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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/11/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1579 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
EL che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA C/O AVVOCATURA INPS VIA CP_1
AS PR NA presso lo studio dell'Avv. OLLA MARINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 1.3.2017, bracciante Parte_1 agricola, ha adito il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro – esponendo: di avere prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura, quale OTD, alle dipendenze del per n. 102 giornate Controparte_2 nell'anno 2011 e n. 81 giornate nell'anno 2012; di essere stata, per tali periodi, iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
di avere presentato regolare domanda di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012, accolta dall' , che aveva provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione. Riferisce che, con comunicazione del 20.2.2015, le veniva notificato CP_1 il rigetto in autotutela della domanda DS/AGR 2012, sul rilievo che la ricorrente
“non risulta iscritta negli elenchi agricoli” per gli anni di riferimento e che, avverso tale provvedimento, aveva proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di esito utile.
Con il ricorso giudiziale chiede:
• dichiararsi nullo e/o annullarsi il provvedimento di revoca/rigetto CP_1 della DS/AGR 2012;
• accertarsi il diritto di ad essere iscritta negli elenchi Parte_1 anagrafici dei lavoratori agricoli per n. 102 giornate (2011) e n. 81 giornate (2012), con eventuale ordine di iscrizione o reiscrizione;
• dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012, con condanna dell' alla CP_1 riliquidazione e pagamento della prestazione, oltre accessori di legge;
• con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via preliminare: CP_1
1. l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento amministrativo obbligatorio di cui all'art. 11 d.lgs. n.
375/1993;
2. la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in l. n.
83/1970, in quanto la ricorrente non avrebbe tempestivamente impugnato il provvedimento di cancellazione dalle liste anagrafiche, come risultante dagli elenchi di variazione per l'anno 2014 pubblicati sul sito istituzionale.
Nel merito, l' deduce che la cancellazione della ricorrente dagli CP_1 elenchi agricoli per gli anni 2011 e 2012 discende da un articolato verbale ispettivo (n. 4800000418561 del 19.6.2014) relativo al , da cui CP_2 emergerebbe il carattere fittizio di un rilevante numero di rapporti di lavoro agricolo, con conseguente disconoscimento delle giornate denunciate e cancellazione degli interessati dagli elenchi;
contesta, inoltre, la genericità delle allegazioni di parte ricorrente in ordine ai concreti indici di subordinazione. Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., l'Avv. Bonina, per la ricorrente, si riporta integralmente alle difese svolte, contesta l'eccezione di decadenza ed effettua formale disconoscimento del documento denominato “notifica” prodotto dall' , assumendone la difformità rispetto all'originale, e in particolare CP_1 rilevando la presenza della dicitura “pubblicato sul sito …” non sottoscritta e, quindi, non idonea a dimostrare la pubblicazione e la data di decorrenza dei termini. Deduce pertanto che, mancando prova certa della pubblicazione e del dies a quo, la decadenza non sarebbe configurabile.
La causa è stata trattata con rito scritto ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, all'esito dell'udienza fissata, è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento dei ricorsi amministrativi di cui all'art. 11 d.lgs. n. 375/1993 non è fondata.
È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che l'omesso esperimento del ricorso amministrativo non impedisce, di per sé, l'accesso alla tutela giurisdizionale, incidendo sulle modalità di esercizio del diritto ma non escludendone l'azionabilità, fermo restando il rispetto del termine di decadenza sostanziale di 120 giorni previsto dall'art. 22 d.l. n. 7/1970 per l'impugnazione dei provvedimenti definitivi in materia di elenchi agricoli.
Ne deriva che la questione centrale nel caso in esame non attiene alla procedibilità dell'azione, bensì all'eventuale intervenuta decadenza dal diritto di impugnare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi;
sicché l'eccezione di improcedibilità va respinta, risultando assorbita nella più ampia verifica della decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970.
L'eccezione di decadenza sollevata dall' è, invece, fondata. CP_1
L'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970 n. 83, stabilisce che:
«Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». L'art. 38, comma 6, del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, ha quindi previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, che gli elenchi nominativi annuali e le variazioni degli elenchi dei lavoratori agricoli siano pubblicati sul sito internet dell' , attribuendo a tale pubblicazione valore di notifica a tutti gli effetti di CP_1 legge.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 45/2021, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina in esame, chiarendo che la pubblicazione telematica sul sito dell' costituisce modalità idonea di CP_1 conoscenza legale per i lavoratori interessati, in ragione della particolare struttura del sistema di iscrizione in elenchi centralizzati e della necessità di assicurare certezza e stabilità alla spesa pubblica in materia previdenziale.
Sul piano giurisprudenziale, la Corte di cassazione ha affermato in modo ormai costante che:
• l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto necessario per l'attribuzione dell'indennità di disoccupazione agricola;
• la mancata o tardiva impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione o cancellazione dagli elenchi nel termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970 comporta una decadenza di natura sostanziale, che preclude in modo definitivo il riconoscimento giudiziale della prestazione, anche se il rapporto di lavoro sia stato in concreto svolto.
In particolare, le recenti ordinanze della Suprema Corte (ad es. Cass. n.
1294/2023 e Cass. n. 13312/2024) hanno ribadito che l'iscrizione negli elenchi mantiene funzione di presupposto della prestazione e che, una volta intervenuto un provvedimento formale di cancellazione non tempestivamente impugnato, non
è più consentito al lavoratore far valere, neppure in via incidentale, l'esistenza del rapporto lavorativo ai fini del riconoscimento della disoccupazione agricola.
