Ordinanza cautelare 3 novembre 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00093/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00774/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2025, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Emiliano Mignanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Lazio Uff VII Ambito Terr per la Provincia di -OMISSIS-, Istituto Comprensivo Primo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi a.s. 2025 / 2026, prot. n. 11083 del 19 settembre 2025 con cui il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 1° -OMISSIS-(-OMISSIS-) - codice meccanografico -OMISSIS--OMISSIS-, ha così disposto l’assegnazione dei docenti di sostegno all’alunna per 18 ore;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi della ricorrente e relazionati all'assegnazione delle ore richieste e stabilite nella Pei e dei docenti di sostegno;
per l'accertamento
del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap con connotazione di gravità e necessità dell'accompagno, all'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza, per l'anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell'Amministrazione ad assegnare alla stessa gli insegnanti specializzati di sostegno per n. 30 (trenta) ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;
per la condanna
dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti dalla minore per effetto della mancata assegnazione dell'insegnante di sostegno nella misura necessaria alla sua effettiva integrazione scolastica e per non aver potuto usufruire di tale insegnamento dall'inizio dell'anno scolastico (11 settembre 2025) sino all'esecuzione degli emanandi provvedimenti giudiziari da quantificarsi in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Uff Scolastico Reg Lazio Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di -OMISSIS- e dell’ Istituto Comprensivo Primo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa OS AL TA SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, agendo in giudizio in proprio e quali genitori di minore portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3°, della l. n. 104/1992, hanno impugnato il provvedimento, con il quale l’Istituto scolastico resistente ha assegnato alla minore solo n. 18 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026.
Tale monte – ore sarebbe a loro avviso inadeguato rispetto alla patologia della studentessa. In tal senso vengono richiamate le diagnosi di vari organi sanitari e il responso del gruppo di lavoro operativo per l’inclusione scolastica (GLO), che in data 29 aprile 2025 aveva proposto l’attribuzione alla minore di un numero di ore di sostegno pari al numero totale delle ore dell’intero tempo scuola (vale a dire 30 ore).
I ricorrenti hanno formulato richiesta risarcitoria, chiedendo la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti dalla minore a causa della mancata fruizione di n. 30 ore settimanali di sostegno.
2. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria di pura forma.
3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di diritto: “Illegittimità dell’atto impugnato. Carenza di motivazione”
In estrema sintesi, la tesi di parte ricorrente è che il riconoscimento di un numero di ore di sostegno didattico inferiore a quello delle ore complessive di frequenza dell’alunno sarebbe immotivato e inadeguato, ponendosi in contrasto anzitutto con il parere del gruppo per l’inclusione scolastica (GLO), e altresì con la normativa vigente (anche costituzionale e internazionale) posta a tutela dell’interesse del soggetto portatore di handicap all’educazione e all’inserimento scolastico e sociale.
Né potrebbero giustificare la riduzione del monte-ore le eventuali condizioni di esiguità delle risorse finanziarie e/o di quelle umane, stante la prevalenza del diritto fondamentale all’istruzione e all’inserimento scolastico, per garantire il quale si dovrebbe procedere, quando del caso, anche ad assunzioni di apposite professionalità con contratti a tempo determinato, finanche in deroga al rapporto docenti/alunni.
4. Nel ricorso è stata formulata richiesta di risarcimento del danno da illegittimo comportamento della P.A., da valutarsi in via equitativa.
5. Parte ricorrente ha quindi chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato, onde scongiurare il pregiudizio grave ed irreparabile che si determinerebbe a carico della minore. Quest’ultima, infatti, incorrerebbe in un aggravamento del deficit già presente, senza possibilità di recupero, così rendendosi irreversibile il peggioramento del suo status.
6. All’udienza camerale del 29 ottobre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta a corredo del gravame, quest’ultima è stata accolta, avendo questa Sezione significativamente affermato che “l'eventuale indisponibilità delle risorse finanziarie non potrebbe costituire valido motivo per denegare l'assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguate” alla condizione di disabilità della minore.
7. In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva, nella quale ha meglio articolato le proprie tesi.
6. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.
7. Preliminarmente il Collegio intende affermare la sussistenza della propria giurisdizione sulla controversia in esame.
Quest’ultima verte, invero, in materia di servizi pubblici, tale essendo anche quello dell’istruzione.
Occorre allora anzitutto ribadire quanto la Corte Costituzionale, nella nota pronuncia n. 204/2004, ha avuto modo di puntualizzare allorché ha sancito l’illegittimità costituzionale (tra l’altro) dell'art. 33, comma 2°, del d.lgs n. 80/1998, relativamente a particolari controversie in materia di pubblici servizi (tra le quali rientra appunto anche l’istruzione: art. 33 cit., comma 2, lett. ‘f’). Secondo la Consulta: “La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo se in essa la pubblica Amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà (la quale, tuttavia, presuppone l'esistenza del potere autoritativo: art. 11 della legge n. 241 del 1990)”.
