TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/10/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1036/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ FO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1036/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. MARINI Parte_1 C.F._1
FENIZIA giusta procura in atti;
opponente contro
( in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. RAVINA CHIARA, FAVIA DAVID e DE IN BE giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 255/2023, immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 21 aprile 2023 nel procedimento monitorio R.G. n. 657/2023. Con il citato decreto ingiuntivo Oneosix - nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da Onif Finance, a propria volta cessionaria di
- ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma Controparte_2 complessiva di Euro 17.775.000,00 per sorte capitale, oltre interessi corrispettivi e moratori maturati e maturandi, nella misura contrattualmente convenuta, o in subordine legali, dalla scadenza dei termini di pagamento fino all'effettivo soddisfo, nonché spese occorse e successive.
In particolare, a fondamento della richiesta monitoria, – in qualità di cessionaria di Onif CP_1
Finance che, a propria volta, tramite la propria mandataria , aveva acquistato da CP_3 [...]
– spiegava di essere creditrice di in forza della fideiussione Controparte_2 Parte_1 dallo stesso prestata in data 19 maggio 2009 a garanzia dei debiti vantati dalla cessionaria CP_4 sino alla concorrenza dell'importo di Euro 18.200.000,00 per le obbligazioni verso Controparte_2
pagina 1 di 16 Pertanto, in considerazione dell'inadempimento della debitrice principale al pagamento CP_2 del debito derivante dal mutuo fondiario n. 4077725 di originari € 18.000.000,00, tenuto conto dell'infruttuosità delle azioni esecutive intraprese nei confronti della stessa e delle vicende societarie che l'avevano riguardata, chiedeva – con il decreto ingiuntivo oggi opposto - il pagamento del saldo negativo derivante dal citato finanziamento al fideiussore . Parte_1
L'opposizione spiegata da in questa sede era affidata a tre motivi. Innanzitutto, Parte_1
l'opponente eccepiva la nullità delle clausole contenute nella fideiussione e riproduttive dello schema- tipo imposto dall'ABI, dichiarato illegittimo per contrarietà alla normativa antitrust. In particolare, eccepiva la nullità della clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione di esonero dal vincolo gravante sulla banca creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c. con conseguente reviviscenza della disciplina legale di cui al citato 1957 c.c. Sottolineava, dunque, come non avendo la Banca proposto diligentemente le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro i 6 mesi previsti dalla norma, la stessa era decaduta dalla possibilità di far valere le proprie ragioni nei confronti del fideiussore. Eccepiva, poi, la simulazione del contratto di mutuo per essere stato sottoscritto dalle parti
– non al fine di erogare nuova finanza a ma al solo scopo di ripianare i debiti del socio CP_5 unico della mutuataria, ossia la società SACO spa, poi fallita e per “convertire” crediti chirografari di in crediti privilegiati, in un momento di illiquidità di SACO. Sosteneva, comunque, la nullità CP_2 del contratto di mutuo che ci occupa per contrarietà a norme imperative dal momento che la banca, ben conscia che le somme mutuate erano, in realtà, destinate alla società AC, ormai in decozione - tramite lo schermo formale della controllata - avrebbe abusivamente erogato il credito, CP_4 contribuendo al totale dissesto della società SACO spa. Concludeva, dunque, chiedendo “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le causali dispiegate in narrativa: accertata la nullità della clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione dedotto in giudizio, accertare e dichiarare, ex art. 1957 c.c., che la convenuta opposta è decaduta, per il decorso del termine semestrale o, comunque, del termine triennale previsto dal contratto, dalla possibilità di escutere l'attore opponente , per non essere il predetto più obbligato alla Parte_1 prestazione della garanzia;
in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 26.10.2009 tra la e la è nullo e/o inefficace e, per Parte_2 Controparte_2
l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attore opponente, nella sua qualità di fideiussore di alla convenuta opposta;
comunque e in ogni caso, annullare e Parte_2 comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 255/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
pagina 2 di 16 Si costituiva in giudizio l'opposta, affermando l'assoluta pretestuosità ed infondatezza di tutte le ragioni poste a fondamento dell'opposizione, sottolineando la piena correttezza dell'operato della banca mutuante con conseguente diritto di richiedere il pagamento al fideiussore.
Concludeva, dunque, chiedendo “Voglia codesto Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia nel merito che istruttoria, così giudicare Nel merito 1) rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) confermare il decreto opposto e, per l'effetto, condannare nato a [...]_1
Piceno, il 24 marzo 1938 (C.F. ), a pagare a favore di la somma C.F._1 CP_1 di Euro 17.775.000,00 (diciassettemilionisettecentosettantacinquemila/00), oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare comunque la fondatezza delle domande della convenuta e, per l'effetto, condannare
[...]
nato a [...], il [...] (C.F. ), a pagare a favore di Parte_1 C.F._1 la somma di Euro 17.775.000,00 (diciassettemilionisettecentosettantacinquemila/00), CP_1 oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso
4) condannare al pagamento delle spese e degli onorari di causa, oltre IVA e CPA Parte_1 come per legge, nonché al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co. 3, cod. proc. civ.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente allegare, dedurre e produrre nei termini e nelle forme di legge”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 3 ottobre 2025 – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall'opposta in data 8.7.2025 quest'ultima, per il tramite del proprio procuratore speciale, dichiarava di “rinunciare (come in effetti rinuncia), nell'ambito del presente giudizio, alla domanda contro avente ad oggetto la richiesta Parte_1 di pagamento delle somme liquidate nel Decreto Ingiuntivo a titolo di interessi corrispettivi e moratori maturati e maturandi sulla somma capitale di Euro 17.775.000,00” insistendo, tuttavia, per
“l'accoglimento della domanda contro avente ad oggetto la sola richiesta di Parte_1 pagamento delle somme liquidate nel Decreto Ingiuntivo a titolo di sorte capitale (pari Euro
17.775.000,00), oltre spese legali e accessori di legge”.
La rinuncia era accettata dal procuratore speciale della parte opponente in sede di note scritte depositate in data 3.10.2025 e, all'esito, il procedimento era definito con la presente sentenza depositata mediante
“consolle del magistrato”.
pagina 3 di 16 Va innanzitutto precisato che diretta conseguenza della rituale rinuncia, seguita dalla rituale accettazione, alla richiesta – pure portata dal decreto ingiuntivo opposto – di pagamento degli interessi corrispettivi e moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale determina la limitazione del thema decidendum del presente giudizio al diritto di di richiedere a il pagamento CP_1 Parte_1 della sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo opposto, pari a pari Euro 17.775.000,00, oltre spese legali e accessori di legge del citato decreto ingiuntivo.
Ne discende che, inevitabilmente, il decreto ingiuntivo andrà certamente revocato.
Passando al vaglio dei motivi di opposizione avanzati dall'opponente andrà esaminata l'eccezione di nullità di talune clausole contenute nella fideiussione per violazione dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990.
Innanzitutto, sul punto, non è fuor d'opera sottolineare che, stante la chiara natura di eccezione riconvenzionale della doglianza sollevata dal garante - e non già di autonoma domanda riconvenzionale
- l'attuale competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, ai sensi della l. n. 27/2012 e del d. lgs. n.
3/2017 a pronunciarsi in ordine alle azioni di nullità promosse per la violazione della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990, non incide sulla competenza funzionale di questo giudice a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. S.U. n. 6523 del 2021).
Passando al merito dell'eccezione è noto che, nel luglio del 2003, l'ABI ha messo a disposizione degli istituti di credito uno schema di contratto di fideiussione composto da diversi articoli disciplinanti, nel dettaglio, le clausole del rapporto di garanzia.