Analogo principio è stato di recente recepito anche dalla giurisprudenza di merito, tra cui lo stesso Tribunale di Patti, che, in fattispecie sovrapponibile
(cancellazione dalle liste a seguito di variazione pubblicata sul sito e CP_1 successivo indebito DS/AGR 2012, con lavoratrice difesa dallo stesso procuratore e datore PAC), ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta CP_2 decadenza, valorizzando l'efficacia notificatoria della pubblicazione telematica e il decorso del termine di 120 giorni prima della proposizione del ricorso giudiziale.
Dalla documentazione prodotta dall' con la memoria di costituzione CP_1 si evince che:
• a seguito del verbale ispettivo n. 4800000418561 del 19.6.2014, l' CP_3 ha proceduto al disconoscimento di un ampio numero di rapporti di lavoro agricolo denunciati dal per gli anni 2011-2013, tra cui CP_2 quello riferito alla ricorrente, con conseguente cancellazione delle relative giornate dagli elenchi OTD del Comune di residenza;
• tale disconoscimento è stato recepito nella variazione degli elenchi per l'anno 2014, pubblicata sul sito istituzionale dell' per il periodo di 15 CP_1 giorni, secondo quanto risultante dalla dicitura riportata in calce agli elenchi e dalla firma digitale del funzionario dell'Istituto;
• nella variazione figura espressamente il nominativo di , Parte_1 con indicazione delle giornate cancellate per gli anni 2011 e 2012.
Giova ricordare che il precedente di questo Tribunale n. 619/2025 ha già esaminato identica documentazione (variazione elenchi 2014 relativa al Consorzio
PAC, pubblicata telematicamente dall' ) ritenendola idonea a dimostrare CP_1
l'intervenuta pubblicazione e a far decorrere il termine decadenziale di 120 giorni.
Nel caso in esame, il ricorso giudiziale è stato depositato in data 1.3.2017, dunque ben oltre i 120 giorni sia:
• dalla pubblicazione sul sito della variazione con cui è stata disposta CP_1 la cancellazione per gli anni 2011-2012;
• sia, comunque, dalla comunicazione del 20.2.2015, con cui l' ha CP_1 respinto la domanda di dando atto della mancata iscrizione CP_4 negli elenchi, comunicazione che costituisce, a sua volta, momento di piena conoscenza del provvedimento lesivo, idoneo a far decorrere il termine decadenziale.
Ne consegue che, alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale, la sig.ra era già decaduta dal diritto di impugnare il provvedimento Parte_1 di cancellazione dagli elenchi anagrafici;
decadenza che, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, è di natura sostanziale, non sanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Non coglie nel segno il disconoscimento operato dalla difesa della ricorrente nelle note ex art. 127-ter c.p.c., con riguardo al documento denominato
“notifica” contenente la dicitura relativa alla pubblicazione sul sito internet.
In primo luogo, il documento prodotto dall' risulta sottoscritto CP_1 digitalmente dal funzionario dell'ente, come attestato dai certificati di firma presenti nel file .pdf depositato, sicché esso integra un atto pubblico informatico dotato di piena fede privilegiata in ordine alla provenienza e alle attestazioni in esso contenute. Il disconoscimento meramente assertivo della difesa di parte ricorrente, che non contesta la provenienza né allega un diverso “originale”, non è idoneo a scalfire la forza probatoria dell'atto.
In secondo luogo, la giurisprudenza – anche recente – ha chiarito che la pubblicazione telematica sul sito costituisce modalità legale di conoscenza, CP_1 il cui perfezionamento non richiede la prova della effettiva consultazione da parte del singolo lavoratore, essendo su quest'ultimo posto un onere di vigilanza sulla propria posizione previdenziale.
Pertanto, deve ritenersi provata l'intervenuta pubblicazione della variazione elenchi sul sito dell' e, conseguentemente, il decorso del termine CP_1 decadenziale di 120 giorni, entro il quale la sig.ra avrebbe dovuto Pt_1 proporre l'azione giudiziaria avverso il provvedimento di cancellazione.
Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. n.
7/1970 va accolta, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività dell'azione, risultando preclusa ogni valutazione sul merito del rapporto di lavoro e sulla spettanza dell'indennità di disoccupazione agricola.
L'accertata decadenza, avendo natura sostanziale, impedisce infatti di pervenire, anche incidenter tantum, ad una pronuncia di accertamento dell'obbligo di iscrizione negli elenchi e del correlato diritto alla prestazione, secondo il principio affermato dalla Suprema Corte.
Rimangono, pertanto, assorbite tutte le ulteriori questioni proposte dalle parti, ivi comprese: • la domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2011 e
2012;
• il dedotto svolgimento dell'attività lavorativa agricola alle dipendenze del
; CP_2
• le censure di parte ricorrente alla legittimità del provvedimento di revoca della DS/AGR 2012;
• le ulteriori eccezioni sollevate dall' (in particolare sull'onere della CP_1 prova e sulla genericità delle allegazioni ex art. 414 c.p.c.).
In atti è presente la dichiarazione resa dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., con la quale la stessa attesta di essere titolare di reddito inferiore ai limiti ivi previsti, sì da beneficiare, in caso di soccombenza, dell'esonero dal pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
Tenuto conto di tale dichiarazione, nonché della natura previdenziale della controversia e del consolidarsi della giurisprudenza in materia di decadenza solo in tempi relativamente recenti, appare equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro – definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 contro
Controparte_5 ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso proposto da per Parte_1 intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in l. n.
83/1970;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, avuto riguardo alla dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. e alla natura della controversia.
Così deciso in Patti 18/11/2025.
Il Giudice Dott. Giovanni Piccolo