In linea con la consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis, T.A.R. Molise nn. 404, 405, 406/2021; T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 9312/2020), va poi evidenziato che in base alle disposizioni di legge vigenti, e, in particolare, alla luce dell’art. 10 del d.lgs n. 66/2017 (attuativo dell’art. 15 della L. n. 104/1992), nella formulazione da ultimo introdotta con la riforma attuata dal d.lgs n. 96/2019, il procedimento amministrativo per l’assegnazione delle ore di sostegno scolastico non si conclude con la elaborazione del piano educativo individualizzato (c.d. P.E.I.). Al piano educativo deve difatti far necessariamente seguito la “richiesta” delle misure di sostegno da parte del Dirigente Scolastico, cui segue, a sua volta, l’attribuzione del beneficio al minore nella misura ritenuta opportuna.
La determinazione del Dirigente Scolastico si colloca quindi in un articolato procedimento amministrativo che si compone di più momenti e più atti interni, tra i quali, come si dirà appresso, assumono precipuo rilievo le “proposte” del gruppo di lavoro operativo.
Con la presente impugnativa parte ricorrente ha contestato il provvedimento del Dirigente Scolastico che ha attribuito alla minore un dato numero di ore di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, ritenendo tale numero inadeguato alla situazione personale dello studente e proponendo, pertanto, una domanda d’integrazione delle ore di sostegno accordate fino al numero di 30 complessive settimanali.
Orbene, in questo contesto la determinazione del Dirigente Scolastico si configura come espressione di un potere amministrativo tale da radicare la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, nell’inestricabile viluppo di “diritti-interessi” ravvisabile in tali peculiari controversie.
Donde la giurisdizione in materia di questo T.A.R., suffragata dall’orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione secondo il quale: “Allo stesso modo, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla P.A. nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in tema di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili, come nelle ipotesi in cui si chieda l'aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore e si metta in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell'organizzazione del servizio” (Cass., SS.UU. nn. 32416, 2159 e 2160 del 2021; Cass, SS.UU. nn. 20165 e 25793 del 2020).
8. Tanto premesso, il ricorso va accolto nei sensi di quanto in seguito spiegato.
9. Dagli atti di causa è emerso che:
- il Gruppo di lavoro operativo (GLO), riunitosi in data 29 aprile 2025 per l’individuazione delle risorse professionali per il sostegno didattico durante l’a.s. 2025/2026, ha rilevato la necessità che alla minore ricorrente fosse garantita una vera inclusione in tutti gli aspetti della vita scolastica e ha quindi proposto di attribuire “30 ore settimanali di sostegno educativo e didattico per l’anno scolastico 2025/2026” ;
- con il decreto impugnato l’Istituto scolastico, a fronte della richiesta del GLO, ha comunicato ai ricorrenti l’assegnazione di (sole) n. 18 ore settimanali di sostegno, senza alcuna motivazione sul dato che, a fronte della richiesta del GLO di assegnazione di 30 ore di sostegno, corrispondenti alla copertura dell’intero monte ore settimanale è stata assegnata una cattedra di sole n. 18 ore di sostegno settimanali.
10. Tale decisione amministrativa non resiste alla censura di difetto di motivazione dedotta nel ricorso introduttivo.
10.1 Sul punto, il Tribunale deve anzitutto richiamare quanto già messo in chiara luce in questa materia dalla giurisprudenza amministrativa, per la quale “il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 19 aprile 2019, n. 5127).
È alla stregua di tali coordinate esegetiche che il Collegio ritiene che l’operato dell’Amministrazione scolastica non si sia conformato al paradigma normativo applicabile al caso di specie.
10.2 - In proposito occorre subito osservare che il procedimento per l'assegnazione al minore delle ore di sostegno, di recente fatto oggetto di modifiche legislative -ad opera del d.lgs n. 96/2019, che ha riformulato l'art. 10 del d.lgs n. 66/2017-, si compone di più momenti e più atti, tra i quali assumono particolare rilievo le “proposte” del gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO).
10.3 – Da tale quadro normativo emerge che il GLO rappresenta il titolare tecnico del potere di definire il fabbisogno di ore di sostegno necessarie all’alunno diversamente abile, e questo in base all’analisi della sua condizione e delle necessità emerse nel corso dell’esame obiettivo del destinatario delle misure di sostegno.
E’ sulla base di tale valutazione che il Dirigente Scolastico è chiamato alla richiesta di un numero di ore di sostegno necessario ad implementare il sistema di garanzie apprestato in favore del soggetto bisognoso di tutela.
In altri termini, è necessario che il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno rechi un riferimento alle condizioni e ai bisogni dell’interessato e che quindi risulti sufficientemente ancorato alla valutazione della situazione concreta.
10.4 Tutto ciò premesso, nella fattispecie oggi all’esame, il Collegio rileva che l’attribuzione alla minore ricorrente, per l’anno scolastico in corso, di (sole) n. 18 ore settimanali di sostegno si appalesa del tutto immotivata, non emergendo dal provvedimento impugnato alcuna idonea ragione a giustificazione della finale decisione di ridurre il monte-ore assegnato al minore rispetto a quello proposto del GLO nella seduta del 29 aprile 2025.
