TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2126/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2126/2025 RG V.G., introdotta da
, nata a [...] il [...], ), ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Roscioni n. 63 con il patrocinio dell' avv.to CASTIGLIONE Isabella;
e
, nato a [...] il [...], (c.f , ed ivi residente in [...]C.F._2
Via Giovanni Gutenberg n. 82, con il patrocinio dell'avv.to CASTIGLIONE Isabella;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati nell'anno 2021 e di non avere Parte_1 Controparte_1 da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1.la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente Per_1 presso la madre. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia, così come quelle inerenti eventuali viaggi all'estero, saranno assunte di comune accordo dai genitori, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente durante i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore.
2. Quanto alle frequentazioni il padre potrà vedere e tenere presso di sè la minore 2 giorni a settimana con pernotto oltre ad un fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 21 dopo cena, la presa in consegna della minore e il conseguente riaccompagno potrà avvenire alternativamente tra i genitori presso l'abitazione paterna e/o materna. Il tutto salvo diverso accordo delle parti, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambe e i turni lavorativi del Sig. . Pt_1
3.Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore 10 giorni di vacanze, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno;
4. Durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà alternativamente ogni anno tra i genitori le Per_1 seguenti giornate: 24.12 fino al giorno 25.12 alle ore 11,00 del mattino ed il 31.12 dalle ore 11 del mattino fino al primo dell'anno alle ore 16,00, alternativamente Santo Stefano ed il giorno dell'Epifania, potendosi accordare le parti anche per periodi consecutivi, da alternarsi annualmente, di 7 giorni dal 24.12 al 30.12 ovvero dal 31.12 al 06.01, le vacanze di Pasqua saranno trascorse dalla figlia 3 giorni con un genitore e 3 giorni con l'altro genitore, alternando di anno in anno la Pasqua o la Pasquetta;
5. la figlia festeggerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, il compleanno e la festa della mamma con la madre, il compleanno e la festa del papà con il padre, le feste comandate del 25.04, 01.05, 02.06, 29.06,
01.11 e 08.12 in alternanza e rispettivamente con ciascun genitore. Salvo diverso accordo, in considerazione delle esigenze lavorative delle parti. Al fine di garantire la continuità e significatività affettiva del rapporto padre-figlia, il Sig. potrà recuperare quelle frequentazioni con la bambina che siano venute meno Pt_1 per qualsivoglia ragione ( es. motivi di salute, impedimenti di lavoro, cambio turnazione ecc), nonché ad avvalersi dell'ausilio dei propri genitori, anche per prelevare da scuola o dalla casa materna la bambina, ovvero per riaccompagnarla, così anche da garantire una stabile relazione con il ramo genitoriale paterno.
6.Il Sig. verserà quale contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00 (euro Pt_1 trecento/00) mensili, da corrispondersi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma si rivaluterà annualmente ex lege, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche e sportive, osservando le prescrizioni del
Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma dell'anno 2014 quanto alla tipologia di spese, alle autorizzazioni ed al preventivo consenso;
7.Ognuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento avendo entrambe capacità lavorativa;
8.Le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio proprie e per la figlia minore.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12/05/2012, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2126/2025 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel Sant'Elia in data 12/05/2012 tra e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1 Castel Sant'Elia al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2012, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 04/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2126/2025 RG V.G., introdotta da
, nata a [...] il [...], ), ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Roscioni n. 63 con il patrocinio dell' avv.to CASTIGLIONE Isabella;
e
, nato a [...] il [...], (c.f , ed ivi residente in [...]C.F._2
Via Giovanni Gutenberg n. 82, con il patrocinio dell'avv.to CASTIGLIONE Isabella;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati nell'anno 2021 e di non avere Parte_1 Controparte_1 da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1.la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente Per_1 presso la madre. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia, così come quelle inerenti eventuali viaggi all'estero, saranno assunte di comune accordo dai genitori, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente durante i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore.
2. Quanto alle frequentazioni il padre potrà vedere e tenere presso di sè la minore 2 giorni a settimana con pernotto oltre ad un fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 21 dopo cena, la presa in consegna della minore e il conseguente riaccompagno potrà avvenire alternativamente tra i genitori presso l'abitazione paterna e/o materna. Il tutto salvo diverso accordo delle parti, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambe e i turni lavorativi del Sig. . Pt_1
3.Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore 10 giorni di vacanze, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno;
4. Durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà alternativamente ogni anno tra i genitori le Per_1 seguenti giornate: 24.12 fino al giorno 25.12 alle ore 11,00 del mattino ed il 31.12 dalle ore 11 del mattino fino al primo dell'anno alle ore 16,00, alternativamente Santo Stefano ed il giorno dell'Epifania, potendosi accordare le parti anche per periodi consecutivi, da alternarsi annualmente, di 7 giorni dal 24.12 al 30.12 ovvero dal 31.12 al 06.01, le vacanze di Pasqua saranno trascorse dalla figlia 3 giorni con un genitore e 3 giorni con l'altro genitore, alternando di anno in anno la Pasqua o la Pasquetta;
5. la figlia festeggerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, il compleanno e la festa della mamma con la madre, il compleanno e la festa del papà con il padre, le feste comandate del 25.04, 01.05, 02.06, 29.06,
01.11 e 08.12 in alternanza e rispettivamente con ciascun genitore. Salvo diverso accordo, in considerazione delle esigenze lavorative delle parti. Al fine di garantire la continuità e significatività affettiva del rapporto padre-figlia, il Sig. potrà recuperare quelle frequentazioni con la bambina che siano venute meno Pt_1 per qualsivoglia ragione ( es. motivi di salute, impedimenti di lavoro, cambio turnazione ecc), nonché ad avvalersi dell'ausilio dei propri genitori, anche per prelevare da scuola o dalla casa materna la bambina, ovvero per riaccompagnarla, così anche da garantire una stabile relazione con il ramo genitoriale paterno.
6.Il Sig. verserà quale contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00 (euro Pt_1 trecento/00) mensili, da corrispondersi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma si rivaluterà annualmente ex lege, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche e sportive, osservando le prescrizioni del
Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma dell'anno 2014 quanto alla tipologia di spese, alle autorizzazioni ed al preventivo consenso;
7.Ognuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento avendo entrambe capacità lavorativa;
8.Le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio proprie e per la figlia minore.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12/05/2012, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2126/2025 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel Sant'Elia in data 12/05/2012 tra e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1 Castel Sant'Elia al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2012, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 04/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi