Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 6173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6173 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06173/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03421/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3421 del 2023, proposto da
Spacelabs Healthcare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Bernascone, Laura Sommaruga e Francesca Andrea Cantone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Laura Sommaruga in Roma, piazza dei Caprettari 70;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro, Azienda U.S.L. Toscana Nord - Ovest, Azienda Unita' Sanitaria Locale Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana, Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze, Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, non costituiti in giudizio;
nei confronti
3 M.C.-Società per Azioni, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
del decreto direttoriale 14 dicembre 2022 n. 24681 emesso da Regione Toscana-Direzione sanità, welfare e coesione sociale, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015. 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”;
• del documento regionale, di data ed estremi sconosciuti, intitolato “NOTA ESPLICATIVA SULLE MODALITA' CON LE QUALI E' STATO CALCOLATA LA QUOTA DI PAYBACK DOVUTA”;
del documento regionale, di data ed estremi sconosciuti, intitolato “Normativa comunitaria sui dispositivi medici”;
della comunicazione di avvio del procedimento dell'8 novembre 2022, trasmessa a mezzo PEC da Regione Toscana, avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter , comma 9 bis del d.l. 78/2015.”;
del decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie generale, n. 251;
del decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale, n. 216;
nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non noto, ivi inclusi per quanto occorrer possa:
(i) l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2022, rep. atti n. 213/CSR, avente ad oggetto “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;
(ii) l'intesa sancita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022, atto n. 22/179/CR6/C7, avente ad oggetto “schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
(iii) la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente ad oggetto “NOTA ESPLICATIVA RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015 N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145”;
(iv) l'accordo 7 novembre 2019 rep. n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
(v) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
(vi) deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro;
(vii) deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest;
(viii) deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est;
(ix) deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana;
(x) deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese;
(xi) deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi;
(xii) deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer;
(xiii) deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Vista la memoria del 9 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. GI HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Preso atto:
che parte ricorrente ha impugnato il decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” e, ciò unitamente ai provvedimenti della Regione Toscana con i quali sono stati determinati gli importi dovuti;
che la stessa ricorrente con memoria del 9 febbraio 2026, ha rappresentato di non avere più interesse a coltivare il giudizio (avendo aderito al regime premiale di cui all’art. 8, comma 3, D.L. 34/2023, conv. modif. L. 56/2023);
che anche la Regione Toscana ha confermato l’avvenuta esecuzione del pagamento ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;
Considerato che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379);
Ritenuto che in applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e che, nel contempo, le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI HI, Presidente FF, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI HI |
IL SEGRETARIO