10.5 L’esame dell’atto impugnato, infatti, ne mette in luce la totale assenza di motivazione, che si limita al mero richiamo all’ “organico di fatto” per il sostegno per l’a.s. 2025/2026, senza alcuna considerazione attinente alla condizione e alle esigenze personali dell’interessata.
Come già in precedenza anticipato, le valutazioni dei diversi organi a vario titolo coinvolti nel procedimento amministrativo di determinazione delle ore di sostegno devono essere strettamente ancorate alla fattispecie concreta, con particolare riguardo, quindi, alla situazione dell’alunno e alle sue esigenze, sì da poter effettivamente individuare la soluzione in concreto più idonea a garantirgli una fruizione piena e congrua del diritto all’istruzione scolastica.
Il Collegio, in proposito, non può che aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi giungere, nelle situazioni di gravità, sino al c.d. rapporto 1:1, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. ex multis Cons. Stato, VI, n. 4341/2017; T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 1051/2022; T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 5740/2018; id., III, n. 2609/2018).
Orientamento che denota che né le norme di organizzazione del servizio scolastico, né tanto meno quelle sui vincoli di spesa pubblica, possono giustificare l’imposizione surrettizia di limiti generali e astratti condizionanti pregiudizievolmente il diritto all’istruzione dell’alunno affetto da grave disabilità.
Infatti, i principi costituzionali in tema di diritto alla salute e all’istruzione, oltre che di tutela dell’infanzia e della disabilità, “impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni diversamente abili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria” (cfr. ancora Cons. St., VI, n. 4341/2017 e in senso analogo T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 184/2019).
Tale prevalenza si desume anche dalla normativa sulle assunzioni in deroga degli insegnanti di sostegno e altresì dall’art. 10, comma 5, l. n. 122/2010, anche nel testo modificato dall’art. 18, comma 1, lett. a) del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 66 e dall’art. 1, comma 1138, lett. b), l. 30 dicembre 2018 n. 145, norma a mente della quale, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, il GLO elabora “proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato” (cfr. ancora Cons. Stato, sez. VI, n. 4341/2017; TAR Lazio, Latina, I, n. 170/2019).
Pertanto, trova conferma il punto che il sostegno deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all’alunno in condizione di disabilità di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, non essendovi alcuna preclusione di legge al raggiungimento del rapporto 1:1 (cfr. ancora T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 1051/2022). Senza dire che, nei casi di disabilità particolarmente grave, l’attribuzione del sostegno nella misura 1:1, oltre a garantire il diritto all’istruzione dell’alunno portatore di “handicap”, salvaguarda, di riflesso, anche quello dei suoi compagni di classe (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 170/2019).
Del resto, la teorica dei c. d. diritti finanziariamente compatibili non può essere spinta nelle sue più estreme implicazioni, fino a minare il nucleo incomprimibile di alcuni diritti sociali - come quello alla salute, all’istruzione e all’assistenza dei disabili – che, per la loro rilevanza e la loro portata, costituiscono altrettanti precipitati applicativi indefettibili del principio personalistico posto a base della Carta Costituzionale nonché al contempo espressione delle più elementari esigenze elementari poste a base della stessa idea di Stato come contratto sociale, esigenze non solo compatibili ma anzi pienamente coerenti col tessuto assiologico, ispirato all’economia sociale di mercato, che permea il TFUE.
10. 6 Infine, la domanda risarcitoria risulta infondata, in quanto la parte ricorrente non ha dedotto alcun elemento volto a sostanziare l’ an e il quantum della relativa pretesa, limitandosi alla richiesta di liquidazione del danno in via equitativa anche in considerazione del fatto che, a seguito della concessione ed applicazione della invocata tutela cautelare a decorrere dall’11 novembre 2025, la mancata fruizione delle ore di sostegno richieste è stata limitata a due mesi dall’inizio delle lezioni (11 settembre 2025) . Ne consegue che i ricorrenti non hanno adempiuto ad un preciso onere probatorio sugli stessi gravante e non surrogabile dal Giudicante ex officio.
10.7 Per tutte le superiori considerazioni, in definitiva, il ricorso risulta in parte fondato, limitatamente alle censure volte a rilevare l’illegittimità dell’assegnazione da parte del dirigente scolastico di un numero di ore di sostegno non corrispondente alla richiesta del GLO e , conseguentemente, il decreto del dirigente scolastico, meglio indicato in epigrafe, va annullato.
11. 8 La domanda risarcitoria, infine, va respinta, poichè è infondata, sulla scorta di quanto già spiegato.
12. Sussistono giusti motivi, in considerazione della soccombenza reciproca, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il decreto del dirigente scolastico prot. n. 11083 del 19 settembre 2025, meglio indicato in epigrafe.
Respinge la domanda risarcitoria.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN FI, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
OS AL TA SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS AL TA SI | AN FI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.