Sentenza breve 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 02/04/2026, n. 6116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6116 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01855/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1855 del 2026, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mihaela Merchea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto prot. prot. n.-OMISSIS- di diniego all'inclusione della figlia minorenne nel giuramento della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-)
per il risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa IE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Costituisce oggetto di impugnativa il provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di riconoscimento iure communicatio della cittadinanza italiana, acquisita ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1922, dall’odierna ricorrente, alla figlia minorenne, ai sensi dell’art. 14 della medesima legge.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 è stato dato avviso al difensore della ricorrente della sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nonché difetto della sede di notifica, assegnando alla parte un termine per replicare in ordine alle questioni prospettate.
Parte ricorrente con atto del 17 marzo 2025, preso atto delle eccezioni mosse da Codesto Tribunale all’udienza del 25 febbraio 2026 e della loro fondatezza, ha rinunciato alla proposizione di repliche, riservandosi di traslare il giudizio davanti al giudice competente.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
L’art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 - come novellato dall’art. 1, comma 1- quater , D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2025, n. 74 - prevede che “ I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita ”.
Al riguardo, bisogna tener chiara la diversità ontologica tra il procedimento di acquisto della cittadinanza per concessione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e quello di trasmissione della cittadinanza italiana al figlio minorenne, ai sensi dell'art. 14 della medesima legge, in ragione del differente bene della vita tutelato dalle rispettive norme. La pretesa a trasmettere al figlio minorenne il proprio inserimento nel contesto nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza trova fondamento in una norma che è volta a tutelare l’unità del nucleo familiare del cittadino italiano; si tratta di un bene, che, per il rango dell’interesse protetto, induce a qualificare la posizione giuridica che viene in rilievo in termini di vero e proprio diritto soggettivo. La “concessione” della cittadinanza per residenza ha una diversa natura, se si considera che il legislatore si è limitato ad individuare i soggetti competenti e a disciplinare il procedimento e le forme del provvedimento finale, che si caratterizzano per una particolare solennità (la cittadinanza viene concessa con DPR emanato su proposta del Ministro dell’Interno, previo parere del Consiglio di Stato, ed è acquisita solo a seguito del giuramento del privato, che caratterizza l’importanza dell’evento, con cui viene acquisito un nuovo membro nella Comunità), individuando solo i “presupposti minimi” (residenza “legale” per un decennio sul territorio nazionale) prescritti per la presentazione della domanda, per il resto demandando all’Autorità procedente un ampio potere di valutazione discrezionale (come si evince dal tenore testuale della disposizione in esame, che si limita a prevedere che la cittadinanza “può” essere attribuita allo straniero, riducendosi ad una mera norma attributiva del potere, che, a parte il requisito minimo della residenza, per il resto si configura quale “norma in bianco”, senza indicare nemmeno attraverso la previsione di “concetti giuridici indeterminati”, le condizioni per la concessione del beneficio richiesto) a fronte del quale l’istante ha una posizione di interesse legittimo (la “stringata” disciplina dettata dal legislatore è volta a conferire all’autorità procedente il potere di decidere, in base alle diverse esigenze che si possono presentare nei differenti momenti storici, la scelta se ampliare o meno la platea dei cittadini, che richiede non solo l’accertamento dell’inesistenza di elementi negativi a carico dell’istante, ma anche la valutazione positiva della sussistenza del “concomitante interesse pubblico”, che è appunto variabile nel tempo).
Un simile bilanciamento di contrapposti interessi non è invece richiesto nel caso di richiesta della cittadinanza ex art. 14 della legge n. 91/1992, avendo il legislatore stabilito direttamente le condizioni per la trasmissione della cittadinanza al figlio minorenne convivente, quale l'effettività della convivenza e la residenza biennale continuativa in Italia.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia in esame tra quelle attribuite al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Non si dispone alcunché in ordine alle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia in esame tra quelle attribuite al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ET, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
IE IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE IC | AN ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.