda di aumento del contributo di mantenimento ordinario formulata dalla ricorrente.
Nel corso del giudizio non è stato provato il mutamento dell'assetto economico delle parti rispetto alla recente separazione.
Per altro verso, la ricorrente non ha formulato istanze istruttorie, né prodotto documenti idonei a provare o l'asserito perdurante inadempimento dell'ex coniuge, oppure, in ogni caso, un eventuale miglioramento delle condizioni economiche dello stesso.
Tanto premesso, tenuto conto dell'assenza circostanze sopravvenute rispetto al momento della separazione, il Collegio stima equo e proporzionato porre in capo a Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a , entro giorno 5 di ogni mese, l'importo di Parte_1
400,00 euro mensili per il mantenimento dei figli minori, somma da rivalutare annualmente in base all'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per le ragioni di cui al paragrafo precedente, va confermata la ripartizione al 50% tra i genitori dell'Assegno Unico erogato dall'Inps per i figli minori.
pagina 4 di 5 6. In ragione della mancata opposizione di parte resistente, della natura e dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1088/2024
R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in causa a Pachino il
23/08/2008, iscritto nei registri dello stato civile del comune di Pachino (Anno 2008 - N.
21 - parte I); dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegna la casa coniugale;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare a , entro giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone che l'Assegno Unico venga dall'Inps corrisposto al 50% per ciascun genitore;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pachino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 6.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1088 /2024 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio” promossa da
(c.f. ) nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Pachino, via De Sanctis n. 48, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
Salvatore Di Fede, che la rappresenta e difende giusta, procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Pachino, via Mazzini n. 128,
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
pagina 1 di 5 Con provvedimento del 21/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 20/03/2024, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio con in data 23/08/2008, che dalla Controparte_1 loro unione nascevano i figli (il 25.11.2009) e (il 13.11.2015) e di essersi Per_1 Per_2 separata consensualmente dal marito con verbale del 19/6/2023, omologato con decreto n.
243/2023, emesso da questo Tribunale in data 20/6/2023 (acquisita efficacia, v. documento in atti), chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori statuizioni, domandava la conferma delle condizioni omologate dal
Tribunale in sede di separazione relativamente all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e all'assegnazione a sé della casa coniugale, nonché alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno.
Inoltre, allegando l'inadempimento dell'ex marito rispetto all'obbligo di mantenimento dei figli, chiedeva di aumentare il contributo economico stabilito in sede di separazione da euro 400,00 ad euro 500,00 al mese (ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori), nonché di stabilire il versamento nei propri confronti del 100% dell'Assegno
Unico da parte dell'Inps.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 26/2/2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il
Giudice procedeva all'interrogatorio libero della ricorrente e, all'esito, non adottando provvedimenti in via provvisoria e urgente, rinviava la causa per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., stante l'assenza di richieste istruttorie.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 21/11/2025 il Giudice rimetteva la controversia in decisione dinanzi al Collegio.
pagina 2 di 5 2.Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale Controparte_1 non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Pachino il 23/8/2008, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pachino (Anno 2008 - N. 21 - parte I).
4. Quanto all'affidamento dei figli minori, va innanzitutto richiamato l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Nel caso che ci occupa non sono emersi elementi di inidoneità dell'uno o dell'altro genitore, né può dirsi che i figli della coppia siano esposti a un pregiudizio per la loro corretta e sana crescita.
Del resto, parte ricorrente, fin dall'inizio del procedimento, ha valutato il regime di affidamento condiviso come maggiormente rispondente agli interessi dei minori.
e vanno collocati in via prevalente presso la madre, con la quale Per_1 Per_2 convivono fin dal momento della separazione.
Quanto all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, il Collegio ritiene di pagina 3 di 5 potere confermare la regolamentazione concordata dai genitori in sede di separazione (in dettaglio: “disporre il più ampio diritto di visita del padre nei confronti dei figli minori, prevedendo che il genitore non collocatario potrà vederli ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed abitative dei minori e comunque: - durante il periodo scolastico, per due fine settimana al mese;
- durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli un periodo di 21 gg complessivi, di cui almeno 7 gg. a giugno, 7 gg. a luglio e 7 gg. ad agosto, anche non consecutivi, da concordare con la madre almeno
15 gg. Prima;
- nel periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé i figli per 5 gg. consecutivi, ricomprendenti, ad anni alterni o la festività del Natale e Santo Stefano o la festività del Capodanno;
- nel periodo pasquale, il padre potrà tenere con sé i figli per 2 gg. consecutivi, comprendenti, ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo
(sabato e domenica di Pasqua o lunedì e martedì precedenti l'inizio della scuola), il tutto da concordare con la madre almeno 10 gg. prima della festività; - per le altre festività ed il compleanno dei minori, verrà seguito il regime dell'alternanza annuale, salvo diversi accordi tra i genitori”).
5. Va, invece, rigettata la domanda di aumento del contributo di mantenimento ordinario formulata dalla ricorrente.
Nel corso del giudizio non è stato provato il mutamento dell'assetto economico delle parti rispetto alla recente separazione.
Per altro verso, la ricorrente non ha formulato istanze istruttorie, né prodotto documenti idonei a provare o l'asserito perdurante inadempimento dell'ex coniuge, oppure, in ogni caso, un eventuale miglioramento delle condizioni economiche dello stesso.
Tanto premesso, tenuto conto dell'assenza circostanze sopravvenute rispetto al momento della separazione, il Collegio stima equo e proporzionato porre in capo a Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a , entro giorno 5 di ogni mese, l'importo di Parte_1
400,00 euro mensili per il mantenimento dei figli minori, somma da rivalutare annualmente in base all'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per le ragioni di cui al paragrafo precedente, va confermata la ripartizione al 50% tra i genitori dell'Assegno Unico erogato dall'Inps per i figli minori.
pagina 4 di 5 6. In ragione della mancata opposizione di parte resistente, della natura e dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1088/2024
R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in causa a Pachino il
23/08/2008, iscritto nei registri dello stato civile del comune di Pachino (Anno 2008 - N.
21 - parte I); dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegna la casa coniugale;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare a , entro giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone che l'Assegno Unico venga dall'Inps corrisposto al 50% per ciascun genitore;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pachino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 6.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5