Tale “schema”, nel 2005, veniva censurato dapprima dall' Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e, successivamente, dalla Banca di Italia che con il provvedimento n. 55 del 2005 affermava che gli articoli 2, 6 e 8 del modello predisposto dall'A.B.I. per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie predisponevano clausole che, se applicate in modo uniforme, palesavano il loro contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
In particolare, l'art. 2 dello schema ABI (noto anche come “clausola di reviviscenza”) prevedeva che il fideiussore era tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6 dello schema (noto anche come c.d. “rinuncia alla decadenza per inerzia del creditore”) prevedeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod . civ., che si intende derogato” e, infine l'art. 8 sanciva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate
pagina 4 di 16 invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Non può dubitarsi, pertanto, che l'applicazione uniforme nei contratti di fideiussione omnibus, nel periodo di riferimento, delle clausole indicate negli artt. 2, 6, e 8 del testo A.B.I. è frutto di intese vietate con conseguente nullità delle clausole stesse.
È pacifico, infatti, che nel giudizio instaurato, ai sensi della L. n. 287 del 1990, ai fini dell'accertamento dell'esistenza di intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il
Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscano una prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie
(Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640, ma anche Cass. 28 maggio 2014, n. 11904; cfr. pure, in tema, ad es.:
Cass. 23 aprile 2014, n. 9116; Cass. 22 maggio 2013, n. 12551; Cass. 9 maggio 2012, n. 7039; Cass. 20 giugno 2011, n. 13486).
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'unico elemento determinante al fine di accertare l'applicazione di clausole in contrasto con la normativa anticoncorrenziale da parte della banca opponente – con le precisazioni e limitazioni di cui si dirà - diviene il confronto tra le citate clausole nulle e quanto accettato e sottoscritto dal fideiussore al momento del rilascio della garanzia.
In relazione alla sanzione da applicare ai “contratti a valle” qualora contenenti le citate clausole abusive, è noto che già le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 2207/2005 avevano precisato che le norme “a tutela della libertà di concorrenza” hanno “come destinatari, non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato", in particolare i consumatori, tenuto conto che il
“contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale e realizzarne e ad attuarne gli effetti".
Sotto tale profilo, il contrasto giurisprudenziale tra declaratoria della nullità totale del contratto e nullità parziale, è stato superato dal giudice della nomofilachia che, a Sezioni Unite, con sentenza depositata in data 30.12.2021, ha lapidariamente statuito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. pagina 5 di 16 Chiariti tali aspetti, in linea generale, alcune precisazioni, si rendono necessarie.
Innanzitutto non può non rilevarsi come la clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione del
19.5.2009 ove prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fini a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita” non può in alcun modo ritenersi pedissequa riproduzione della clausola di cui all'art. 6 dello schema ABI ove, invece, si prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod . civ., che si intende derogato”.
È evidente, infatti, la differente formulazione, non solo terminologica, ma soprattutto contenutistica delle due clausole cosicchè la prima non potrebbe in alcun modo ritenersi stipulata su indicazione dell'ABI e, pertanto, violativa delle regole sulla concorrenza per quanto accertato dalle autorità preposte.
D'altro canto, le stesse SSUU - pure citate dalla parte opponente - hanno lapidariamente affermato che
“la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (SSUU 41994/21). Con la conseguenza che, allorchè – come nel caso di specie – la clausola contenuta nel contratto di fideiussione non costituisca
“pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8)”, è chiaro che alcuna automatica nullità della stessa potrebbe essere dichiarata.
Ma, anche a voler prescindere da tale (pure dirimente) considerazione, al fine di sgombrare il campo da ogni ulteriore dubbio valgano le seguenti – altrettanto decisive - considerazioni.
Ed infatti, per costante orientamento di questo Ufficio – oltre che della maggioritaria giurisprudenza - l'
“automatica” estensione della nullità delle clausole contenute nei contratti “a valle” a seguito dell'accertamento – costituente, come visto, “prova privilegiata” - della nullità delle medesime clausole dei contratti “a monte” non potrebbe valere anche oltre i confini temporali dell'istruttoria svolta dall'AGCM e dalla Banca D'Italia.
Ed infatti, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca di Italia costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso nel periodo temporale compreso tra il 2002 e il 2005 (arco temporale nel quale è stata pagina 6 di 16 svolta l'istruttoria) mentre non potrebbe costituire, da sola, prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza per periodi rispetto ai quali nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza. Ne discende che, nei casi di contratti di fideiussione stipulati in un momento differente dall'arco temporale che va dal 2002 al maggio del 2005, è il fideiussore onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della L. n. 287 del 1990. Onere probatorio che, in continuità con la più accorta giurisprudenza di merito sul punto, può essere rispettato mediante la produzione in giudizio di documenti volti a dimostrare che anche al tempo della stipula della fideiussione oggetto del giudizio un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, “avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza” (cfr. Tribunale
Milano Sez. VI, Sent., 20.10.2021). In altri termini, per le fideiussioni sottoscritte in un periodo differente da quello fatto oggetto di istruttoria da parte della banca d'Italia – come quella che ci occupa, sottoscritta ne 2009 - il soggetto che invochi in giudizio l'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole incriminate, non potendo giovarsi della “prova privilegiata” costituita dai risultati raggiunti dall'AGCM e della Banca d'Italia, deve dimostrare non solo l'applicazione generalizzata e strandardizzata delle clausole, da parte di numero considerevole di istituti di credito nel medesimo periodo della garanzia sottoscritta, ma anche l'effettiva distorsione della concorrenza mediante l'ostacolo, in quel settore di mercato, alla “possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Prova che, nel caso di specie, non è stata nemmeno allegata dall'opponente con la conseguenza che, anche per tale via, la domanda di nullità della relativa clausola, non può che essere rigettata.
Ciò significa che può dirsi valida ed efficace la clausola sottoscritta all'art. 5 del contratto di fideiussione del 19.5.2009 ove prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fini a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Occorre pertanto verificare se, entro il termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, il creditore abbia “agito per l'adempimento” nei confronti del debitore principale e del fideiussore.
pagina 7 di 16 Va innanzitutto correttamente qualificata la garanzia che ci occupa posto che la stessa non potrebbe essere inquadrata nell'alveo dei contratti autonomi di garanzia bensì in quello delle fideiussioni a prima richiesta.
Come noto, il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione ordinaria per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esonero del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione ex art. 1945 c.c. (Cass. civ. n. 16213/2015).
È noto altresì che, al fine di qualificare un contratto quale “autonomo” l'uso di espressioni quali “a prima richiesta”, “immediatamente” e simili non sono decisive ai fini della qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, potendo tali espressioni significare che le parti abbiano inteso corredare la fideiussione della clausola solve et repete (Cass. civ. n. 4661/2007), ritenuta non incompatibile con la struttura di tale contratto tipico (Cass. civ. SS.UU. n. 3947/2020).
Ed infatti, elemento decisivo affinché un contratto di garanzia possa qualificarsi “autonomo” è
l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni relative ai vizi del rapporto principale con la conseguenza che decisiva diviene la valutazione complessiva del contenuto del regolamento contrattuale (Cass. civ. SS.UU. 3947/2010; Cass. civ. n. 4717/2019).
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa, l'attenta lettura del disposto contrattuale non evidenzia l'esistenza di indici utili a qualificare la garanzia come “autonoma”.
