Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/02/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(c.f. ), con sede in Roma, viale Europa 190, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall' avv. Costantino Puzone (c.f. ) C.F._1
ATTORE
contro
(c.f. , residente in [...], Caselle Torinese, CP_1 C.F._2
CONTUMACE
CONVENUTO
OGGETTO: indebito oggettivo.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia il Tribunale III.mo, contrariis reiectis, dichiarare obbligato il convenuto per le causali indicate in narrativa, al pagamento in CP_1 favore di dell'importo di euro 17.905,76 oltre interessi legali dal giorno del pagamento Parte_1 ex art. 2036 II co. c.c. al giorno della domanda, e oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c. dal giorno della domanda al pagamento effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 08.07.2024 ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio prospettando che: CP_1
- il 20.02.2017 essa ha emesso vaglia postale n. 0362021942-09, dell'importo di euro 17.905,76 ed intestato a;
Persona_1
- l'intestataria si è recata presso un ufficio postale di Grosseto, dove però ha appreso che il vaglia risultava già incassato;
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CP_1
- il 30.9.2020 ha proceduto al rimborso del vaglia in favore della beneficiaria;
Parte_1
- nel procedimento penale contro il con sentenza del Tribunale di Torino n. 2978/2023 del CP_1
19.06.2023, è stata dichiarata l'estinzione del reato per effetto della remissione tacita della querela da parte della persona offesa, desunta dal fatto che essa non si presentata a rendere la testimonianza;
- sono stati vani i tentativi di ottenere la restituzione di quanto incassato dal convenuto, che non ha dato neppure alcun riscontro all'invito a concludere una negoziazione assistita inviatogli dall'attrice.
2. Il regolarmente citato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituito in giudizio, né è CP_1 comparso all'udienza del 25.02.2025. In quella sede, essendo la causa documentale e di prona soluzione, è stata disposta immediata discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
3. La domanda presentata dall'attore è fondata e deve essere accolta.
Infatti, risulta dalla documentazione in atti che il convenuto, il 11.09.2017, ha incassato nel conto a lui intestato presso Banca Popolare di Novara di Venaria Reale un vaglia postale n. 0362021942-09 del valore di € 17.905,76, avente quindi lo stesso numero identificativo e lo stesso importo di quello intestato a (cfr. doc. 1-3). E' anche documentato che abbia rimborsato a Persona_1 Pt_1 quest'ultima lo stesso importo (cfr. doc. 5).
Il per parte sua, non ha allegato nulla a sua difesa. CP_1
Pertanto, a prescindere dalla sussistenza o meno del reato di truffa, circostanza che qui non rileva, è pacifico che il convenuto abbia incassato una somma a lui non spettante, e che debba restituirla a norma dell'art. 2033 c.c.
4. Su tale somma, decorrono gli interessi dal giorno del pagamento, essendo indubbia la malafede del nella misura legale fino alla domanda e nella misura prevista dall'art. 1284 quarto comma c.c. CP_1 dal giorno della domanda al saldo.
5. Le spese del presente giudizio sono a carico del convenuto contumace, nella misura liquidata in dispositivo in prossimità ai parametri minimi previsti dallo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della semplicità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in integrale accoglimento della domanda, condanna al pagamento in favore di CP_1 [...] dell'importo di € 17.905,76, oltre interessi legali decorsi dal giorno del pagamento al Parte_1 giorno della domanda, e oltre interessi ex art. 1284, quarto comma c.c. dal giorno della domanda al saldo.
Condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, che liquida in CP_1 Parte_1
€ 2.600, oltre spese generali, IVA e CPA.
Torino, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Stefano Demontis
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