In particolare ed in primo luogo va sottolineato come in alcuna clausola contrattuale si prevede la rinuncia alla facoltà, per il fideiussore, di proporre eccezioni, atteso che, si ribadisce, detta rinuncia non potrebbe ritenersi implicitamente contenuta nella previsione dell'obbligo giuridico di pagamento “a semplice richiesta scritta” o “immediatamente”, trattandosi di espressione volta semplicemente a stabilire che il pagamento del fideiussore debba avvenire a seguito della semplice richiesta del creditore, non occorrendo il consenso del debitore. D'altro canto, militano in favore dell'accessorietà dell'obbligazione: la previsione di cui all'art. 6, comma 3, sulla estensione della decadenza del beneficio del termine al fideiussore (“L'eventuale decadenza del debitore al beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”), segno della mancanza di autonomia e separatezza tra l'obbligazione principale e l'obbligazione del garante oltre che l'identità dell'obbligazione gravante sul garante rispetto a quella gravante sul garantito, emergente dalla clausola di cui all'art. 1 secondo cui
“la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché ogni spesa, anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”, ove le obbligazioni assunte dal gravante vengono, per l'appunto, modellate su quelle della pagina 8 di 16 debitrice principale, con rinvio direttamente a quanto dovuto da quest'ultima "per capitali, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio” (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Correttamente qualificata la garanzia che ci occupa quale fideiussione a prima richiesta scritta, ad avviso di questo Ufficio, la creditrice non potrebbe considerarsi decaduta ex art. 5 del contratto ed ex art. 1957 c.c. dal far valere la garanzia nei confronti del fideiussore.
Come visto, l'art. 6 della fideiussione prevedeva che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta”.
Ciò significa che, in continuità con il maggioritario ed ormai costante orientamento della Suprema
Corte – oltre che di merito –, tale clausola andrà interpretata quale legittima deroga (parziale) all'art. 1957 c.c., nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione andrà considerato ragionevolmente soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore ed al debitore principale, prescindendo, dunque, dalla proposizione di un'azione giudiziaria.
In altri termini, se è vero che la tradizionale ed ormai consolidata interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 1957 c.c. vuole che il termine «istanza», in essa contenuto, sia da intendersi riferito a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione - rimanendo escluso dall'ambito di applicazione di detta norma un semplice atto stragiudiziale - è anche vero che nel caso in cui le parti abbiano espressamente previsto che il fideiussore debba pagare “immediatamente alla Banca ed a semplice richiesta scritta” lo stesso sarà tenuto a provvedere al pagamento non appena gli venga intimato dal creditore, indipendentemente, quindi, dall'esercizio di un'azione giudiziale.
E ciò in quanto, da un lato, sarebbe obbligato ad eseguire il pagamento richiesto secondo il meccanismo proprio del solve et repete e, dall'altro, poiché reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale.
Sul punto, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che nell'ipotesi in cui venga contrattualmente previsto che la garanzia sia a prima richiesta e, nel contempo, si preveda l'applicazione dell'art. 1957 c.c., primo comma, c.c., “il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a tale norma con riferimento al termine in essa previsto, nel senso che il termine possa osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba, invece, osservare con l'inizio dell'azione giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma” e ciò in quanto se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta possa intendersi nel senso pagina 9 di 16 che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria (così Cass, Civ., Sez. III, 26 settembre
2017, n. 22346).
È bene precisare che l'orientamento giurisprudenziale citato deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non presti la clausola “senza eccezioni”: ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questo Ufficio che la deroga parziale dell'art. 1957, in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Sul punto si è detto che “la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria.” (Cass. civ., Sez. I, 01/07/1995, n. 7345) ed in senso analogo “la clausola di pagamento 'a prima richiesta' può essere apposta anche ad una fideiussione tipica. In questo caso, la clausola suddetta ha l'effetto di derogare parzialmente all'art. 1957 c.c., e consente al creditore di evitare la decadenza ivi prevista anche solo chiedendo stragiudizialmente l'adempimento al garante.” (Cass. civ., Sez. III, 25/02/2002, n. 2742).
Ritenere infatti che, in presenza di una garanzia a prima richiesta, l'onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, come nel nostro caso, debba ritenersi soddisfatto esclusivamente con l'esperimento di un'azione giudiziale - e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore - significherebbe snaturare la garanzia di cui si discute del suo significato proprio di garanzia a prima richiesta e ammettere, quindi, la palese contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. E ciò tanto più se si considera che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo
1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro il termine previsto, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, potendo quindi essere derogata dalle parti sia esplicitamente che implicitamente (v. anche Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509; Corte d'Appello Milano, 24 gennaio 2023, n. 220; Corte di Appello di Ancona dell'1.10.2024 rg n. 842/24; Corte di Appello di Ancona del 23.7.2024 rg n. 995/24;
Tribunale di Milano, Sez. VIª Civile, Sentenza n. 9147 del 16.11.2023).
Deve pertanto concludersi che, essendo il fideiussore tenuto al pagamento immediatamente, a semplice richiesta, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto anche pagina 10 di 16 con una semplice richiesta di adempimento - rivolta al debitore entro il termine di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale - con la conseguenza che non potrebbe imporsi al creditore la prova del rispetto di un onere maggiormente gravoso, quale quello della dimostrazione di aver agito anche giudizialmente o esecutivamente contro il debitore.
La scadenza dell'obbligazione principale che ci occupa – a seguito degli atti di rinegoziazione del mutuo – era fissata dalle parti al 30.9.2013 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) mentre la comunicazione di risoluzione immediata del contratto di finanziamento alla debitrice principale era effettuata
CP_4 in data 26 maggio 2015, ossia entro i 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione (cfr. doc. 11 fascicolo Parte monitorio). Inoltre, a seguito dell'intervenuta cessione del Credito da a Onif, quest'ultima, chiedeva ed otteneva nei confronti di dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo
CP_4 immediatamente esecutivo n. 16025/2018 del 17 luglio 2018, notificato a con pedissequo
CP_4 atto di precetto in data 13 settembre 2018. Sulla base di ciò la creditrice notificava a atto di
CP_4 pignoramento immobiliare sull'immobile di proprietà di gravato dall'OT (doc. 13
CP_4 fascicolo monitorio), instaurando la procedura esecutiva RGE n. 1897/2018 avanti al Tribunale di
Roma. La creditrice, inoltre, si insinuava e veniva ammessa nel passivo del (cfr. Controparte_6 doc. 15 fascicolo monitorio) con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione di Roma avanti al quale pendeva la citata procedura esecutiva immobiliare 1897/2018, con provvedimento dell'8 settembre
2022, dichiarava improcedibile l'esecuzione (cfr. doc. 14 fascicolo monitorio). Da ultimo, a seguito dell'intervenuta cessione del Credito a quest'ultima, in data 7-9 marzo 2023, notificava atto CP_1 di precetto in rinnovazione a , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro CP_4 tempore, dott. (doc. 17 fascicolo monitorio). CP_7
Alla luce di quanto sopra, dunque, il termine di 36 mesi legittimamente fissato dalle parti nella clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione che ci occupa, può dirsi certamente rispettato avendo peraltro il creditore, a seguito della diffida, diligentemente coltivato le proprie ragioni nei confronti del debitore principale.
Ciò chiarito e passando all'esame dell'eccezione di simulazione del contratto di mutuo - per essere stato sottoscritto dalle parti non al fine di erogare nuova finanza a ma al solo scopo di CP_5 ripianare i debiti del socio unico della mutuataria, ossia la società SACO spa, poi fallita, oltre che per
“convertire” i crediti chirografari di in crediti privilegiati, in un momento di illiquidità di CP_2
SACO - è evidente come la stessa si palesi del tutto destituita di fondamento.
Innanzitutto, risulta evidente come l'operazione che ci occupa, lungi dall'essere stata “fittizia” e solo apparente, ha avuto piena ed integrale esecuzione da parte del creditore. Risulta incontestato tra le parti,
pagina 11 di 16 infatti, che abbia ricevuto dalla (allora) la somma richiesta a mutuo in cambio CP_4 CP_2 delle garanzie ipotecarie effettivamente prestate.
Non è chiaro, in base alla ricostruzione dell'opponente, sotto quale aspetto il contratto dovrebbe intendersi simulato posto che – e la circostanza risulta pacifica – la volontà manifestata dalle parti in sede di stipula si è palesata perfettamente coincidente con quanto effettivamente accaduto.
Di certo non potrebbe parlarsi di simulazione allorchè – come invece sostenuto dall'opponente – la somma concessa a mutuo non abbia quale finalità quella di soddisfare le esigenze di liquidità del mutuatario ma venga utilizzata, da quest'ultimo, per ripianare i debiti della propria controllante.
In questo caso, è evidente, non vi è, all'esterno, alcuna “apparenza” di contratto che dissimuli, in realtà, una volontà differente: voleva e ha pertanto chiesto una somma in prestito all'istituto di CP_4 credito e quest'ultimo ha concesso il finanziamento. La volontà delle parti risulta pertanto perfettamente allineata alla realtà giuridica ed agli strumenti giuridici utilizzati.
Allo stesso modo non potrebbe parlarsi di nullità del contratto allorchè la somma venga concessa dalla banca al fine di ripianare una posizione debitoria pregressa, aggiungendo alle garanzie personali già esistenti ulteriori garanzie ipotecarie.
Ai sensi dell'art. 1813 cod. civ. “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Alcuna norma imperativa prevede che un mutuo non possa essere erogato anche a fini solutori ove l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto. La destinazione delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2 l. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765].
Anche per il mutuo fondiario è pacifica l'opinione – che andrà in questa sede ribadita – per cui lo scopo del finanziamento esula dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria e dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo
«poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di pagina 12 di 16 garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n.
20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007). Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021).
Nello stesso senso, da ultimo, si sono pronunciate anche, in motivazione, le SSUU con sentenza n.
5841 del 2025.
Da ultimo, l'opponente denunciava l'abusiva erogazione del credito, da parte della Banca, alla CP_4
[...
nonostante la piena conoscenza della destinazione della predetta somma a ripianare le posizioni debitorie della società controllante AC e nonostante la piena cognizione dello stato di dissesto della citata società. Affermava, in particolare, il comportamento abusivo della banca che, per il tramite della società , aveva ottenuto dalla stessa un'importante garanzia ipotecaria al fine di mettersi al CP_4 riparo dall'inadempimento di AC alle obbligazioni precedentemente assunte con la medesima banca.
Da ciò faceva discendere la nullità del contratto di mutuo per contrarietà a norme imperative o per motivo illecito.
Va innanzitutto precisato che, a ben vedere, parte opponente nemmeno allega l'esistenza di una situazione di dissesto finanziario di al momento dell'erogazione del credito con la CP_4 conseguenza che, certamente, non potrebbe parlarsi, sotto tale profilo, di abusiva concessione del credito. E ciò indipendentemente dall'utilizzo che ha inteso fare della citata somma. CP_4
In altri termini, se , al momento della concessione dell'importante credito che ci occupa, era CP_4 una società che offriva garanzie di restituzione della somma mutuata, non si vede il motivo per cui la banca non avrebbe potuto concedere la somma in prestito.
Sotto altro aspetto non è fuor d'opera sottolineare come, eventualmente, l'esistenza di un comportamento della banca non improntato a correttezza e buona fede potrebbe al più rilevare sotto il profilo risarcitorio e non certo, come invece invocato dalla opponente, incidere sul profilo genetico del contratto, cagionandone la nullità. Si è detto, in ordine alla possibilità di “creare” in via pretoria delle ipotesi di nullità che “La nullità negoziale, ex art. 1418 c.c., comma 1, deve dunque discendere dalla violazione di norme (tendenzialmente, seppur non necessariamente, proibitive) aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, neppure evocando astrattamente valori o interessi di ordine generale (come, nella specie, la stabilità e integrità dei mercati), cui possono contrapporsi altri valori e interessi di rango costituzionale, tra i quali quelli alla libertà negoziale e al diritto di iniziativa economica (tutelati anche nella Carta dei diritti pagina 13 di 16 fondamentale della UE, art. 16) con i limiti indicati nella Costituzione (art. 41, commi 1 e 2)” (Cass.
SS.UU. 15 marzo 2022, n. 847227). Ancora, “le Sezioni Unite hanno osservato di recente che "pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma imperativa - come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali"; che "nella ricordata evoluzione giurisprudenziale si è intravisto in dottrina il segno del passaggio dal "dogma della fattispecie" al
"dogma dell'interesse pubblico", intendendosi con quest'ultima espressione segnalare, in termini critici, l'eccessiva genericità della nozione e discrezionalità rimessa al giudice nella individuazione di sempre nuove ipotesi di nullità, in potenziale frizione con i valori di libertà negoziale e di impresa, seppur nel bilanciamento con altri valori costituzionali" (Cass. SU n. 8472 del 2022). Una conferma di quest'impostazione proviene da quell'orientamento dottrinale che vede nella nullità uno strumento per rimodellare il rapporto contrattuale secondo canoni e criteri valutativi fondamentalmente preordinati ad obiettivi di equità, proporzionalità e giustizia, i quali tuttavia - si deve precisare - dovrebbero pur sempre essere vagliati preventivamente dal legislatore il cui silenzio, lungi dall'essere irrilevante o neutro, molto spesso è decisivo nel senso di escludere la nullità” (Cass. SS.UU. 16 novembre 2022, n.
33719).
Alla luce delle considerazioni che precedono, preso atto dell'assolvimento dell'onere della prova gravante sull'opposta e stante la piena validità del mutuo garantito e della fideiussione prestata,
andrà condannato al pagamento, in favore della , della complessiva somma di Parte_1 CP_1 euro € 17.775.000,00 per sorte capitale oltre alle spese liquidate in sede di decreto ingiuntivo pari ad euro in € 28.000,00 per competenze, € 870,00 per spese, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Passando all'esame della domanda, avanzata dalla parte opposta, di condanna dell'opponente per lite temeraria, ritiene questo giudice che la stessa possa essere accolta.
Si ritiene, infatti, connotato (quantomeno) da colpa grave il comportamento di una parte processuale che, a fronte del costante orientamento di questo Ufficio, in continuità con l'orientamento della
Suprema Corte e della giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto dell'opposizione che ci occupa, costringe il creditore ad affrontare un giudizio al fine di vedere definitivamente riconosciuto il proprio credito.
Si è detto, infatti, che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con pagina 14 di 16 un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass., S.U.,
13 settembre 2018 n. 22405).
Ciò posto e passando alla quantificazione di tale somma, si è detto che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”
(Cass., 20 novembre 2020, n. 26435).
Il predetto parametro, di recente, è stato recepito anche dalle ultime Tabelle elaborate dall'Osservatorio istituito presso il Tribunale di Milano (tabelle 2022) ove, richiamandosi la giurisprudenza della
Suprema Corte si legge che “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso” (cfr. Cass. n.21570/2012).
Alla luce di quanto sopra, dunque, la somma da liquidare ex art. 96 c. 3 c.p.c. andrà determinata – in considerazione del valore della causa, della gravità dell' “abuso” e della durata del procedimento – in misura del 50% delle spese di lite liquidate.
Spese di lite che seguiranno la soccombenza e andranno parametrate al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate (media) ed all'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della parte opposta (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria – ai minimi, tenuto conto del deposito delle sole memorie, in assenza di ammissione di prove - fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice NZ FO, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1036 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed pagina 15 di 16 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Preso atto della rinuncia, della parte opposta, alla domanda di corresponsione degli interessi sulla somma liquidata nel decreto ingiuntivo opposto e preso atto dell'accettazione della parte opponente alla limitazione della richiesta monitoria alla sola sorte capitale;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente a pagare, in favore dell'opposta, la complessiva somma di €
17.775.000,00 per sorte capitale oltre alle spese liquidate in sede di decreto ingiuntivo pari ad euro in € 28.000,00 per competenze, € 870,00 per spese, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a;
- Condanna la parte opponente ex art. 96 c. III c.p.c. al pagamento in favore dell'opposta della complessiva somma di euro 41.634,5 oltre interessi dal giorno della presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 83.269,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 8 ottobre 2025
Il Giudice
NZ FO
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ FO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1036/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. MARINI Parte_1 C.F._1
FENIZIA giusta procura in atti;
opponente contro
( in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. RAVINA CHIARA, FAVIA DAVID e DE IN BE giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 255/2023, immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 21 aprile 2023 nel procedimento monitorio R.G. n. 657/2023. Con il citato decreto ingiuntivo Oneosix - nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da Onif Finance, a propria volta cessionaria di
- ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma Controparte_2 complessiva di Euro 17.775.000,00 per sorte capitale, oltre interessi corrispettivi e moratori maturati e maturandi, nella misura contrattualmente convenuta, o in subordine legali, dalla scadenza dei termini di pagamento fino all'effettivo soddisfo, nonché spese occorse e successive.
In particolare, a fondamento della richiesta monitoria, – in qualità di cessionaria di Onif CP_1
Finance che, a propria volta, tramite la propria mandataria , aveva acquistato da CP_3 [...]
– spiegava di essere creditrice di in forza della fideiussione Controparte_2 Parte_1 dallo stesso prestata in data 19 maggio 2009 a garanzia dei debiti vantati dalla cessionaria CP_4 sino alla concorrenza dell'importo di Euro 18.200.000,00 per le obbligazioni verso Controparte_2
pagina 1 di 16 Pertanto, in considerazione dell'inadempimento della debitrice principale al pagamento CP_2 del debito derivante dal mutuo fondiario n. 4077725 di originari € 18.000.000,00, tenuto conto dell'infruttuosità delle azioni esecutive intraprese nei confronti della stessa e delle vicende societarie che l'avevano riguardata, chiedeva – con il decreto ingiuntivo oggi opposto - il pagamento del saldo negativo derivante dal citato finanziamento al fideiussore . Parte_1
L'opposizione spiegata da in questa sede era affidata a tre motivi. Innanzitutto, Parte_1
l'opponente eccepiva la nullità delle clausole contenute nella fideiussione e riproduttive dello schema- tipo imposto dall'ABI, dichiarato illegittimo per contrarietà alla normativa antitrust. In particolare, eccepiva la nullità della clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione di esonero dal vincolo gravante sulla banca creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c. con conseguente reviviscenza della disciplina legale di cui al citato 1957 c.c. Sottolineava, dunque, come non avendo la Banca proposto diligentemente le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro i 6 mesi previsti dalla norma, la stessa era decaduta dalla possibilità di far valere le proprie ragioni nei confronti del fideiussore. Eccepiva, poi, la simulazione del contratto di mutuo per essere stato sottoscritto dalle parti
– non al fine di erogare nuova finanza a ma al solo scopo di ripianare i debiti del socio CP_5 unico della mutuataria, ossia la società SACO spa, poi fallita e per “convertire” crediti chirografari di in crediti privilegiati, in un momento di illiquidità di SACO. Sosteneva, comunque, la nullità CP_2 del contratto di mutuo che ci occupa per contrarietà a norme imperative dal momento che la banca, ben conscia che le somme mutuate erano, in realtà, destinate alla società AC, ormai in decozione - tramite lo schermo formale della controllata - avrebbe abusivamente erogato il credito, CP_4 contribuendo al totale dissesto della società SACO spa. Concludeva, dunque, chiedendo “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le causali dispiegate in narrativa: accertata la nullità della clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione dedotto in giudizio, accertare e dichiarare, ex art. 1957 c.c., che la convenuta opposta è decaduta, per il decorso del termine semestrale o, comunque, del termine triennale previsto dal contratto, dalla possibilità di escutere l'attore opponente , per non essere il predetto più obbligato alla Parte_1 prestazione della garanzia;
in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 26.10.2009 tra la e la è nullo e/o inefficace e, per Parte_2 Controparte_2
l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attore opponente, nella sua qualità di fideiussore di alla convenuta opposta;
comunque e in ogni caso, annullare e Parte_2 comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 255/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
pagina 2 di 16 Si costituiva in giudizio l'opposta, affermando l'assoluta pretestuosità ed infondatezza di tutte le ragioni poste a fondamento dell'opposizione, sottolineando la piena correttezza dell'operato della banca mutuante con conseguente diritto di richiedere il pagamento al fideiussore.
Concludeva, dunque, chiedendo “Voglia codesto Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia nel merito che istruttoria, così giudicare Nel merito 1) rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) confermare il decreto opposto e, per l'effetto, condannare nato a [...]_1
Piceno, il 24 marzo 1938 (C.F. ), a pagare a favore di la somma C.F._1 CP_1 di Euro 17.775.000,00 (diciassettemilionisettecentosettantacinquemila/00), oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare comunque la fondatezza delle domande della convenuta e, per l'effetto, condannare
[...]
nato a [...], il [...] (C.F. ), a pagare a favore di Parte_1 C.F._1 la somma di Euro 17.775.000,00 (diciassettemilionisettecentosettantacinquemila/00), CP_1 oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso
4) condannare al pagamento delle spese e degli onorari di causa, oltre IVA e CPA Parte_1 come per legge, nonché al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co. 3, cod. proc. civ.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente allegare, dedurre e produrre nei termini e nelle forme di legge”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 3 ottobre 2025 – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall'opposta in data 8.7.2025 quest'ultima, per il tramite del proprio procuratore speciale, dichiarava di “rinunciare (come in effetti rinuncia), nell'ambito del presente giudizio, alla domanda contro avente ad oggetto la richiesta Parte_1 di pagamento delle somme liquidate nel Decreto Ingiuntivo a titolo di interessi corrispettivi e moratori maturati e maturandi sulla somma capitale di Euro 17.775.000,00” insistendo, tuttavia, per
“l'accoglimento della domanda contro avente ad oggetto la sola richiesta di Parte_1 pagamento delle somme liquidate nel Decreto Ingiuntivo a titolo di sorte capitale (pari Euro
17.775.000,00), oltre spese legali e accessori di legge”.
La rinuncia era accettata dal procuratore speciale della parte opponente in sede di note scritte depositate in data 3.10.2025 e, all'esito, il procedimento era definito con la presente sentenza depositata mediante
“consolle del magistrato”.
pagina 3 di 16 Va innanzitutto precisato che diretta conseguenza della rituale rinuncia, seguita dalla rituale accettazione, alla richiesta – pure portata dal decreto ingiuntivo opposto – di pagamento degli interessi corrispettivi e moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale determina la limitazione del thema decidendum del presente giudizio al diritto di di richiedere a il pagamento CP_1 Parte_1 della sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo opposto, pari a pari Euro 17.775.000,00, oltre spese legali e accessori di legge del citato decreto ingiuntivo.
Ne discende che, inevitabilmente, il decreto ingiuntivo andrà certamente revocato.
Passando al vaglio dei motivi di opposizione avanzati dall'opponente andrà esaminata l'eccezione di nullità di talune clausole contenute nella fideiussione per violazione dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990.
Innanzitutto, sul punto, non è fuor d'opera sottolineare che, stante la chiara natura di eccezione riconvenzionale della doglianza sollevata dal garante - e non già di autonoma domanda riconvenzionale
- l'attuale competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, ai sensi della l. n. 27/2012 e del d. lgs. n.
3/2017 a pronunciarsi in ordine alle azioni di nullità promosse per la violazione della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990, non incide sulla competenza funzionale di questo giudice a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. S.U. n. 6523 del 2021).
Passando al merito dell'eccezione è noto che, nel luglio del 2003, l'ABI ha messo a disposizione degli istituti di credito uno schema di contratto di fideiussione composto da diversi articoli disciplinanti, nel dettaglio, le clausole del rapporto di garanzia.
Tale “schema”, nel 2005, veniva censurato dapprima dall' Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e, successivamente, dalla Banca di Italia che con il provvedimento n. 55 del 2005 affermava che gli articoli 2, 6 e 8 del modello predisposto dall'A.B.I. per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie predisponevano clausole che, se applicate in modo uniforme, palesavano il loro contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
In particolare, l'art. 2 dello schema ABI (noto anche come “clausola di reviviscenza”) prevedeva che il fideiussore era tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6 dello schema (noto anche come c.d. “rinuncia alla decadenza per inerzia del creditore”) prevedeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod . civ., che si intende derogato” e, infine l'art. 8 sanciva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate
pagina 4 di 16 invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Non può dubitarsi, pertanto, che l'applicazione uniforme nei contratti di fideiussione omnibus, nel periodo di riferimento, delle clausole indicate negli artt. 2, 6, e 8 del testo A.B.I. è frutto di intese vietate con conseguente nullità delle clausole stesse.
È pacifico, infatti, che nel giudizio instaurato, ai sensi della L. n. 287 del 1990, ai fini dell'accertamento dell'esistenza di intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il
Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscano una prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie
(Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640, ma anche Cass. 28 maggio 2014, n. 11904; cfr. pure, in tema, ad es.:
Cass. 23 aprile 2014, n. 9116; Cass. 22 maggio 2013, n. 12551; Cass. 9 maggio 2012, n. 7039; Cass. 20 giugno 2011, n. 13486).
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'unico elemento determinante al fine di accertare l'applicazione di clausole in contrasto con la normativa anticoncorrenziale da parte della banca opponente – con le precisazioni e limitazioni di cui si dirà - diviene il confronto tra le citate clausole nulle e quanto accettato e sottoscritto dal fideiussore al momento del rilascio della garanzia.
In relazione alla sanzione da applicare ai “contratti a valle” qualora contenenti le citate clausole abusive, è noto che già le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 2207/2005 avevano precisato che le norme “a tutela della libertà di concorrenza” hanno “come destinatari, non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato", in particolare i consumatori, tenuto conto che il
“contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale e realizzarne e ad attuarne gli effetti".
Sotto tale profilo, il contrasto giurisprudenziale tra declaratoria della nullità totale del contratto e nullità parziale, è stato superato dal giudice della nomofilachia che, a Sezioni Unite, con sentenza depositata in data 30.12.2021, ha lapidariamente statuito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. pagina 5 di 16 Chiariti tali aspetti, in linea generale, alcune precisazioni, si rendono necessarie.
Innanzitutto non può non rilevarsi come la clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione del
19.5.2009 ove prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fini a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita” non può in alcun modo ritenersi pedissequa riproduzione della clausola di cui all'art. 6 dello schema ABI ove, invece, si prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod . civ., che si intende derogato”.
È evidente, infatti, la differente formulazione, non solo terminologica, ma soprattutto contenutistica delle due clausole cosicchè la prima non potrebbe in alcun modo ritenersi stipulata su indicazione dell'ABI e, pertanto, violativa delle regole sulla concorrenza per quanto accertato dalle autorità preposte.
D'altro canto, le stesse SSUU - pure citate dalla parte opponente - hanno lapidariamente affermato che
“la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (SSUU 41994/21). Con la conseguenza che, allorchè – come nel caso di specie – la clausola contenuta nel contratto di fideiussione non costituisca
“pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8)”, è chiaro che alcuna automatica nullità della stessa potrebbe essere dichiarata.
Ma, anche a voler prescindere da tale (pure dirimente) considerazione, al fine di sgombrare il campo da ogni ulteriore dubbio valgano le seguenti – altrettanto decisive - considerazioni.
Ed infatti, per costante orientamento di questo Ufficio – oltre che della maggioritaria giurisprudenza - l'
“automatica” estensione della nullità delle clausole contenute nei contratti “a valle” a seguito dell'accertamento – costituente, come visto, “prova privilegiata” - della nullità delle medesime clausole dei contratti “a monte” non potrebbe valere anche oltre i confini temporali dell'istruttoria svolta dall'AGCM e dalla Banca D'Italia.
Ed infatti, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca di Italia costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso nel periodo temporale compreso tra il 2002 e il 2005 (arco temporale nel quale è stata pagina 6 di 16 svolta l'istruttoria) mentre non potrebbe costituire, da sola, prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza per periodi rispetto ai quali nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza. Ne discende che, nei casi di contratti di fideiussione stipulati in un momento differente dall'arco temporale che va dal 2002 al maggio del 2005, è il fideiussore onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della L. n. 287 del 1990. Onere probatorio che, in continuità con la più accorta giurisprudenza di merito sul punto, può essere rispettato mediante la produzione in giudizio di documenti volti a dimostrare che anche al tempo della stipula della fideiussione oggetto del giudizio un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, “avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza” (cfr. Tribunale
Milano Sez. VI, Sent., 20.10.2021). In altri termini, per le fideiussioni sottoscritte in un periodo differente da quello fatto oggetto di istruttoria da parte della banca d'Italia – come quella che ci occupa, sottoscritta ne 2009 - il soggetto che invochi in giudizio l'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole incriminate, non potendo giovarsi della “prova privilegiata” costituita dai risultati raggiunti dall'AGCM e della Banca d'Italia, deve dimostrare non solo l'applicazione generalizzata e strandardizzata delle clausole, da parte di numero considerevole di istituti di credito nel medesimo periodo della garanzia sottoscritta, ma anche l'effettiva distorsione della concorrenza mediante l'ostacolo, in quel settore di mercato, alla “possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Prova che, nel caso di specie, non è stata nemmeno allegata dall'opponente con la conseguenza che, anche per tale via, la domanda di nullità della relativa clausola, non può che essere rigettata.
Ciò significa che può dirsi valida ed efficace la clausola sottoscritta all'art. 5 del contratto di fideiussione del 19.5.2009 ove prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fini a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Occorre pertanto verificare se, entro il termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, il creditore abbia “agito per l'adempimento” nei confronti del debitore principale e del fideiussore.
pagina 7 di 16 Va innanzitutto correttamente qualificata la garanzia che ci occupa posto che la stessa non potrebbe essere inquadrata nell'alveo dei contratti autonomi di garanzia bensì in quello delle fideiussioni a prima richiesta.
Come noto, il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione ordinaria per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esonero del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione ex art. 1945 c.c. (Cass. civ. n. 16213/2015).
È noto altresì che, al fine di qualificare un contratto quale “autonomo” l'uso di espressioni quali “a prima richiesta”, “immediatamente” e simili non sono decisive ai fini della qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, potendo tali espressioni significare che le parti abbiano inteso corredare la fideiussione della clausola solve et repete (Cass. civ. n. 4661/2007), ritenuta non incompatibile con la struttura di tale contratto tipico (Cass. civ. SS.UU. n. 3947/2020).
Ed infatti, elemento decisivo affinché un contratto di garanzia possa qualificarsi “autonomo” è
l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni relative ai vizi del rapporto principale con la conseguenza che decisiva diviene la valutazione complessiva del contenuto del regolamento contrattuale (Cass. civ. SS.UU. 3947/2010; Cass. civ. n. 4717/2019).
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa, l'attenta lettura del disposto contrattuale non evidenzia l'esistenza di indici utili a qualificare la garanzia come “autonoma”.
In particolare ed in primo luogo va sottolineato come in alcuna clausola contrattuale si prevede la rinuncia alla facoltà, per il fideiussore, di proporre eccezioni, atteso che, si ribadisce, detta rinuncia non potrebbe ritenersi implicitamente contenuta nella previsione dell'obbligo giuridico di pagamento “a semplice richiesta scritta” o “immediatamente”, trattandosi di espressione volta semplicemente a stabilire che il pagamento del fideiussore debba avvenire a seguito della semplice richiesta del creditore, non occorrendo il consenso del debitore. D'altro canto, militano in favore dell'accessorietà dell'obbligazione: la previsione di cui all'art. 6, comma 3, sulla estensione della decadenza del beneficio del termine al fideiussore (“L'eventuale decadenza del debitore al beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”), segno della mancanza di autonomia e separatezza tra l'obbligazione principale e l'obbligazione del garante oltre che l'identità dell'obbligazione gravante sul garante rispetto a quella gravante sul garantito, emergente dalla clausola di cui all'art. 1 secondo cui
“la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché ogni spesa, anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”, ove le obbligazioni assunte dal gravante vengono, per l'appunto, modellate su quelle della pagina 8 di 16 debitrice principale, con rinvio direttamente a quanto dovuto da quest'ultima "per capitali, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio” (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Correttamente qualificata la garanzia che ci occupa quale fideiussione a prima richiesta scritta, ad avviso di questo Ufficio, la creditrice non potrebbe considerarsi decaduta ex art. 5 del contratto ed ex art. 1957 c.c. dal far valere la garanzia nei confronti del fideiussore.
Come visto, l'art. 6 della fideiussione prevedeva che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta”.
Ciò significa che, in continuità con il maggioritario ed ormai costante orientamento della Suprema
Corte – oltre che di merito –, tale clausola andrà interpretata quale legittima deroga (parziale) all'art. 1957 c.c., nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione andrà considerato ragionevolmente soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore ed al debitore principale, prescindendo, dunque, dalla proposizione di un'azione giudiziaria.
In altri termini, se è vero che la tradizionale ed ormai consolidata interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 1957 c.c. vuole che il termine «istanza», in essa contenuto, sia da intendersi riferito a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione - rimanendo escluso dall'ambito di applicazione di detta norma un semplice atto stragiudiziale - è anche vero che nel caso in cui le parti abbiano espressamente previsto che il fideiussore debba pagare “immediatamente alla Banca ed a semplice richiesta scritta” lo stesso sarà tenuto a provvedere al pagamento non appena gli venga intimato dal creditore, indipendentemente, quindi, dall'esercizio di un'azione giudiziale.
E ciò in quanto, da un lato, sarebbe obbligato ad eseguire il pagamento richiesto secondo il meccanismo proprio del solve et repete e, dall'altro, poiché reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale.
Sul punto, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che nell'ipotesi in cui venga contrattualmente previsto che la garanzia sia a prima richiesta e, nel contempo, si preveda l'applicazione dell'art. 1957 c.c., primo comma, c.c., “il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a tale norma con riferimento al termine in essa previsto, nel senso che il termine possa osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba, invece, osservare con l'inizio dell'azione giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma” e ciò in quanto se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta possa intendersi nel senso pagina 9 di 16 che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria (così Cass, Civ., Sez. III, 26 settembre
2017, n. 22346).
È bene precisare che l'orientamento giurisprudenziale citato deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non presti la clausola “senza eccezioni”: ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questo Ufficio che la deroga parziale dell'art. 1957, in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Sul punto si è detto che “la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria.” (Cass. civ., Sez. I, 01/07/1995, n. 7345) ed in senso analogo “la clausola di pagamento 'a prima richiesta' può essere apposta anche ad una fideiussione tipica. In questo caso, la clausola suddetta ha l'effetto di derogare parzialmente all'art. 1957 c.c., e consente al creditore di evitare la decadenza ivi prevista anche solo chiedendo stragiudizialmente l'adempimento al garante.” (Cass. civ., Sez. III, 25/02/2002, n. 2742).
Ritenere infatti che, in presenza di una garanzia a prima richiesta, l'onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, come nel nostro caso, debba ritenersi soddisfatto esclusivamente con l'esperimento di un'azione giudiziale - e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore - significherebbe snaturare la garanzia di cui si discute del suo significato proprio di garanzia a prima richiesta e ammettere, quindi, la palese contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. E ciò tanto più se si considera che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo
1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro il termine previsto, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, potendo quindi essere derogata dalle parti sia esplicitamente che implicitamente (v. anche Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509; Corte d'Appello Milano, 24 gennaio 2023, n. 220; Corte di Appello di Ancona dell'1.10.2024 rg n. 842/24; Corte di Appello di Ancona del 23.7.2024 rg n. 995/24;
Tribunale di Milano, Sez. VIª Civile, Sentenza n. 9147 del 16.11.2023).
Deve pertanto concludersi che, essendo il fideiussore tenuto al pagamento immediatamente, a semplice richiesta, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto anche pagina 10 di 16 con una semplice richiesta di adempimento - rivolta al debitore entro il termine di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale - con la conseguenza che non potrebbe imporsi al creditore la prova del rispetto di un onere maggiormente gravoso, quale quello della dimostrazione di aver agito anche giudizialmente o esecutivamente contro il debitore.
La scadenza dell'obbligazione principale che ci occupa – a seguito degli atti di rinegoziazione del mutuo – era fissata dalle parti al 30.9.2013 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) mentre la comunicazione di risoluzione immediata del contratto di finanziamento alla debitrice principale era effettuata
CP_4 in data 26 maggio 2015, ossia entro i 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione (cfr. doc. 11 fascicolo Parte monitorio). Inoltre, a seguito dell'intervenuta cessione del Credito da a Onif, quest'ultima, chiedeva ed otteneva nei confronti di dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo
CP_4 immediatamente esecutivo n. 16025/2018 del 17 luglio 2018, notificato a con pedissequo
CP_4 atto di precetto in data 13 settembre 2018. Sulla base di ciò la creditrice notificava a atto di
CP_4 pignoramento immobiliare sull'immobile di proprietà di gravato dall'OT (doc. 13
CP_4 fascicolo monitorio), instaurando la procedura esecutiva RGE n. 1897/2018 avanti al Tribunale di
Roma. La creditrice, inoltre, si insinuava e veniva ammessa nel passivo del (cfr. Controparte_6 doc. 15 fascicolo monitorio) con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione di Roma avanti al quale pendeva la citata procedura esecutiva immobiliare 1897/2018, con provvedimento dell'8 settembre
2022, dichiarava improcedibile l'esecuzione (cfr. doc. 14 fascicolo monitorio). Da ultimo, a seguito dell'intervenuta cessione del Credito a quest'ultima, in data 7-9 marzo 2023, notificava atto CP_1 di precetto in rinnovazione a , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro CP_4 tempore, dott. (doc. 17 fascicolo monitorio). CP_7
Alla luce di quanto sopra, dunque, il termine di 36 mesi legittimamente fissato dalle parti nella clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione che ci occupa, può dirsi certamente rispettato avendo peraltro il creditore, a seguito della diffida, diligentemente coltivato le proprie ragioni nei confronti del debitore principale.
Ciò chiarito e passando all'esame dell'eccezione di simulazione del contratto di mutuo - per essere stato sottoscritto dalle parti non al fine di erogare nuova finanza a ma al solo scopo di CP_5 ripianare i debiti del socio unico della mutuataria, ossia la società SACO spa, poi fallita, oltre che per
“convertire” i crediti chirografari di in crediti privilegiati, in un momento di illiquidità di CP_2
SACO - è evidente come la stessa si palesi del tutto destituita di fondamento.
Innanzitutto, risulta evidente come l'operazione che ci occupa, lungi dall'essere stata “fittizia” e solo apparente, ha avuto piena ed integrale esecuzione da parte del creditore. Risulta incontestato tra le parti,
pagina 11 di 16 infatti, che abbia ricevuto dalla (allora) la somma richiesta a mutuo in cambio CP_4 CP_2 delle garanzie ipotecarie effettivamente prestate.
Non è chiaro, in base alla ricostruzione dell'opponente, sotto quale aspetto il contratto dovrebbe intendersi simulato posto che – e la circostanza risulta pacifica – la volontà manifestata dalle parti in sede di stipula si è palesata perfettamente coincidente con quanto effettivamente accaduto.
Di certo non potrebbe parlarsi di simulazione allorchè – come invece sostenuto dall'opponente – la somma concessa a mutuo non abbia quale finalità quella di soddisfare le esigenze di liquidità del mutuatario ma venga utilizzata, da quest'ultimo, per ripianare i debiti della propria controllante.
In questo caso, è evidente, non vi è, all'esterno, alcuna “apparenza” di contratto che dissimuli, in realtà, una volontà differente: voleva e ha pertanto chiesto una somma in prestito all'istituto di CP_4 credito e quest'ultimo ha concesso il finanziamento. La volontà delle parti risulta pertanto perfettamente allineata alla realtà giuridica ed agli strumenti giuridici utilizzati.
Allo stesso modo non potrebbe parlarsi di nullità del contratto allorchè la somma venga concessa dalla banca al fine di ripianare una posizione debitoria pregressa, aggiungendo alle garanzie personali già esistenti ulteriori garanzie ipotecarie.
Ai sensi dell'art. 1813 cod. civ. “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Alcuna norma imperativa prevede che un mutuo non possa essere erogato anche a fini solutori ove l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto. La destinazione delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2 l. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765].
Anche per il mutuo fondiario è pacifica l'opinione – che andrà in questa sede ribadita – per cui lo scopo del finanziamento esula dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria e dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo
«poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di pagina 12 di 16 garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n.
20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007). Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021).
Nello stesso senso, da ultimo, si sono pronunciate anche, in motivazione, le SSUU con sentenza n.
5841 del 2025.
Da ultimo, l'opponente denunciava l'abusiva erogazione del credito, da parte della Banca, alla CP_4
[...
nonostante la piena conoscenza della destinazione della predetta somma a ripianare le posizioni debitorie della società controllante AC e nonostante la piena cognizione dello stato di dissesto della citata società. Affermava, in particolare, il comportamento abusivo della banca che, per il tramite della società , aveva ottenuto dalla stessa un'importante garanzia ipotecaria al fine di mettersi al CP_4 riparo dall'inadempimento di AC alle obbligazioni precedentemente assunte con la medesima banca.
Da ciò faceva discendere la nullità del contratto di mutuo per contrarietà a norme imperative o per motivo illecito.
Va innanzitutto precisato che, a ben vedere, parte opponente nemmeno allega l'esistenza di una situazione di dissesto finanziario di al momento dell'erogazione del credito con la CP_4 conseguenza che, certamente, non potrebbe parlarsi, sotto tale profilo, di abusiva concessione del credito. E ciò indipendentemente dall'utilizzo che ha inteso fare della citata somma. CP_4
In altri termini, se , al momento della concessione dell'importante credito che ci occupa, era CP_4 una società che offriva garanzie di restituzione della somma mutuata, non si vede il motivo per cui la banca non avrebbe potuto concedere la somma in prestito.
Sotto altro aspetto non è fuor d'opera sottolineare come, eventualmente, l'esistenza di un comportamento della banca non improntato a correttezza e buona fede potrebbe al più rilevare sotto il profilo risarcitorio e non certo, come invece invocato dalla opponente, incidere sul profilo genetico del contratto, cagionandone la nullità. Si è detto, in ordine alla possibilità di “creare” in via pretoria delle ipotesi di nullità che “La nullità negoziale, ex art. 1418 c.c., comma 1, deve dunque discendere dalla violazione di norme (tendenzialmente, seppur non necessariamente, proibitive) aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, neppure evocando astrattamente valori o interessi di ordine generale (come, nella specie, la stabilità e integrità dei mercati), cui possono contrapporsi altri valori e interessi di rango costituzionale, tra i quali quelli alla libertà negoziale e al diritto di iniziativa economica (tutelati anche nella Carta dei diritti pagina 13 di 16 fondamentale della UE, art. 16) con i limiti indicati nella Costituzione (art. 41, commi 1 e 2)” (Cass.
SS.UU. 15 marzo 2022, n. 847227). Ancora, “le Sezioni Unite hanno osservato di recente che "pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma imperativa - come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali"; che "nella ricordata evoluzione giurisprudenziale si è intravisto in dottrina il segno del passaggio dal "dogma della fattispecie" al
"dogma dell'interesse pubblico", intendendosi con quest'ultima espressione segnalare, in termini critici, l'eccessiva genericità della nozione e discrezionalità rimessa al giudice nella individuazione di sempre nuove ipotesi di nullità, in potenziale frizione con i valori di libertà negoziale e di impresa, seppur nel bilanciamento con altri valori costituzionali" (Cass. SU n. 8472 del 2022). Una conferma di quest'impostazione proviene da quell'orientamento dottrinale che vede nella nullità uno strumento per rimodellare il rapporto contrattuale secondo canoni e criteri valutativi fondamentalmente preordinati ad obiettivi di equità, proporzionalità e giustizia, i quali tuttavia - si deve precisare - dovrebbero pur sempre essere vagliati preventivamente dal legislatore il cui silenzio, lungi dall'essere irrilevante o neutro, molto spesso è decisivo nel senso di escludere la nullità” (Cass. SS.UU. 16 novembre 2022, n.
33719).
Alla luce delle considerazioni che precedono, preso atto dell'assolvimento dell'onere della prova gravante sull'opposta e stante la piena validità del mutuo garantito e della fideiussione prestata,
andrà condannato al pagamento, in favore della , della complessiva somma di Parte_1 CP_1 euro € 17.775.000,00 per sorte capitale oltre alle spese liquidate in sede di decreto ingiuntivo pari ad euro in € 28.000,00 per competenze, € 870,00 per spese, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Passando all'esame della domanda, avanzata dalla parte opposta, di condanna dell'opponente per lite temeraria, ritiene questo giudice che la stessa possa essere accolta.
Si ritiene, infatti, connotato (quantomeno) da colpa grave il comportamento di una parte processuale che, a fronte del costante orientamento di questo Ufficio, in continuità con l'orientamento della
Suprema Corte e della giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto dell'opposizione che ci occupa, costringe il creditore ad affrontare un giudizio al fine di vedere definitivamente riconosciuto il proprio credito.
Si è detto, infatti, che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con pagina 14 di 16 un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass., S.U.,
13 settembre 2018 n. 22405).
Ciò posto e passando alla quantificazione di tale somma, si è detto che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”
(Cass., 20 novembre 2020, n. 26435).
Il predetto parametro, di recente, è stato recepito anche dalle ultime Tabelle elaborate dall'Osservatorio istituito presso il Tribunale di Milano (tabelle 2022) ove, richiamandosi la giurisprudenza della
Suprema Corte si legge che “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso” (cfr. Cass. n.21570/2012).
Alla luce di quanto sopra, dunque, la somma da liquidare ex art. 96 c. 3 c.p.c. andrà determinata – in considerazione del valore della causa, della gravità dell' “abuso” e della durata del procedimento – in misura del 50% delle spese di lite liquidate.
Spese di lite che seguiranno la soccombenza e andranno parametrate al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate (media) ed all'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della parte opposta (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria – ai minimi, tenuto conto del deposito delle sole memorie, in assenza di ammissione di prove - fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice NZ FO, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1036 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed pagina 15 di 16 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Preso atto della rinuncia, della parte opposta, alla domanda di corresponsione degli interessi sulla somma liquidata nel decreto ingiuntivo opposto e preso atto dell'accettazione della parte opponente alla limitazione della richiesta monitoria alla sola sorte capitale;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente a pagare, in favore dell'opposta, la complessiva somma di €
17.775.000,00 per sorte capitale oltre alle spese liquidate in sede di decreto ingiuntivo pari ad euro in € 28.000,00 per competenze, € 870,00 per spese, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a;
- Condanna la parte opponente ex art. 96 c. III c.p.c. al pagamento in favore dell'opposta della complessiva somma di euro 41.634,5 oltre interessi dal giorno della presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 83.269,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 8 ottobre 2025
Il Giudice
NZ FO
pagina 16 di 16